
LEGGE REGIONALE 18 aprile 1989, n. 8
G.U.R.S. 19 aprile 1989, n. 19
Norme per l'incentivazione della metanizzazione in Sicilia.
Testo con annotazioni alla data 22 agosto 1989
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere ai comuni, ai consorzi di comuni e ai consorzi per le aree di sviluppo industriale contributi in conto capitale, nel limite massimo dell'ottanta per cento della spesa preventivata, per la costruzione di adduttori secondari di gas metano, aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, per la metanizzazione di porzioni del territorio siciliano non servite da adduttori realizzati in forza della legge 28 novembre 1980, n. 784.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1989-1991 la complessiva spesa di lire 6.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 1.400 milioni per l'esercizio finanziario 1989, lire 2.600 milioni per l'esercizio finanziario 1990 e lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991. (1)
1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere alle imprese industriali, artigiane o turistico-alberghiere, di cui agli articoli 3, 4 e 5, contributi in conto capitale, nel limite massimo del sessanta per cento della spesa preventivata, per le medesime finalità di cui all'articolo 1.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1989-1991 la complessiva spesa di lire 3.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1989, lire 1.400 milioni per l'esercizio finanziario 1990 e lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991.
1. Alle piccole e medie imprese industriali o artigiane operanti in Sicilia è concesso un contributo pari ai costi di allacciamento degli impianti di utilizzazione alle reti di distribuzione urbane e territoriali, mediante rimborso alle imprese erogatrici del gas metano degli oneri di realizzazione dell'allacciamento.
2. Il contributo verrà erogato esclusivamente per stabilimenti siti entro le aree servite dalle reti di distribuzione urbana e consortile.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1989-1991 la complessiva spesa di lire 3.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1989, lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1990, e lire 1.500 milioni per l'esercizio finaniario 1991.
1. Le agevolazioni previste dalla legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle piccole e medie imprese industriali operanti in Sicilia, per l'installazione, la trasformazione e/o l'adattamento di impianti e/o apparecchiature per l'utilizzazione di gas metano, sia quale materia prima, sia quale fonte energetica.
2. Alle imprese artigiane, per i fini indicati al comma 1, sono concesse le agevolazioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modifiche integrazioni.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2:
a) il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 500 milioni nell'esercizio finanziario in corso e di lire 2.500 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991;
b) il fondo di rotazione istituito presso la CRIAS ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, è incrementato di lire 300 milioni nell'esercizio finanziario in corso e di lire 1.000 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991.
1. Le provvidenze di cui all'articolo 4 sono estese agli impianti ricettivi turistico-alberghieri, anche a conduzione familiare, nonché agli stabilimenti idrotermominerali, che insistono entro le aree servite da reti di distribuzione metanifera.
2. Agli impianti ricettivi di carattere turistico-alberghiero siti fuori dalle aree di distribuzione metanifera urbana e territoriale possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 70 per cento della spesa occorrente, per la costruzione di condotte di collegamento ed impianti accessori alle reti di distribuzione più vicine, limitatamente ad una estensione lineare non superiore a chilometri cinque.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 2 è subordinata alla condizione che gli impianti abbiano una capacità ricettiva di almeno cinquanta persone.
4. Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione previsto dall'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementato di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1989, di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1990 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991.
1. I comuni beneficiari del finanziamento previsto dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, che gestiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, a mezzo di aziende municipalizzate, il servizio di distribuzione del gas metano, sono autorizzati ad assumere anticipazioni rotative presso gli istituti di credito che gestiscono il servizio di cassa della regione Sicilia, Banco di Sicilia e Cassa Centrale di Risparmio V.E., da ripianare con le disponibilità agli stessi rivenienti dalla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori, secondo la gradualità di cui al citato articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784. Gli interessi sulle somme così anticipate sono a carico della regione Sicilia per il 70 per cento degli importi addebitati.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 11.000 milioni per il triennio 1989-1991, da ripartirsi in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1989, lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1990 e lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1991.
1. Il limite previsto dall'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, è elevato al 3 per cento del numero degli impianti esistenti nell'ambito del territorio provinciale.
1. Al fine di pervenire ad un piano di riconversione per alimentazione a metano dei mezzi di trasporto delle aziende pubbliche di trasporto in Sicilia, da finanziare con successiva legge, l'Azienda siciliana trasporti, le aziende municipalizzate di trasporti e le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico dovranno presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti un piano operativo per la conversione a metano degli automezzi circolanti.
1. Ad integrazione del finanziamento disposto dalla legge regionale 3 gennaio 1985, n. 11, per le finalità di cui all'articolo 3 della stessa legge, è autorizzata nell'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 4.000 milioni, da destinare alla concessione dei contributi relativi all'anno 1987.
1. L'Assessore regionale per l'industria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto le modalità per l'accesso ai benefici dalla stessa previsti.
1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, complessivamente pari a lire 37.300 milioni nel triennio 1989-1991, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.00: Progetto strategico "C" - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva.
2. All'onere di lire 9.800 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1989, si fa fronte, quanto a lire 4.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 5.800 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.