
PRESIDENZA
DECRETO 16 giugno 2003
G.U.R.S. 20 giugno 2003, n. 28
Modifica del decreto 19 giugno 2002, concernente criteri e modalità per la concessione di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 196, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, che disciplina le attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale della Regione Siciliana;
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 2001, con il quale le competenze dell'Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo e alla solidarietà internazionale sono state attribuite all'Assessore destinato alla Presidenza;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati, non specificatamente individuati, debbano essere subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell'Amministrazione competente, dei criteri e delle modalità cui devono attenersi per l'erogazione;
Visto il decreto 19 giugno 2002, che disciplina "Criteri e modalità per la concessione di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 196, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 28 giugno 2002;
Visto il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 7 marzo 2003, n. 11, con il quale i soggetti interessati sono stati invitati a non presentare istanze in attesa della pubblicazione del nuovo decreto;
Ritenuto di destinare una parte delle risorse stanziate per finanziare interventi di cooperazione allo sviluppo proposti dai soggetti di cui all'art. 196, comma 2, della citata legge regionale n. 32/2000, e la rimanente quota per iniziative direttamente promosse dalla Presidenza della Regione nel campo della solidarietà internazionale e/o coerenti con le finalità della cooperazione allo sviluppo;
Ritenuto, pertanto, di specificare i settori di intervento, le tipologie delle attività ammissibili, le procedure, le forme di partecipazione della Regione Siciliana, le modalità di finanziamento, i criteri di selezione, per le iniziative proposte dai soggetti di cui all'art. 196 della legge regionale n. 32/2000, destinate allo sviluppo nei Paesi extraeuropei internazionalmente riconosciuti come Paesi in via di sviluppo (PVS), e quindi procedere alla modifica del decreto 19 giugno 2002 prima citato;
Decreta:
Interventi di cooperazione allo sviluppo
1. La Regione Siciliana partecipa alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse dai soggetti di cui all'art. 196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 finanziando iniziative nel territorio regionale e nei Paesi non facenti parte dell'Unione europea internazionalmente riconosciuti come Paesi in via di sviluppo (PVS). Per tali attività di cooperazione allo sviluppo la partecipazione finanziaria dell'Amministrazione regionale può assumere la forma del finanziamento a totale carico o del cofinanziamento.
2. I soggetti che possono beneficiare del sostegno dell'Amministrazione regionale di cui al precedente comma 1 sono: enti locali della Regione Siciliana, associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni del volontariato (legge regionale n. 22/94), soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di promozione allo sviluppo senza scopo di lucro e che abbiano sede in Sicilia.
Interventi di solidarietà internazionale e direttamente promossi
1. La Regione Siciliana destina una parte delle risorse finanziarie, non soggette all'osservanza del presente decreto, per far fronte alle iniziative di solidarietà derivanti da eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali, nonché per promuovere le iniziative proposte direttamente dalla Presidenza della Regione che risultino coerenti con le finalità dell'art. 196 della legge regionale n. 32/2000. Per tali iniziative la partecipazione della Regione Siciliana assume la forma di aiuto.
Tipologie delle attività ammissibili
1. Nell'ambito di un progetto di cooperazione allo sviluppo sono ammissibili al sostegno finanziario della Regione Siciliana le seguenti attività:
a) fornitura/costruzione/adeguamento di impianti, infrastrutture, beni di consumo strumentali, attrezzature ed erogazione di servizi con l'eventuale impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica e gestione;
b) formazione professionale di cittadini dei PVS da svolgersi nei Paesi di origine o in Sicilia come attività strumentale alla valorizzazione del progetto;
c) interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia nell'ambito di azioni volte alla creazione di occasioni stabili di crescita, occupazione, educazione;
d) interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica al fine del trasferimento di tecnologie appropriate nei PVS.
Procedure
1. Per le richieste di finanziamento i soggetti interessati di cui al comma 2, art. 1, del presente decreto devono presentare apposita istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, alla Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, Piazza Indipendenza Palazzo d'Orleans - 90129 Palermo.
2. Le istanze, a pena di esclusione, devono essere inviate a mezzo raccomandata postale entro il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Ai fini del rispetto del termine di presentazione fa fede la data del timbro postale.
3. Per gli interventi di cooperazione allo sviluppo, l'istanza, compilata secondo lo schema allegato al presente decreto (allegato A), dovrà essere corredata dalle schede riassuntive opportunamente compilate e dal progetto che dovrà contenere i seguenti elementi: a) azioni da svolgere e relativi tempi di esecuzione; b) risorse umane da utilizzare relativamente ad ogni azione di cui al punto a); c) dettagliato piano finanziario in cui dovranno essere evidenziati i parametri utilizzati per il calcolo delle relative voci di spesa. Le schede riassuntive possono essere ritirate presso l'Ufficio speciale di cui al precedente comma 1 oppure essere scaricate dal sito www.regione.sicilia/presidenza/uscs.it. All'istanza dovrà essere altresì allegata la seguente documentazione distinta per tipologia di soggetto richiedente:
Enti locali della Regione Siciliana
a. delibera del consiglio di approvazione dell'iniziativa;
b. documento attestante l'accordo con il partner/s locale/i nel caso in cui il progetto si svolge, anche parzialmente, nel territorio di un PVS.
Associazioni di volontariato
a. documento attestante l'iscrizione al registro di cui alla legge regionale 7 giugno 1994, n. 22.
b. statuto dell'associazione dal quale si evince che la stessa persegue finalità di promozione allo sviluppo dei PVS e che non abbia fini di lucro. Tali caratteristiche devono risultare possedute in data antecedente la pubblicazione del presente decreto.
c. documento attestante l'accordo con il partner/s locale/i nel caso in cui il progetto si svolge, anche parzialmente, nel territorio di un PVS.
Soggetti pubblici e privati
a. statuto dal quale si evince che il soggetto persegua finalità di promozione allo sviluppo dei PVS e che non abbia fini di lucro.
b. deliberazione dell'organo che abbia rappresentanza esterna.
c. documento attestante l'accordo con il partner/s locale/i nel caso in cui il progetto si svolge, anche parzialmente, nel territorio di un PVS.
d. per le ONG il riconoscimento di idoneità del Ministero degli affari esteri ai sensi della L. 49/87 e/o da altri organismi internazionali.
4. Per gli interventi di cooperazione allo sviluppo che richiedono la partecipazione finanziaria della Regione Siciliana a titolo di cofinanziamento, l'istanza, corredata da quanto al precedente punto 3, dovrà contenere la documentazione idonea attestante l'avvenuto cofinanziamento del progetto, l'indicazione degli altri enti o soggetti cofinanziatori e la quota di cofinanziamento richiesta.
5. I progetti non potranno avere una durata superiore a 12 mesi.
Modalità di erogazione
1. Per gli interventi a totale carico della Regione Siciliana il finanziamento è erogato con le seguenti modalità:
a. prima rata di anticipazione sino al limite massimo del 50% del finanziamento riconosciuto ammissibile, da erogare contestualmente all'emissione del provvedimento concessivo;
b. seconda rata sino al 30% dell'importo totale concesso, previa produzione di apposita documentazione comprovante l'avvenuta utilizzazione della metà della somma assegnata con la prima rata di anticipazione;
c. rata di saldo previa produzione di una dettagliata relazione concernente la realizzazione dell'intervento finanziato, accompagnata da idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute, nonché, nel caso in cui l'iniziativa abbia luogo, in tutto o in parte, in un PVS, ove rilasciabile, la dichiarazione dell'autorità diplomatica italiana presente in quel Paese che attesti l'avvenuta realizzazione del progetto.
2. Per gli interventi cofinanziati il finanziamento sarà erogato con le seguenti modalità:
a. prima rata di anticipazione sino al limite massimo del 50% del finanziamento riconosciuto ammissibile, da erogare contestualmente all'emissione del provvedimento concessivo;
b. rata di saldo pari al restante 50% del finanziamento, previa produzione di una dettagliata relazione concernente la realizzazione dell'intervento finanziato, accompagnata da idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute, nonché, nel caso in cui l'iniziativa abbia luogo, in tutto o in parte, in un PVS, ove rilasciabile, la dichiarazione dell'autorità diplomatica italiana presente in quel Paese che attesti l'avvenuta realizzazione del progetto.
3. I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto, ad eccezione degli enti locali, al fine dell'erogazione del finanziamento concesso, dovranno produrre apposita polizza fidejussoria o altra forma di garanzia equivalente in favore della Regione Siciliana. La garanzia dovrà essere prestata per una somma pari al 30% dell'importo totale del finanziamento concesso e dovrà espressamente contenere la rinuncia formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile.
Partecipazione di tirocinanti dell'Università
1. I soggetti che beneficeranno del finanziamento potranno prevedere che uno studente del corso di laurea in sviluppo economico e cooperazione internazionale dell'Università di Palermo svolga la propria attività di tirocinio formativo, per un periodo non inferiore a due mesi, presso il paese in via di sviluppo secondo le modalità del progetto proposto. La selezione degli studenti è compito del consiglio di corso di laurea in sviluppo economico e cooperazione internazionale, sentito il parere dell'ente destinatario del progetto. Tale attività di tirocinio deve essere regolamentata secondo il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge n. 196/1997, sui tirocini formativi e di orientamento, nonché dalla circolare n. 22/2002 dell'Assessorato regionale del lavoro (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 13 dicembre 2002).
2. La Regione Siciliana parteciperà alle sole spese di viaggio e soggiorno del tirocinante per una somma massima di Euro 3.000,00 e comunque non oltre il 5% del finanziamento regionale. Tale somma, a carico del progetto, dovrà essere comunque inserita nel piano finanziario e regolarmente rendicontata.
Costi ammissibili per i progetti di cooperazione allo sviluppo
1. Per i progetti di cooperazione allo sviluppo a totale carico della Regione Siciliana i costi ammissibili sono i seguenti:
a) spese per la progettazione e la gestione dell'intervento;
b) trattamento economico del personale destinato al progetto; nel caso in cui si faccia ricorso a personale di un PVS, i relativi costi devono corrispondere ai parametri retributivi fissati dalla legislazione locale;
c) spese per la formazione professionale;
d) spese di viaggio e soggiorno del personale destinato alla realizzazione del progetto; tali spese non possono eccedere i parametri previsti dall'ordinamento regionale per la remunerazione del trattamento di missione dei dirigenti regionali;
e) spese per attrezzature, costruzioni, arredi, impianti ed altri beni materiali necessari alla realizzazione del progetto.
2. Per i progetti di cooperazione allo sviluppo cofinanziati dalla Regione Siciliana, sono ammissibili, nel limite massimo previsto al successivo art. 8 del presente decreto, le spese del progetto coerenti con quanto stabilito dal precedente punto 1.
3. Ai fini del riconoscimento delle spese di cui ai commi precedenti, le stesse non potranno essere sostenute in data anteriore a quella del decreto di finanziamento della prima rata di cui all'art. 5 del presente decreto.
Quantificazione del contributo
1. Le somme stanziate nel bilancio della Regione per le iniziative previste dal presente decreto sono, in via preliminare, destinate in quanto al 60% agli interventi di cooperazione allo sviluppo, e per il 40% agli interventi di solidarietà internazionale o direttamente promossi, così come definiti all'art. 2 del presente decreto.
2. Nel caso in cui le percentuali di cui al comma 1 non fossero interamente utilizzate per le rispettive finalità, le disponibilità residue potranno essere utilizzate per incrementare la quota già totalmente utilizzata.
3. Per gli interventi di cooperazione allo sviluppo il tetto massimo dell'intervento finanziario viene fissato in:
- Euro 80.000,00 per gli interventi interamente finanziati dall'Amministrazione regionale;
- Euro 50.000,00 per il cofinanziamento di interventi già finanziati da altri soggetti erogatori e comunque entro il limite massimo del 50% del totale delle spese ammissibili dell'intero progetto.
Criteri di selezione
1. I progetti di cooperazione allo sviluppo ammissibili verranno inseriti in una graduatoria di merito nella quale la posizione del singolo progetto verrà determinata dal punteggio raggiunto sulla base dei criteri sotto elencati:
a) progetti cofinanziati - sino ad un massimo di 20 punti;
b) progetti integrati che mirino a realizzare più tipologie di attività ammissibili (tra quelle indicate all'art. 3 del presente decreto) nell'ambito dello stesso intervento - sino ad un massimo di 5 punti;
c) progetti proposti da enti locali siciliani in partenariato con soggetti istituzionali dei Paesi beneficiari (cooperazione decentrata) - sino ad un massimo di 15 punti;
d) progetti che, comparativamente valutati, siano capaci di produrre ricadute più durature sul territorio del Paese beneficiario - sino ad un massimo di 5 punti;
e) progetti realizzati nell'ambito di direttive e priorità del Governo nazionale e/o di accordi tra l'Italia e il paese beneficiario - sino ad un massimo di 10 punti;
f) esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo da parte del soggetto richiedente - sino ad un massimo di 10 punti;
g) dettaglio del piano finanziario - sino ad un massimo di 20 punti;
h) partecipazione al progetto di uno/a tirocinante - sino ad un massimo di 5 punti;
i) ampiezza del bacino dei beneficiari finali - sino ad un massimo di 10 punti.
2. La graduatoria finale, sulla base dell'istruttoria condotta dall'Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Disciplina finale
1. La Presidenza della Regione Siciliana ha facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche dei progetti, sia in corso di realizzazione che a conclusione degli stessi. Se nel corso di tali verifiche dovessero riscontrarsi irregolarità, l'Amministrazione regionale procederà a rideterminare o revocare il finanziamento concesso.
2. I soggetti che beneficeranno degli ausili previsti dal presente decreto sono tenuti a comunicare agli eventuali partners dell'iniziativa la partecipazione della Regione Siciliana al progetto ed avranno l'obbligo di farvi riferimento in ogni comunicazione e pubblicazione relativa allo stesso.
3. Con successiva circolare si provvederà a fornire ulteriori elementi utili alla specificazione di alcuni contenuti del presente decreto.
4. Il presente decreto, che sostituisce il decreto 19 giugno 2002 che disciplinava "Criteri e modalità per la concessione di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 196, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 28 giugno 2002, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 16 giugno 2003.
COSTA
Allegato A
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO All'Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo e alla solidarietà internazionale Piazza Indipendenza, palazzo d'Orleans 90129 PALERMO Il sottoscritto ................................, nato a .................., il ........................... C.F. ........................................ in qualità di legale rappresentante dell'Ente .............................. con sede a .......................... in via/piazza ........................ n. .... CAP. .......... tel. ....................... visto il D.A. n. 22 del 16 giugno 2003 e, consapevole che la mancata rispondenza anche di una sol- tanto delle condizioni di ammissibilità in esso indicate costituirà motivo di non ammissibilità ai fini della concessione del contributo regionale Chiede ai sensi del D.A. n. 22 del 16/06/03, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. .......... del ....................., la somma di Euro ................................... quale finanziamento/cofinanziamento per la realizzazione del progetto di cooperazione allo sviluppo denominato ............................................................... da svolgersi in ................................................................... Il sottoscritto dichiara altresì quanto segue relativamente ai dati riferiti all'Ente che rappresenta ed al progetto per il quale chiede il finanziamento. Firma del legale rappresentante ...............................