Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DECRETO 22 agosto 1989

G.U.R.S. 14 ottobre 1989, n. 50

Modalità e direttive per l'applicazione delle norme di incentivazione della metanizzazione in Sicilia di cui alla legge regionale 18 aprile 1989, n. 8.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 18 aprile 1989, n. 8, recante norme per l'incentivazione della metanizzazione in Sicilia;

Vista la legge 28 novembre 1980, n. 784, art. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a termine dell'art. 10 della predetta legge n. 8/89 occorre provvedere all'emanazione delle modalità e delle direttive per l'applicazione delle provvidenze previste dalla citata legge;

Ritenuto di dover procedere in particolare alla determinazione delle modalità e delle direttive per l'applicazione delle provvidenze previste dagli artt. 1, 2, 3 e 6;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

Per adduttore secondario di gas metano di cui all'art. 1 della legge regionale n. 8/89, si intende la condotta realizzata per il trasporto del gas da un punto di prelievo, costituito da metanodotto SNAM o dalla cabina di decompressione di primo salto o dal punto terminale di una condotta di trasporto già realizzata, ad un punto di consegna costituito da una o più cabine di decompressione.

Per avere caratteristica di infrastruttura pubblica, l'adduttore deve essere realizzato a servizio di comuni non metanizzati o di nuclei abitativi facenti parte di comuni o consorzi di comuni già metanizzati in forza della legge n. 784 o di aree di sviluppo industriale.

Art. 2

Le domande intese ad ottenere i contributi per gli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale n. 8 dovranno essere presentate dai comuni o dai consorzi A.S.I. all'Assessorato dell'industria entro il 30 aprile di ogni anno (il 30 novembre per l'anno in corso) e dovranno essere corredate da:

- delibera del consiglio comunale debitamente approvata dagli organi tutori, nel caso di comuni non metanizzati;

- delibera della giunta comunale, debitamente approvata dagli organi tutori, nel caso di estensione della rete metanifera a zone non servite (frazioni, quartieri periferici, ecc.);

- delibera del comitato direttivo dei consorzi ASI, nel caso di metanizzazione di aree industriali. Alle citate delibere deve essere allegato lo schema di convenzione per la realizzazione e la gestione dell'opera che assicuri anche la manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa.

Per l'ammissione al contributo le delibere menzionate dovranno prevedere il piano di finanziamento per la realizzazione dell'adduttore e della rete di distribuzione integrate dalla seguente documentazione:

- relazione tecnica riportante, in particolare, il numero degli utenti servibili o i consumi previsti nel breve periodo;

- progetto e preventivo di massima.

I documenti di cui sopra dovranno essere vistati dagli organi di cui all'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 integrato e modificato dall'art. 12 della legge 29 aprile 1985, n. 21.

Art. 3

L'Assessorato dell'industria effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute selezionando le stesse e tenendo conto:

- della data di presentazione;

- dell'economicità dell'iniziativa, valutata considerando i costi unitari del progetto (L./metro e L./utente servito o L./metro cubo di gas trasportato nell'anno);

- per le aree A.S.I., dal numero delle aziende operarli e delle unità lavorative.

Art. 4

L'erogazione del contributo di cui sopra, per l'importo massimo approvato in sede istruttoria, verrà accordato, in favore dei comuni, dei consorzi dei comuni o dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, ad impianto in esercizio e previa verifica tecnico - amministrativa da parte dell'Assessorato dell'industria che dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di presentazione delle richieste di collaudo.

L'amministrazione regionale si riserva di effettuare controlli e verifiche in corso d'opera.

In caso di società concessionaria, per le opere realizzate si applicheranno le clausole della convenzione.

Art. 5

Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'art. 2 della legge regionale n. 8 relative agli adduttori a servizio di imprese industriali, artigiane o turistico-alberghiere, site in porzioni di territorio siciliano non servite da adduttori realizzati in forza della legge n. 784 del 28 novembre 1980, dovranno essere presentate dalle imprese interessate all'Assessorato dell'industria entro il 30 aprile di ogni anno (il 30 novembre per l'anno in corso) corredate dai seguenti documenti predisposti dalle aziende erogatrici del gas operanti nella zona:

- relazione tecnica riportante, in particolare, i consumi previsti nel medio periodo e la valutazione del risparmio energetico ottenibile con l'uso del metano rispetto alle altre fonti;

- progetto e preventivo di spesa;

- piano di finanziamento dell'opera indicante la parte a carico dell'azienda erogatrice e quella a carico dell'impresa;

- impegno all'esecuzione delle opere e alla fornitura del gas da parte dell'azienda erogatrice, che ne curerà la gestione e manutenzione.

Art. 6

L'Assessorato dell'industria effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute selezionando le stesse tenendo conto:

- della data di presentazione;

- dell'economicità dell'iniziativa valutata considerando i costi unitari del progetto (L./metro, L./metro cubo trasporto nell'anno);

- del risparmio energetico conseguente alla realizzazione delle opere.

Art. 7

L'erogazione del contributo di cui sopra, per l'importo massimo approvato, in sede istruttoria, verrà accordato ad impianto in esercizio e previa verifica tecnico - amministrativa da parte dell'Assessorato dell'industria che dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di collaudo.

Art. 8

Le richieste intese ad ottenere i contributi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 8, dovranno essere inoltrate dall'azienda erogatrice all'Assessorato dell'industria entro il 30 aprile di ogni anno (il 30 novembre per l'anno in corso) corredate del contratto di fornitura, da cui risulti il consumo annuo di gas previsto ed il costo dell'allacciamento.

Per le richieste accolte, il contributo verrà versato all'azienda erogatrice dopo la dimostrazione, da parte della stessa, dell'avvenuto allacciamento.

L'amministrazione regionale si riserva eventuali verifiche a campione.

Art. 9

Le richieste di anticipazioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 8, dovranno essere inoltrate dai comuni interessati agli Istituti di Credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione Siciliana, Banco di Sicilia e Cassa di Risparmio, secondo le modalità che verranno previste da apposite convenzioni da stipularsi con gli Istituti menzionati.

La documentazione sulle anticipazioni finanziate dovrà pervenire all'Assessorato dell'industria entro il mese di dicembre di ciascuno degli esercizi finanziari previsti dall'art. 6 della legge in esame.

Art. 10

I contributi di cui ai precedenti articoli non sono cumulabili con analoghe incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o della Regione.

Art. 11

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 22 agosto 1989.

GRANATA