
PRESIDENZA
DECRETO 18 ottobre 1990
G.U.R.S. 27 luglio 1991, n. 37
Nuova utilizzazione del personale del ruolo degli agenti venatori.
L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 968;
Vista la legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, avente per oggetto: "Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio";
Visto, in particolare, l'art. 56 della predetta legge regionale, in forza del quale venne istituito il ruolo degli agenti venatori, con trattamento giuridico, economico e di quiescenza previsto per la qualifica di guardia del Corpo forestale della Regione;
Visto l'art. 57 della legge regionale sopracitata, in forza del quale i dipendenti dei soppressi comitati provinciali della caccia vennero inquadrati nel ruolo degli agenti venatori istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, di cui all'art. 56 della stessa legge;
Visto l'art. 23 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52;
Visto l'art. 53 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41;
Visto il decreto dell'Assessore per l'agricoltura e foreste n. 9 dell'8 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1985, reg. n. 6, fg. n. 352, con il quale il personale in questione viene inquadrato nel ruolo ad esaurimento, di cui all'art. 23 della citata legge regionale;
Visto l'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con il quale la materia della vigilanza venatoria viene attribuita alla competenza delle provincie regionali;
Visti i decreti dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n. 21/20 del 21 dicembre 1982 e n. 60/21 del 9 dicembre 1988, relativi al tesserino di riconoscimento degli agenti venatori;
Preso atto del contenuto del parere n. 229/89 del 21 giugno 1989, con il quale la sezione consultiva del Consiglio di giustizia presso la Regione Siciliana esprime l'avviso che - a seguito della soppressione del ruolo degli agenti venatori ed a seguito degli interventi legislativi sopracitati, successivi e modificativi delle disposizioni in materia della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 - il personale già inquadrato nel ruolo predetto e, successivamente, nel ruolo ad esaurimento, non sia più legittimato a svolgere mansioni di vigilanza venatoria;
Preso atto del contenuto della nota n. 9354/141.89.11 del 27 settembre 1989, con la quale l'Ufficio legislativo e legale della Regione esprime un parere sostanzialmente analogo a quello sopracitato del Consiglio di giustizia amministrativa;
Preso atto, altresì, del parere integrativo espresso dall'Ufficio legislativo e legale con nota n. 2715 del 12 marzo 1990;
Ritenuto che, nelle more che venga varata una legge regionale che, tenuto conto della professionalità del personale in questione, regolamenti in modo specifico la rispettiva posizione giuridico - economica, sia necessario ed opportuno utilizzare in compiti diversi da quelli della vigilanza venatoria i dipendenti inquadrati nel ruolo ad esaurimento, compresi quelli che per la impellente necessità di tutelare il patrimonio faunistico hanno fino ad oggi svolto i compiti di vigilanza;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Per le finalità di cui alle premesse, il personale del soppresso ruolo degli agenti venatori, inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui al D.A. n. 9 dell'8 marzo 1985, in servizio presso le ripartizioni faunistico-venatorie, è utilizzato per collaborare al raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, con particolare riferimento all'art. 8, fermo restando il trattamento giuridico, economico e di quiescenza della quarta fascia funzionale e con l'esclusione dei compiti di vigilanza venatoria.