
PRESIDENZA
DECRETO 6 novembre 1997
G.U.R.S. 10 gennaio 1998, n. 2
Equiparazioni tra qualifiche statali e qualifiche regionali in materia di missioni all'interno.
L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto presidenziale 2 ottobre 1997, n. 38, di recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale concernente il personale dell'Amministrazione regionale per l'anno 1997;
Visto l'art. 6, comma 1°, del citato D.P. n. 38/97, che dispone che al personale dell'Amministrazione regionale si applichi il trattamento giuridico ed economico previsto in materia di missioni per i dipendenti civili dello Stato secondo l'equiparazione tra le qualifiche stabilite con i decreti dell'Assessore destinato alla Presidenza del 10 agosto 1993 e del 28 novembre 1994 da modificare omologando i trattamenti del dirigente a quelli del dirigente superiore;
Visto il citato decreto 10 agosto 1993, con il quale è stata effettuata l'equiparazione tra le qualifiche statali e quelle regionali per le missioni all'interno;
Visto il decreto 28 novembre 1994, con il quale è stata effettuata l'equiparazione tra le qualifiche ed i gruppi del personale civile dello Stato e quelli del personale regionale per le missioni all'estero;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1°, del D.P. n. 38/97 ed a modifica del decreto 10 agosto 1993, sono stabilite le seguenti equiparazioni tra qualifiche statali e qualifiche regionali in materia di missioni all'interno, con decorrenza dalla data di emanazione del presente decreto.
Qualifiche statali Qualifiche regionali Trattamento di missione Dirigente superiore Dirigente superiore Diaria giornaliera lire Primo dirigente Dirigente 39.600; per la parte Direttore di divisione restante, il trattamento r.e. è uguale a quello previsto per il direttore regionale. Personale appartenente Assistenti operatori Diaria giornaliera lire alle qualifiche archivisti e qualifiche 39.600; diaria oraria funzionali V, VI, VII, equiparate per livello in ventiquattresimi VII, IX consentita solo per missioni inferiori alle 8 ore; per missioni dalle 8 alle 12 ore consentito il rimborso di pasto oltre il 30% della diaria oraria; per missioni superiori alle 12 ore consentito il rimborso di un pernot- tamento (albergo 2a categoria) + uno o due pasti + il 30% della diaria oraria. Limite rimborso pasti: L 43.100 per un pasto e L 85.700 per due.
Ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 6, comma 1°, del D.P. n. 38/97 ed a modifica del decreto 28 novembre 1994, sono stabilite le seguenti equiparazioni tra le qualifiche ed i gruppi del personale civile dello Stato e quelli per il personale regionale che si rechi in missione all'estero, con decorrenza dalla data di emanazione del presente decreto.
Qualifiche e gruppi Qualifiche e gruppi del personale dello Stato corrispondenti del personale dell'Amministrazione regionale Dirigenti superiori Dirigenti superiori Primi dirigenti Dirigenti Personale del ruolo ad esaurimento, Gruppo 4° della IX e VIII qualifica funzionale, restante personale con qualifiche equiparate Gruppo 4° Dalla VII alla III qualifica Personale appartenente alle funzionale, livelli e categorie fasce funzionali dalla VII Gruppi dal 5° al 9° alla III: assistenti, operatori archivisti, agenti tecnici ed equiparati Gruppi dal 5° al 9°
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 6 novembre 1997.
GALLETTI
Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 12 novembre 1997, con nota n. 9471.