
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DECRETO 25 novembre 1995
G.U.R.S. 2 marzo 1996, n. 10
Direttive per la concessione delle agevolazioni a favore di imprese industriali di cui all'art. 1 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 25/93 ed il correlato decreto n. 454/94 recante direttive applicative;
Visto l'art. 1 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66, che sostituisce l'art. 34 della richiamata legge regionale n. 15/93 e che al comma 8 prevede l'emanazione da parte dell'Assessore regionale per l'industria di direttive in ordine ai criteri, alle modalità e alle procedure per la concessione delle agevolazioni finalizzate all'assestamento finanziario delle imprese industriali;
Visto il precedente decreto n. 1609 del 18 ottobre 1995, con il quale sono state emanate direttive per l'attuazione del citato art. 1 della legge regionale n. 66/95;
Considerato che si è reso opportuno apportare alcune correzioni al testo delle richiamate direttive ai punti 3.1, 11.2 e 17.1 allo scopo di eliminarne ogni dubbio interpretativo;
Ritenuto di dovere, pertanto, revocare il precedente decreto n. 1609 del 18 ottobre 1995;
Ritenuto di dovere provvedere, altresì, alla revoca del decreto n. 454/94;
Decreta:
Sono emanate le direttive per l'attuazione dell'art. 1 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66 nel testo allegato al presente decreto.
E' revocato il decreto n. 454 del 25 maggio 1994, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1994, reg. 1, fg. 78.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 3, lettera c, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 25 novembre 1995.
CANINO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 15 gennaio 1996.
Reg. 1, Assessorato dell'industria, fg. n. 1.
Allegati
DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1993, N. 15 NEL TESTO MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 66 DEL 27 SETTEMBRE 1995
1. Soggetti beneficiari
1.1 Le agevolazioni di cui all'art. 34 della legge regionale n. 15/93 nel testo modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 66 del 27 settembre 1995 possono essere richieste dalle piccole e medie imprese industriali e di servizi operanti in Sicilia che presentino congiuntamente i seguenti requisiti rispondenti ai parametri della CEE in materia di aiuti di Stato:
a) numero di dipendenti non superiore a 250 unità;
b) fatturato annuo non superiore a 20 milioni di ECU (o un totale dello stato patrimoniale non superiore a 10 milioni di ECU);
c) capitale non posseduto in misura maggiore del 25% da imprese aventi più di 250 dipendenti ovvero un fatturato od un totale dello stato patrimoniale superiore ai parametri di cui alle superiori lettere a) e b).
1.2 Per il calcolo dei requisiti di cui sopra si fa riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato per le società o della situazione economico patrimoniale presentata a corredo della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta precedente quello di presentazione della domanda per gli altri soggetti.
Per la determinazione del numero di dipendenti si fa riferimento alla media dei dipendenti in forza nei dodici mesi precedenti quello di presentazione dell'istanza.
1.3 Per imprese industriali si intendono quelle riconosciute tali ai fini dell'inquadramento previdenziale.
1.4 Per imprese di servizi si intendono quelle che svolgono attività di supporto ad altre imprese riportate nell'elenco allegato A. Sono in ogni caso escluse le imprese di servizi che svolgono anche attività commerciale.
L'Assessore regionale per l'industria con proprio provvedimento può modificare od integrare i servizi elencati nell'allegato A.
Le imprese di servizi che operano anche al di fuori del territorio della Regione Siciliana possono beneficiare dei provvedimenti di cui all'art. 34 della legge regionale n. 15/93 limitatamente all'attività svolta nell'ambito della Regione Siciliana semprechè sia stata tenuta apposita separata contabilità.
1.5 L'appartenenza ad uno dei predetti settori sarà dimostrata dal certificato di inquadramento INPS o da altra idonea documentazione.
2. Criteri per il giudizio di ammissibilità
2.1 Le imprese richiedenti devono avere idonee prospettive di riequilibrio finanziario, tenuto conto dei margini reddituali attuali e di quelli presumibili dopo il consolidamento ed un indice di solvibilità non inferiore a quello previsto dalla delibera CIPE 10 maggio 1995 sul fondo di garanzia nazionale per le operazioni di consolidamento.
In particolare il rapporto fra fonti permanenti (mezzi propri più indebitamento a medio e lungo termine) ed attività immobilizzate materiali ed immateriali nette deve risultare, dopo l'operazione di consolidamento, non inferiore a 0,75.
2.2 Le imprese richiedenti devono inoltre impegnarsi a concorrere al consolidamento con un aumento dei mezzi propri in misura non inferiore al 10% dell'importo dei debiti che si intendono consolidare.
2.3 L'impegno di cui al punto precedente potrà essere adeguatamente incrementato per consentire il raggiungimento dell'indice di solvibilità richiesto.
2.4 La sussistenza delle condizioni di cui al punto 2.1 viene valutata dalla banca alla quale è presentata l'istanza di consolidamento che decide sul suo accoglimento.
3. Debiti bancari a breve
3.1 Per debiti bancari a breve convenzionalmente si intendono: scoperti di conto corrente, anticipazioni su crediti, titoli e/o merci, anticipi su ricevute bancarie e sconti di pagherò diretti per la parte scaduta ed insoluta, rate di finanziamenti a medio e lungo termine scadute al 31 dicembre 1994 e non pagate alla data di presentazione della domanda.
Non sono considerati debiti bancari a breve consolidabili, le rate scadute di mutui o di finanziamenti in genere utilizzati per la realizzazione di beni destinati alla vendita.
4. Mezzi propri
4.1 Per mezzi propri si intendono tutte quelle fonti a disposizione del soggetto d'azienda per le quali non vi è l'obbligo di restituzione ad una determinata scadenza. In particolare si considerano in questa categoria: il capitale sociale, le riserve legali, statutarie, facoltative e tutte le altre riserve di capitali e di utili (fondi di rivalutazione, fondo sovrapprezzo azioni, fondo di plusvalenze da reinvestire, utili non distribuiti al netto di perdite dell'esercizio o riportate a nuovo, versamento dei soci in conto capitale).
5. Debiti a medio e lungo termine
5.1 Sono considerati debiti a medio e lungo termine le rate non scadute di mutui e di finanziamenti in genere, inclusi i prestiti obbligazionari, il cui rimborso contrattualmente è ripartito in più anni nonchè il trattamento fine rapporto dipendenti accantonato.
6. Determinazione dell'ammontare del consolidamento e durata
6.1 Sono consolidabili debiti bancari a breve termine, così come definiti al precedente punto 3, esistenti al 31 dicembre 1994 nel limite massimo di L. 3.000 milioni.
6.2 Qualora alla data di presentazione della domanda di cui al successivo punto 7, l'indebitamento consolidabile risulti inferiore a quello esistente al 31 dicembre 1994 il beneficio ottenibile va commisurato a quest'ultimo minor ammontare.
6.3 Il rimborso dell'indebitamento consolidato dovrà avvenire in un periodo massimo di dieci anni incluso uno di preammortamento.
7. Tasso d'interesse e misura del contributo
7.1 Il tasso di interesse applicabile sulle operazioni di consolidamento verrà liberamente determinato fra la banca e l'impresa interessata e potrà essere fisso per la durata del consolidamento o variabile.
7.2 In ogni caso, tenuto conto della natura dell'intervento legislativo finalizzato a consentire la ripresa delle iniziative produttive, il tasso massimo di interesse da porre a carico delle imprese, comprensivo di ogni onere accessorio, non potrà superare quello determinato per il settore industria sulla base dei criteri fissati dal Ministro per il tesoro, maggiorato di due punti.
7.3 Il contributo regionale in conto interessi sarà fisso per tutta la durata del consolidamento e sarà pari al 40% del tasso di riferimento per il settore industria vigente al momento della stipula dell'atto di consolidamento.
7.4 La percentuale di contributo di cui al comma precedente potrà essere variata con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'industria in misura compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
8. Istanza di consolidamento e documentazione allegata
8.1 Le istanze di consolidamento potranno essere inoltrate dalle imprese in possesso dei requisiti di legge solo successivamente alla emanazione delle presenti direttive.
8.2 Le istanze di intervento, redatte in carta semplice secondo lo schema predisposto ed allegato (allegato B) alle presenti direttive, dovranno essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata contestualmente all'Assessorato regionale dell'industria ed alla banca interessata.
8.3 Le istanze di intervento possono essere accolte fino al 31 dicembre 1999.
8.4 Le istanze inviate alle banche dovranno essere corredate da:
a) un prospetto illustrativo della posizione debitoria alla data del 31 dicembre 1994 ed alla data dell'istanza con specificazione delle banche creditrici;
b) una relazione sottoscritta dal titolare dell'impresa per le ditte individuali, o per le società, dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, qualora esistente l'organo di controllo, illustrativa del piano di risanamento finanziario che si intende conseguire attraverso il consolidamento e della esistenza dei requisiti di cui al precedente punto 2.1;
c) dichiarazione di impegno di cui al precedente punto 2.2;
d) copia dell'ultimo bilancio approvato contenente gli estremi di deposito presso la cancelleria commerciale del tribunale competente ed una situazione patrimoniale a data recente.
Per le ditte individuali e per le società di persone in luogo dell'ultimo bilancio dovrà essere presentata una situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 1994 ed una a data recente, sottoscritta dal titolare o dai soci, nonchè copia informale integrale della dichiarazione annuale IVA e della dichiarazione dei redditi.
8.5 Qualora i debiti a breve verso il sistema bancario siano frazionati fra più banche e nel caso che gli stessi eccedano il limite ripianabile, l'impresa dovrà indicare quali esposizioni bancarie intende ripianare.
8.6 L'impresa dovrà indicare nell'istanza il periodo temporale nel quale intende consolidare i propri debiti, dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme di legge e delle direttive relative all'intervento richiesto e di accettare il piano di rimborso che verrà predisposto dalle banche, ivi compreso il periodo di preammortamento di un anno.
9. Istruttoria delle istanze da parte delle banche
9.1 Acquisita l'istanza la banca, procederà entro 60 giorni alla relativa istruttoria richiedendo se del caso, la ulteriore documentazione che riterrà opportuna.
9.2 Ultimata l'istruttoria con esito positivo ciascuna banca, al fine di ottenere un parere sull'ammissibilità a contributo dell'istanza, trasmetterà all'Assessorato regionale dell'industria copia del provvedimento deliberativo unitamente alla documentazione di rito dimostrativa dell'esistenza dei requisiti di legge, specificando la misura prevista del contributo che dovrà essere posto a carico fondo regionale.
9.3 L'Assessorato regionale dell'industria, verificata l'esistenza dei requisiti di legge, comunicherà il proprio parere sull'accoglimento dell'istanza anche in funzione delle disponibilità finanziarie di bilancio entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza anche a mezzo telefax.
9.4 Ottenuto il parere di cui sopra, la banca procederà al perfezionamento dell'atto di consolidamento con l'impresa richiedente e ne trasmetterà copia all'Assessorato regionale dell'industria al fine dell'emissione del decreto regionale di concessione.
All'atto di consolidamento dovrà essere allegato il piano di rimborso del debito consolidato con distinta indicazione, per ogni semestralità, della quota di contributo a carico del fondo regionale, determinata con i criteri di cui al punto 7.3 delle presenti direttive e la documentazione attestante l'avvenuto versamento dei mezzi propri di cui all'impegno specificato nel punto 2.2.
9.5 La durata del piano di rimborso non potrà essere superiore ad anni dieci incluso il periodo di preammortamento.
9.6 In ossequio al principio della trasparenza ed attesa la tipologia dell'intervento, l'istruttoria delle istanze da parte delle banche dovrà tenere conto dell'ordine di presentazione delle medesime, semprechè complete della relativa documentazione.
9.7 La banca potrà richiedere all'impresa il rimborso delle spese sostenute per l'istruttoria tecnica della domanda.
Gli eventuali oneri fiscali attinenti le operazioni di consolidamento saranno interamente a carico dell'impresa.
9.8 Entro il mese successivo a quello previsto per l'ultimazione dell'istruttoria le banche trasmetteranno all'Assessorato dell'industria l'elenco delle domande di cui è stata completata l'istruttoria con esito negativo.
10. Procedura per la concessione del contributo
10.1 Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di consolidamento corredato con gli allegati di cui al punto 9.4, l'Assessore regionale per l'industria, procederà all'emissione del decreto di concessione del contributo in conto interessi che, successivamente al visto di controllo da parte degli organi competenti, verrà notificato all'impresa ed alle banche interessate.
10.2 Nel rispetto del principio della trasparenza ed ai sensi e per gli effetti del D.P.R.S. 26 agosto 1995 che regola l'attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale dell'industria, le istanze saranno trattate secondo l'ordine cronologico di trasmissione da parte delle banche.
10.3 Nel caso che le banche interessate siano più di una, la procedura concessiva avrà inizio dopo l'acquisizione completa della documentazione relativa a ciascuna istanza.
11. Erogazione del contributo
11.1 L'erogazione dei contributi in conto interessi in scadenza ad ogni semestre, avverrà tramite le banche interessate direttamente in favore dell'impresa beneficiaria.
11.2 Durante il periodo di ammortamento alle banche è fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale dell'industria dell'eventuale verificarsi dei seguenti eventi ostativi al mantenimento delle agevolazioni concesse di cui siano venute a conoscenza:
- cessazione dell'attività della ditta beneficiaria per qualsiasi causa;
- risoluzione dell'atto di consolidamento;
- impedimenti derivanti dalla normativa in materia di antimafia;
- inizio di procedure concorsuali.
11.3 Nel caso di sospensione da parte dell'impresa del pagamento delle rate semestrali le banche ne daranno tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale dell'industria, il quale sospenderà l'erogazione del contributo.
11.4 In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive, l'Amministrazione provvederà alla revoca dei benefici concessi al recupero anche coattivo del contributo erogato relativo alle rate non pagate.
11.5 Gli eventuali contributi in conto interessi indebitamente percepiti a causa di false dichiarazioni o di violazioni di legge da parte della ditta beneficiaria dovranno essere restituiti dalle stesse imprese all'Amministrazione regionale maggiorati degli interessi calcolati al tasso di riferimento fissato al momento della stipula dell'atto di consolidamento.
12. Anticipata estinzione delle operazioni di consolidamento
12.1 In caso di volontaria estinzione anticipata dell'operazione di consolidamento o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento o di concordato preventivo di una impresa ammessa al beneficio contributivo della Regione, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione, di dichiarazione del fallimento od omologazione del concordato.
12.2 In caso di estinzione volontaria parziale dell'operazione il contributo sarà erogato proporzionalmente alla parte residua.
12.3 L'anticipata estinzione dell'operazione di consolidamento potrà essere disposta anche dall'Assessorato regionale dell'industria ove da parte dell'impresa non vengano osservate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui alla legge n. 300/70.
13. Istituti di mediocredito
13.1 Alle operazioni di consolidamento possono concorrere anche gli istituti di mediocredito regionali e nazionali secondo le modalità proprie degli istituti stessi.
13.2 In tal caso i benefici previsti dall'art. 1 della legge n. 66/95 con le modalità di cui alle presenti direttive saranno erogati tramite gli istituti di mediocredito.
14. Prestazioni di garanzie
14.1 Le operazioni di consolidamento possono essere assistite dalle garanzie sussidiarie e/o integrative vigenti al momento della stipula del contratto secondo le modalità proprie delle disposizioni istitutive di dette garanzie e solo quando le banche abbiano verificato l'inadeguatezza di quelle offerte della impresa.
15. Incompatibilità
15.1 Le agevolazioni di cui all'art. 1 della legge n. 66/95 non sono cumulabili con altri analoghi aiuti fissati dalle norme statali e/o regionali in materia creditizia.
16. Disposizione transitoria
16.1 Le istanze già presentate ai sensi del D.A. n. 454 del 25 maggio 1994, in attuazione del sostituito art. 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, saranno restituite alle singole imprese dall'Assessorato regionale dell'industria per la loro eventuale riproduzione in conformità alle presenti direttive.
17. Disposizioni finali
17.1 Le operazioni di consolidamento potranno essere effettuate dalle banche ivi compreso i "Mediocrediti" che avranno sottoscritto per accettazione le presenti direttive, in ottemperanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia - Filiale di Palermo - con nota del 12 ottobre 1994 e con riferimento all'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 3857/1993.
Il presente sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Allegato A
IMPRESE DI SERVIZI CHE POSSONO RICHIEDERE IL CONSOLIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/93
1) Servizi di informatica e di formazione professionale
a) registrazione ed elaborazione dati;
b) produzione di software;
c) consulenza informatica;
d) formazione professionale.
2) Servizi tecnologici
a) assistenza alla introduzione/adattamento nelle attività esistenti di nuove tecnologie;
b) sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico ed il disinquinamento;
c) produzione, lavorazione e trattamento di materiali con tecniche avanzate.
3) Servizi tecnici ed economia
a) studi e pianificazioni;
b) progettazioni;
c) assistenza ad acquisti ed appalti;
d) assistenza per il risparmio energetico e per l'introduzione di nuovi vettori energetici;
e) problematiche della gestione;
f) problematiche di ricerca e sviluppo;
g) problematiche di logistica, distribuzione e marketing;
h) problematiche dell'import - export, incluse le operazioni doganali;
i) problematiche economico - finanziarie e di bilancio;
l) problematiche dell'organizzazione e dell'ufficio;
m) problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione dell'impresa.