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PRESIDENZA

DECRETO 8 agosto 1970

G.U.R.S. 16 gennaio 1971, n. 3

Approvazione della convenzione per la concessione di prestiti ai piccoli commercianti dei Comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

L'ASSESSORE DELEGATO

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 18 luglio 1968, n. 20 che prevede la stipula di apposita convenzione con gli Istituti di credito operanti nel territorio della Regione Siciliana per l'attuazione delle provvidenze previste dall'art. 28 della legge stessa;

Vista la richiesta di parere al Consiglio di giustizia amministrativa n. 111115 del 12 dicembre 1969 sullo schema di convenzione concordato con gli Istituti di credito operanti nel territorio della Regione Siciliana;

Visto il parere favorevole del Consiglio di giustizia amministrativa n. 433-69, emesso in data 14 gennaio 1970;

Vista la convenzione stipulata in data 31 luglio 1970 tra l'Assessore delegato alla Presidenza ed il Banco di Sicilia;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della convenzione in argomento;

DECRETA

Art. 0

Articolo Unico

E' approvata la convenzione in data 31 luglio 1970 stipulata tra l'Assessore delegato alla Presidenza ed il Banco di Sicilia concernente l'esecuzione dell'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20 che prevede la concessione di prestiti ai piccoli commercianti dei Comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Palermo, 8 agosto 1970.

MAZZAGLIA

Registrato alla corte dei conti - Ufficio controllo atti Assessorato lavoro - addì 15 ottobre 1970. Registro n. 8, foglio n. 86.

ALLEGATO

Convenzione tra la Presidenza della Regione Siciliana e il Banco di Sicilia per la esecuzione delI'art. 28 della legge 18 luglio 1968, relativo alla concessione di prestiti ai piccoli commercianti dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

L'anno millenovecentosettanta addì 31 del mese di luglio nei locali della Presidenza della Regione Siciliana - Ragioneria generale - in Palermo.

Premesso

che l'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1968 n. 20, prevede la concessione di un concorso, a carico della Regione, sugli interessi nei prestiti contratti dai piccoli commercianti dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968, nella misura necessaria a ridurre l'onere a carico degli interessati all'1,50%. La citata norma stabilisce che i prestiti stessi possono essere assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione e prevede, altresì, la stipula di apposita convenzione con gli Istituti di credito operanti nel territorio della Regione.

In esecuzione della legge sopra richiamata, che la Banca d'Italia - Servizio di vigilanza sulle Aziende di credito con nota n. 7154 del 1° giugno 1970, che si allega in copia, ha comunicato la propria favorevole determinazione per la concessione di finanziamenti e la stipula dell'atto.

TRA

l'Assessore delegato alla Presidenza della Regione on. dott. Mario Mazzaglia

E

Il Banco di Sicilia rappresentato dal suo direttore generale prof. Francesco Bignardi, nato il 31 marzo 1920 a S. Giovanni Persiceto (BO), autorizzato alla stipula della presente convenzione, giusta provvedimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 24 marzo 1970, che si allega alla presente per estratto legale, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Banco di Sicilia concederà ai piccoli commercianti dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, prestiti per un importo non superiore a lire un milione (L. 1.000.000) con i benefici previsti dall'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20.

Art. 2

Per beneficiare delle provvidenze di cui al citato art. 28 della legge regionale n. 20 del 1968, il richiedente deve appartenere alla categoria dei piccoli commercianti ed avere la sede della propria attività commerciale in uno dei Comuni indicati nel primo e secondo comma dell'art. 1 del decreto legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182.

Ai fini della dimostrazione della qualifica di piccolo commerciante, il richiedente deve risultare iscritto alla assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Art. 3

I prestiti saranno concessi dal Banco di Sicilia al tasso, comprensivo di ogni onere e spesa, del 7,50% annuo a scalare e saranno rimborsati mediante rate mensili che non superino le quaranta o sessanta.

Potranno essere rilasciate cambiali con bollo ridotto ai sensi della legge 1228 del 1962.

L'eventuale tassa fissa di registrazione del contratto e il bollo sugli effetti sarà a carico dei beneficiari.

Art. 4

Ai fini dell'istruttoria della pratica di concessione delle citate provvidenze, il richiedente dovrà produrre al Banco di Sicilia apposita istanza, indirizzata all'Assessorato regionale dell'industria e commercio, corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione del Sindaco del comune ove ha sede la ditta istante dalla quale risulti che la ditta stessa svolge, tuttora, in quel Comune, attività commerciale;

2) certificato di iscrizione alla Cassa Mutua;

3) certificato attestante che, in atto, a carico della ditta non è in corso procedura fallimentare;

4) preventivo di spesa.

Art. 5

Il Banco di Sicilia ricevuta l'istanza e la documentazione di cui all'articolo precedente, ed effettuati gli accertamenti di rito, le trasmetterà, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, all'Assessorato regionale dell'industria e commercio con una relazione tecnica ed il parere.

Art. 6

Qualora il Banco di Sicilia intenda fruire della garanzia sussidiaria regionale sull'operazione, dovrà farne espressa richiesta alla Ragioneria generale della Regione Siciliana per il tramite dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, indicando per ogni singola pratica, le modalità di costituzione della garanzia principale offerta dal richiedente ed accettata dal Banco di Sicilia stesso.

Resta convenuto, altresì, che la garanzia sussidiaria regionale potrà essere accordata sull'ammontare del prestito per sorte capitale ed interessi al tasso dell'1,50%, cioè al netto del concorso regionale.

Art. 7

La concessione del concorso nel pagamento degli interessi, dovrà risultare da apposito decreto dell'Assessore regionale dell'industria e del commercio.

Nel caso in cui sia da prestare la garanzia sussidiaria regionale, il provvedimento di cui al comma precedente, assumerà la forma di decreto interassessoriale (Assessore industria e commercio ed Assessore delegato alla Presidenza).

Art. 8

Il concorso sugli interessi verrà calcolato per differenza fra la rata di ammortamento al tasso dell'operazione e quella a tasso dell'1,50% posto a carico del beneficiario.

Il predetto concorso verrà liquidato dall'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, direttamente al Banco di Sicilia.

Art. 9

L'eventuale inadempienza del beneficiario, nel puntuale pagamento delle rate del prestito, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio ed alla Ragioneria generale.

L'operatività della garanzia sussidiaria regionale resta espressamente subordinata alla preventiva escussione del debitore principale e si manifesterà nei limiti della perdita subita dal Banco di Sicilia il quale sarà tenuto a darne dimostrazione all'Amministrazione regionale fidejubente.

Il computo eventuale degli interessi di mora calcolati all'1% in più del tasso globale stabilito dovrà fermarsi alla data della richiesta dell'intervento fidejussorio ed il relativo credito bancario, da quello stessa data, non sarà fruttifero di altri interessi a carico dell'Amministrazione regionale.

L'eventuale intervento fidejussorio potrà estendersi alle spese legali sostenute e documentate in occasione dell'esperimento delle procedure.

Art. 10

Le operazioni previste dalla presente convenzione saranno assoggettate al trattamento tributario di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228 per le operazioni di durata superiore a tre anni.

Art. 11

La presente convenzione è stesa in tre esemplari di cui uno per ciascuna parte contraente e il terzo per la registrazione.

Detta convenzione, stipulata nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione regionale, va registrata in esenzione fiscale ai sensi del D.L.P.R.S. 1 dicembre 1949, n. 27 ratificato con legge regionale 13 marzo 1950, n. 27.

BIGNARDI