
LEGGE REGIONALE 18 luglio 1968, n. 20
G.U.R.S. 20 luglio 1968, n. 33
Modifiche, integrazioni ed aggiunte alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, concernente: primi provvedimenti per la ripresa civile ed economica delle zone colpite dai terremoti del 1967 e 1968.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 26/1969 e annotato al 30/12/1974)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Assessore agli enti locali ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla costituzione dei Consorzi previsti dall'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, secondo la delimitazione comprensoriale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 34-A.
I piani comprensoriali, di cui alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, sono redatti entro 10 mesi dall'affidamento dell'incarico, sono adottati dai consorzi dei comuni entro i successivi trenta giorni ed approvati col previsto decreto entro novanta giorni dalla data di ricezione.
Entro 4 mesi dall'incarico ricevuto, il gruppo di progettazione urbanistica di cui all'art. 5 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, dovrà elaborare lo schema preliminare del piano comprensoriale ed illustrarlo all'assemblea generale del consorzio dei comuni ai fini di un apporto collaborativo del Consorzio stesso al perfezionamento del piano.
Ai piani comprensoriali si applicano le misure di salvaguardia previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia di piani regolatori generali.
Per le parti del piano comprensoriale la cui esecuzione è ritenuta urgente, il gruppo di progettazione è tenuto a presentare, entro gli stessi termini, piani particolareggiati di esecuzione, che hanno vigore per un periodo di 10 anni.
In pendenza dell'approvazione dei piani comprensoriali ed ai fini delle intese previste dall'art. 11 del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, la Commissione tecnica di cui all'art. 12 del medesimo decreto legge, d'intesa con il presidente del consorzio di cui all'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 e sentito il parere del gruppo di progettazione previsto dall'art. 5 della medesima legge regionale, propone anche le eventuali prescrizioni urbanistiche da osservare.
I comuni inclusi nei comprensori determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 34-A e sprovvisti di piano regolatore generale, ad eccezione dei comuni soggetti a totale trasferimento, sono obbligati, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a procedere, con delibera consiliare, al conferimento dell'incarico per la formazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione.
I regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione di cui al precedente articolo sono adottati dal consiglio comunale entro sessanta giorni dall'affidamento dell'incarico e vengono trasmessi entro cinque giorni dalla adozione all'assessore per lo sviluppo economico che li approva con proprio decreto entro trenta giorni dalla ricezione.
Le spese per la redazione dei nuovi regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione, nonchè le spese per la redazione dei piani regolatori generali già commissionati dai comuni, sono preventivamente approvate dall'assessore dello sviluppo economico e poste a carico della Regione.
Al pagamento si provvede mediante accreditamento al sindaco del comune.
Per la finalità prevista nel presente articolo è autorizzata la spesa di L. 150.000.000.
L'assessore per lo sviluppo economico comunica tempestivamente all'assessore per gli enti locali, per i provvedimenti di competenza, l'elenco dei comuni che non abbiano ottemperato, entro i termini, agli adempimenti previsti dalla presente legge.
I regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione nonchè piani urbanistici eventualmente preesistenti restano in vigore fino all'approvazione dei piani comprensoriali.
Su richiesta dei sindaci interessati, e per un periodo non superiore a cinque anni, nei comuni di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, sono applicabili le norme contenute nell'art. 185 della legge 19 agosto 1917, n. 1399, per le finalità dallo stesso previste, ivi comprese quelle relative all'impianto provvisorio di attività artigianali, commerciali ed associative.
Per la finalità prevista nel presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 e seguenti della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, l'E.S.A. è autorizzato a predisporre piani zonali di sviluppo agricolo per i territori dei comuni compresi nel decreto del Presidente della Regione 14 marzo 1968, n. 34-A.
Per la redazione di tali piani si prescinde dalla approvazione del piano generale di sviluppo economico e sociale della Sicilia e da quello di sviluppo dell'intera superficie agraria del territorio della Regione.
Il piano zonale di sviluppo agricolo relativo ai territori dei comuni maggiormente colpiti dal sisma e in particolare di quelli compresi nei commi primo e secondo dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, deve essere redatto entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Per il predetto piano è autorizzata la spesa di L. 25 miliardi. (1)
Vedi l'art. 1 della L.R. 26/69 e l'art. 18 della L.R. 28/69.
Il comitato citato nell'art. 18 della L.R. 28/69 è quello stesso istituito e composto ai sensi degli artt. 1 e 3 della L.R. 26/69.
I piani di cui all'articolo precedente, oltre a quanto previsto dal citato art. 3 della legge 10 agosto 1965, n. 21, devono, altresì, contenere i progetti di massima delle opere pubbliche da eseguire.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge l'assessore per l'agricoltura e le foreste provvederà alla nomina delle relative consulte previste dall'art. 6, comma terzo , della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21.
I termini previsti dall'art. 7 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, sono ridotti alla metà.
L'E.S.A. nel predisporre i piani tiene conto delle iniziative delle amministrazioni e degli enti che operano nella zona.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, l'Istituto regionale della vite e del vino è autorizzato ad organizzare la raccolta, la conservazione, la lavorazione e la vendita collettiva dell'uva prodotta nella corrente annata agraria dai proprietari, dagli affittuari, dagli enfiteuti, dagli assegnatari, dai coltivatori diretti e dai coloni o compartecipanti le cui aziende ricadono nel territorio dei comuni previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, che non siano soci di cantine sociali efficienti e che abbiano subito la distruzione o gravi danneggiamenti alle proprie attrezzature ricettive.
Coloro che intendono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo precedente devono produrre istanza all'Istituto della vite e del vino, che provvederà all'accertamento delle condizioni di cui all'articolo precedente a mezzo dell'Ispettorato agrario competente.
L'uva prodotta è ammassata nella più vicina cantina gestita dall'Istituto della vite e del vino, il quale terrà un conto a parte per le maggiori spese sostenute per la raccolta ed il trasporto del prodotto.
Il controllo di tale gestione è affidato al collegio sindacale, istituito con il secondo comma dello art. 11 della legge regionale 22 giugno 1957, n. 34.
La maggiore spesa per la raccolta ed il trasporto del prodotto è posta a carico del bilancio della Regione.
Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 80 milioni.
L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere all'Istituto della vite e del vino anticipi sino alla concorrenza del 50 per cento del predetto stanziamento.
Fino a quando i competenti uffici non autorizzeranno la esecuzione di opere stabili, ai coltivatori diretti, ai piccoli proprietari, agli affittuari, agli enfiteuti ed agli assegnatari residenti nei comuni di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, può essere concessa una sovvenzione non superiore a L. 400 mila per la costruzione di un vano rifugio a carattere temporaneo atto a consentire il ricovero degli attrezzi e degli animali.
Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire un miliardo.
Possono beneficiare delle provvidenze di cui al precedente articolo i coltivatori diretti, i piccoli proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli assegnatari che abbiano avuto distrutti o resi inagibili dal sisma i fabbricati rurali già esistenti, anche se ubicati nei centri urbani, e che producano istanza al Sindaco del comune di residenza.
All'accertamento delle condizioni previste dai precedenti articoli 18 e 19, alla concessione, liquidazione e pagamento della sovvenzione provvede il sindaco del comune di residenza dello interessato, previo parere di apposita commissione, composta dal sindaco stesso che la presiede, da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura componente, dal segretario comunale o dal capo dell'ufficio tecnico del comune stesso e da tre rappresentanti delle categorie interessate, scelti dal sindaco su designazione delle stesse.
Con l'atto di concessione vengono, altresì, stabiliti i termini di realizzazione del vano rifugio. Trascorsi infruttuosamente tali termini il sindaco provvede al recupero della somma erogata.
L'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci interessati.
La sovvenzione di cui al precedente art. 18 non è cumulabile con le provvidenze previste dallo art. 29 della legge 18 marzo 1968, n. 182.
Oltre che con il proprio parco macchine, l'E.S.A. è autorizzato a compiere i lavori agricoli di cui alla lettera a) dell'art. 22 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, attraverso il noleggio di mezzi meccanici, eventualmente esistenti nei comuni interessati.
Per corrispondere ai Consorzi di bonifica, nell'importo complessivo, quale approvato dalle competenti Intendenze di finanza, l'ammontare dei ruoli che in applicazione dell'art. 19 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, non saranno più pagati dai consorziati interessati, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 170 milioni.
Per gli interventi nel settore agricolo previsti dalla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, e dalla presente legge si applica il penultimo comma dell'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
Nei casi di totale scomparsa del nucleo familiare, il benificio di cui all'art. 13 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, viene concesso al genitore superstite.
Per le finalità previste dagli artt. 14 e 29 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è autorizzata una ulteriore spesa rispettivamente di lire 2 miliardi e 500 milioni e di lire 600 milioni.
Per l'espletamento delle funzioni proprie degli uffici tecnici comunali per l'assistenza tecnica ai terremotati, i comuni di cui al primo comma e secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, possono, previa autorizzazione dell'assessore per gli enti locali, assumere personale tecnico specializzato a contratto privato, col trattamento economico da determinare con decreto dello stesso assessore.
Le unità da asuumere non possono essere superiori a:
un ingegnere e due geometri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
due ingegneri e tre geometri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
L'assunzione non può essere disposta per un periodo di tempo superiore ai due anni.
La relativa spesa è a carico del bilancio della Regione.
Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.
Per l'espletamento delle funzioni proprie degli uffici tecnici comunali e per l'assistenza tecnica ai terremotati, relativamente all'assunzione del personale tecnico previsto dall'articolo annotato, vedi artt. 13, 14 e 15, della L.R. 6/72.
Vedi L.R. 57/74: "Nuovi provvedimenti per potenziare gli uffici tecnici dei comuni delle zone terremotate".
A favore dei piccoli commercianti dei comuni di cui al primo e al secondo comma della legge 18 marzo 1968, n. 182, i quali contraggano prestiti con gli Istituti di credito per un importo non superiore a L. 1 milione, è concesso, a carico della Regione un concorso sugli interessi nella misura necessaria a ridurre l'onere a carico degli interessati all'1,50 per cento.
Alla erogazione del predetto concorso provvede l'assessore per l'industria e commercio.
I prestiti di cui al precedente primo comma possono essere assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione concessa con decreto del Presidente della Regione.
Per l'attuazione delle provvidenze previste nei commi precedenti il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare apposita convenzione con gli Istituti di credito operanti nel teritorio della Regione Siciliana.
Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 250 milioni.
Vedi Decr. Ass. Presidenza 08/08/70: "Approvazione della convenzione per la concessione di prestiti ai piccoli commercianti dei Comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968"
Vedi Decr. Ass. Pres. 25/07/72: "Approvazione di un atto aggiuntivo della convenzione tra la Regione Siciliana e la Cassa Centrale di Risparmio V.E. concernente la concessione di prestiti agevolati ai piccoli commercianti dei Comuni della Sicilia."
Per le provvidenze previste in favore dei piccoli commercianti e degli artigiani vedi artt. 23, 24 e 25 della L.R. 6/72.
L'assessore per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire colonie climatiche e straordinarie per i bambini residenti nei comuni di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182.
Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni.
Alla spesa di lire 25 miliardi di cui all'art. 10 si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale derivanti dalle assegnazioni disposte con legge 6 marzo 1968, n. 192.
Oltre a quanto disposto dal precedente articolo per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1968, la spesa di lire 5 miliardi.
Al relativo onere si fa fronte utilizzando le disponibilità dei finanaziamenti dei seguenti capitoli di bilancio per l'anno finanziario in corso nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
cap. 30001 |
L. 3.025.000.000 |
cap. 10803 |
L. 1.975.000.000 |
La parte dello stanziamento autorizzato con l'art. 5, primo comma, della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, ricadente nell'esercizio 1968, utilizzata giusta il secondo comma del presente articolo, è rinviata all'esercizio 1973 e la parte dello stanziamento autorizzato con l'art. 4 della legge medesima e non utilizzato per L. 6.554.225.580, ricadente nell'anno finanziario 1973, è rinviata all'esercizio 1979.