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PRESIDENZA

DECRETO 25 luglio 1972

G.U.R.S. 4 maggio 1974, n. 23

Approvazione di un atto aggiuntivo della convenzione tra la Regione Siciliana e la Cassa Centrale di Risparmio V.E. concernente la concessione di prestiti agevolati ai piccoli commercianti dei Comuni della Sicilia.

L'ASSESSORE DELEGATO

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 18 luglio 1968, n. 20 che prevede all'art. 28 la concessione di prestiti agevolati ai piccoli commercianti dei Comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968;

Vista la legge regionale 3 marzo 1972, n. 6 che agli artt. 23 e 24 eleva l'importo dei prestiti fino a L. 2.000.000 ed estende i benefici di cui all'art. 28 della legge n. 20 del 1968, agli artigiani dei Comuni indicati nel primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182;

Visto il D.A. n. 121052 del 20 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1970 reg. 2 foglio 375, che approva la convenzione stipulata tra l'Assessore delegato alla Presidenza e la Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province siciliane, concernente la esecuzione dell'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione di cui sopra, stipulato in data 20 luglio 1972 tra l'Assessore delegato alla Presidenza e la Cassa Centrale di Risparmio V. E. per le province siciliane;

Ritenuto di dovere procedere all'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione in argomento;

Decreta

Art. 0

Articolo Unico

E' approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione, di cui al D.A. n. 121052 del 20 febbraio 1970, reg.to alla Corte dei conti il 9 marzo 1970, reg. 2 foglio 357, stipulato in data 20 luglio 1972 tra l'Assessore delegato alla Presidenza e la Cassa Centrale di Risparmio V. E. per le province siciliane, concernente la esecuzione degli artt. 23 e 24 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 6 che prevede l'elevazione dell'importo dei prestiti, previsti dall'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, fino a L. 2.000.000 da erogare ai piccoli commercianti dei Comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 richiesti entro il 31 dicembre 1973, ed estende gli stessi benefici a favore degli artigiani residenti nei Comuni indicati nel primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Palermo, 25 luglio 1972.

MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Presidenza regionale - addì 7 giugno 1973. Registro n. 7, foglio n. 128.

Allegato

Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata tra la Presidenza della Regione - Ragioneria generale e la Cassa Centrale di Risparmio per le province siciliane approvata con D.A. 20 febbraio 1970, n. 121052 relativa alla concessione di prestiti ai piccoli commercianti dei Comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

L'anno 1972, addì 20 del mese di luglio, nei locali della Presidenza della Regione Siciliana - Ragioneria generale - in Palermo.

PREMESSO

che l'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, prevede la concessione di un concorso, a carico della Regione, sugli interessi nei prestiti contratti dai piccoli commercianti dei Comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968, nonchè la garanzia sussidiaria sui prestiti stessi;

Che in esecuzione della citata legge n. 20 del 1968, è stata redatta la convenzione approvata con il D.A. 20 febbraio 1970, n. 121052.

Che la intervenuta nuova legge regionale n. 6 del 3 marzo 1972 eleva fino a L. 2.000.000 l'importo dei prestiti richiesti entro il 31 dicembre 1973, ed estende gli stessi benefici previsti dall'art. 28 della legge regionale n. 20 del 1968 agli artigiani operanti nei Comuni colpiti dal terremoto del gennaio 1968. In esecuzione della nuova legge regionale 3 marzo 1972, n. 6,

TRA

l'Assessore Delegato alla Presidenza della Regione on. avv. Santi Mattarella

E

la Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le province siciliane rappresentata dall'on. prof. Ferdinando Stagno D'Alcontres presidente del consiglio di amministrazione.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Ferme restando le clausole tutte previste dalla convenzione stipulata il 20 febbraio 1970 ed approvata con D.A. del 20 febbraio 1970 n. 121052 registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1970 registro n. 2, foglio n. 357, annotata il 14 marzo 1970 al n. 2266 del repertorio della Presidenza - Ragioneria generale della Regione Siciliana e registrata all'Ufficio del registro - Atti privati - in data 16 marzo 1970 al n. 2897 per il finanziamento ai piccoli commercianti, l'importo dei prestiti richiesti entro la data del 31 dicembre 1973, viene elevato fino all'importo massimo di L. 2.000.000.

Art. 2

I benefici accordati ai piccoli commercianti si estendono alle stesse condizioni e modalità di cui alla convenzione indicata nel precedente art. 1, ai finanziamenti richiesti dagli artigiani che esercitano la loro attività in uno dei Comuni indicati nel primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 182 del 18 marzo 1968.

Art. 3

Ai fini dell'istruttoria della pratica di concessione dei prestiti agli artigiani, il richiedente dovrà produrre alla Cassa Centrale di Risparmio V. E. apposita istanza indirizzata all'Assessorato regionale dell'industria e commercio, corredata dai seguenti documenti:

1) dichiarazione del Sindaco del Comune ove risiede il richiedente dalla quale risulti che lo stesso svolge, tutt'ora, in quel Comune attività artigianale;

2) certificato d'iscrizione alla Cassa mutua artigiani di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397;

3) certificato comprovante l'iscrizione del richiedente all'albo degli artigiani;

4) certificato attestante che, in atto, a carico del richiedente, non sono in corso procedure esecutive;

5) Preventivo di spesa.

Art. 4

Il presente atto aggiuntivo alla convenzione di cui sopra, è estesa in tre esemplari di cui uno per ciascuna parte contraente e il terzo per la registrazione.

Detto atto, stipulato nell'interesse esclusivo della Amministrazione regionale, va registrato in esenzione fiscale ai sensi del D.L.P.R.S. 1 dicembre 1949, n. 27, ratificato con legge regionale 13 marzo 1950, n. 27.

MATTARELLA