
PRESIDENZA
DECRETO 19 giugno 2002
G.U.R.S. 28 giugno 2002, n. 29
Criteri e modalità per la concessione di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 196, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
N.d.R. Il presente è stato SOSTITUITO dal D.A. Presidenza 16 giugno 2003.
L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'articolo 196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, che disciplina le attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale della Regione Siciliana;
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 2001;
Visto l'art. 13, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati debbano essere subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell'Amministrazione competente, dei criteri e delle modalità cui devono attenersi per l'erogazione;
Ritenuto di dover disciplinare le modalità di finanziamento per le iniziative che verranno proposte;
Decreta:
Definizioni
1. La Regione Siciliana partecipa alle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale promosse dai soggetti di cui all'art. 196, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sostenendo e finanziando iniziative nel territorio regionale e nei Paesi non facenti parte dell'Unione europea. La partecipazione finanziaria dell'Amministrazione regionale può assumere la forma del finanziamento a totale carico, del cofinanziamento o del contributo.
2. I soggetti che, per la predisposizione e realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo e/o di solidarietà internazionale, possono beneficiare del sostegno dell'Amministrazione regionale sono: enti locali della Regione Siciliana, associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni del volontariato (legge regionale n. 22/94), enti pubblici sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione ed altri enti pubblici operanti nel territorio della Regione, organizzazioni non governative O.N.G. riconosciute idonee dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge n. 49/87 e/o da altri organismi internazionali ed aventi sede in Sicilia, associazioni e fondazioni riconosciute ai sensi delle vigenti normative, soggetti privati che perseguono finalità di promozione allo sviluppo senza scopo di lucro, enti morali con una comprovata esperienza nel campo della cooperazione allo sviluppo e/o della solidarietà internazionale.
Tipologie delle attività ammissibili al contributo
1. Nell'ambito di un progetto di cooperazione allo sviluppo sono ammissibili al sostegno finanziario della Regione Siciliana le seguenti attività:
a) elaborazione di studi, progettazione, fornitura e costruzione di impianti ed infrastrutture, fornitura di attrezzature ed erogazione di servizi, elaborazione e realizzazione di progetti integrati di sviluppo;
b) impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio delle attività di cooperazione allo sviluppo;
c) formazione professionale e promozione sociale di cittadini e cittadine dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi destinati all'allargamento dell'Unione europea, nei Paesi d'origine o in Sicilia, anche al fine di limitare il fenomeno migratorio verso la Sicilia e di favorire il rientro nei Paesi di provenienza;
d) attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia al fine di promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
e) sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione ai processi di democrazia e sviluppo dei Paesi beneficiari.
2. Nell'ambito degli interventi di solidarietà internazionale sono ammissibili al sostegno finanziario della Regione Siciliana le seguenti attività:
a) realizzazione di programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di democratizzazione;
b) partecipazione a iniziative internazionali di particolare rilievo che siano coerenti con i temi di cui al precedente punto a).
Procedure
1. Per le richieste di finanziamento a totale carico dell'Amministrazione, cofinanziamento o contributo, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza alla Presidenza della Regione Siciliana, Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, sottoscritta dal legale rappresentante.
2. In sede di prima applicazione, le istanze a pena di esclusione devono pervenire in plico raccomandato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Per gli anni successivi il termine è fissato nel 31 marzo di ciascun anno. Ai fini del rispetto del termine di presentazione fa fede la data del timbro postale.
3. Per gli interventi di cooperazione allo sviluppo e per quelli di solidarietà internazionale, a totale carico dell'Amministrazione regionale, o da ammettere a contributo, l'istanza corredata da una scheda progetto e dalla documentazione attestante l'accordo con il Paese beneficiario (o con i Paesi beneficiari) per la realizzazione del progetto, deve contenere: titolo, finalità, durata, costo totale del progetto, indicazione di eventuali partners e responsabile del progetto. La scheda progetto deve contenere i seguenti elementi: giustificazione della coerenza con le finalità di cui all'art 1 del presente decreto; obiettivi da perseguire; risultati attesi alla fine del progetto; attività che saranno intraprese; individuazione delle responsabilità di gestione e controllo; relazione tra gli eventuali partners (organigramma); risorse umane, calendario di esecuzione e piano finanziario.
4. Per gli interventi di cooperazione allo sviluppo e per quelli di solidarietà internazionale che invece richiedono la partecipazione finanziaria della Regione Siciliana a titolo di cofinanziamento, l'istanza, corredata da copia della scheda progetto (avente i contenuti indicati al precedente punto 3), deve contenere l'indicazione dell'altro/i organismo/i finanziatore/i e degli eventuali partners, la durata, il costo e il responsabile del progetto nonché la quota di cofinanziamento richiesta.
5. Per gli interventi a totale carico della Regione Siciliana, o ammessi a contributo, il finanziamento è erogato con le seguenti modalità:
a) prima rata di anticipazione sino al limite massimo del 50% del finanziamento definitivo riconosciuto, da erogare contestualmente all'emissione del provvedimento concessivo;
b) seconda rata sino al 30% dell'importo totale dell'ausilio concesso - previa produzione di apposita documentazione comprovante l'avvenuta utilizzazione della metà della somma assegnata con la prima rata di anticipazione;
c) rata di saldo, per la rimanente quota, in sede di liquidazione finale dell'intervento, cui provvederà l'Amministrazione regionale, previa acquisizione di una dettagliata relazione concernente la realizzazione dell'intervento finanziato, accompagnata dalla documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute, nonché, nel caso in cui l'iniziativa abbia luogo, in tutto o in parte, in uno Stato straniero, ove rilasciabile, da dichiarazione della autorità diplomatica italiana presente in quel Paese che attesti l'avvenuta realizzazione del progetto.
6. Per gli interventi per i quali la Regione Siciliana partecipa a titolo di cofinanziamento, l'erogazione, tenuto conto delle eventuali garanzie che saranno prodotte in favore del principale soggetto erogatore, è del 50% a titolo di anticipazione della somma richiesta e del rimanente 50% a chiusura del progetto, previa produzione della documentazione idonea a comprovare la realizzazione dell'intervento e le spese effettivamente sostenute nonché della dichiarazione dell'autorità diplomatica di cui alla precedente lettera c) nel caso in cui l'iniziativa abbia luogo, in tutto o in parte, in un Paese straniero.
7. A fronte dei finanziamenti concessi ad enti o soggetti non sottoposti al controllo dell'Amministrazione regionale, è necessario, al fine dell'ottenimento dell'ausilio, produrre apposita polizza fidejussoria o altra forma di garanzia equivalente in favore della Regione Siciliana. La garanzia dovrà essere prestata per una somma pari all'ausilio definitivo concesso e dovrà espressamente contenere la rinuncia formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice ci vile.
8. La Regione Siciliana si riserva la possibilità di effettuare sopralluoghi e verifiche sui progetti, sia in corso di realizzazione che a conclusione degli stessi.
9. I soggetti che beneficeranno degli ausili previsti dal presente decreto sono tenuti a comunicare agli eventuali partners dell'iniziativa la partecipazione della Regione Siciliana al progetto ed avranno l'obbligo di farvi riferimento in ogni comunicazione e pubblicazione relativa allo stesso.
Costi ammissibili per i progetti di cooperazione allo sviluppo
1. Per i progetti di cooperazione allo sviluppo i costi ammissibili ai benefici previsti dal presente decreto sono i seguenti:
a) spese per la progettazione, la gestione e la promozione dell'intervento;
b) trattamento economico del personale destinato al progetto; nel caso in cui si faccia ricorso a personale locale, i relativi costi devono corrispondere ai parametri retributivi fissati dalla legislazione locale;
c) spese per l'eventuale formazione del personale, se ritenuta necessaria all'ottimizzazione delle risorse umane da utilizzare nel progetto;
d) spese di viaggio e soggiorno del personale destinato alla realizzazione del progetto; tali spese non possono eccedere i parametri previsti dall'ordinamento regionale per la remunerazione del trattamento di missione dei dirigenti regionali;
e) spese per attrezzature, costruzioni, arredi ed impianti e relativi trasporti;
f) spese per consulenti.
Costi ammissibili per gli interventi di solidarietà internazionale
1. Per gli interventi di solidarietà internazionale i costi ammissibili ai benefici previsti dal presente decreto sono i seguenti:
a) spese per la gestione dell'intervento;
b) trattamento economico del personale destinato al progetto; nel caso in cui si faccia ricorso a personale locale, i relativi costi devono corrispondere ai parametri retributivi fissati dalla legislazione locale;
c) spese per l'eventuale formazione del personale, se ritenuta necessaria alla ottimizzazione delle risorse umane da utilizzare nel progetto;
d) spese di viaggio e soggiorno del personale destinato alla realizzazione del progetto; tali spese non potranno eccedere i parametri previsti dall'ordinamento regionale per la remunerazione del trattamento di missione per i dirigenti regionali;
e) spese per attrezzature, costruzioni, arredi ed impianti;
f) eventuali spese di trasporto di materiali.
Quantificazione del contributo
1. Le somme stanziate nel bilancio della Regione per le iniziative previste dal presente decreto sono, in via preliminare, destinate, in quanto al 70% agli interventi di cooperazione allo sviluppo, e per il 30% agli interventi di solidarietà internazionale.
2. La Regione Siciliana può comunque, in qualsiasi periodo dell'esercizio, finanziare interventi di emergenza, consistenti in contributi a soggetti che organizzano aiuti a profughi, rifugiati, prigionieri e popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, improvvise crisi economico-finanziarie, calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico sanitarie. In tal caso le percentuali indicate al comma precedente sono applicate allo stanziamento di bilancio al netto delle risorse finanziarie destinate agli interventi di emergenza.
3. Nel caso in cui le domande di contributo pervenute e ritenute ammissibili per uno dei due settori di intervento (cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale) non dovessero determinare il completo utilizzo delle risorse allo stesso assegnate, la somma residua potrà essere utilizzata per incrementare le disponibilità finanziarie già destinate a sostenere gli interventi dell'altro settore.
4. Per gli interventi di cooperazione allo sviluppo il tetto massimo dell'intervento finanziario viene fissato in:
- Euro 150.000,00 per gli interventi interamente finanziati dall'Amministrazione regionale;
- Euro 75.000,00 per il cofinanziamento di interventi già finanziati da altri soggetti pubblici (Unione europea, ministeri, altri organismi nazionali ed internazionali) e, comunque, entro il limite massimo del 50% del totale delle spese ammissibili dell'intero progetto;
- Euro 75.000,00 per la concessione di contributi e, comunque, entro il limite massimo del 75% del totale delle spese ammissibili dell'intero progetto.
5. Per gli interventi di solidarietà internazionale il tetto massimo dell'intervento finanziario viene fissato in:
- Euro 50.000,00 per iniziative interamente finanziate dall'Amministrazione regionale;
- Euro 25.000,00 per il cofinanziamento di interventi già finanziati da altri soggetti pubblici (Unione europea, ministeri, altri organismi nazionali ed internazionali) e, comunque, entro il limite massimo del 50% del totale delle spese ammissibili dell'intero progetto;
- Euro 25.000,00 per la concessione di contributi e, comunque, entro il limite massimo del 75% del totale delle spese ammissibili dell'intero progetto.
6. Non si computano ai fini del calcolo del tetto massimo di cui ai commi precedenti eventuali interventi finanziari aggiuntivi, di soggetti pubblici o privati, finalizzati alla realizzazione di azioni aggiuntive.
Priorità
1. Il criterio con il quale si procede alla concessione dei benefici afferenti alle istanze ritenute ricevibili ed ammissibili tiene conto della natura giuridica del soggetto richiedente e delle seguenti priorità:
1) enti pubblici;
2) fondazioni riconosciute ai sensi della vigente normativa;
3) organizzazioni non governative O.N.G. riconosciute idonee dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge n. 49/87 e/o da altri organismi internazionali ed aventi sede in Sicilia;
4) associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni del volontariato (legge regionale n. 22/94);
5) associazioni riconosciute ai sensi della vigente normativa;
6) enti morali che abbiano una comprovata esperienza nel campo della cooperazione allo sviluppo e/o della solidarietà internazionale;
7) soggetti privati che perseguono finalità di promozione allo sviluppo senza scopo di lucro.
2. Nel rispetto delle priorità determinate nel comma precedente, gli interventi che prioritariamente potranno beneficiare degli ausili finanziari previsti dal presente decreto saranno quelli che si contraddistingueranno per il maggiore approccio integrato dell'azione che si intende condurre.