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REGIO DECRETO 30 gennaio 1941, n. 12

G.U.R.I. 4 febbraio 1941, n. 28

Ordinamento giudiziario.

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164 e con annotazioni alla data 9 agosto 2024)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re Imperatore la facoltà di modificare le leggi sull'ordinamento giudiziario e le altre leggi concernenti l'ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, degli uffici giudiziari e del personale giudiziario di ogni ordine;

Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' approvato l'unito testo dell'«Ordinamento giudiziario», allegato al presente decreto e visto d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli e dal Ministro delle finanze.

Il testo anzidetto avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1941-XIX.

Art. 2

Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le altre materie alle quali si riferisce la delegazione contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1941-XIX

Atti del Governo, registro 429, foglio 151. - MANCINI

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Art. 1

Dei giudici

(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e modificato dall'art. 45, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374)

La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:

a) dal giudice di pace;

[b) dal pretore;] (lettera soppressa) (1)

c) dal tribunale ordinario;

d) dalla corte di appello;

e) dalla Corte di cassazione;

f) dal tribunale per i minorenni;

g) dal magistrato di sorveglianza;

h) dal tribunale di sorveglianza.

(1)

Lettera soppressa dall'art. 1, comma 2, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Art. 2

Del pubblico ministero

(modificato dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l'ufficio del pubblico ministero.

Art. 3

Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, dall'art. 5 della legge 1 febbraio 1989, n. 30, a decorrere dal 1° maggio 1989 e dall'art. 3, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

Ogni corte, tribunale [, pretura] (parole soppresse) (1) ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria.

L'ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento.

Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'articolo 28

Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari.

(1)

Parole soppresse dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Art. 4

Ordine giudiziario

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, integrato dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 273 e modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado [delle preture,] (parole soppresse) (1) dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero.

Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario.

Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.

(1)

Parole soppresse dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Art. 5

Organici; sedi giudiziarie

Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel primo comma dell'art. 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento, fatta eccezione per i giudici conciliatori.

Art. 6

Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati

I magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re Imperatore, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, osservate le forme del presente ordinamento, salvo, per la nomina degli uditori, il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 127.

Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato dei magistrati è emanato egualmente con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, con l'osservanza delle norme stabilite nel presente ordinamento, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 7

Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero

Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto reale, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 7

Tabelle degli uffici giudicanti

(introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, modificato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999, integrato dall'art. 6, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, dall'art. 57, comma 1, della legge 6 dicembre 1999, n. 479, dall'art. 24, comma 1, della legge 1 marzo 2001, n. 63, modificato dall'art. 2, comma 27, della legge 25 luglio 2005, n. 150, modificato e integrato dall'art. 4, comma 19, della legge 30 luglio 2007, n. 111, integrato dall'art. 33, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), della legge 17 giugno 2022, n. 71, integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo 28 marzo 2024, n. 44 e integrato dall'art. 4, comma 1, lett. a), della legge 9 agosto 2024, n. 114) (1)

1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte del Primo presidente della Corte di cassazione o dei presidenti delle corti di appello, sentiti il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o i consigli giudiziari. Decorso il quadriennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati.

1-bis. Le proposte di cui al comma 1 sono corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del quadriennio, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello o del Primo presidente della Corte di cassazione, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2.1. Le variazioni delle tabelle degli uffici giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere o quando le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare.

2.2. I documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni sono elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e trasmessi per via telematica.

2.3. I modelli standard sono differenziati in base alle dimensioni dell'ufficio, ma devono in ogni caso contenere:

a) l'analisi dello stato dei servizi, dell'andamento dei flussi e delle pendenze;

b) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale;

c) i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di affari di cui è destinatario ciascun magistrato sia compatibile con il carico esigibile di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

d) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto organizzativo;

e) l'individuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria;

f) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione;

g) l'analisi ragionata sulle modalità di utilizzo dei magistrati onorari;

h) la relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e, per la Corte di cassazione, anche del direttore del centro elettronico di elaborazione dati;

i) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi.

2.4. I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e contengono soltanto i rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.

2.5. Le tabelle e le variazioni si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni. I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.

2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento. (2)

2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, totalmente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima.

2-quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.

2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.

[3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.] (3)

3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici, assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale.

3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.

3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;

b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;

c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati, con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari;

d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.

3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.

3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dai commi da 1-bis a 2.5.

(1)

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, le modifiche operate dall'art. 4 della stessa legge 114/2024 si applicano decorsi due anni (25 agosto 2026) dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

(2)

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, della legge 6 dicembre 1999, n. 479, la disposizione di cui al comma annotato, introdotto dal comma 1 del predetto art. 57, si applica ai giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudici dell'udienza preliminare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti

(introdotto dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, modificato e integrato dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo 4 maggio 1999, n. 138, integrato dall'art. 8, comma 1, lett. b), della legge 17 giugno 2022, n. 71 e dall'art. 4, comma 1, lett. b), della legge 9 agosto 2024, n. 114) (1)

1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis, comma 3-bis. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato.

2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

2-bis. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi.

[3. Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.] (comma abrogato) (2)

(1)

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, le modifiche operate dall'art. 4 della stessa legge 114/2024 si applicano decorsi due anni (25 agosto 2026) dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

(2)

Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.L.vo 20 febbraio 2006, n. 106, a decorrere dal 18 giugno 2006.

Art. 8

Requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Per essere ammesso a funzioni giudiziarie è necessario:

1° essere cittadino italiano, di razza italiana, di sesso maschile, ed iscritto al P.N.F.;

2° avere l'esercizio dei diritti civili;

3° avere sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

4° possedere gli altri requisiti previsti dalla legge per le varie funzioni.]

Art. 9

Giuramento

I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento e con la formula seguente: «Giuro di «essere fedele al Re Imperatore, di osservare lealmente «lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere «coscienziosamente i miei doveri di magistrato».

Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell'ordine giudiziario e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni.

Art. 10

Termine per l'assunzione delle funzioni

I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei Conti del decreto di nomina o destinazione.

Tale termine non può essere prorogato per nessuna ragione, ma può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessità di servizio.

Il Ministro può anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e può essere abbreviato per disposizione del Ministro. (1)

Nei casi di necessità di servizio, il Ministro può pure disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato è considerato come in missione, ed ha diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.

(1)

Ai sensi dell'art. 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, il termine di giorni trenta previsto dal comma annotato è elevato a mesi sei. 

Art. 10

Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi

(introdotto dall'art. 21, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162)

Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.

Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza. (1)

Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.

(1)

Per l'elevazione del termine di cui al secondo periodo del comma annotato, si rimanda all'art. 11, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

Art. 11

Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni

(sostituito dall'art. 28, comma 1, del D.L.vo 23 febbraio 2006, n. 109, a decorrere dal 19 giugno 2006)

Il magistrato, che non assume le funzioni nel termine stabilito dall'articolo precedente, o in quello che gli è stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall'impiego.

Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del primo comma si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a dimissioni.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche alla ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 127, primo comma, lettera c), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12

Obbligo della residenza. Sanzioni

(abrogato dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.L.vo 23 febbraio 2006, n. 109, a decorrere dal 19 giugno 2006)

[Il magistrato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni e non può assentarsene senza autorizzazione dei superiori gerarchici.

Il magistrato che trasgredisce alle disposizioni del presente articolo è soggetto a provvedimenti disciplinari, e può comunque essere privato dello stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo corrispondente alla assenza abusiva.]

Art. 13

Esenzione da uffici e servizi pubblici

I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.

Art. 14

Potestà di polizia dei giudici

Ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro ed ordinato compimento degli atti ai quali procede.

Art. 15

Potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata

I magistrati del pubblico ministero hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l'intervento della forza armata.

CAPO II.

Delle incompatibilità

Art. 16

Incompatibilità di funzioni

(modificato dall'art. 14 della legge 2 aprile 1979, n. 97)

I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza.

Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Non possono, inoltre, senza l'assenso dei superiori gerarchici, accettare incarichi di qualsiasi specie, ma possono assumere le funzioni di arbitro soltanto nei casi previsti da leggi o da regolamenti ed in quelli in cui sono direttamente interessate pubbliche amministrazioni. In ogni altro caso possono assumere tali funzioni in qualità di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 17

Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali del Re Imperatore

I primi presidenti ed i procuratori generali del Re Imperatore non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale.

Art. 18

Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense

(modificato dall'art. 7, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999, sostituito dall'art. 29, comma 1, del D.L.vo 23 febbraio 2006, n. 109, a decorrere dal 19 giugno 2006 e modificato dall'art. 8, comma 1, lett. c), della legge 17 giugno 2022, n. 71)

I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente:

a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;

b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;

c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;

d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.

Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.

Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell'articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.

Art. 19

Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sostituito dall'art. 29, comma 1, del D.L.vo 23 febbraio 2006, n. 109, a decorrere dal 19 giugno 2006 e modificato dall'art. 8, comma 1, lett. d), della legge 17 giugno 2022, n. 71)

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L'esito del procedimento di accertamento dell'esclusione, in concreto, della ricorrenza dell'incompatibilità di cui al comma precedente è comunicato al consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell'ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.

I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.

TITOLO SECONDO

DEI GIUDICI

[CAPO I.

Del giudice conciliatore]

(abrogato dall'art. 47, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374)

Art. 20

Sede degli uffici di conciliazione

(abrogato dall'art. 47, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374)

[In ogni comune ha sede un giudice conciliatore.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale e provinciale, possono essere istituiti con decreto reale uffici distinti di giudice conciliatore.

A ciascun ufficio di conciliazione è, di regola, addetto un vice conciliatore; e possono esservi addetti, se necessario, più vice conciliatori.]

Art. 21

Gratuità dell'ufficio

(abrogato dall'art. 47, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374)

[L'ufficio di giudice conciliatore e di vice conciliatore è gratuito ed onorario.]

Art. 22

Funzioni del giudice conciliatore

(abrogato dall'art. 47, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374)

[Il giudice conciliatore ha funzione conciliativa e contenziosa in materia civile.

Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo il diritto e l'equità in conformità del disposto degli articoli 113 e 114 del codice di procedura civile.

La competenza e le attribuzioni del giudice conciliatore, nonché la forma degli atti e dei giudizi, sono determinate dalle leggi di procedura.]

Art. 23

Requisiti per la nomina

(abrogato dall'art. 47, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374)

[Possono essere nominati giudici conciliatori e vice conciliatori i cittadini italiani, di razza italiana, di sesso maschile, iscritti al P.N.F., residenti nel comune, che hanno età non inferiore a venticinque anni.

La scelta deve cadere su elementi capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario.]

Art. 24

Nomina e durata nell'ufficio

(abrogato dall'art. 47, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374)

[La nomina dei giudici conciliatori e vice conciliatori è fatta, in virtù di regia delegazione, con decreto del primo presidente della corte d'appello, su designazione del procuratore generale del Re Imperatore.

I giudici conciliatori e vice conciliatori durano in carica tre anni e possono essere confermati; al termine del triennio cessano dalla carica anche quelli che ottennero la nomina nel corso del medesimo.]

Art. 25

Decadenza, revoca e dispensa dall'ufficio

(abrogato dall'art. 47, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374)

[I giudici conciliatori e i vice conciliatori decadono dall'ufficio per perdita della cittadinanza, per trasferimento in altro comune o per una delle cause di incompatibilità stabilite dal successivo articolo.

Possono essere revocati per indegnità o per inettitudine.

Possono essere dispensati dall'ufficio per dimissioni volontarie o per incapacità dipendente da motivi di salute.

Tutti i predetti provvedimenti sono emanati dal primo presidente della corte di appello, su conforme parere del procuratore generale del Re Imperatore.]

Art. 26

Incompatibilità

(abrogato dall'art. 47, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374)

[L'ufficio di giudice conciliatore e di vice conciliatore è incompatibile con la qualità:

a) di magistrato e in genere di funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'ordine giudiziario;

b) di funzionario o di agente di pubblica sicurezza in attività di servizio.]

Art. 27

Divieto di assistenza professionale

(abrogato dall'art. 47, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374)

[L'avvocato, il procuratore legale o il patrocinatore, rivestito delle funzioni di giudice conciliatore o vice conciliatore, non può prestare assistenza, direttamente o indirettamente, alle parti, né può rappresentarle davanti all'ufficio di conciliazione al quale appartiene.]

Art. 28

Cancellieri di conciliazione e personale ausiliario

(abrogato dall'art. 47, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374)

[Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria, e quelle di ufficiale giudiziario dall'inserviente comunale o da altre persone residenti nel comune che presentino le necessarie garanzie di idoneità, previa autorizzazione da concedersi con decreto del procuratore del Re Imperatore, in entrambi i casi.

L'autorizzazione può essere revocata o sospesa temporaneamente nella stessa forma, se risulti che il cancelliere o l'incaricato delle funzioni di ufficiale giudiziario non adempiono scrupolosamente e con diligenza ai loro doveri.]

Art. 29

Vigilanza sugli uffici di conciliazione

(abrogato dall'art. 47, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374)

[La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle autorità giudiziarie in conformità delle disposizioni contenute nel titolo VIII del presente ordinamento.]

[CAPO II.

Del pretore]

(abrogato dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

[SEZIONE I. - Disposizioni generali]

(abrogato dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

Art. 30

Sede della pretura

(sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 1 febbraio 1989, n. 30, a decorrere dal 1° maggio 1989 e abrogato dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

[1. La pretura ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia.]

Art. 31

Composizione dell'ufficio

(sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e abrogato dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

[1. La pretura è retta dal pretore titolare e ad essa possono essere addetti più magistrati e vice pretori onorari.

2. Alle preture aventi sede nel capoluogo di circondario sono assegnati come titolari magistrati di corte di appello.]

Art. 32

Nomina ed eventuali incarichi dei vice pretori onorari

(abrogato dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

[Possono essere nominati vice pretori onorari i laureati in giurisprudenza, i notai ed i procuratori esercenti che hanno compiuto l'età di anni 25. La loro nomina è fatta per un triennio e può essere confermata; al termine del triennio cessano dalla carica anche quelli che ottennero la nomina nel corso del medesimo. Di regola non possono essere nominati più di due vice pretori onorari per una stessa pretura, salvo particolari esigenze di servizio.

[Se nelle preture indicate nella tabella M annessa al presente ordinamento mancano gli uditori giudiziari, possono essere destinati, in loro vece, se il bisogno del servizio lo richiede, vice pretori onorari, i quali non esercitino la professione forense. In tal caso al vice pretore onorario, fino a che dura l'incarico speciale, sono corrisposte le indennità spettanti all'uditore vice pretore che egli sostituisce. L'incarico ha la durata di un semestre, salvo conferma, e può essere sempre revocato. Il numero dei vice pretori onorari, ai quali può essere conferito tale incarico speciale, è determinato dal regolamento.] (comma abrogato) (1)]

(1)

Comma abrogato dall'art. 4, comma 5, del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 273.

Art. 33

Funzioni ed attribuzioni del pretore

(abrogato dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

[Il pretore esercita, nei limiti assegnati dalle leggi, le funzioni:

di giudice in materia civile in primo grado ed in appello e, in primo grado, nelle controversie individuali in materia corporativa:

di giudice in materia penale;

di giudice tutelare.

Esercita inoltre, nei modi stabiliti dalle leggi, le altre attribuzioni che gli sono deferite.]

Art. 34

Funzioni dei magistrati ordinari e onorari addetti alle preture

(sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, integrato dall'art. 13, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 e abrogato dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

[1. I pretori e i vice pretori onorari addetti alle preture svolgono presso la stessa pretura o presso le sezioni distaccate il lavoro giudiziario loro assegnato dal pretore titolare o dal magistrato che presiede la sezione ai sensi dell'articolo 39 quando trattasi di pretura costituita in sezioni.

2. I vice pretori onorari non possono, di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare e degli altri pretori.

2-bis. Il pretore può delegare nominativamente vice pretori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia dello stato civile.]

[SEZIONE II. - Disposizioni speciali per le preture costituite in sezioni]

(abrogato dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

Art. 35

Costituzione delle preture in sezioni

(sostituito dall'art. 17 della legge 11 agosto 1973, n. 533, modificato dall'art. 7 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, dall'art. 2, comma 1, della legge 6 febbraio 1992, n. 160 e abrogato dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

[Gli uffici di pretura possono essere costituiti in più sezioni. Nelle preture costituite in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti promiscuamente o separatamente gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonchè separatamente le controversie di lavoro.

A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie.

In ogni pretura circondariale costituita in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. La direzione di tale sezione è disciplinata ai sensi dell'articolo 39.]

Art. 36

Sezioni promiscue

(abrogato dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

[E' consentita la istituzione di sezioni promiscue, anche limitatamente ad alcuni periodi dell'anno.

Le preture di cui all'articolo precedente, alle quali sono addetti non più di quattro magistrati, compresi gli uditori vice pretori, possono essere costituite da una sola sezione promiscua.]

Art. 37

Determinazione delle sezioni e successive modificazioni

(abrogato dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

[Alla designazione dei giudici tutelari ed alla ripartizione in sezioni delle preture di cui all'articolo 35 provvede, con suo decreto, il Ministro di grazia e giustizia, su proposta dei primi presidenti e dei procuratori generali delle rispettive corti d'appello. Se occorre modificare la ripartizione, il Ministro provvede nella stessa forma con effetto dall'inizio del successivo anno giudiziario, salvo casi di urgenza.]

Art. 38

Attribuzioni del titolare (1)

(abrogato dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

[Il titolare della pretura dirige l'ufficio e distribuisce il lavoro tra le sezioni. Sono di sua esclusiva competenza le attribuzioni di carattere amministrativo e la sorveglianza sull'andamento generale dei servizi.]

(1)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 28 giugno - 18 luglio 1973, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, limitatamente alla parte in cui non prevede che, nel caso di revoca del provvedimento di assegnazione di attività giudiziarie, il magistrato interessato possa chiedere che il dirigente indichi per iscritto i motivi del relativo atto.

Art. 39

Assegnazione dei magistrati alle singole sezioni

(modificato dall'art. 8, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, dall'art. 6, comma 3, della legge 1 febbraio 1989, n. 30, a decorrere dal 1° maggio 1989, dall'art. 3, comma 1, del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 273 e abrogato dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

[Ciascuna sezione è composta da uno o più magistrati.

La prima sezione è presieduta dal titolare della pretura o da chi lo sostituisce. Le altre sezioni sono, di regola, presiedute dal più elevato in grado o dal più anziano dei magistrati che vi sono addetti, e possono anche essere presiedute dal titolare della pretura.

All'assegnazione dei magistrati alle varie sezioni si provvede per ogni biennio a norma dell'art. 7-bis.

I magistrati assegnati alle sezioni distaccate possono, sulla base di criteri obiettivi e predeterminati in sede tabellare, anche svolgere funzioni presso la pretura circondariale o presso altre sezioni distaccate.]

[SEZIONE III. - Delle sedi distaccate di pretura]

(abrogato dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

Art. 40

Costituzione delle sedi distaccate di pretura

(abrogato dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

[Nei comuni indicati nella tabella C annessa al presente ordinamento, sono costituite sedi distaccate di pretura, con la circoscrizione per ciascuna di esso stabilita.

In dette sedi il pretore può recarsi per tenere udienze civili e penali, per compiere atti di istruzione e per trattare tutti gli altri affari relativi alla sede distaccata.

I segretari e vice segretari comunali possono fare le veci del cancelliere.

L'incaricato delle funzioni di ufficiale giudiziario dell'ufficio di conciliazione o il messo comunale delegato dal podestà fa le veci dell'ufficiale giudiziario, salvo che concorrano speciali motivi.]

Art. 41

Istituzione e soppressione di sedi distaccate

(abrogato dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

[La istituzione o la soppressione delle sedi distaccate di pretura è disposta, quando ne ricorre la necessità o la convenienza, con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze.

Il funzionamento delle sedi distaccate di pretura è regolato da norme particolari.]

CAPO III

Dei tribunali

(sostituito dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)

SEZIONE I. - Del tribunale ordinario

(sostituito dall'art. 10, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)

Art. 42

Sede del tribunale ordinario

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)

Il tribunale ordinario ha sede in ogni capoluogo determinato nella tabella A annessa al presente ordinamento.

Art. 42

Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario

(introdotto dall'art. 8, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

Il tribunale ordinario è diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti più giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o più presidenti di sezione.

Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari.

Art. 42

Nomina dei giudici onorari di tribunale

(introdotto dall'art. 8, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 e abrogato dall'art. 33, comma 1, lett. a), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116)

[I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) idoneità fisica e psichica;

d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;

e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) laurea in giurisprudenza;

g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Costituisce titolo di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel terzo comma, il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalità del procedimento di nomina.]

Art. 42

Incompatibilità

(introdotto dall'art. 8, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 e abrogato dall'art. 33, comma 1, lett. a), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116)

[Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.]

Art. 42

Durata dell'ufficio

(introdotto dall'art. 8, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 e abrogato dall'art. 33, comma 1, lett. a), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116)

[La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta. (1) (2)

Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.]

(1)

In deroga al comma annotato si rimanda all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

(2)

Per la proroga delle funzioni, di cui al comma annotato si rimanda all'art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 42

Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio

(introdotto dall'art. 8, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999 e abrogato dall'art. 33, comma 1, lett. a), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116)

[Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio:

a) per compimento del settantaduesimo anno di età;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:

a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 10;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.

Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.

La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina.]

Art. 42

Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale

(introdotto dall'art. 8, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999 e abrogato dall'art. 33, comma 1, lett. a), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116)

[Il giudice onorario di tribunale è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario.]

Art. 43

Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario

(modificato dagli artt. 10, comma 2 e 11, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e sostituito dall'art. 9, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

Il tribunale ordinario:

a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;

b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;

[c) esercita le funzioni di giudice tutelare;] (lettera soppressa) (1)

d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

(1)

Lettera soppressa dall'art. 30, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza e l'applicabilità prevista all'art. 49, comma 1, del medesimo D.L.vo n. 149/2022.

Art. 43

Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario

(introdotto dall'art. 10, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, modificato dall'art. 3-bis, comma 1, del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito dalla legge 5 giugno 2000, n. 144 e abrogato dall'art. 33, comma 1, lett. a), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116)

[I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.

I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.

Nell'assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:

a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale.]

Art. 44

Ufficio d'istruzione penale

(abrogato dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)

[In ogni tribunale uno dei giudici è incaricato, per ciascun anno, dell'istruzione penale, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 119. In caso di bisogno possono essere applicati all'ufficio d'istruzione altri giudici del tribunale medesimo.

L'incarico di esercitare funzioni istruttorie è revocabile anche se conferito a giudici inamovibili.]

Art. 45

Giudice di sorveglianza

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)

Nella sede del tribunale ordinario, e nelle sedi designate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, un giudice è annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull'esecuzione delle pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza.

Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce.

In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorveglianza anche altri giudici del tribunale ordinario.

L'incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza è revocabile, anche se conferito a giudici inamovibili.

Art. 46

Costituzione delle sezioni

(sostituito dall'art. 18 della legge 11 agosto 1973, n. 533, modificato e integrato dagli artt. 10, comma 2 e 13 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999 e integrato dall'art. 2, comma 1, del D.L.vo 4 maggio 1999, n. 138)

Il tribunale ordinario può essere costituito in più sezioni.

Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché, separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preli-minare.

A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7-bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.

I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.

Art. 47

Attribuzioni del presidente del tribunale

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

Il presidente del tribunale dirige l'ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti.

Art. 47

Direzione delle sezioni

(introdotto dall'art. 13, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è attribuita ad un presidente di sezione.

Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis.

Art. 47

Istituzione dei posti di presidente di sezione

(introdotto dall'art. 13, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999 e modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L.vo 4 maggio 1999, n. 138)

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.

Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma:

a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;

b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:

1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;

2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;

3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.

In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

Art. 47

Attribuzioni del presidente di sezione

(introdotto dall'art. 13, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio.

Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione può essere attribuito l'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio.

Art. 47

Presidenza dei collegi

(introdotto dall'art. 13, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio è assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.

Art. 48

Composizione dell'organo giudicante

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sostituito dall'art. 88, comma 1, della legge 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995 e dall'art. 14, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.

Sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale.

Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il numero invariabile di tre componenti.

SEZIONE I-bis. Delle sezioni distaccate di tribunale

(introdotto dall'art. 15, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

Art. 48

Sezioni distaccate del tribunale ordinario

(introdotto dall'art. 15, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999 e abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 7 settembre 2012, n. 155(1)

[Nei comuni indicati nella tabella B annessa al presente ordinamento sono istituite sezioni distaccate del tribunale ordinario con la circoscrizione stabilita per ciascuna di esse.]

(1)

Per l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 7 settembre 2012, n. 155, si rimanda all'art. 11, comma 2, del predetto D.L.vo n. 155/2012.

Art. 48

Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate (1)

(introdotto dall'art. 15, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 e abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 7 settembre 2012, n. 155(2)

[All'istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.

Il decreto è adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio.

L'avvio del procedimento è comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il parere del Consiglio superiore della magistratura è comunicato al Ministro di grazia e giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.]

(1)

Per l'efficacia delle disposizioni previste dall'articolo annotato, si rimanda all'art. 5, comma 4-bis, del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

(2)

Per l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 7 settembre 2012, n. 155, si rimanda all'art. 11, comma 2, del predetto D.L.vo n. 155/2012.

Art. 48

Affari trattati nelle sezioni distaccate

(introdotto dall'art. 15, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999, integrato dall'art. 5-bis, comma 1, del D.L. 24 maggio 1999, n. 145, convertito dalla legge 22 luglio 1999, n. 234 e abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 7 settembre 2012, n. 155(1)

[Nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime.

Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare.

In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze.]

(1)

Per l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 7 settembre 2012, n. 155, si rimanda all'art. 11, comma 2, del predetto D.L.vo n. 155/2012.

Art. 48

Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate

(introdotto dall'art. 15, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999 e abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 7 settembre 2012, n. 155(1)

[In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata.

Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti.]

(1)

Per l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 7 settembre 2012, n. 155, si rimanda all'art. 11, comma 2, del predetto D.L.vo n. 155/2012.

Art. 48

Magistrati assegnati alle sezioni distaccate

(introdotto dall'art. 15, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999 e abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 7 settembre 2012, n. 155(1)

[I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale o presso altre sezioni distaccate, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis.

Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione.]

(1)

Per l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 7 settembre 2012, n. 155, si rimanda all'art. 11, comma 2, del predetto D.L.vo n. 155/2012.

SEZIONE II. - Del tribunale ordinario per i minorenni

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)

Art. 49

Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale si articola in una sezione distrettuale e in una o più sezioni circondariali.

La sezione distrettuale ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello o di sezione di corte di appello e ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.

La sezione circondariale è costituita in ogni sede di tribunale ordinario del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello in cui ha sede il tribunale e ha giurisdizione su tutto il territorio del circondario.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49, comma 1, del medesimo D.L.vo n. 149/2022.

Art. 50

Composizione dell'ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

(sostituito dall'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è diretto dal presidente e ad esso sono addetti più giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale.

Nei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie ai quali sono addetti più di dieci giudici possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.

I giudici addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie esercitano le relative funzioni in via esclusiva e ad essi non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Essi possono svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale, anche per singoli procedimenti, secondo criteri determinati dalle tabelle previste dall'articolo 7-bis. Quando il magistrato è tabellarmente assegnato a più sezioni, le sue sedi di servizio corrispondono a quelle di svolgimento delle funzioni.

Nella formazione delle tabelle a ciascuna sezione sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio.

Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49, comma 1, del medesimo D.L.vo n. 149/2022.

Art. 50

.1 Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

(introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge:

a) esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;

b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza;

c) esercita le funzioni di giudice tutelare;

d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49, comma 1, del medesimo D.L.vo n. 149/2022.

Art. 50

.2 Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

(introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

Il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dirige l'ufficio e lo rappresenta ed esercita le funzioni previste dall'articolo 47 sentiti i presidenti delle sezioni circondariali.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49, comma 1, del medesimo D.L.vo n. 149/2022.

Art. 50

.3 Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali

(introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

La sezione distrettuale è diretta dal presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quali sono istituiti posti di presidente di sezione sono dirette da un presidente di sezione. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione è attribuito l'incarico di dirigere una o più sezioni circondariali.

Nelle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie in cui non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis. Le tabelle indicano specificamente gli incarichi di coordinamento conferiti, consistenti nella direzione delle sezioni circondariali, nel coordinamento di uno o più settori dei servizi o di gestione del personale, in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna.

Il presidente di sezione esercita, con riguardo alle sezioni da lui dirette, le funzioni di cui all'articolo 47-quater e in particolare cura e dà impulso allo scambio di informazioni sui procedimenti e sulle esperienze giurisdizionali all'interno della sezione e tra le sezioni, anche mediante l'uso degli strumenti telematici.

I presidenti delle sezioni circondariali collaborano con il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nell'attività di direzione dell'ufficio.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49, comma 1, del medesimo D.L.vo n. 149/2022.

Art. 50

4 Composizione dell'organo giudicante

(introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

La sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica in composizione monocratica.

La sezione distrettuale giudica, in materia civile, in composizione collegiale con il numero di tre componenti. Nei procedimenti previsti dai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia penale e nelle altre materie attribuite alla sua competenza, la sezione distrettuale giudica in composizione collegiale con collegio composto da due magistrati e due giudici onorari esperti.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49, comma 1, del medesimo D.L.vo n. 149/2022.

Art. 50

.5 Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

(introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149 e modificato dall'art. 6, comma 2, del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164(1)

Presso la sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, quinto comma, 251, 317-bis, secondo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, secondo comma, e 403 del codice civile, dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e dall'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè tutti i procedimenti civili riguardanti lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze e i minori, le domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente, e i procedimenti di competenza del giudice tutelare.

Presso la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati, nella materia civile, i procedimenti di primo grado attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie diversi da quelli indicati al primo comma, nonchè i giudizi di reclamo e di impugnazione avverso i provvedimenti pronunciati dalla sezione circondariale. Sono inoltre trattati presso la sezione distrettuale tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella materia penale e nelle altre materie previste dalla legge.

La ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e la sezione circondariale o tra diverse sezioni circondariali dello stesso tribunale non dà luogo a questioni di competenza.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49, comma 1, del medesimo D.L.vo n. 149/2022.

Art. 50

Giudice per le indagini preliminari

(introdotto dall'art. 14, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e modificato dall'art. 30, comma 1, lett. e), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

1. In ogni sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie uno o più magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.

2. Nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica composta da un magistrato e da due giudici onorari esperti della stessa sezione.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. e), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49, comma 1, del medesimo D.L.vo n. 149/2022.

Art. 51

Giudice di sorveglianza presso il tribunale ordinario per le persone, per i minorenni e per le famiglie

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e dall'art. 30, comma 1, lett. f), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

[Il presidente del tribunale ordinario, sentito il procuratore del Re Imperatore, può, con suo decreto, destinare anche altro giudice, con le stesse funzioni, al tribunale ordinario per i minorenni.] (comma abrogato) (2)

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. f), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49, comma 1, del medesimo D.L.vo n. 149/2022.

(2)

Comma abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. f) punto 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza e l'applicabilità prevista all'art. 49, comma 1, del medesimo D.L.vo n. 149/2022.

CAPO IV

Della corte di appello

SEZIONE I. - Disposizioni generali

Art. 52

Sede della corte di appello

La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento.

Art. 53

Funzioni e attribuzioni della corte di appello

(sostituito dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)

1. La corte di appello:

a) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale [e dai pretori in materia penale] (parole soppresse) (1);

b) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essa deferiti dalle leggi.

(1)

Parole soppresse dall'art. 18, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Art. 54

Costituzione delle sezioni nelle corti di appello

(modificato dagli artt. 10, comma 2 e 16, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, dall'art. 19, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999 e dall'art. 30, comma 1, lett. g), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

Nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7- bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti.

Si osserva per le corti di appello il disposto dell'articolo 46, in quanto applicabile.

Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie ed eventualmente quella che funziona da tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. g), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49, comma 1, del medesimo D.L.vo n. 149/2022.

Art. 55

Magistrati della corte di appello

Il primo presidente presiede la prima sezione della corte di appello e può presiedere anche le altre sezioni.

Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.

I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.

Art. 56

Costituzione del collegio giudicante

(sostituito dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 1978)

La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti.

Art. 57

Sezione istruttoria

(abrogato dall'art. 17, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)

[In ciascuna corte di appello è costituita una sezione istruttoria, alla quale sono addetti cinque magistrati e, quando occorre, uno o più supplenti. Essa è presieduta da un presidente di sezione o dal più anziano dei consiglieri.

La sezione istruttoria giudica col numero invariabile di tre votanti.

Nei casi indicati nel primo comma dell'articolo seguente, la sezione istruttoria è sostituita dalla sezione per i minorenni.]

Art. 58

Sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie

(sostituito dall'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, modificato dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 1978, dall'art. 18, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e modificato e integrato dall'art. 30, comma 1, lett. h), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti pronunciati in primo grado dalla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni. Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano o hanno esercitato funzioni nelle materie ad essa attribuite.

La sezione giudica con l'intervento di due consiglieri onorari esperti un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalle legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione.

[Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 50.] (comma abrogato) (2)

Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. h), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49, comma 1, del medesimo D.L.vo n. 149/2022.

(2)

Comma abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. h), punto 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza e l'applicabilità prevista all'art. 49, comma 1, del medesimo D.L.vo n. 149/2022.

Art. 59

Sezioni distaccate di corte d'appello

Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento.

Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono.

Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del primo presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale del Re Imperatore.

SEZIONE II. - Della corte di assise

Art. 60

Sedi di corte di assise

In ogni distretto di corte di appello sono costituite una o più corti di assise.

Ogni corte di assise esercita la giurisdizione nel circolo ad essa assegnato, in conformità della tabella D annessa al presente ordinamento.

Per uno stesso circolo possono essere costituite anche più corti di assise.

Le altre norme riflettenti l'ordinamento della corte di assise sono dettate da legge speciale.

Art. 61

Costituzione della corte di assise

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)

La corte di assise è composta:

a) da un presidente di sezione di corte di appello che la presiede;

b) da un consigliere di corte di appello ovvero da un presidente o presidente di sezione di tribunale ordinario;

c) da cinque assessori.

Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio.

I presidenti e gli altri magistrati che compongono le corti di assise sono nominati ogni anno e possono essere destinati a presiedere o a comporre più corti di assise comprese nel distretto della corte di appello.

Art. 62

Grado onorario degli assessori

Gli assessori, durante la sessione, sono equiparati ai consiglieri di corte di appello, nell'ordine di precedenza a Corte e nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

SEZIONE III. - Della magistratura del lavoro

Art. 63

Costituzione della magistratura del lavoro

Una speciale sezione della corte di appello funziona come magistratura del lavoro, con le attribuzioni e le modalità stabilite dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali. Essa giudica col numero invariabile di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri, e di due esperti che vi sono aggregati di volta in volta.

La magistratura del lavoro, quando giudica sulle controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, è integrata da due consiglieri designati annualmente dal primo presidente, in sostituzione degli esperti.

SEZIONE IV. - Del tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)

Art. 64

Costituzione del tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)

Il tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche ha sede presso le corti di appello indicate nella tabella E annessa al presente ordinamento.

Il tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche costituisce una sezione della corte di appello presso la quale è istituito.

Alla sezione sono aggregati tre funzionari del corpo reale del genio civile designati dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

La sezione di corte di appello funzionante come tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche giudica col numero invariabile di tre votanti, in essi compreso il funzionario tecnico che per legge concorre a costituire il collegio. Questo funzionario deve prestare giuramento davanti al presidente della sezione, con la formula indicata nell'art. 9.

CAPO V

Della corte suprema di cassazione

Art. 65

Attribuzioni della corte suprema di cassazione

La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità, del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del Regno, dell'Impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato.

Art. 66

Composizione della corte suprema di cassazione

(modificato dall'art. 19, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)

La corte suprema di cassazione è costituita in sezioni, e composta da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri.

Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze solenni e può presiedere le udienze delle singole sezioni.

La composizione delle sezioni è stabilita ai sensi dell'articolo 7-bis. A ciascuna delle sezioni civili e penali è preposto un presidente di sezione e possono essere assegnati altri presidenti di sezione.

Art. 67

Costituzione del collegio giudicante

(modificato dall'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 1978)

La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica in sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti.

Il collegio a sezioni unite in materia civile è composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale è composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.

Art. 67

Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile

(introdotto dall'art. 47, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, abrogato dagli artt. 17, comma 1, lett. a), e 37, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

[1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni.]

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dagli artt. 17, comma 1, lett. a), e 37, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 35, comma 1, del medesimo D.L.vo n. 149/2022 e succ. mod..

Art. 68

Ufficio del massimario e del ruolo

Presso la corte suprema di cassazione è costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente.

All'ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a consigliere di corte d'appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell'articolo 210 del presente ordinamento.

Le attribuzioni dell'ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale del Re Imperatore.

TITOLO TERZO

DEL PUBBLICO MINISTERO

CAPO I

Della costituzione del pubblico ministero

Art. 69

Funzioni del pubblico ministero

(sostituito dall'art. 39 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce.

Art. 70

Costituzione del pubblico ministero

(sostituito dall'art. 20, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, modificato e integrato dall'art. 10 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, integrato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 6 febbraio 1992, n. 160, dall'art. 20, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999, dall'art. 4, comma 1, del D.L.vo 4 maggio 1999, n. 138 e dall'art. 30, comma 1, lett. i), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia.

2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'articolo 59.

3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.

4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.

5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio.

6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.

6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. i), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49, comma 1, del medesimo D.L.vo n. 149/2022.

Art. 70

Direzione distrettuale antimafia

(introdotto dall'art. 5, comma 1, del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8 e abrogato dall'art. 120, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159)

[1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51 comma 3- bis del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51 comma 3- bis del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamene il procuratore nazionale antimafia.]

Art. 70

Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

(introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. l), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

Presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello.

Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.

Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. l), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49, comma 1, del medesimo D.L.vo n. 149/2022.

Art. 70

Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

(introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. l), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149) (1)

Presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello.

Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.

Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. l), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49, comma 1, del medesimo D.L.vo n. 149/2022.

Art. 71

Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario

(sostituito dall'art. 21, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 1990, n. 15, sostituito dall'art. 21, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 e abrogato dall'art. 33, comma 1, lett. a), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116)

[Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori per l'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.

I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies.]

Art. 71

Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata

(introdotto dall'art. 22, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999 e abrogato dall'art. 33, comma 1, lett. a), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116)

[Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate.

In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità di cui all'articolo 42-quater, secondo comma, è riferita unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.]

Art. 72

Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario

(sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, integrato dall'art. 1 del D.L.vo 2 febbraio 1990, n. 15, dall'art. 13, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, sostituito dall'art. 23, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, modificato dall'art. 58, comma 1, della legge 6 dicembre 1999, n. 479, dall'art. 17, comma 5, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e abrogato dall'art. 33, comma 1, lett. a), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116)

[Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;

c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).

[La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.] (comma abrogato) (1)

Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale.]

(1)

Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.L.vo 20 febbraio 2006, n. 106, a decorrere dal 18 giugno 2006.

CAPO II

Delle attribuzioni del pubblico ministero

Art. 73

Attribuzioni generali del pubblico ministero

Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;

promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza;

fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell'ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.

Art. 74

Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e dall'art. 24, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

Il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale.

Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l'udienza non può aver luogo.

Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della corte d'assise spettano al procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d'appello, il quale le esercita personalmente o per mezzo di altro magistrato addetto al suo ufficio.

Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte di appello, provvede alla designazione dei magistrati del pubblico ministero che debbono intervenire alle udienze, delegando, se occorre, il procuratore del Re Imperatore o un sostituto presso il tribunale ordinario della sede dove è convocata la corte d'assise.

La norma del comma precedente si applica anche per le udienze di corte d'assise che si tengono nella circoscrizione di una sede distaccata di corte d'appello.

Art. 75

Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa

Il pubblico ministero esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando è richiesto dalla legge, l'udienza non può aver luogo.

Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai regolamenti.

Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene sempre nelle cause collettive ed individuali del lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 76

Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione

(sostituito dall'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 532, dall'art. 81, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e modificato e integrato dall'art. 17, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:

a) in tutte le udienze penali;

b) in tutte le udienze civili.

1-bis. Nei procedimenti trattati in camera di consiglio il pubblico ministero formula conclusioni scritte nei casi previsti dalla legge.

2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 17, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 35, comma 1, del medesimo D.L.vo n. 149/2022 e succ. mod..

Art. 76

Procuratore nazionale antimafia

(introdotto dall'art. 6, comma 1, del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, modificato e integrato dall'art. 21-quater, commi 1 e 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, modificato dall'art. 21-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e abrogato dall'art. 120, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159)

[1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371- bis del codice di procedura penale.

6-bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.]

Art. 76

Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo

(introdotto dall'art. 9, comma 1, del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8 e abrogato dall'art. 120, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159)

[1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale.

[2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale antimafia e dalle Direzioni nazionale e distrettuali antimafia.] (comma abrogato) (1)]

Art. 77

Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze

Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali.

Art. 78

Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione

Il pubblico ministero promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi a queste complementari.

Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti eseguire di ufficio dal pubblico ministero nei casi preveduti dalla legge.

Art. 79

Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze

Il pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice per la disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i poteri diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo in cui il giudice è in camera di consiglio.

Art. 80

Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali

Presso le corti di appello ed i tribunali il pubblico ministero non può assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali.

Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non può assistere alle relative deliberazioni. Non può assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in materia civile.

Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l'ordine ed il servizio interno delle corti o dei tribunali.

Art. 81

Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare

Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali delle corti nel modo indicato nell'art. 96 del presente ordinamento.

Esercita in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi.

Art. 82

Potestà del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali

Quando occorre fare rilievi e richieste circa il servizio e la disciplina il procuratore generale del Re Imperatore richiede, ed il primo presidente della corte ordina la convocazione dell'assemblea generale per le relative deliberazioni.

Art. 83

Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero

(sostituito dall'art. 23, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della autorità giudiziaria.

Art. 84

Vigilanza del pubblico ministero sugli istituti di prevenzione e di pena

(abrogato dall'art. 24, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)

[Il pubblico ministero esercita sugli istituti di prevenzione e di pena le attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti.]

TITOLO QUARTO

DELL'ANNO GIUDIZIARIO, DELLE ASSEMBLEE GENERALI, DELLE SUPPLENZE E DELLE APPLICAZIONI

CAPO I

Dell'anno giudiziario

Art. 85

Inizio dell'anno giudiziario

(abrogato dall'art. 1 del R.D.L. 6 agosto 1943, n. 732, convertito dalla legge 5 maggio 1949, n. 178)

[L'anno giudiziario comincia il 29 ottobre.]

Art. 86

Relazioni sull'amministrazione della giustizia

(sostituito dall'art. 2, comma 29, lett. a), della legge 25 luglio 2005, n. 150)

1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell'avvocatura.

Art. 87

Relazione del Ministro di grazia e giustizia alla Maestà del Re Imperatore

Il Ministro di grazia e giustizia riferisce alla Maestà del Re Imperatore, per ogni anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia nel Regno, nell'Impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato.

Art. 88

Relazione dei procuratori generali del Re Imperatore per l'inaugurazione dell'anno giudiziario

Il Ministro di grazia e giustizia può disporre che il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione ed i procuratori generali presso le corti di appello riferiscano nell'assemblea generale di tutte o di alcune corti, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia.

Art. 89

Convocazione dell'assemblea generale per l'inizio dell'anno giudiziario

(abrogato dall'art. 2, comma 29, lett. b), della legge 25 luglio 2005, n. 150)

[L'assemblea generale delle corti per l'inaugurazione dell'anno giudiziario e per la lettura del decreto reale che compone le sezioni si riunisce entro il quinto giorno dalla data d'inizio dell'anno giudiziario.

L'assemblea generale si riunisce in forma pubblica e solenne per ascoltare la relazione del procuratore generale del Re Imperatore nel caso indicato nell'articolo precedente.]

Art. 90

Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario

(sostituito dall'art. 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704 e modificato dall'art. 8 della legge 2 aprile 1979, n. 97)

I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni.

Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonché per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche, il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; [per i magistrati addetti alle preture è determinato invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello, che ne informa il Ministro.] (periodo soppresso) (1)

(1)

Periodo soppresso dall'art. 25, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Art. 91

Affari penali nel periodo feriale dei magistrati

Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza.

Art. 92

Affari civili nel periodo feriale dei magistrati

(integrato dall'art. 4, comma 1, della 4 aprile 2001, n. 154 e dall'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 6)

Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

CAPO II

Delle assemblee generali

Art. 93

Oggetto delle assemblee generali

La corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in assemblea generale:

1° per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

2° per dare al Governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie di pubblico interesse.

3° per deliberare su materie d'ordine e di servizio interno e che interessano l'intero organo giudiziario.

Il procuratore generale del Re Imperatore può chiedere la convocazione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte delibera con l'intervento del procuratore generale.

Art. 94

Convocazione delle assemblee generali

Le assemblee generali sono convocate dal primo presidente della corte o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o su richiesta del pubblico ministero.

Art. 95

Costituzione delle assemblee generali

L'assemblea generale è costituita dalla riunione di tutte le sezioni della corte.

Per la legittimità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno due terzi dei magistrati della corte.

L'assemblea generale può adunarsi, in caso di urgenza, anche durante il periodo feriale, nel quale caso essa è legittimamente costituita quando vi intervengono tutti i magistrati in servizio.

Art. 96

Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali

Il pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo del procuratore generale del Re Imperatore o di chi ne fa le veci.

Alle adunanze solenni intervengono tutti i magistrati del pubblico ministero che appartengono all'ufficio.

Alle deliberazioni delle assemblee generali assiste il rappresentante del pubblico ministero.

Nel caso preveduto dall'art. 93, n. 2, il rappresentante del pubblico ministero ha voto individuale deliberativo.

CAPO III

Delle supplenze e delle applicazioni

SEZIONE I. - Delle supplenze

Art. 97

Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali

(modificato dall'art. 25 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e integrato dall'art. 6, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133)

Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.

Il provvedimento è emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni, per i magistrati addetti ai rispettivi uffici.

Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche.

E' vietato l'intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio.

I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti.

Art. 98

Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni

(modificato dagli artt. 10, comma 2 e 26, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)

I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell'articolo precedente, e quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari, e alle sezioni delle controversie individuali in materia corporativa, nonché i giudici di sorveglianza possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del tribunale ordinario.

Art. 99

Supplenza del giudice conciliatore e del vice conciliatore

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)

In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore o del vice conciliatore di un comune avente più uffici di conciliazione, il presidente del tribunale ordinario può incaricare temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice conciliatore di un altro ufficio dello stesso comune, designato dal procuratore del Re Imperatore.

Se la mancanza o l'impedimento si verifica in un comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l'incarico è conferito al giudice conciliatore o al vice conciliatore di un comune viciniore. In tal caso questi ha diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennità da determinarsi nel regolamento.

Art. 100

Supplenza del cancelliere

(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)

[In caso di mancanza o di impedimento temporaneo del cancelliere, può essere, in via di urgenza, assunto ad esercitarne le funzioni altro impiegato del comune delegato dal podestà.]

Art. 101

Supplenza del pretore titolare

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e abrogato dall'art. 7, comma 1, del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 273)

[In caso di mancanza del titolare può essere destinato in supplenza nella pretura un pretore, o un aggiunto giudiziario.

Con decreto del primo presidente della corte d'appello può essere destinato, altresì, a compiere temporaneamente le funzioni del pretore mancante o impedito, un pretore o un aggiunto giudiziario di altro mandamento del distretto, designato dal procuratore generale del Re Imperatore.

In caso di mancanza o di impedimento del titolare, quando non si è provveduto a norma dei due commi precedenti, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o dal più anziano dei magistrati addetti all'ufficio con funzioni in sottordine e, in mancanza, dal vice pretore onorario o da uno dei vice pretori onorari destinato dal presidente del tribunale ordinario, su designazione del procuratore del Re Imperatore.]

Art. 102

Supplenza del pretore in caso di urgenza

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e abrogato dall'art. 7, comma 1, del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 273)

[In caso di mancanza o di impedimento del titolare e dei magistrati in sottordine e onorari, salvi i provvedimenti di cui all'articolo precedente, il presidente del tribunale ordinario, sulla richiesta del procuratore del Re Imperatore, può destinare temporaneamente a supplire il titolare o il magistrato in sottordine mancante od impedito, un pretore, un aggiunto giudiziario o un vice pretore di altra pretura nel territorio della sua giurisdizione.

Nei casi d'urgenza, anche senza provvedimento del presidente del tribunale ordinario, la supplenza è temporaneamente assunta dal pretore, dall'aggiunto giudiziario o dal vice pretore del mandamento più vicino nella circoscrizione territoriale del tribunale ordinario. Il magistrato che assume la supplenza deve darne immediata notizia al procuratore del Re Imperatore.]

Art. 103

Sostituzione di magistrati nelle sezioni di pretura

(abrogato dall'art. 30, comma 2, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

[Nel caso di trasferimento di uno o più magistrati ad altro ufficio giudiziario o di temporaneo impedimento che renda impossibile il normale svolgimento del servizio in una o più sezioni, provvede direttamente, con suo decreto, alle necessarie sostituzioni il titolare della pretura o il magistrato che regge l'ufficio.

[Se ciò non è consentito dalle particolari condizioni del servizio, si provvede a norma dell'articolo precedente.] (comma abrogato) (1)]

(1)

Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 273.

Art. 104

Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione (1)

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)

Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente.

Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici.

(1)

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 16-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 105

Supplenze nelle sezioni del tribunale

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sostituito dall'art. 7, comma 2, del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 273 e abrogato dall'art. 30, comma 2, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

[1. Se in una sezione manca o è impedito il presidente o alcuno dei giudici necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del tribunale o chi ne fa le veci, quando non può provvedere a norma dell'art. 97, delega un pretore o un vice pretore della stessa sede.]

Art. 106

Supplenza di giudici istruttori e di giudici di sorveglianza

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)

[In caso di mancanza o di impedimento di un giudice istruttore o di un giudice di sorveglianza, il presidente, con suo decreto, destina altro giudice del tribunale ordinario a farne le veci.]

Art. 107

Supplenza del presidente della corte di assise

(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)

[In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della corte di assise viene sostituito, con provvedimento del primo presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale del Re Imperatore, da un altro presidente di sezione o da un consigliere di corte di appello, sempre che il primo presidente non decida di presiederla egli stesso.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il primo presidente della corte di appello ha facoltà di destinare un presidente aggiunto, meno anziano di quello ordinario, il quale assiste al dibattimento, per continuarlo in caso di legittimo impedimento del presidente ordinario.]

Art. 108

Supplenza dei magistrati della corte di appello (1)

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)

Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.

Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.

Se in una sezione manca, o è impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il primo presidente, quando non può provvedere a norma dell'art. 97, delega a supplirli il presidente o il più anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario.

(1)

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 16-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 109

Supplenza di magistrati del pubblico ministero (1) (2)

(modificato dall'art. 27, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)

In caso di mancanza o di impedimento:

del procuratore generale del Re Imperatore, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;

del procuratore del Re Imperatore, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;

di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto.

(1)

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L.vo 20 febbraio 2006, n. 106, a decorrere dal 18 giugno 2006, nell'articolo annotato, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica", sono aggiunte le seguenti parole: "ove non sia stato nominato un vicario".

(2)

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 16-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

SEZIONE II - Delle applicazioni

Art. 110

Applicazione dei magistrati (1)

(sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1989, n. 58, dall'art. 1, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, modificato dall'art. 21, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, integrato dall'art. 2, comma 1, del D.L.vo 23 ottobre 1992, n. 416 e dall'art. 1, comma 1, della legge 14 maggio 2002, n. 94)

1. Possono essere applicati [alle preture circondariali,] (parole soppresse) (2) ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.

2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.

4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

5. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti. (3)

6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.

7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti [.] (punto soppresso) (4) , salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

(1)

In deroga alla disciplina di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 11, comma 1, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 e all'art. 23-bis, comma 1, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

(2)

Parole soppresse dall'art. 26, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(3)

In deroga a quanto previsto dal comma annotato si rimanda all'art. 11, comma 2, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.

(4)

Punto soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 23 ottobre 1992, n. 416.

Art. 110

Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari

(introdotto dall'art. 11, comma 1, del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8 e abrogato dall'art. 120, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159)

[1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3- bis del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.

2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro di grazia e giustizia.

4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.]

Art. 110

Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione

(introdotto dall'art. 12, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 e abrogato dall'art. 120, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159)

[1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.]

Art. 111

Applicazioni di giudici o di pretori

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e abrogato dall'art. 2, comma 1, della legge 21 febbraio 1989, n. 58)

[Qualora eccezionali esigenze lo richiedano, e non si possa provvedere altrimenti, nei tribunali ai quali sono assegnati non più di sei giudici, il primo presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale del Re Imperatore, può applicare temporaneamente, con suo decreto, uno o due giudici di altro tribunale ordinario o un pretore di una delle preture del distretto, col loro consenso, informandone il Ministro di grazia e giustizia.

L'applicazione di uno stesso magistrato non può durare oltre sei mesi, esclusa ogni proroga, né può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.

Il magistrato applicato non è considerato come supplente estraneo al tribunale ordinario, agli effetti dell'articolo 97.]

Art. 112

Applicazioni di consiglieri di corte di appello

(abrogato dall'art. 2, comma 1, della legge 21 febbraio 1989, n. 58)

[Per esigenze di servizio, su proposta del primo presidente e del procuratore generale della corte di appello, possono essere temporaneamente applicati, con decreto ministeriale, uno o più consiglieri della corte, col loro consenso, alla dipendente sezione distaccata.]

Art. 113

Applicazioni di sostituti procuratori del Re Imperatore

(modificato dall'art. 28, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e abrogato dall'art. 2, comma 1, della legge 21 febbraio 1989, n. 58)

[Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, applicazioni temporanee di sostituti nel territorio del distretto a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio nell'ufficio di applicazione sono imprescindibili e prevalenti. Copia del decreto è trasmesso al Consiglio superiore della magistratura.

L'applicazione non può durare oltre tre mesi, né può essere rinnovata nei riguardi dello stesso magistrato, se non decorso un anno dal termine della precedente applicazione.]

Art. 114

Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o alla procura generale del Re Imperatore

(sostituito dall'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 704, modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e abrogato dall'art. 2, comma 1, della legge 21 febbraio 1989, n. 58)

[I magistrati di Corte di appello ed i magistrati di tribunale ordinario compresi negli elenchi dei promovibili alla categoria superiore a seguito di scrutinio, possono, con il loro consenso, essere destinati ad esercitare le funzioni della categoria superiore negli uffici giudiziari nei quali risultano vacanze di organico nella stessa categoria.

Tali applicazioni non possono eccedere il numero di dieci per i magistrati di Corte di appello e quello di ventinove per i magistrati di tribunale ordinario, e sono disposte tenendosi presenti le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre notate sull'ordine di precedenza nelle promozioni.

I magistrati applicati conseguono la promozione secondo il turno stabilito negli articoli 177 e seguenti dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.]

Art. 115

Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione

(sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, dall'art. 1, comma 3, del D.L.vo 23 gennaio 2006, n. 24, modificato e integrato dall'art. 74, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, integrato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 e sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71)

1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all' articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma 1.

3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purchè abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.

4. A ciascun collegio non può essere applicato più di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo.

Art. 116

Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione

(sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.L.vo 23 gennaio 2006, n. 24)

[1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.]

Art. 117

Destinazione dei magistrati [di appello e] (parole soppresse) (1) di tribunale alla Corte di cassazione [e alla Procura generale presso la medesima Corte] (parole soppresse) (1)

(sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48)

1. I posti di magistrati [di appello e] (parole soppresse) (1) di tribunale destinati alla Corte di cassazione [e alla Procura generale presso la medesima Corte] (parole soppresse) (1) sono messi a concorso con le procedure ordinarie.

(1)

Parole soppresse dall'art. 3, comma 1, del D.L.vo 23 gennaio 2006, n. 24.

TITOLO QUINTO

DELLO STATO GIURIDICO DEI MAGISTRATI

CAPO I

Dei gradi e delle funzioni dei magistrati

Art. 118

Gradi nella magistratura

I gradi nella magistratura sono:

1° uditore giudiziario;

2° aggiunto giudiziario;

3° giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore e pretore;

4° consigliere, sostituto procuratore generale di corte di appello e primo pretore;

5° consigliere e sostituto procuratore generale di corte di cassazione;

6° primo presidente di corte di appello e procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d'appello - presidente di sezione della corte suprema di cassazione - avvocato generale presso la corte suprema di cassazione;

7° procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione;

8° primo presidente della corte suprema di cassazione.

I ruoli organici dei singoli gradi nella magistratura, ed i corrispondenti gradi gerarchici sono determinati nella tabella F annessa al presente ordinamento.

Art. 119

Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di appello

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)

[I consiglieri e i sostituti procuratori generali di corte di appello esercitano, rispettivamente, anche le funzioni di presidente o presidente di sezione e di procuratore del Re Imperatore nei tribunali, ovvero quelle di procuratore aggiunto in quei tribunali nei quali l'ufficio di procuratore del Re Imperatore è rivestito da magistrati di grado superiore, giusta la disposizione dell'articolo seguente.

I presidenti di sezione nei tribunali devono essere normalmente meno anziani del presidente del tribunale ordinario.

Nei tribunali indicati nella tabella L annessa al presente ordinamento, le funzioni di capo dell'ufficio di istruzione sono esercitate da magistrati aventi grado di consigliere di corte di appello.]

Art. 120

Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di cassazione

(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)

[I consiglieri ed i sostituti procuratori generali di corte di cassazione esercitano anche, nei tribunali indicati nella tabella di cui al precedente articolo, le funzioni di presidente o di procuratore del Re Imperatore, e nelle corti di appello le funzioni di presidente di sezione o di avvocato generale.]

CAPO II

Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato

Art. 121

Ammissione a funzioni giudiziarie

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Per essere ammesso a funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero è necessario aver compiuto un tirocinio in qualità di uditore giudiziario [, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente] (parole soppresse) (1).]

(1)

Parole soppresse dall'art. 13, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, con l'efficacia delle disposizioni di all'art. 22, comma 1, della predetta legge 48/2001.

Art. 122

Ammissioni straordinarie nella magistratura delle corti

(modificato dall'art. 40 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511 e abrogato dall'art. 13, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48(1)

[Gli avvocati esercenti e i professori ordinari di materie giuridiche nelle Università possono, in considerazione di meriti eminenti nel campo del diritto e della pratica giudiziaria, essere ammessi in magistratura col grado di consigliere di corte di appello o parificato, dopo quindici anni di esercizio delle rispettive professioni e, col grado di consigliere di corte di cassazione o parificato, dopo diciotto anni di esercizio delle professioni medesime. (2)

Per la nomina occorre il motivato parere conforme del Consiglio superiore della magistratura, a sezioni unite.

[Per la nomina non conforme a tale parere occorre la deliberazione del Consiglio dei Ministri.] (comma soppresso) (3)]

(1)

Per l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come abrogato dall'art. 13, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, si rimanda all'art. 22, comma 1, della predetta legge 48/2001.

(2)

Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.U.E. 22 aprile 1941, n. 95.

Art. 123

Concorso per uditore giudiziario

(sostituito dall'art. 1 del D.L.vo CPS 19 aprile 1947, n. 974, modificato dall'art. 1 della legge 26 aprile 1975, n. 140, sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo 17 novembre 1997, n. 398, dall'art. 9, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.

2. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter, comma 1;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter, comma 2.]

Art. 123

Prova preliminare

(introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L.vo 17 novembre 1997, n. 398 e abrogato dall'art. 9, comma 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 48)

[1. La prova preliminare è diretta ad accertare il possesso del requisiti culturali, ed è realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati.

2. La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate anche per gruppi di candidati divisi per lettera da individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Essa verte sulle materie oggetto della prova scritta del concorso e consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 123-quinques, alle quali il candidato risponde scegliendo una delle risposte prefissate. Le domande sono predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Ad ogni candidato è assegnato un ugual numero di domande.

3. La graduatoria è formata avvalendosi di strumenti informatici sulla base del punteggio assegnato alle risposte.

4. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo che risulta ammesso ai sensi del comma 3. Della ammissione alla prova scritta è data notizia secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

5. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di cui al comma 4:

a) i magistrati militari, amministrativi e contabili;

b) i procuratori e gli avvocati dello Stato;

c) coloro che hanno conseguito la idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;

d) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benchè iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999.

6. Il mancato superamento della prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini di cui all'articolo 126, primo comma.]

Art. 123

Prove concorsuali

(introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L.vo 17 novembre 1997, n. 398, sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo.

2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

g) diritto comunitario;

h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione europea.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera i), non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

4. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 3.]

Art. 123

Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare

(introdotto dall'art. 4, comma 1, del D.L.vo 17 novembre 1997, n. 398 e abrogato dall'art. 9, comma 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 48)

[1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la commissione permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico delle domande per la prova preliminare.

2. La commissione è nominata dal Ministro di grazia e giustizia ed è composta da cinque magistrati, anche cessati dal servizio, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione si avvale delle strutture del centro elettronico di documentazione presso la Corte di cassazione.

3. La commissione dura in carica tre anni. La nomina dei singoli componenti è rinnovabile per un periodo di eguale durata.

4. Su proposta del presidente, nella fase della creazione dell'archivio, la commissione può essere integrata con membri aggregati fino ad un massimo di cinquanta, scelti tra magistrati e docenti universitari dal Ministro e dal Consiglio superiore della magistratura secondo la proporzione di cui al comma 2.

5. All'atto della nomina i componenti, anche aggregati, seguono un corso di specializzazione in docimologia e tecnica del test della durata di quindici giorni la cui organizzazione è demandata al Consiglio superiore della magistratura, di intesa con il Ministro di grazia e giustizia. Nei successivi sei mesi, con cadenza mensile, sono organizzati corsi di approfondimento della durata di tre giorni.]

Art. 123

Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare

(introdotto dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 17 novembre 1997, n. 398 e abrogato dall'art. 9, comma 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 48)

[1. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio delle domande della prova preliminare, i metodi per l'assegnazione delle domande ai candidati, il conferimento dei punteggi e le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova preliminare ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio.

2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministro di grazia giustizia adotta, comunque, il regolamento di cui al comma 1.

3. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia si attiene ai seguenti criteri:

a) predisposizione dell'archivio in modo da fornire i quesiti per tutti i concorsi da espletare;

b) inserimento nell'archivio di quesiti classificati in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;

c) aggiornamento costante dell'archivio;

d) previsione che l'archivio domande sia pubblico;

e) previsione che il sistema della prova preliminare, le caratteristiche delle apparecchiature da utilizzare eventualmente per detta prova e le modalità di utilizzazione siano adeguatamente pubblicizzate;

f) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;

g) estrazione automatizzata dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;

h) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

i) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

l) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione.]

Art. 124

Requisiti per l'ammissione al concorso (1) (2)

(modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. 15 giugno 1989, n. 232, convertito dalla legge 25 luglio 1989, n. 261 e integrato dall'art. 1, comma 4, della legge 9 agosto 1993, n. 295, modificato dall'art. 6 del D.L.vo 17 novembre 1997, n. 398, dall'art. 11, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative della programmazione universitaria e del diritto allo studio, assicura l'uniforme distribuzione sul territorio nazionale delle scuole di cui al primo comma e la previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi.

Se le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è bandito, sono altresì ammessi [, previo superamento della prova preliminare di cui all'articolo 123-bis ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto,] (parole soppresse) (3) anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza.

Il limite di età di cui al primo comma per la partecipazione al concorso è elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età.

L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti.

Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta. (4)]

(1)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 108 del 23 - 31 marzo 1994, ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo annotato, nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede l'esclusione di coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Consiglio Superiore della Magistratura, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

(2)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111, i rinvii all'articolo annotato, contenuti nelle disposizioni legislative vigenti, si intendono operati all'articolo 2, comma 2, lett. b-bis), del D.L.vo n. 160/2006.

(4)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 391 del 13 - 28 luglio 2000, ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che non siano ammessi al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

Art. 125

Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta

(modificato dall'art. 2 della legge 17 novembre 1978, n. 746, sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.L.vo 17 novembre 1997, n. 398, modificato e integrato dall'art. 9, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[1. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l'anno, in relazione ai posti vacanti nell'organico della magistratura.

2. Nella determinazione dei posti da mettere al concorso ai sensi degli articoli 123 e 126-ter può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del trentacinque per cento. (1)

3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta.

3-bis. In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.

3-ter. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica non inferiore a magistrato di appello con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall'articolo 125-ter, commi 5 e 6, limitatamente alla durata dell'attività del comitato.]

(1)

Per l'interpretazione del comma annotato si rimanda all'art. 12, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

Art. 125

Presentazione della domanda

(introdotto dall'art. 8, comma 1, del D.L.vo 17 novembre 1997, n. 398 e abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[1. La domanda di partecipazione al concorso per uditore giudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande non rispettano il termine di cui al comma 1.

3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda alla autorità consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma.]

Art. 125

Commissione esaminatrice

(introdotto dall'art. 9, comma 1, del D.L.vo 17 novembre 1997, n. 398, modificato e integrato dall'art. 9, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[1. La commissione esaminatrice è nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da ventidue magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonchè da otto docenti universitari di materie giuridiche. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedentemente banditi.

1-bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

1-ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.

2. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di tre anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantatre anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, rivestivano la qualifica richiesta per la nomina.

3. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o dal più anziano dei magistrati presenti.

4. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonchè ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno docente universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

5. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

6. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

7. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia.]

Art. 125

Lavori della commissione

(introdotto dall'art. 10, comma 1, del D.L.vo 17 novembre 1997, n. 398, integrato dall'art. 9, comma 4, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[1. La commissione esammatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in ragione di dieci sedute alla settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.

1-bis. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma 3-bis.

2. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario può essere goduto durante lo svolgimento della procedura concorsuale, purché sia assicurata la continuità dei lavori, secondo le modalità stabilite dal comma 1.

3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.

3-bis. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di trecentoventi candidati ed esegue l'esame orale di non meno di ottanta candidati. Nell'ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di cui all'articolo 125-quinquies, il numero di trecentoventi elaborati si intende riferito agli elaborati rimessi direttamente alla valutazione della commissione esaminatrice. La commissione forma la graduatoria entro il tempo occorrente per l'esame di tutti i candidati con le cadenze predette, aumentato di un mese.

3-ter. Il termine per la formazione della graduatoria, come determinato ai sensi del comma 3-bis, è prorogabile con decreto del Ministro della giustizia, su motivata richiesta del presidente della commissione.

3-quater. Il mancato rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma, 3-bis può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura.

3-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le indennità spettanti ai docenti universitari componenti della commissione.]

Art. 125

Correttori esterni

(introdotto dall'art. 9, comma 5, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[1. Qualora i candidati siano in numero superiore a cinquecento, il Ministro della giustizia invita, con proprio decreto, i Consigli giudiziari ad indicare i nominativi di magistrati, avvocati che siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilità, ai quali affidare il compito di correttori esterni, incaricati della valutazione degli elaborati dei candidati che avranno portato a termine la prova scritta.

2. Il numero dei correttori esterni è definito con il decreto di cui al comma 1 in misura comunque non superiore alle trecento unità. Con il medesimo decreto i correttori sono ripartiti fra i distretti in proporzione della consistenza dell'organico dei magistrati.

3. I Consigli giudiziari interpellano i magistrati, i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Facoltà di giurisprudenza del distretto al fine di ottenere la disponibilità dei rispettivi interessati e, per quanto concerne gli avvocati e i professori, l'attestazione che i nominativi rispondono ai requisiti di cui al comma 1. Quindi provvedono alla formulazione dell'elenco dei designati, nel numero definito dal decreto, facendo in modo che le materie oggetto della prova scritta abbiano possibilmente un egual numero di correttori, e che le tre componenti siano rappresentate nel rapporto di un avvocato e un professore ogni tre magistrati. A tale elenco il Consiglio giudiziario aggiunge una lista di supplenti in egual numero e proporzione.

4. I correttori esterni, titolari e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.

5. Ultimate le prove scritte, la commissione esaminatrice forma due copie di ciascun elaborato scritto e invia ciascuna di esse ad un correttore esterno nella materia di competenza del medesimo. Le copie sono rigorosamente anonime, e individuate mediante codici di identificazione difformì fra loro. Per ciascun elaborato i correttori incaricati della correzione sono individuati mediante sorteggio, facendo in modo che il carico complessivo di ciascuno non superi tendenzialmente il numero di cinquanta. Ove occorra, l'elenco dei correttori titolari è integrato ricorrendo ai supplenti che possono altresì essere utilizzati per la sostituzione dei titolari eventualmente indisponibili. A ciascun correttore esterno viene inviata altresì copia della risoluzione con la quale la commissione esaminatrice ha definito i criteri per la valutazione degli elaborati scritti.

6. Il correttore esterno restituisce tutti gli elaborati entro trenta giorni, assegnando a ciascuno un punteggio in ventesimi, e formulando per ciascuno un sintetico giudizio.

7. La commissione esaminatrice convalida il giudizio dei correttori esterni, se identico nel punteggio; attribuisce all'elaborato un punteggio facente media delle due valutazioni, anche se costituente frazione di punto, qualora le stesse siano entrambe positive e non divergano per più di tre ventesimi, ovvero qualora siano entrambe negative; effettua direttamente la valutazione nei restanti casi.

8. Il Ministro della giustizia, con regolamento da adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, disciplina analiticamente le modalità della procedura del presente articolo, i modi della formazione dei correttori esterni al compito specifico e i compensi da attribuire loro; emana altresì ogni disposizione di coordinamento con le altre norme dell'ordinamento giudiziario.

9. Le disposizioni del presente articolo operano altresì quando il conseguimento del diploma, di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sia divenuto condizione per l'ammissione al concorso per l'accesso alla magistratura, e i candidati superino complessivamente il numero di cinquecento.]

Art. 126

Limiti di ammissibilità a successivi concorsi in magistratura

(modificato dall'articolo unico della legge 23 febbraio 1967, n. 44, integrato dall'art. 15, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006) (1)

[Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi

Agli effetti dell'ammissibilità ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti. Si cumulano le dichiarazioni di non idoneità conseguite nei concorsi indetti ai sensi degli articoli 123 e 126-ter.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.]

(1)

Per l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, si rimanda all'art. 22, comma 1, della predetta legge 48/2001.

Art. 126

Esclusione dai concorsi

(introdotto dall'art. 11, comma 1, del D.L.vo 17 novembre 1997, n. 398 e abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.]

Art. 126

Concorso per magistrato di tribunale (1)

(introdotto dall'art. 14, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006) (2)

[1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del personale della magistratura gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio, purchè nei loro confronti non siano stati adottati i provvedimenti di revoca previsti dall'articolo 42-sexies del presente ordinamento, dall'articolo 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

2. Al concorso previsto dal comma 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel medesimo comma 1, hanno un'età inferiore a quarantacinque anni.

3. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.

4. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai numeri 1) e 2);

1) diritto civile e diritto processuale civile;

2) diritto penale e diritto processuale penale;

3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma 2 dell'articolo 123-ter.

5. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per uditore giudiziario.]

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 14, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

(2)

Per l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come introdotto dall'art. 14, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, si rimanda all'art. 22, comma 1, della predetta legge 48/2001.

Art. 127

Nomina ad uditore giudiziario

(modificato dall'art. 12, comma 1, del D.L.vo 17 novembre 1997, n. 398, dall'art. 10, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.

Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso per uditore giudiziario il Ministro di grazia e giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima [nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso] (parole soppresse) (1). Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.

Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma che precede.]

Art. 128

Destinazione degli uditori - Assimilazione gerarchica

Trattamento economico

[Gli uditori giudiziari sono destinati negli uffici di volta in volta, stabiliti dal Ministro di grazia e giustizia per compiervi il periodo di tirocinio.] (comma abrogato) (1)

[Essi sono assimilati, durante il primo semestre di effettivo servizio, ai funzionari di ruolo di grado 11° di gruppo A e pel periodo successivo, fino alla promozione, a quelli di grado 10°.] (comma abrogato) (2)

[Gli uditori percepiscono una indennità mensile nella misura determinata nella tabella Q annessa al presente ordinamento.] (comma abrogato) (2)

(1)

Comma abrogato dall'art. 38, comma 1, lett. a), del D.L.vo 30 gennaio 2006, n. 26, a decorrere dal 4 maggio 2006.

(2)

Comma abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006.

Art. 129

Tirocinio giudiziario (1)

(abrogato dall'art. 38, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 gennaio 2006, n. 26, a decorrere dal 4 maggio 2006)

[Gli uditori debbono compiere un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni presso [le preture,] (parole soppresse) (2) i tribunali e le procure del Re Imperatore, con opportuni avvicendamenti, e possono essere incaricati delle funzioni di vice pretore e destinati alle preture, di cui all'articolo 31, con giurisdizione piena, dopo almeno un anno di tirocinio, previo parere favorevole del consiglio giudiziario di cui all'articolo 212 del presente ordinamento.

Le norme per il tirocinio sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia.]

(1)

In deroga all'articolo annotato si rimanda all'art. 11, comma 5, della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

(2)

Parole soppresse dall'art. 27, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Art. 129

Tirocinio (1)

(introdotto dall'art. 16, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'art. 38, comma 1, lett. c), del D.L.vo 30 gennaio 2006, n. 26, a decorrere dal 4 maggio 2006) (2)

ì[1. Gli avvocati che hanno superato le prove di cui all'articolo 126-ter compiono un periodo di tirocinio della durata di un anno, le cui modalità sono definite dal Consiglio giudiziario, che tiene conto della precedente esperienza professionale maturata da ciascuno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, in materia di tirocinio degli uditori giudiziari.

2. Ai soli effetti economici agli avvocati di cui al comma 1 è attribuito lo stato di magistrati di tribunale con due anni di anzianità sin dall'inizio del tirocinio.

3. Gli avvocati di cui al comma 1, al compimento del tirocinio, prendono posto, nell'ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale avente almeno tre anni di anzianità.

4. La circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato come prima sede agli avvocati di cui al comma 1 non deve coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del tribunale nel quale essi hanno esercitato la professione forense.]

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 14, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

(2)

Per l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come introdotto dall'art. 16, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, si rimanda all'art. 22, comma 1, della predetta legge 48/2001.

Art. 129

Trattamento previdenziale e assistenziale

(introdotto dall'art. 16, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006) (1)

[1. Ai magistrati di tribunale nominati ai sensi dell'articolo 126-ter è attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari. Per il periodo di pregressa attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.]

(1)

Per l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come introdotto dall'art. 16, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, si rimanda all'art. 22, comma 1, della predetta legge 48/2001.

Art. 130

Nomina di uditori in soprannumero - Concorsi

(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)

[Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di nominare uditori giudiziari in soprannumero ai posti fissati per tale grado nella tabella F annessa al presente ordinamento, purché siano mantenuti vacanti altrettanti posti nei gradi superiori del ruolo dei pretori ed in quello della magistratura collegiale, globalmente considerati.

Il Ministro di grazia e giustizia ha, altresì, facoltà di indire i relativi concorsi sempre che lo ritenga necessario, premesse le autorizzazioni richieste dalle disposizioni vigenti.]

CAPO III

Delle promozioni in generale e dell'esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario

Art. 131

Promozioni nella magistratura

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Salvo il disposto degli articoli 139, e 140 primo comma, le promozioni in magistratura si effettuano:

1° mediante concorso per esame e per titoli;

2° mediante concorso per titoli;

3° per merito distinto o per merito, a seguito di scrutinio.

La sola anzianità non costituisce titolo per la promozione.

Le promozioni sono, inoltre, regolate, per quanto riguarda lo stato civile dei magistrati, dalle disposizioni speciali vigenti.]

Art. 132

Promozione ad aggiunto giudiziario e successiva opzione

(abrogato dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 357)

[La promozione al grado di aggiunto giudiziario può aver luogo dopo un biennio, a seguito di esame pratico al quale l'uditore è ammesso, previo parere favorevole dei capi gerarchici, dopo 18 mesi dalla nomina, purché abbia compiuto almeno 12 mesi di tirocinio effettivo, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 202.

A seguito della promozione, l'aggiunto deve dichiarare, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del relativo decreto sul bollettino ufficiale, se intende optare per il ruolo dei pretori o per quello della magistratura collegiale.

La dichiarazione di opzione è definitiva ed irrevocabile da parte dell'interessato.]

Art. 133

Esame pratico per aggiunto giudiziario

(abrogato dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 357)

[L'esame ha luogo in Roma, di regola ogni anno. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro di grazia e giustizia, ed è costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione, che la presiede, e da sei magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di appello od equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero.

Si applicano i due ultimi commi dell'articolo 125.

Le prove di esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte consistono nello svolgimento in forma di sentenza di tre tesi, rispettivamente di diritto e procedura civile, di diritto e procedura penale e di diritto amministrativo.

Le tre prove orali sulle stesse materie indicate nel comma precedente, sono specialmente dirette ad accertare la conoscenza pratica del diritto positivo.]

Art. 134

Formazione della graduatoria e nomina ad aggiunto giudiziario

(abrogato dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 357)

[Compiuti gli esami, la commissione procede alla classificazione degli aspiranti che hanno riportato in ciascuna prova almeno sei decimi e una media non inferiore a sette decimi nell'insieme di esse, secondo un criterio complessivo desunto:

a) dai punti conseguiti nell'esame;

b) dalla classificazione ottenuta nel concorso per uditore giudiziario;

c) dai titoli eventualmente presentati e dalle informazioni raccolte sulle attitudini alle funzioni giudiziarie, sulla capacità e sulla condotta dell'uditore durante il tirocinio.

Gli aspiranti dichiarati idonei sono nominati aggiunti giudiziari a misura che vi sono posti vacanti e destinati ai tribunali, alle procure del Re Imperatore ed alle preture, in conformità delle disposizioni dell'articolo 138.

Gli aspiranti dichiarati idonei hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno secondo le norme fissate per i funzionari in missione.]

Art. 135

Speciale dichiarazione di merito per gli aggiunti giudiziari

(abrogato dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 357)

[A coloro che conseguono una media non inferiore a nove decimi nel complesso delle prove e sono classificati tra i primi dieci, la commissione può aggiungere una speciale dichiarazione di merito, della quale è fatta menzione nel processo verbale.

Gli aggiunti giudiziari che hanno riportato la dichiarazione di merito possono essere addetti, per non oltre un anno, all'ufficio del massimario e del ruolo presso la corte suprema di cassazione, anche in soprannumero ai posti fissati dall'art. 68. In tal caso si lasciano scoperti altrettanti posti di pianta negli uffici giudiziari purché non si superi il numero complessivo di dieci.]

Art. 136

Dispensa dal servizio degli uditori non idonei

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[[Gli uditori che, al termine di quattro anni dalla nomina, non si sono presentati all'esame pratico, e quelli che, presentatisi a tale esame, sono stati dichiarati per due volte non idonei, ovvero se dichiarati una volta non idonei non si sono presentati all'esame successivo, sono dispensati dal servizio.] (comma abrogato) (1)

Il periodo di uditorato è valido, come pratica forense, agli effetti dell'ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di procuratore legale.]

(1)

Comma abrogato dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 357.

Art. 137

Funzioni degli aggiunti giudiziari

(abrogato dall'art. 18 della legge 2 aprile 1979, n. 97)

[Gli aggiunti giudiziari esercitano le funzioni di pretore, ovvero quelle di giudice o di sostituto procuratore del Re Imperatore.]

Art. 138

Destinazione degli aggiunti giudiziari

(abrogato dall'art. 18 della legge 2 aprile 1979, n. 97)

[Salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 135, gli aggiunti giudiziari sono destinati, possibilmente in conformità della opzione, ad esercitare le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re Imperatore, ovvero di pretore, normalmente in sottordine. (1)

Se gli optanti per il ruolo collegiale o per quello dei pretori sono in numero superiore ai posti disponibili nel ruolo prescelto, tenuto conto della quota del 50% da riservare nel ruolo dei tribunali al trasferimento dei pretori, ai sensi dell'articolo 142 del presente ordinamento, si provvede di ufficio, anche in difformità dalla opzione.

Per coloro che nell'esame pratico ottennero la speciale dichiarazione di merito, si tiene conto, nell'assegnazione della sede, della designazione della regione nella quale ciascuno di essi preferisce essere destinato.]

(1)

Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.U.E. 22 aprile 1941, n. 95.

CAPO IV

Degli aggiunti giudiziari, dei pretori e del giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore

Art. 139

Promozione al grado di giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore e pretore

(abrogato dall'art. 18 della legge 2 aprile 1979, n. 97)

[Gli aggiunti giudiziari sono promossi giudici o sostituti procuratori del Re Imperatore, o pretori, dopo tre anni di servizio effettivo nel grado, su conforme parere motivato del consiglio giudiziario presso la corte di appello del distretto di residenza. Si applica la disposizione dell'articolo 24-bis introdotta nel Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, sull'incremento demografico della Nazione.

La deliberazione del consiglio giudiziario, nell'esaminare il merito di ciascun candidato, deve riassumere i rapporti dei superiori gerarchici, e porre in evidenza le particolari attitudini dimostrate per le funzioni giudicanti o per quelle requirenti.

Contro la deliberazione di impromovibilità l'interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione, può presentare ricorso al consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 213 del presente ordinamento. La seconda sezione del consiglio delibera definitivamente.

E' riservata, in ogni caso, al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di provocare la revisione della deliberazione del consiglio giudiziario da parte della stessa seconda sezione del consiglio superiore della magistratura, entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il magistrato dichiarato impromovibile con deliberazione definitiva, è dispensato dal servizio.

Con la promozione al grado di giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore o pretore diviene definitiva l'assegnazione del magistrato al ruolo collegiale o a quello dei pretori.]

Art. 140

Inquadramento gerarchico dei giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore e pretori

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[I giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore e pretori sono inquadrati nell'ottavo grado gerarchico dei rispettivi ruoli, secondo l'anzianità a ciascuno di essi spettante in conformità delle disposizioni generali vigenti.

L'avanzamento ai gradi gerarchici 7° e 6°, avviene in base alla sola anzianità, dopo quattro anni di permanenza nel grado 8° ed otto nel 7°.]

Art. 141

Passaggio di giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore nel ruolo dei pretori

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Il Ministro di grazia e giustizia può disporre in ogni tempo il passaggio nel ruolo dei pretori, nei limiti numerici delle vacanze esistenti, di giudici e sostituti procuratore del Re Imperatore che ne fanno domanda ed ottengono parere favorevole dal consiglio giudiziario.

Il magistrato è collocato nel ruolo dei pretori nel posto spettantegli in base all'intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, ma non può far ritorno nel ruolo di provenienza con lo stesso grado di giudice o di sostituto.]

Art. 142

Passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[I pretori possono, su loro domanda, far passaggio nel ruolo della magistratura collegiale.

A tale effetto è riservata ai pretori una quota di posti pari al 50 % delle vacanze complessive nel ruolo dei giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore, da assegnarsi mediante concorso triennale per titoli.

I posti riservati ai pretori sono conferiti, anno per anno, ai vincitori del concorso, in ordine di graduatoria, con le norme di cui all'articolo 144.]

Art. 143

Concorso pel passaggio di pretori nel ruolo della magistratura Collegiale

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Il concorso è giudicato da una commissione centrale, nominata dal Ministro di grazia e giustizia e costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro consiglieri di corte di cassazione o magistrati di grado equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero.

Col decreto ministeriale di nomina della commissione sono nominati, altresì, i componenti supplenti, di grado corrispondente ed in numero eguale a quello degli effettivi.

Ai lavori della commissione partecipano, con voto consultivo, i direttori degli uffici del personale della magistratura collegiale e dei pretori nel Ministero di grazia e giustizia.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da magistrati addetti al Ministero.

Le norme per l'ammissione al concorso, la presentazione dei titoli, la valutazione di essi, la formazione della graduatoria ed ogni altra modalità per lo svolgimento del concorso medesimo, sono emanate con decreto reale.

Gli effetti di ogni concorso cessano col decorso del triennio a cui esso si riferisce, ed i posti eventualmente in eccedenza possono essere conferiti agli aggiunti giudiziari in conformità del disposto dell'articolo 138.

I pretori dichiarati non idonei sono esclusi da ulteriori concorsi per trasferimento di ruolo.]

Art. 144

Graduatoria ed inquadramento dei vincitori dei concorsi per il ruolo della magistratura collegiale

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[La graduatoria del concorso determina esclusivamente l'ordine cronologico del trasferimento dei vincitori nel ruolo della magistratura collegiale.

I vincitori del concorso sono trasferiti, anno per anno, fino a concorrenza della quota ad essi riservata, nel ruolo della magistratura collegiale, con le funzioni di giudice o sostituto procuratore del Re Imperatore, di regola, secondo le designazioni della commissione indicata nell'articolo precedente.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, si tiene conto delle aspirazioni eventualmente manifestate dagli interessati circa l'assegnazione della residenza.

Pel collocamento nel ruolo della magistratura collegiale si osservano i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 141, salvo il disposto degli ultimi tre commi dell'articolo 258.]

CAPO V

Delle promozioni in corte di appello

Art. 145

Sistema delle promozioni

[Le promozioni ai gradi di consigliere di corte di appello e parificati sì effettuano:

a) mediante concorso per esame e per titoli; (1)

b) mediante concorso per titoli;

c) mediante scrutinio a turno di anzianità.] (comma abrogato) (2)

[I posti annualmente disponibili nel ruolo dei magistrati di appello sono attribuiti:

a) per quattro posti, compresi nella quota dei quattro decimi di cui alla successiva lettera b), ai vincitori del concorso per esame e per titoli;

b) per quattro decimi ai vincitori del concorso per titoli;

c) per sei decimi ai promovibili a turno di anzianità.] (comma soppresso) (3)

[La quota dei posti attribuiti ai magistrati dichiarati promovibili a seguito di scrutinio è devoluta:

per quattro decimi ai giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore nonché ai primi pretori e pretori dichiarati promovibili per merito distinto;

per due decimi ai giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore dichiarati promovibili per merito.] (comma soppresso) (3)

[Le promozioni per merito distinto sono conferite per la quota suindicata, per due terzi a favore dei giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore e per un terzo a favore dei primi pretori e pretori.] (comma soppresso) (3)

(1)

Ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo CPS 28 novembre 1947, n. 1370, il concorso per esame e per titoli, previsto dalla lettera annotata è soppresso.

(2)

Comma abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006.

(3)

Comma soppresso dall'art. 4 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, a decorrere dal 1° gennaio 1952.

Art. 146

Ordine delle promozioni

(soppresso dall'art. 4 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, a decorrere dal 1° gennaio 1952)

[I vincitori del concorso per esame e per titoli sono promossi con precedenza assoluta su tutte le altre categorie di promovibili.

Le ulteriori promozioni sono normalmente conferite ai vincitori del concorso per titoli, con precedenza sui magistrati promovibili per merito distinto e per merito a turno di anzianità.]

Art. 147

Attribuzione dei posti in eccedenza

[La eventuale eccedenza dei posti riservati al concorso per esame e per titoli va a beneficio dei magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli, secondo l'ordine della graduatoria del concorso medesimo.] (comma abrogato) (1)

[La quota dei posti assegnata ai vincitori del concorso per titoli resta invariata, anche nel caso di maggiore disponibilità di posti nel corso dell'anno, e la eventuale eccedenza va a beneficio dei magistrati dichiarati promovibili a seguito di scrutinio, in proporzione delle rispettive quote.] (comma soppresso) (2)

[Se i magistrati promovibili in corte di appello per merito distinto non risultano in numero sufficiente per coprire la quota annuale dei posti ad essi spettante, la differenza va in aumento del numero di posti da conferire ai giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore promovibili per merito.] (comma soppresso) (2)

(1)

Comma abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006.

(2)

Comma soppresso dall'art. 4 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, a decorrere dal 1° gennaio 1952.

Art. 148

Titoli di preferenza nelle promozioni per concorso e per scrutinio

(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)

[Nelle promozioni per concorso, hanno la preferenza, a parità di punti e nell'ordine seguente, i magistrati appartenenti ad una delle categorie sotto indicate:

1° decorati al valor militare;

2° mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° feriti in combattimento; feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto ed iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

4° decorati della croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; squadristi in possesso della relativa qualifica; magistrati che hanno militato nelle legioni fiumane; magistrati che sono in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma e sono, altresì, iscritti ininterrottamente ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

5° magistrati che hanno prestato servizio militare come combattenti o che sono iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio, compresi nelle categorie sopraindicate, sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un terzo dei posti annualmente riservati al merito distinto.]

Art. 149

Concorso per esame e per titoli (1)

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Il concorso per esame e per titoli è indetto non oltre il mese di maggio di ciascun anno, per quattro posti da conferire nell'anno successivo, e possono chiedere di parteciparvi i giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore e i pretori, che entro il 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso stesso compiono almeno dieci anni di effettivo servizio in magistratura.

Sono ammessi al concorso i magistrati che, con deliberazione motivata del consiglio giudiziario, sono dichiarati distinti per eminente grado di cultura, di maturità e di attitudini alle funzioni giudiziarie e che sono di specchiata condotta privata e politica.

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 154 e 156 e nell'ultimo comma dell'art. 152.]

(1)

Ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo CPS 28 novembre 1947, n. 1370, il concorso per esame e per titoli, previsto dall'articolo annotato è soppresso.

Art. 150

Modalità del concorso

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[L'esame è scritto ed orale.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di un tema di diritto civile, di uno di diritto penale e di uno di diritto amministrativo.

L'esame orale verte sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto costituzionale, sul diritto internazionale privato e sul diritto corporativo.

I titoli consistono nelle sentenze ed altri lavori giudiziari od amministrativi, nelle pubblicazioni eventualmente fatte dal magistrato, nelle informazioni dei superiori gerarchici, negli incarichi speciali assolti e nella conoscenza documentata di lingue straniere.

Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli la commissione ha a sua disposizione 110 punti, di cui 90 da assegnare per le prove di esame e 20 per i titoli.

Consegue la idoneità il magistrato che ottiene nel complesso delle prove di esame la media di almeno otto decimi dei punti all'uopo disponibili, con almeno otto decimi in ciascuna prova scritta, ed almeno sette decimi in ciascuna prova orale, e nella valutazione dei titoli prodotti, che non devono eccedere il numero di dieci, ottiene non meno di otto decimi dei punti per essa disponibili.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano l'esame pratico per aggiunto giudiziario.]

Art. 151

Composizione della commissione giudicatrice

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Il concorso è giudicato da una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, da quattro consiglieri di corte di cassazione o magistrati di grado equiparato, dei quali due devono appartenere al pubblico ministero, e da due professori ordinari di materie giuridiche delle regie Università.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è sufficiente la presenza di cinque componenti.

Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma degli articoli 157 e 160.]

Art. 152

Concorso per titoli: requisiti per l'ammissione

(modificato dall'art. 1 del D.L.vo CPS 28 novembre 1947, n. 1370)

[Il concorso per titoli è indetto nel primo trimestre di ogni anno per un numero di posti pari ai quattro decimi delle vacanze che si verificano nell'anno successivo per collocamenti a riposo a causa di limiti di età nei gradi di consigliere di corte di appello e parificati e nei gradi superiori, detratti i quattro posti da conferire mediante concorso per esami e per titoli.] (comma soppresso) (1)

[Possono chiedere di partecipare al concorso i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica e i pretori, i quali entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiono almeno sedici anni di servizio effettivo in magistratura, nonché i primi pretori.] (comma abrogato) (2)

[Sono ammessi al concorso i magistrati che, con deliberazione motivata del consiglio giudiziario, sono dichiarati distinti per doti di cultura, diligenza e carattere, e sono di specchiata condotta privata e politica.] (comma abrogato) (2)

[L'istanza di ammissione deve essere inviata al Ministero, per via gerarchica, dagli aspiranti entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto che indice il concorso, e deve essere corredata dalla deliberazione del consiglio giudiziario, notificata per estratto all'interessato.] (comma abrogato) (2)

(1)

Comma soppresso dall'art. 4 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, a decorrere dal 1° gennaio 1952.

(2)

Comma abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006.

Art. 153

Criteri di valutazione dei requisiti per l'ammissione

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Ai fini dell'ammissione, il consiglio giudiziario prende in esame i precedenti di carriera del magistrato, le informazioni ed i rapporti che lo concernono, nonché i titoli e i documenti eventualmente esibiti o richiesti di ufficio, con prevalente riguardo, per la formazione del giudizio di ammissibilità, all'attività prestata in relazione alle funzioni esercitate.]

Art. 154

Gravame avverso la deliberazione di esclusione dal concorso per titoli (1)

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Avverso la deliberazione del consiglio giudiziario che ha ritenuto il magistrato non meritevole dell'ammissione al concorso, l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione medesima, ad una commissione centrale istituita presso il Ministero di grazia e giustizia. La commissione, nominata dal Ministro, è composta da tre magistrati aventi grado di presidente di sezione di corte di cassazione o parificato, residenti in Roma, di cui uno appartenente al pubblico ministero, e delibera definitivamente sull'ammissione.

La commissione è presieduta dal magistrato più anziano, dura in carica due anni e può essere confermata. Essa è assistita, con funzioni di segretario, dal direttore dell'ufficio del personale della magistratura collegiale.

Il Ministro di grazia e giustizia può provocare dalla stessa commissione la revisione delle deliberazioni del consiglio giudiziario, entro trenta giorni dalla comunicazione.]

(1)

Ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo CPS 4 aprile 1947, n. 315 la commissione di cui all'articolo annotato è soppressa e le relative attribuzioni sono devolute al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 155

Motivi di esclusione dal concorso

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[I magistrati che per due volte non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso possono conseguire la promozione soltanto a seguito di scrutinio.

Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, è stato inflitto un provvedimento più grave dell'ammonimento.

Può tuttavia essere ammesso il magistrato che è stato sottoposto a censura, quando dalla data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non è stata seguita da alcuna altra punizione disciplinare.]

Art. 156

Ammissione dei magistrati addetti ad uffici non giudiziari

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Per i magistrati che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, il giudizio di ammissione al concorso è riservato al Ministro, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero.

Per i magistrati residenti all'estero, e per quelli residenti nell'Impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, il giudizio stesso è pronunziato dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma.]

Art. 157

Commissione giudicatrice del concorso per titoli

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Il concorso per titoli per le promozioni ai posti vacanti nel grado di consigliere di corte di appello e gradi parificati è giudicato da una commissione nominata di volta in volta dal Ministro, costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di cassazione o parificato, di cui due appartenenti al pubblico ministero.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i componenti supplenti, dello stesso grado ed in numero eguale a quello degli effettivi.

In caso di mancanza o di impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal commissario effettivo più anziano.

La commissione è assistita da magistrati addetti al Ministero, con funzioni di segretari.]

Art. 158

Produzione dei titoli

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al Ministero entro due mesi dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto che indice il concorso, i lavori giudiziari e gli altri titoli e documenti che ciascuno crede di aggiungere. (1)

I lavori giudiziari, in numero di dieci, debbono riferirsi ad un determinato periodo di tempo non superiore a due mesi, che sarà indicato dal Ministro col decreto che indice il concorso.

Se risulta che nel periodo indicato il concorrente non ha redatto lavori giudiziari, o ne ha redatto in numero minore di quello richiesto, il Ministero stabilisce altro periodo, fermo tuttavia l'obbligo, pel concorrente, di produrre tutti i lavori eventualmente redatti nel periodo fissato col decreto che indice il concorso.

I concorrenti possono inviare, entro il termine di un mese dalla data di partecipazione dell'ammissione al concorso, lavori giudiziari di loro libera scelta, in numero non superiore a dieci, ed altri titoli.]

(1)

Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.U.E. 22 aprile 1941, n. 95.

Art. 159

Criteri di valutazione dei titoli

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[La commissione procede all'esame dei lavori e di tutti gli altri titoli e documenti prodotti. Essa deve tener particolarmente conto, per la formazione del giudizio, dei precedenti di carriera di ciascun concorrente, delle sue doti di carattere, del suo comportamento nell'esercizio delle funzioni affidategli e nella vita privata, della pubblica stima da cui è circondato, di tutti i servizi prestati e degli incarichi assolti.

La commissione può delegare uno dei suoi componenti o richiedere l'invio di un magistrato ispettore, per raccogliere presso gli uffici giudiziari ai quali ha appartenuto il concorrente nell'ultimo triennio gli opportuni ulteriori elementi di valutazione.

Nell'esame dei lavori e dei titoli deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

Per coloro che esercitano funzioni istruttorie penali o appartengono al pubblico ministero, deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni inquirenti o requirenti, e sul modo col quale le funzioni stesse sono state esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso uffici giudiziari, tiene prevalentemente conto dei lavori amministrativi di carattere affine alle materie giudiziarie e dell'attività del concorrente in relazione alle funzioni da lui esercitate, oltre che degli altri titoli e documenti presentati dal candidato.

La maggiore anzianità è presa in considerazione unicamente all'effetto di determinare la precedenza in graduatoria nel caso di parità di punti, salvo il disposto dell'articolo 148.]

Art. 160

Classificazione dei concorrenti

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Ciascun componente della commissione dispone di dieci punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

In esito alla classificazione di tutti i concorrenti, la commissione forma la definitiva graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

La commissione indica, per ciascun concorrente, se è idoneo a funzioni direttive; se è idoneo alle funzioni giudicanti e alle requirenti, ovvero alle une a preferenza delle altre, indicando espressamente se è da escludere la idoneità del magistrato all'una o all'altra funzione.

La commissione formula le sue conclusioni in una relazione motivata e la trasmette, insieme con gli altri atti del concorso, al Ministro, che li approva quando non vi riscontra violazione di legge.]

Art. 161

Ordine delle promozioni per concorso

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[[I primi iscritti nella graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso, conseguono la promozione al grado superiore secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.] (comma soppresso) (1)

Coloro che in due concorsi non hanno riportato una votazione di almeno otto decimi, non sono ammessi ad altri concorsi se non dopo un biennio dall'ultimo al quale parteciparono.]

(1)

Comma soppresso dall'art. 4 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, a decorrere dal 1° gennaio 1952.

Art. 162

Promozioni per scrutinio a turno di anzianità

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Il Ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di appello.

Il Ministro, se lo ritiene necessario, ha facoltà di stabilire, con la richiesta di scrutinio, che questo abbia luogo limitatamente all'attribuzione della qualifica di merito distinto.

Allo scrutinio possono prendere parte i giudici ed i sostituti procuratori del Re Imperatore più anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che comprende non più di 150 giudici e sostituti. L'anzianità è determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.

Possono, altresì, prendere parte allo scrutinio, limitatamente all'attribuzione della qualifica di merito distinto, giusta il disposto dell'articolo 167, i primi pretori nonché i pretori compresi entro il numero di graduatoria da stabilirsi nella richiesta di scrutinio, purché provvisti di una anzianità complessiva di servizio in magistratura non inferiore a quella del meno anziano tra i giudici e sostituti compresi nella richiesta stessa.]

Art. 163

Richiesta di scrutinio - Presentazione dei lavori

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[La richiesta del Ministro di grazia e giustizia, con le indicazioni del numero dei magistrati da scrutinare, del termine entro il quale gli interessati debbono inviare i lavori e i titoli per lo scrutinio e dei periodi ai quali debbono riferirsi i lavori giudiziari da presentare obbligatoriamente, è pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

Il termine per la presentazione dei lavori ed i periodi, non meno di due e non superiori complessivamente ad un anno, ai quali i lavori stessi debbono riferirsi, sono determinati dal presidente del consiglio superiore della magistratura.]

Art. 164

Numero dei lavori

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[I lavori giudiziari debbono essere, di regola, in numero di dieci; il candidato può aggiungerne altri, a sua scelta, e relativi anche a periodi diversi, in numero non superiore.

Se durante i periodi stabiliti il candidato non ha redatto lavori giudiziari o ne ha redatto in numero minore di quello richiesto, il presidente del consiglio superiore della magistratura fissa un altro periodo.]

Art. 165

Svolgimento delle operazioni di scrutinio

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Allo scrutinio si procede, di regola, secondo l'ordine della iscrizione in graduatoria dei magistrati che vi partecipano.

Coloro che, compresi nella richiesta di scrutinio, non inviano i lavori nel termine prefisso, decadono dal diritto di essere scrutinati durante la sessione in corso.]

Art. 166

Criteri di valutazione dei lavori e dei titoli

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti di carriera del magistrato e l'attività giudiziaria da lui esplicata.

Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

Per coloro che appartengono al pubblica ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali, si deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni requirenti o inquirenti e sul modo col quale le medesime sono state esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso uffici giudiziari si applica il disposto del penultimo comma dell'articolo 159.]

Art. 167

Classificazione dei promovibili - Revisione dello scrutinio

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[I giudici ed i sostituti procuratori del Re Imperatore ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: promovibili per merito distinto e promovibili per merito.

Per i primi pretori e per i pretori lo scrutinio ha luogo per l'attribuzione della sola qualifica di merito distinto.

La classificazione di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti, quella di merito deve aver luogo ad unanimità.

Si applica la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 160.

La deliberazione relativa allo scrutinio è comunicata all'interessato. Di essa può essere chiesta la revisione allo stesso consiglio superiore a sezioni unite, così dall'interessato, come dal Ministro.

La revisione deve essere chiesta dall'interessato entro trenta giorni dalla comunicazione suindicata. Il Ministro può chiederla in ogni tempo.

In sede di revisione, il consiglio superiore a sezioni unite rinnova lo scrutinio, e non è vincolato dalla precedente deliberazione della sezione, che può essere modificata in qualsiasi senso.

Non è ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.]

Art. 168

Elenchi dei promovibili in esito alle classificazioni

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta il consiglio superiore della magistratura dichiara chiusa la sessione, e forma gli elenchi dei promovibili distinti secondo le due classificazioni, ed in ordine di anzianità, salvo il disposto dell'art. 148.]

Art. 169

Magistrati scrutinati dopo la chiusura della sessione

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[I magistrati scrutinati, per qualsiasi ragione, dopo compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta, prendono posto, anche se più anziani, negli elenchi da formarsi successivamente, salvi gli eventuali spostamenti derivanti dalle decisioni delle sezioni unite del consiglio superiore della magistratura in sede di revisione, ferme tuttavia le promozioni disposte anteriormente. (1)]

(1)

Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.U.E. 22 aprile 1941, n. 95.

Art. 170

Efficacia della classifica - Rinnovazione dello scrutinio

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Il magistrato che, per qualsiasi ragione, non è promosso entro tre anni dalla data della chiusura della sessione nella quale fu scrutinato, non può ottenere la promozione se non si sottopone a nuovo scrutinio.

Il magistrato che deve sottoporsi a nuovo scrutinio, conserva il posto che aveva nell'elenco in cui fu iscritto se gli è confermata la precedente classificazione; in caso diverso prende posto, secondo la sua anzianità, tra i magistrati scrutinati anteriormente che hanno conseguito la stessa qualifica di promovibilità.]

Art. 171

Rinnovazione dello scrutinio in caso di dichiarazione di impromovibilità (1)

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Il magistrato non ritenuto promovibile deve essere sottoposto a nuovo scrutinio, dopo due anni. Se neppure nel nuovo scrutinio è dichiarato promovibile, egli è dispensato dal servizio, fermo il diritto al trattamento di quiescenza o alle indennità che eventualmente gli spettino.]

(1)

Titolo sostituito da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.U.E. 22 aprile 1941, n. 95.

Art. 172

Ordine delle promozioni per scrutinio

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio hanno luogo secondo l'ordine degli elenchi, da seguirsi distintamente per le promozioni nella magistratura giudicante e per quelle nella Magistratura requirente. A quest'ordine può essere derogato quando, a giudizio del Ministro, ricorrono speciali esigenze di servizio, ovvero alcuno dei magistrati rinuncia al proprio turno di promozione o non accetta la sede offertagli.

I primi pretori compresi nell'elenco dei promovibili per merito distinto hanno la precedenza rispetto ai giudici e sostituti parimenti classificati.

Ciascun magistrato ha diritto alla promozione esclusivamente con le funzioni per le quali il consiglio superiore lo ha dichiarato idoneo.]

Art. 173

Inversione del turno di promozione

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato più anziano classificato promovibile per merito distinto, quest'ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre, di uno dei posti dell'aliquota spettante ai promovibili per merito.]

Art. 174

Casi di ritardata promozione

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Quando il Ministro ha fatto uso della facoltà stabilita nel quinto comma dell'articolo 167 e la deliberazione favorevole al magistrato è confermata, il magistrato del quale è stata ritardata la promozione deve ottenerla nel più breve tempo possibile, e non oltre un anno, riprendendo, in confronto dei suoi colleghi, il posto che gli spetta.]

CAPO VI

Delle promozioni al grado di primo pretore

Art. 175

Scrutinio dei pretori

(modificato dall'art. 2 del D.L.vo CPS 28 novembre 1947, n. 1370 e abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)

[Le promozioni al grado di primo pretore si effettuano a seguito di scrutinio a turno di anzianità dei pretori, compresi nel numero di graduatoria da determinarsi dal Ministro per ciascuna richiesta di scrutinio, e che non può comprendere più di 50 pretori.

Possono partecipare allo scrutinio i pretori che compiono almeno sedici anni di effettivo servizio in magistratura alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene indetto lo scrutinio.

Lo scrutinio dà luogo all'attribuzione delle qualifiche di merito distinto e di merito, ed i pretori scrutinati sono collocati nei rispettivi elenchi in ordine di anzianità.

Le promozioni hanno luogo per due quinti delle vacanze annuali a favore dei pretori dichiarati promovibili per merito distinto, e per tre quinti a favore dei promovibili per merito.

Lo scrutinio deve essere rinnovato se il pretore non ottiene la promozione entro tre anni dalla chiusura della sessione.

Si osservano le disposizioni degli articoli 148 e 162 a 174 in quanto applicabili. (1)]

(1)

Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.U.E. 22 aprile 1941, n. 95.

CAPO VII

Delle promozioni in corte di cassazione

Art. 176

Sistema delle promozioni

(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)

[Le promozioni ai gradi di consigliere di corte di cassazione e parificati si effettuano:

a) mediante concorso per titoli;

b) mediante scrutinio a turno di anzianità.

[I posti annualmente disponibili nel ruolo dei magistrati di cassazione sono attribuiti:

per due terzi ai vincitori del concorso;

per un terzo ai magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a seguito dello scrutinio.] (comma soppresso) (1)]

(1)

Comma soppresso dall'art. 4 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, a decorrere dal 1° gennaio 1952.

Art. 177

Ordine delle promozioni

(soppresso dall'art. 4 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, a decorrere dal 1° gennaio 1952)

[I vincitori del concorso sono, di regola, promossi con precedenza sui magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio.]

Art. 178

Attribuzione dei posti in eccedenza

(soppresso dall'art. 4 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, a decorrere dal 1° gennaio 1952)

[Il numero dei posti da conferire ai vincitori del concorso resta invariato, anche nel caso di maggiore disponibilità di posti nel corso dell'anno.

La eventuale eccedenza va a beneficio dei magistrati promovibili a seguito di scrutinio.

Se i vincitori del concorso non risultano in numero sufficiente per coprire la quota annuale di posti spettanti al concorso, la differenza va in aumento del numero delle promozioni da conferire per scrutinio.]

Art. 179

Concorso per titoli - Requisiti per l'ammissione

(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)

[[Il concorso è indetto nel primo trimestre di ogni anno per un numero di posti pari a due terzi delle vacanze che si verificano nell'anno successivo per collocamenti a riposo, a causa di limite di età, nel grado di consigliere di corte di cassazione e gradi parificati, nonché nei gradi superiori.] (comma soppresso) (1)

[Sono ammessi al concorso i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato promossi a tale grado in seguito a concorso o per merito distinto, ed i primi pretori egualmente promossi per merito distinto, che compiono gli uni e gli altri cinque anni effettivi di servizio nel grado, entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene indetto il concorso.] (comma soppresso) (1)

Per i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato che già appartennero alla carriera dei pretori col grado di primo pretore, il periodo di servizio effettivo prestato in detto grado è considerato come utile agli effetti di cui al precedente comma.]

(1)

Comma soppresso dall'art. 4 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, a decorrere dal 1° gennaio 1952.

Art. 180

Ammissione dei concorrenti

I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al Ministero di grazia e giustizia, entro due mesi dalla data della pubblicazione nel bollettino ufficiale del bando di concorso, la domanda corredata dei lavori giudiziari e degli altri titoli e documenti che ciascuno di essi crede di aggiungere.

I primi presidenti e i procuratori generali delle corti di appello trasmettono al Ministero motivate informazioni sulla capacità, dottrina, operosità, carattere e condotta di ciascun concorrente, esprimendo parere sulla maggiore idoneità del magistrato per la carriera giudicante o per quella requirente.

Per i magistrati residenti all'estero, e per quelli residenti nell'Impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, le informazioni sono fornite dal capo dell'ufficio o dal direttore generale da cui dipendono.

Art. 181

Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferiore

Gli avvocati ed i professori di diritto ammessi in magistratura col grado di consigliere di corte di appello od equiparato, per prendere parte al concorso debbono ottenere la dichiarazione di ammissibilità da parte del coniglio superiore, il quale delibera tenendo conto dei precedenti di carriera dell'aspirante, delle informazioni e dei rapporti che lo concernono, nonché dei titoli e dei documenti che l'aspirante stesso può esibire o che possono essere richiesti di ufficio.

Art. 182

Commissione giudicatrice del concorso per titoli

Il concorso per le promozioni in corte di cassazione è giudicato da una commissione, nominata dal Ministro di grazia e giustizia, costituita da sette magistrati aventi grado di primo presidente di corte di appello o equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero, e presieduta dal più anziano di essi.

Per la validita delle deliberazioni della commissione è sufficiente la presenza dì cinque componenti.

La Commissione è assistita da magistrati addetti al Ministero, con funzioni di segretari.

Art. 183

Svolgimento del concorso. Esperimento orale e classificazione dei concorrenti

Per i lavori giudiziari da prodursi dai concorrenti, per lo svolgimento del concorso, e per l'ammissibilità a successivi concorsi si applicano le norme degli articoli 158 a 161.

La commissione invita quei concorrenti che, a seguito dell'esame dei titoli, hanno riportato non meno degli otto decimi dei punti, a una discussione orale sulle questioni trattate nei lavori esibiti. (1)

Anche per la valutazione della discussione orale ciascun componente della commissione dispone di dieci punti, e sono ammesse le frazioni di punto.

Consegue l'idoneità il candidato che ottiene la media di otto decimi dei punti ed almeno sette decimi nella discussione orale.

Sommati i punti attribuiti nelle due votazioni, la commissione forma la definitiva graduatoria dei concorrenti, e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso, osservate le precedenze di cui all'articolo 148.

La commissione deve designare, nella sua relazione, i vincitori che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di consigliere o di sostituto procuratore generale della corte suprema di cassazione, ed a funzioni direttive.

(1)

Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.U.E. 22 aprile 1941, n. 95.

Art. 184

Scrutinio a turno di anzianità

Il Ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione.

Allo scrutinio possono prendere parte i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato più anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che comprende non più di 75 magistrati. (1)

L'anzianità è determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.

Possono prendere parte allo scrutinio anche i primi pretori compresi nel numero di graduatoria fissato dal Ministro nella sua richiesta, e che hanno una anzianità nel grado non inferiore a quella del meno anziano tra i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato compresi nella richiesta medesima.

Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 179.

(1)

Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.U.E. 22 aprile 1941, n. 95.

Art. 185

Norme applicabili allo scrutinio

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)

Lo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 162 a 174 del presente ordinamento, in quanto applicabili.

Il consiglio superiore deve designare i magistrati che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di presidente di corte di assise, di presidente di tribunale ordinario e di procuratore del Re Imperatore.

Art. 186

Classificazione dei promovibili - Revisione e rinnovazione dello scrutinio

La classificazione per merito distinto dei consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato e dei primi pretori, deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti. (1)

Per la deliberazione relativa allo scrutinio, per la revisione e la rinnovazione dello stesso si applicano le norme contenute negli ultimi quattro commi dell'artigolo 167 e nel primo comma dell'art. 170.

(1)

Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.U.E. 22 aprile 1941, n. 95.

Art. 187

Formazione dell'elenco dei promovibili

(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)

[Compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta il consiglio superiore della magistratura dichiara chiusa la sessione, e forma l'elenco dei promovibili nell'ordine di anzianità di ciascun magistrato, salvo il disposto dell'art. 148. (1)]

(1)

Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.U.E. 22 aprile 1941, n. 95.

CAPO VIII

Degli uffici direttivi delle corti di appello e della corte suprema di cassazione

Art. 188

Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati

(sostituito dall'art. 41 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.

La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 189

Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione

Il primo presidente e il procuratore generale della corte suprema di cassazione sono scelti tra i magistrati aventi grado non inferiore a primo presidente di corte di appello o parificato, e nominati su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

CAPO IX

Delle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti

Art. 190

Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa

(sostituito dall'art. 29, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[1. La magistratura, unificata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti.

2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quello può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione.]

Art. 191

Anzianità in caso di cambio di funzioni

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[I magistrati che, per la speciale loro idoneità alle funzioni requirenti, ottengono la promozione nel pubblico ministero con anticipazione sui loro colleghi parimenti classificati promossi nella magistratura giudicante, se successivamente fanno passaggio alle funzioni giudicanti, perdono l'anzianità derivante dalla promozione anticipata ed è ad essi attribuita quella che sarebbe loro spettata se fossero stati promossi nella magistratura giudicante. Se non è giunto il loro turno per tale promozione, essi non possono ottenere che il richiamo alle funzioni e al grado anteriore alla promozione, ferma in ogni caso la classifica per effetto della quale conseguirono l'anticipata promozione.]

Art. 192

Assegnazione delle sedi per tramutamento

L'assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti:

La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. L'annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.

Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della vacanza o dall'annuncio di questa nel bollettino ufficiale. [Esse conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate.] (periodo soppresso) (1)

All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all'anzianità.

Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali, quelli indicati nell'articolo 148.

Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.

Se la vacanza è stata annunciata nel bollettino ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.

Art. 193

Assegnazione delle sedi per promozione (1)

(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)

[Nell'assegnazione delle sedi per promozione si ha riguardo al grado di merito, desunto, sia dalla classificazione ottenuta dal magistrato a seguito di concorso o di scrutinio, sia dal modo col quale egli ha esercitato le sue funzioni per il tempo posteriore alla classificazione medesima, tenuto conto delle attitudini da lui dimostrate in relazione al posto da assegnarsi.

Sono, altresì, valutati lo stato di famiglia ed i titoli indicati nell'articolo 148.]

(1)

Titolo modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.U.E. 22 aprile 1941, n. 95.

Art. 194

Tramutamenti successivi (1) (2) (3)

(sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 356, dall'art. 4, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 e succ. mod. e integrato dall'art. 8, comma 1, lett. e), della legge 17 giugno 2022, n. 71(4)

1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

2. Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni.

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, il termine previsto dall'articolo annotato, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui all'art. 1, comma 2, della predetta legge 133/1998.

(2)

Per l'interpretazione delle disposizioni dell'articolo annotato si rimanda all'art. 35, comma 3, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

(3)

In deroga al disposto di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 6, comma 1, del D.L.vo 7 settembre 2012, n. 155.

(4)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 e succ. mod., si rimanda al comma 1-bis del medesimo art. 3.

Art. 195

Disposizioni speciali

(sostituito dall'art. 35, comma 4, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), della legge 17 giugno 2022, n. 71)

[Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.]

CAPO X

Dei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia

Art. 196

Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia

I magistrati possono essere destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia, in conformità delle norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero medesimo, nel numero e nei gradi stabiliti dalla tabella N annessa al presente ordinamento. Tale tabella può essere, con decreto reale, modificata su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze.

Essi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura durante l'esercizio delle predette funzioni.

Art. 197

Requisiti per la destinazione dei magistrati al Ministero

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Nel bollettino ufficiale viene data notizia dei posti vacanti nel Ministero di grazia e giustizia. Essi sono conferiti, in seguito a concorso, a magistrati scelti tra quelli che ne fanno istanza.

La domanda, corredata di un rapporto informativo dei superiori gerarchici sul servizio prestato dall'aspirante, sulla sua condotta e sulle attitudini alle funzioni amministrative, deve pervenire al Ministero nel termine di quindici giorni dall'annunzio della vacanza nel bollettino ufficiale.

La decisione spetta al Ministro, sentito, qualora lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione del Ministero. La decisione del Ministro non è soggetta a gravame.]

Art. 198

Ricollocamento in ruolo di magistrati già destinati al Ministero

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[I magistrati addetti con funzioni amministrative al Ministero di grazia e giustizia possono, anche di ufficio, essere ricollocati nel ruolo organico della magistratura e destinati agli uffici giudiziari per esercitarvi le funzioni del loro grado. Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato.]

Art. 199

Servizio dei magistrati addetti al Ministero

Le norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati dei vari gradi che prestano servizio negli uffici del Ministero medesimo. Il detto servizio è, ad ogni effetto, parificato a quello prestato negli uffici giudiziari, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Nel tempo in cui prestano servizio al Ministero, tranne per quanto riguarda l'ordinamento gerarchico e le promozioni, si applicano ai magistrati le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 200

Partecipazione a concorsi e scrutini di magistrati non addetti ad uffici giudiziari

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[I magistrati addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari non possono partecipare a concorsi o scrutini per promozione, se non hanno prestato effettivo ed ininterrotto servizio negli uffici giudiziari, per almeno un triennio nel grado di giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore o pretore, e per almeno un biennio nel grado di consigliere dì corte di appello e parificato o di primo pretore. (1)]

(1)

Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.U.E. 22 aprile 1941, n. 95.

CAPO XI

Dell'anzianità e delle aspettative

Art. 201

Computo dell'anzianità

L'anzianità dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado. In caso di nomina contemporanea, l'anzianità è determinata dall'ordine nel quale le promozioni sono conferite secondo le disposizioni contenute nel presente titolo.

L'anzianità degli uditori è determinata dall'ordine della graduatoria a norma dell'articolo 127.

Resta salva la diversa decorrenza di anzianità stabilita dalle disposizioni in vigore in relazione allo stato civile dei magistrati.

Art. 202

Sospensione ed interruzione del servizio

Il periodo trascorso dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute non importa interruzione di servizio, né pregiudizio all'anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.

[Il periodo trascorso in disponibilità non è utile ai fini dell'avanzamento ai gradi 8°, 7° e 6°.] (comma abrogato) (1)

[Il servizio militare non importa interruzione del tirocinio degli uditori, necessario per l'ammissione all'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario.] (comma abrogato) (1)

Nel caso di sospensione dall'ufficio, seguita da un provvedimento disciplinare di rimozione o di destituzione, si deduce dal servizio, agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza, il periodo di durata della sospensione medesima.

(1)

Comma abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Art. 203

Aspettative

Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico, se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare.

I relativi posti sono dichiarati vacanti.

Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, previa interpellazione se trattasi di magistrato inamovibile. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, è confermato in aspettativa, ma questa non può eccedere il termine massimo consentito dalla legge.

CAPO XII

Degli stipendi e degli assegni

Art. 204

Stipendi ed assegni fissi

(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)

[Gli stipendi spettanti ai magistrati di ciascun grado gerarchico ed i relativi aumenti periodici e supplementi di servizio attivo sono determinati dalle leggi generali.]

Art. 205

Indennità di rappresentanza

(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)

[Ai magistrati indicati nella tabella P annessa al presente ordinamento sono assegnate le indennità per spese di rappresentanza nella misura stabilita nella tabella stessa.]

Art. 206

Indennità per i magistrati di corte d'assise

(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)

[Ai magistrati destinati a prestare servizio nelle corti di assise, fuori della loro residenza, spettano le indennità stabilite dalle disposizioni vigenti per le missioni.

L'indennità giornaliera è ridotta a due terzi dopo il primo mese, quando fra una sessione e l'altra non si verifica l'interruzione di almeno quindici giorni.]

Art. 207

Indennità per i magistrati che esercitano funzioni speciali

(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)

[Ai presidenti di sezione di corte di appello incaricati delle funzioni di presidente di assise, ai magistrati dell'ufficio di istruzione dei processi penali ed applicati all'ufficio medesimo sono assegnate rispettivamente le indennità stabilite nella tabella Q annessa al presente ordinamento.]

Art. 208

Indennità ai vice pretori onorari reggenti temporaneamente l'ufficio

(sostituito dall'art. 1 del D.L.vo 30 gennaio 1948, n. 99 e abrogato dall'art. 4, comma 5, del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 273)

Il vice pretore onorario che supplisce il pretore mancante o impedito, per qualsiasi motivo, di prestare effettivo servizio, ha diritto, subordinatamente alla vacanza del posto in uno dei due ruoli organici, ad un assegno pari alla retribuzione iniziale annessa al grado 10° e a tutte le altre competenze spettanti ai magistrati di tale grado.

Art. 209

Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario

(sostituito dall'art. 8, comma 1, del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 273 e dall'art. 28, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie.

L'autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell'articolo 12, è richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario. Copia del provvedimento è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all'interessato. Contro il diniego dell'autorizzazione l'interessato può proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 209

Determinazione della sede ordinaria di servizio

(introdotto dall'art. 29, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999)

Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato è incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva.

Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o più sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio è stabilita, anche ai fini dell'obbligo di residenza previsto dall'articolo 12, con la procedura tabellare disciplinata dall'articolo 7-bis.

CAPO XIII

Disposizioni speciali

Art. 210

Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali

(modificato dall'art. 2 della legge 17 marzo 1969, n. 84 e dall'art. 2 della legge 9 dicembre 1977, n. 908)

Salvo quanto è disposto nell'articolo 17, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati ai quali dal Ministro di grazia e giustizia, o col suo consenso, sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi.

I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero dei sei.

Essi conservano il trattamento economico del proprio grado e, possono, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati ad esercitare le funzioni del loro grado od equiparato, in soprannumero, negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l'espletamento dell'incarico loro affidato, e compatibilmente con l'incarico stesso.

Al cessare dell'incarico, il magistrato è richiamato nel ruolo organico ed è destinato ad una delle sedi disponibili.

Art. 211

Divieto di riammissione in magistratura

(integrato dall'art. 7 della legge 2 aprile 1979, n. 97)

Il magistrato che ha cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a sua domanda, da qualsiasi motivo determinata, anche se ha assunto altri uffici dello Stato, non può essere riammesso in magistratura.

La disposizione che precede non si applica a chi, già appartenente all'ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio.

Questi può essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine, da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni.

In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali.

[TITOLO SESTO

DEI CONSIGLI GIUDIZIARI PRESSO LE CORTI DI APPELLO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA]

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

Art. 212

Consiglio giudiziario presso la corte d'appello

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Presso ogni corte di appello è costituito un consiglio giudiziario che ha le attribuzioni stabilite nel presente ordinamento.

Fanno parte del consiglio il primo presidente della corte di appello e il procuratore generale del Re imperatore presso la corte medesima, o i magistrati che ne fanno le veci, un presidente di sezione della corte, designato annualmente dal primo presidente, nonché il presidente e il procuratore del Re Imperatore del tribunale locale.

Il consiglio giudiziario è presieduto dal primo presidente della corte di appello.

Se alla corte è assegnato un solo presidente di sezione il quale deve far parte del consiglio giudiziario in sostituzione del primo presidente, completa il numero dei componenti del consiglio il consigliere più anziano della corte di appello.

In caso di mancanza o di impedimento, il presidente di sezione è sostituito da altro presidente di sezione designato di volta in volta dal primo presidente; il presidente del tribunale del luogo è sostituito dal più anziano dei presidenti di sezione o dei presidenti degli altri tribunali del distretto; ed il procuratore del Re Imperatore è sostituito dal procuratore aggiunto o dal più anziano dei sostituti dell'ufficio locale, ovvero dei procuratori del Re Imperatore del distretto.

Il consiglio giudiziario è costituito presso la corte di appello anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione delle sezioni distaccate. In tal caso fa parte del consiglio il presidente della sezione distaccata in luogo di altro presidente di sezione della corte.]

Art. 213

Consiglio superiore della magistratura presso il Ministero dl grazia e giustizia

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Il consiglio superiore della magistratura è costituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Ne fanno parte il primo presidente della corte suprema di cassazione, che ne ha la presidenza, il procuratore generale del Re Imperatore presso la stessa corte, nonché otto componenti effettivi, dei quali tre magistrati del pubblico ministero, e sei supplenti, compresi due magistrati del pubblico ministero, tutti di grado non inferiore a consigliere di corte di cassazione o parificato. Essi sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri.

I componenti del consiglio, eccettuati il primo presidente della corte suprema di cassazione e il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte medesima, durano in carica due anni, allo scadere dei quali cessano contemporaneamente dall'ufficio anche quelli che hanno ottenuto la nomina, in sostituzione di altri, da meno di due anni.

Essi non possono essere rinominati, se non dopo un biennio dalla scadenza del loro ufficio.]

Art. 214

Segreteria del consiglio superiore della magistratura

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Al consiglio superiore sono addetti due magistrati che esercitano funzioni amministrative presso il Ministero di grazia e giustizia, uno dei quali, avente grado di consigliere di corte di appello o parificato, esercita le funzioni di segretario; l'altro, avente grado di consigliere di corte di appello, ovvero di giudice o gradi rispettivamente parificati, adempie le funzioni di vice segretario.

La nomina è fatta per entrambi con decreto ministeriale per un biennio, può essere rinnovata ed è sempre revocabile.

Sono nominati altresì, per la stessa durata e con le medesime modalità, due supplenti scelti tra i giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore in servizio presso il Ministero.]

Art. 215

Costituzione in sezioni del consiglio superiore della magistratura

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Il consiglio superiore delibera in adunanza plenaria ed in sezioni singole.

Le sezioni del consiglio superiore sono due, ciascuna composta da cinque magistrati, compreso il presidente.

La formazione delle sezioni è deliberata nella prima adunanza plenaria del consiglio, su proposta del presidente.

Il presidente del consiglio superiore presiede le adunanze plenarie e la prima sezione, il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione presiede la seconda sezione.

Per la validità dell'adunanza plenaria occorre la presenza di dieci componenti, compreso il presidente, il quale è sostituito, in caso di impedimento, dal presidente della seconda sezione. Nel caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

Per la validità delle adunanze delle sezioni occorre la presenza di cinque componenti, compreso il presidente, il quale è sostituito, in caso di impedimento, dal componente effettivo più elevato in grado e più anziano.]

Art. 216

Attribuzioni del consiglio superiore della magistratura

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[La prima sezione del consiglio superiore procede in sede di scrutinio alla classificazione dei magistrati aventi grado di consigliere di corte di appello e gradi parificati; la seconda sezione procede in sede di scrutinio alla classificazione dei giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore e pretori e per la nomina dei primi pretori al grado di consigliere di corte di appello o parificato.

Ciascuna delle sezioni, in relazione alla competenza come sopra determinata, dà pareri sui passaggi dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, e, in genere, su tutti gli affari sui quali il consiglio superiore è chiamato a pronunziarsi dal Ministro di grazia e giustizia.

In adunanza plenaria, il consiglio superiore procede alla revisione degli scrutini, su richiesta del Ministro o su ricorso degli interessati, e dà parere sulle nomine ed ammissioni straordinarie in magistratura.]

[TITOLO SETTIMO

DELLE PREROGATIVE DELLA MAGISTRATURA]

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

Art. 217

Prerogative dei magistrati giudicanti

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[I magistrati giudicanti che hanno conseguito il grado di giudice o di pretore, e ne hanno esercitato per tre anni le funzioni, sono inamovibili.

I magistrati inamovibili non possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, né, senza il loro consenso, essere collocati in disponibilità, in aspettativa o a riposo, oppure essere destinati ad altre funzioni o tramutati in altra sede, tranne che nei casi previsti dalla legge e secondo le forme dalla medesima prescritte.]

Art. 218

Trasferimento di magistrati per riduzione di organico o soppressione di uffici

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[I magistrati che, per effetto di riduzione dell'organico di un ufficio giudiziario, risultano in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede, ed in mancanza di posti vacanti sono collocati in disponibilità, salvo l'osservanza delle leggi relative alle pensioni, alle aspettative ed alle disponibilità.

In caso di soppressione di una corte, o di un tribunale, o di una pretura, i magistrati che ne facevano parte sono tramutati o collocati in disponibilità secondo le norme indicate nel comma precedente.

La designazione dei magistrati da tramutare o da collocare in disponibilità è riservata al Ministro di grazia e giustizia.]

Art. 219

Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili per motivi di incompatibilità

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[I magistrati inamovibili che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19, e quelli che per qualsiasi causa, anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario, sono trasferiti, anche senza il loro consenso, ad altra sede o destinati ad altre funzioni con le modalità stabilite nell'articolo seguente.]

Art. 220

Guarentigie del magistrato in caso di tramutamento di ufficio

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Quando il magistrato non abbia dato il suo consenso pel trasferimento o per la destinazione ad altre funzioni, è necessario il parere di una commissione centrale, presieduta dal primo presidente della corte suprema di cassazione, e di cui fanno parte il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte medesima, e un presidente di sezione della corte suprema di cassazione o magistrato di grado equiparato, scelto dal Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro nomina altresì i componenti supplenti.

Il presidente di sezione della corte suprema di cassazione o magistrato di grado equiparato componente effettivo, ed i supplenti, durano in carica due anni e non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza del loro ufficio.

La commissione è assistita da un magistrato addetto al Ministero con funzioni di segretario.

La commissione ha funzioni consultive. Essa ha facoltà di procedere all'istruttoria che ritenga necessaria.

Il magistrato può chiedere di essere sentito personalmente.]

Art. 221

Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili di grado superiore a consigliere di corte di cassazione od equiparato

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Il trasferimento di ufficio o la destinazione ad altre funzioni dei magistrati inamovibili di grado superiore a quello di consigliere di corte di cassazione od equiparato è deliberato dal Consiglio dei Ministri.

Non si applica ad essi il disposto dell'articolo precedente.]

Art. 222

Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili per esigenze di servizio

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Le disposizioni degli articoli 219 e 220 si applicano anche nel caso in cui un magistrato inamovibile non possa, nella sede che occupa, amministrare giustizia nel modo richiesto dalle esigenze di servizio.]

Art. 223

Destinazione in applicazione di magistrati inamovibili

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, per esigenze di servizio, l'applicazione di magistrati inamovibili di grado non superiore a quello di consigliere di corte di cassazione od equiparato in sedi vacanti per le quali non sia possibile provvedere diversamente.

Tali applicazioni non possono aver durata superiore ad un anno, né possono essere rinnovate nei riguardi dello stesso magistrato se non decorso un anno dal termine della precedente applicazione.]

Art. 224

Dispensa dal servizio e collocamento d'ufficio in aspettativa

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Se per infermità o per debolezza di mente, giudicate permanenti, o per accertata inettitudine un magistrato non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal servizio previo parere della commissione centrale di cui all'articolo 220.

Si applicano le disposizioni contenute nel penultimo comma dello stesso articolo 220 e nell'articolo 221.

Se la infermità o debolezza di mente ha carattere temporaneo, il magistrato può essere collocato in aspettativa, con le predette modalità, per un periodo di tempo non superiore al termine massimo consentito dalla legge.]

Art. 225

Collocamento di procuratori generali del Re Imperatore presso le Corti di appello a disposizione

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[I procuratori generali del Re Imperatore presso le corti di appello possono essere collocati a disposizione del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per la durata di sei mesi, che può essere prorogata fino ad un anno.

Quando entro tale termine non sono richiamati alle loro funzioni, essi sono di ufficio collocati in aspettativa per non oltre un anno.

Quando neppure entro il termine predetto sono stati richiamati in servizio, essi sono di ufficio collocati a riposo, ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione, a norma di legge.]

Art. 226

Effetti del collocamento a disposizione

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Durante il periodo della disposizione i procuratori generali del Re Imperatore sono collocati fuori ruolo, ed è loro attribuito un assegno uguale allo stipendio ed al supplemento di servizio attivo.

Al termine del periodo della disposizione o dell'aspettativa i magistrati predetti, se vengono richiamati alle loro funzioni, hanno diritto di riprendere il posto che avevano nella graduatoria di anzianità.

Il periodo della disposizione o dell'aspettativa è valutato per intero ai fini del trattamento di quiescenza.

I magistrati collocati a disposizione o in aspettativa, ai sensi del precedente articolo, non possono eccedere fra tutti, nello stesso tempo, il numero di quattro.]

Art. 227

Collocamento a riposo per limiti di età

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto a pensione o ad indennità a termine di legge, i giudici, i sostituti procuratori del Re Imperatore ed i pretori che hanno compiuto 65 anni di età, nonché i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado equiparato che hanno compiuto 65 anni di età e 40 anni di servizio, ovvero 70 anni di età, qualunque sia la durata del servizio.

Tutti gli altri magistrati sono collocati a riposo al compimento del 70° anno di età.]

[TITOLO OTTAVO

DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA]

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[CAPO I

Della sorveglianza gerarchica]

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

Art. 228

Poteri di sorveglianza spettanti al Ministro

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza sulle corti, sui tribunali e su tutti i giudici dello Stato.]

Art. 229

Poteri di sorveglianza spettanti ai presidenti di magistrature collegiali

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Il primo presidente della corte suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati della corte.

Il primo presidente della corte di appello esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati della corte e dei tribunali del distretto, compresi le dipendenti sezioni distaccate e i tribunali esistenti nella circoscrizione di tali sezioni. Il presidente della sezione distaccata esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati compresi nella circoscrizione della sezione stessa.

Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza sui giudici del tribunale medesimo, sul tribunale per i minorenni, dove esiste, e sui giudici ad esso addetti.]

Art. 230

Poteri di sorveglianza del presidente in udienza

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[In ogni collegio giudicante delle corti e dei tribunali il presidente del collegio esercita la sorveglianza durante l'udienza e le deliberazioni su tutti i magistrati che vi partecipano.]

Art. 231

Poteri di sorveglianza sui magistrati del pubblico ministero

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza, su tutti i magistrati del pubblico ministero.

Il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati del suo ufficio.

Il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte di appello esercita, la sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero del distretto, compresi quelli addetti alle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate ed alle procure del Re Imperatore esistenti nella circoscrizione di tali sezioni, nonché su tutti i pretori e i giudici conciliatori del distretto.

Esercita pure la sorveglianza sulla sezione istruttoria della corte e sui giudici istruttori dei tribunali del distretto.

L'avvocato generale presso la sezione distaccata di corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati del pubblico ministero, sui pretori, sui giudici istruttori e sui giudici conciliatori nella circoscrizione della sezione.

Il procuratore del Re Imperatore esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero e su tutti i pretori e i giudici conciliatori nella circoscrizione del tribunale.]

[CAPO II

Dei provvedimenti disciplinari]

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

Art. 232

Responsabilità disciplinare dei magistrati

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari secondo le disposizioni degli articoli seguenti.]

Art. 233

Varie specie di sanzioni

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Le sanzioni disciplinari sono:

1° l'ammonimento;

2° la censura;

3° la perdita dell'anzianità;

4° la perdita del diritto alla promozione;

5° la rimozione;

6° la destituzione.

Le sanzioni disciplinari, ad eccezione dell'ammonimento, sono precedute dal procedimento disciplinare stabilito dal presente ordinamento, salvo quanto è disposto dall'articolo 254.

Il magistrato, al quale è attribuito un fatto che può importare una delle sanzioni previste nei numeri 5 e 6 del presente articolo, non ha diritto di sottrarsi al procedimento disciplinare e ai conseguenti provvedimenti per effetto delle sue dimissioni, che il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di respingere.]

Art. 234

Ammonimento

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[L'ammonimento consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del magistrato all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un procedimento disciplinare, è ordinato dal Ministro di grazia e giustizia o dal magistrato che ha il potere di sorveglianza.

L'ammonimento è eseguito oralmente dal capo gerarchico immediato del magistrato.

Il magistrato che procede all'ammonimento, ne redige processo verbale, copia del quale viene comunicata al Ministero.]

Art. 235

Altre sanzioni disciplinari

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[La censura consiste in un biasimo formale per la trasgressione disciplinare accertata a carico del magistrato.

Il decreto che infligge la censura è eseguito dal capo gerarchico immediato del magistrato.

Il magistrato che esegue il provvedimento ne redige processo verbale, con la indicazione della mancanza commessa. Una copia del processo verbale è trasmessa al Ministero.

La perdita dell'anzianità può estendersi da due mesi a due anni, ed ha per effetto il ritardo, di durata corrispondente a quella della sanzione inflitta, nel diritto a partecipare ad esami, concorsi e scrutini, basato sul computo dell'anzianità di servizio e di grado.

La perdita del diritto alla promozione può essere commutata, dopo almeno cinque anni di lodevole condotta, nella perdita di anzianità, per tre anni, previo parere della corte disciplinare, di cui al successivo articolo.

Nei casi previsti dai due precedenti commi, lo spostamento nel ruolo conseguente alla perdita della anzianità, non può essere inferiore ad un quarantesimo, né superiore ad un decimo dei posti di organico del relativo grado funzionale, ed è determinato nel provvedimento punitivo, o, rispettivamente, in quello di commutazione della pena.

Il magistrato incorso in una delle sanzioni prevedute nel presente articolo, può essere tramutato, anche se inamovibile, con provvedimento del Ministro di grazia e giustizia, senza che occorra il parere della commissione di cui all'art. 220.

Alla destituzione può essere aggiunta, con lo stesso provvedimento, la perdita totale o parziale del diritto a conseguire la pensione.

Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.]

[CAPO III

Del procedimento disciplinare]

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

Art. 236

Corte disciplinare per la magistratura

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Il procedimento disciplinare per i magistrati di ogni grado si svolge innanzi alla corte disciplinare per la magistratura.

La corte disciplinare è composta dal primo presidente della corte suprema di cassazione, che la presiede, e da otto magistrati scelti tra i primi presidenti di corte di appello e magistrati di grado equiparato, in numero non minore di sei, e tra i consiglieri di corte di cassazione e magistrati di grado equiparato.

I componenti sono nominati con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Tre almeno di essi debbono appartenere al pubblico ministero, dei quali due con grado di procuratore generale di corte di appello od equiparato.

In caso di mancanza o di impedimento del presidente ne fa le veci il più elevato in grado, o, a parità di grado, il più anziano dei componenti.

I componenti della corte disciplinare, ad eccezione del presidente, durano in carica due anni. Essi possono essere confermati per una sola volta, e non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza della conferma.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato addetto alla segreteria del consiglio superiore della magistratura.

La corte disciplinare ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia.]

Art. 237

Pubblico ministero presso la corte disciplinare

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Le funzioni di pubblico ministero presso la corte disciplinare sono esercitate dal procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione, o da un magistrato da lui delegato.]

Art. 238

Costituzione del collegio giudicante

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[La corte disciplinare delibera col numero invariabile di cinque votanti, compreso il presidente.

Nei procedimenti a carico di magistrati del pubblico ministero, due almeno dei componenti debbono appartenere al pubblico ministero.

Alla costituzione del collegio deliberante il presidente provvede preferendo i magistrati che hanno grado più elevato, o, a parità di grado, maggiore anzianità.]

Art. 239

Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile e penale

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Il procedimento disciplinare è promosso indipendentemente da ogni azione civile e penale che proviene dal medesimo fatto, ed anche se il procedimento civile o penale è in corso.

Nel caso in cui un magistrato sia sottoposto a procedimento penale o sia stato condannato con sentenza penale irrevocabile, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 28 del codice di procedura penale e degli articoli 240 e 241 del presente ordinamento.]

Art. 240

Effetti disciplinari dei giudicati penali

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Il magistrato incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, ovvero condannato alla reclusione per delitto non colposo, diverso da quelli preveduti negli articoli 581, 582 capoverso, 594 e 612 prima parte del codice penale, è destituito di diritto. La corte disciplinare, a richiesta del rappresentante del pubblico ministero, può proporre che alla destituzione sia aggiunta la perdita totale o parziale della pensione.

Il magistrato prosciolto dal giudice penale, con sentenza pronunciata nell'istruzione o nel giudizio, per insufficienza di prove, o per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale, deve sempre essere sottoposto al procedimento disciplinare.

In tutte le altre ipotesi di proscioglimento, come in caso di condanna per delitto colposo o per contravvenzione, il Ministro decide se deve farsi luogo a procedimento disciplinare, salvo il disposto dell'art. 28 del codice di procedura penale.]

Art. 241

Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio ed è collocato fuori del ruolo organico dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.

Se l'arresto è avvenuto senza ordine o mandato, la sospensione decorre dal giorno dell'arresto se l'autorità giudiziaria ha ritenuto che l'imputato deve rimanere in istato di arresto, a norma dell'articolo 246 del codice di procedura penale.

Il Ministro di grazia e giustizia può concedere al magistrato sospeso, o alla moglie od ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non eccedente il terzo dello stipendio.

In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti, detratta la somma corrisposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, il Ministro disponga altrimenti.]

Art. 242

Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[All'inizio o nel corso del procedimento disciplinare, il Ministro di grazia e giustizia, attesa la natura e la gravità degli addebiti, può disporre la sospensione provvisoria del magistrato dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio.

Si applica il disposto del terzo comma dell'articolo precedente.

Il provvedimento non è soggetto a ricorso.]

Art. 243

Procedimento disciplinare: atti preliminari

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Il procedimento disciplinare è iniziato per ordine del Ministro di grazia e giustizia dal pubblico ministero presso la corte disciplinare, mediante richiesta al presidente della corte medesima.

Il pubblico ministero procede in via sommaria alla istruttoria che ritenga necessaria, o richiede l'istruzione formale al presidente della corte disciplinare.]

Art. 244

Istruttoria disciplinare

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Quando debba procedersi ad istruzione formale, a norma dell'articolo precedente, le funzioni di istruttore sono conferite dal presidente ad uno dei componenti della corte disciplinare.]

Art. 245

Istruzione nel procedimento disciplinare

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Quando è disposta l'istruzione formale, questa è compiuta dal commissario istruttore, con il concorso del pubblico ministero.

Per l'istruzione si osservano, in quanto siano compatibili, le norme del codice di procedura penale sull'istruzione.

Il pubblico ministero o il commissario istruttore, per gli atti da compiersi fuori della sua residenza, può richiedere un altro magistrato che sia superiore in grado o più anziano del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.

I periti e i testimoni sono sentiti previa prestazione del giuramento, nel modo indicato dagli articoli 142, 316 e 449 del codice di procedura penale.

Sono applicabili, in relazione ai periti e ai testimoni, le disposizioni degli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale.]

Art. 246

Chiusura dell'istruzione. Deliberazioni in camera di consiglio

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Il commissario istruttore quando ritiene completa la istruzione, comunica gli atti raccolti al pubblico ministero per le sue richieste definitive.

Sulla richiesta di proscioglimento, in esito all'istruttoria formale o sommaria, la corte, in camera di consiglio, esprime il proprio parere per la definitiva decisione spettante al Ministro.]

Art. 247

Fissazione della discussione orale

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Salvo il caso di proscioglimento di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il presidente della corte disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, e decide se i testi ed i periti sentiti nell'istruzione, o alcuni di essi, debbono essere nuovamente assunti.

Il decreto è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata, al pubblico ministero ed al magistrato, il quale ha diritto di comparire personalmente.

La discussione orale ha luogo a porte chiuse; non è ammessa l'assistenza di difensori o di consulenti tecnici, ma il magistrato può farsi assistere da altro magistrato di grado non inferiore a consigliere di corte di appello od equiparato.]

Art. 248

Discussione nel giudizio disciplinare

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Nella discussione orale il commissario istruttore, o, in caso di istruzione sommaria, un componente della corte disciplinare, nominato dal presidente, riferisce in merito agli addebiti e alle risultanze istruttorie.

Nella discussione si osservano le norme dei dibattimenti penali, in quanto conciliabili con la natura del procedimento e con le disposizioni del presente capo.]

Art. 249

Criteri di valutazione degli addebiti disciplinari

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[I giudici disciplinari, nell'apprezzamento delle prove e della gravità degli addebiti, debbono ispirarsi esclusivamente al dovere di tutelare l'onore e il prestigio dell'ordine giudiziario.]

Art. 250

Deliberazione

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[La deliberazione della corte dev'essere resa immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico ministero, sentito, per ultimo, il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare. Il rappresentante del pubblico ministero non può assistere alla deliberazione, che dev'essere trasmessa dal presidente, con i motivi, nel termine di dieci giorni, al Ministro di grazia e giustizia.

La corte accerta i fatti e propone al Ministro il proscioglimento del magistrato o l'applicazione della sanzione che ritiene adeguata.

Se non è raggiunta una prova sufficiente dei fatti o della colpevolezza del magistrato, ma risulta che comunque egli ha perduto quella stima, fiducia e considerazione che l'ufficio richiede, la corte disciplinare ne propone al Ministro di grazia e giustizia la dispensa dal servizio, fermo il diritto al trattamento di quiescenza o alle indennità eventualmente spettanti.

Il provvedimento di dispensa dal servizio quando riflette un magistrato di grado superiore a consigliere di corte di cassazione o parificato, è adottato su deliberazione del Consiglio dei Ministri.]

Art. 251

Provvedimenti disciplinari: forme ed effetti

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[La dichiarazione di proscioglimento, o l'applicazione di una delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 233, è fatta con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere della corte disciplinare.

Il provvedimento di rimozione o destituzione di un magistrato di grado superiore a quello di consigliere di corte di cassazione od equiparato è adottato su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Nella stessa forma, se il magistrato viene prosciolto o gli è inflitta, una sanzione disciplinare diversa dalla rimozione o destituzione si provvede alla revoca della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio ed alla restituzione degli arretrati di stipendio, detratto quanto eventualmente corrisposto al magistrato o alla famiglia.]

Art. 252

Gravame avverso i provvedimenti disciplinari

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Il ricorso per illegittimità del decreto reale di cui all'articolo precedente è ammesso soltanto per violazione di legge.]

Art. 253

Revisione del procedimento disciplinare

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[La revisione del procedimento disciplinare può essere disposta, per ordine del Ministro, nel caso in cui sia stata inflitta una pena più grave dell'ammonimento, purché sia presentata domanda dal punito o, se questi è morto, da un suo erede o prossimo congiunto che ne abbia interesse anche soltanto morale.

La revisione è ammissibile soltanto se siano sopravvenuti nuovi fatti o nuovi elementi di prova, ovvero se risulti che il provvedimento fu determinato da errore di fatto o da falsità.

L'ordine del Ministro di promuovere la revisione del procedimento è insindacabile, ed è emanato previo parere della corte disciplinare, la quale delibera sulle conclusioni del pubblico ministero.

Si applicano al nuovo procedimento le norme degli articoli 244 e seguenti.]

Art. 254

Dispensa dal servizio degli uditori giudiziari

(abrogato dall'art. 43 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511)

[Le disposizioni relative al procedimento disciplinare e quelle concernenti la dispensa dal servizio per le cause indicate nell'articolo 224 non si applicano agli uditori giudiziari, i quali possono essere dispensati dal servizio con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario presso la corte d'appello nella cui circoscrizione l'uditore risiede per ragioni del suo ufficio.]

TITOLO NONO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 255

Disposizioni speciali di inquadramento

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Nella prima attuazione del presente ordinamento, per i magistrati della carriera collegiale nominati posteriormente all'entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421, e fino al 31 dicembre 1938, il periodo di permanenza stabilito per i gradi gerarchici nono od ottavo è diminuito di un anno, escluso qualsiasi effetto economico retroattivo.

Gli attuali giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore e pretori che hanno prestato servizio in altri ruoli di gruppo A della stessa amministrazione della giustizia, sono inquadrati nel grado gerarchico e con l'anzianità di grado ad essi spettanti, calcolandosi a loro favore l'intero effettivo servizio di ruolo prestato nel gruppo A della detta amministrazione, escluso tuttavia qualsiasi effetto economico retroattivo.]

Art. 256

Concorso per esame integrativo per i pretori nominati dopo il 1930, aspiranti al passaggio di ruolo

(abrogato dall'art. 6 del D.Lvo Lgt 30 aprile 1946 , n. 352)

[Dopo l'entrata in vigore del presente ordinamento, il primo concorso triennale per l'aliquota del 50 % dei posti nel ruolo della magistratura collegiale riservati ai pretori, stabilita dall'art. 142, si effettua per esame integrativo anziché per titoli.

L'esame si svolge in Roma, e consiste in due prove scritte sul diritto romano e sul diritto amministrativo, e in tre prove orali, rispettivamente sul diritto costituzionale ed amministrativo, sul diritto romano e sul diritto ecclesiastico ed internazionale.

L'esame si svolge con le stesse norme stabilite per l'esame di uditore, in quanto applicabili.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro di grazia e giustizia ed è costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, residente in Roma, che la presiede, e da quattro magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di appello o parificato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero, nonché da commissari supplenti nello stesso numero e di egual grado.

La commissione è assistita da magistrati addetti al Ministero, con funzioni di segretari.]

Art. 257

Ammissione - Effetti del concorso

(abrogato dall'art. 6 del D.Lvo Lgt 30 aprile 1946 , n. 352)

[All'esame integrativo sono ammessi, previo parere favorevole del consiglio giudiziario, i pretori provenienti dai concorsi posteriori alla entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421, che ne fanno domanda.

I vincitori del concorso per esame integrativo sono trasferiti nel ruolo della magistratura collegiale con le norme dettate nell'articolo 144 e nel penultimo comma dell'articolo 143.

Gli idonei oltre il numero dei posti disponibili possono partecipare ai successivi concorsi per titoli.

Coloro che non hanno chiesto di partecipare all'esame, o ne sono esclusi, o non conseguono la idoneità, non possono ulteriormente aspirare al passaggio di ruolo nel grado di giudice.]

Art. 258

Attuali pretori già vincitori di concorso per uditore di tribunale ordinario

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[I magistrati della carriera dei pretori reclutati posteriormente all'attuazione della legge 17 aprile 1930, n. 421, i quali sono riusciti vincitori anche di concorso per uditore di tribunale ordinario, possono chiedere, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla entrata in vigore del presente ordinamento, di far passaggio nel ruolo della magistratura collegiale.

Il passaggio di ruolo si effettua previo parere favorevole del consiglio giudiziario, in base ai rapporti dei capi gerarchici ed al servizio prestato dal magistrato. I posti occupati in conseguenza del detto passaggio si detraggono dalla quota del 50 % da riservare al concorso pel passaggio di ruolo a norma degli articoli 142 e 256.

I magistrati trasferiti in esecuzione delle norme del precedente comma, sono collocati nel ruolo collegiale nel posto a ciascuno di essi spettante in base alla intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, escluso il servizio eventualmente prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421.

Tuttavia i magistrati nominati uditori di pretura col decreto ministeriale 9 luglio 1931, che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, conseguono l'avanzamento al grado sesto nella stessa data in cui tale avanzamento viene conseguito dai magistrati nominati uditori di tribunale ordinario col decreto 26 giugno 1931 e giudici aggiunti con decreti del 27 luglio e 18 ottobre 1934, salva la valutazione di eventuali benefici di legge.

Per i magistrati che non hanno superato il primo esame per la nomina a pretore aggiunto, l'inquadramento di cui al comma precedente è ritardato di un periodo di tempo corrispondente a quello intercorso tra la data del decreto che approva la graduatoria del detto esame e quella relativa alla graduatoria dello esame successivo al quale hanno preso parte.]

Art. 259

Inquadramento gerarchico di magistrati del ruolo collegiale provenienti dalla carriera pretorile

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[I magistrati che hanno appartenuto alla carriera delle preture in qualità di uditore di pretura o di pretore aggiunto, e che, in seguito a concorso per uditore di tribunale ordinario, sono passati a quella collegiale, sono collocati nel ruolo della magistratura collegiale, nel posto a ciascuno di essi spettante in base alla intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, escluso tuttavia il servizio eventualmente prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421.

Ai fini della determinazione dei singoli gradi gerarchici e della relativa anzianità, la carriera è ricostruita sulla base della effettiva permanenza nei gradi stessi dei vincitori del concorso per uditore di pretura dal quale detti magistrati provengono, escluso qualsiasi effetto economico retroattivo.

Si applica il disposto degli ultimi due commi dell'articolo precedente.]

Art. 260

Pretori provenienti dall'unico ruolo anteriore alla legge 17 aprile 1930, n. 421

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Le disposizioni dei precedenti articoli da 256 a 259 non si applicano ai pretori che appartenevano all'unico ruolo dei giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421, e del regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, i quali possono partecipare solamente ai concorsi e agli scrutini per la promozione al grado di primo pretore o di consigliere di corte di appello e gradi parificati, nelle forme ordinarie.]

Art. 261

Esame speciale integrativo di idoneità per gli uditori di pretura ed i pretori aggiunti

(abrogato dall'art. 6 del D.Lvo Lgt 30 aprile 1946 , n. 352)

[Gli uditori di pretura nominati in base a disposizioni speciali, nonché quelli nominati in esito al concorso indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1936-XVI, ed i pretori aggiunti, sono ammessi ad un esame integrativo che ha luogo entro un biennio dalla entrata in vigore del presente ordinamento, con le norme previste dall'art. 256.

Coloro che conseguono la idoneità, possono partecipare ai successivi concorsi per titoli pel passaggio nel ruolo della magistratura collegiale, in conformità di quanto è stabilito negli articoli 142 e seguenti.]

Art. 262

Disposizioni particolari per gli attuali uditori di tribunale ordinario

(modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Gli attuali uditori di tribunale ordinario, all'atto della promozione al grado di aggiunto giudiziario, nonché i giudici aggiunti reclutati posteriormente al 1° gennaio 1938, possono essere destinati, per necessità di servizio, ai posti vacanti nelle preture.

Con la promozione al grado 8° i detti magistrati hanno diritto di esser destinati, a loro domanda, ai posti vacanti nel ruolo collegiale, e le loro promozioni gravano sulla quota del 50 % riservata al detto ruolo.]

Art. 263

Promozioni da conferire entro l'anno 1941, per i gradi di consigliere di corte di appello e di cassazione ed equiparati

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Le promozioni da conferire entro l'anno 1941 ai gradi di consigliere di corte di appello ed equiparati, tanto per concorso che per scrutinio, e quelle ai gradi di consigliere di corte di cassazione ed equiparati, si effettuano secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente ordinamento.]

Art. 264

Promozioni da conferire durante l'anno 1942, per i gradi di consigliere di corte di cassazione ed equiparati

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Le promozioni ai gradi di consigliere di corte di cassazione e parificati per tutti i posti che si renderanno vacanti durante l'anno 1942, saranno conferite ai magistrati dichiarati idonei nel concorso indetto col decreto ministeriale 10 febbraio 1940, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Nella prima attuazione del presente ordinamento, la richiesta di scrutinio per le promozioni in corte di cassazione può comprendere un numero di magistrati da determinarsi dal Ministro, senza la limitazione contenuta nell'articolo 184.]

Art. 265

Promozioni da conferire durante l'anno 1942, per i gradi di consigliere di corte di appello ed equiparati

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Il primo concorso per esame e per titoli e quello per titoli per le promozioni ai gradi di consigliere di corte di appello e parificati, saranno indetti nel secondo trimestre del 1941, ed i posti relativi graveranno sulla quota dell'anno 1942, in conformità degli articoli 149 e 152 del presente ordinamento.

Gli attuali elenchi dei magistrati, promovibili al grado di primo pretore, cessano di avere effetto col 31 dicembre 1941. Fino a tale data devono lasciarsi vacanti 150 posti nel grado di primo pretore.]

Art. 266

Concorso speciale per titoli per la promozione al grado di primo pretore

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Per la copertura dei posti di primo pretore disponibili al 1° gennaio 1942, è indetto nel secondo trimestre dell'anno 1941 uno speciale concorso per titoli riservato ai pretori che raggiungono entro lo stesso anno 1941 l'anzianità di diciassette anni di servizio effettivo in magistratura.

Il concorso è giudicato da una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia, costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro magistrati aventi grado di consigliere di corte di cassazione o parificato, di cui due appartenenti al pubblico ministero.

Con lo stesso decreto, il Ministro nomina altresì i componenti supplenti, dello stesso grado ed in numero eguale a quello degli effettivi.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal commissario effettivo più anziano.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate da magistrati addetti al Ministero.

Si osservano le norme stabilite negli articoli 152 a 161 del presente ordinamento, in quanto applicabili.]

Art. 267

Disposizioni particolari per le promozioni al grado di primo pretore

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Fino a tutto l'anno 1949, i posti che rimangono disponibili nel grado di primo pretore a seguito del concorso speciale di cui all'articolo precedente e dello scrutinio ordinario, possono essere conferiti ai giudici iscritti negli elenchi dei promovibili in corte di appello che consentono al passaggio di ruolo, e che hanno conseguito nello scrutinio almeno la classifica di merito, con idoneità a funzioni direttive.

Tali promozioni hanno luogo secondo l'ordine degli elenchi, con precedenza per i giudici dichiarati promovibili per merito distinto rispetto ai promovibili per merito.]

Art. 268

Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore

I primi pretori provenienti dal ruolo dei consiglieri di corte di appello e parificati, possono far ritorno al ruolo di provenienza, con l'anzianità di grado di cui sono provvisti e nella posizione di graduatoria a ciascuno di essi spettante, purché ne facciano istanza entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento, sotto comminatoria di decadenza.

Art. 269

Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori

Fino al 31 dicembre 1946, il Ministro di grazia e giustizia può destinare con funzioni giudiziarie ai posti vacanti nei tribunali, nelle regie procure, in sottordine nelle preture, nonché come reggenti nelle preture prive di titolare, uditori che hanno compiuto almeno un anno di effettivo tirocinio.

Il provvedimento è emanato con decreto reale, previo parere favorevole del consiglio giudiziario, che può essere richiesto dopo nove mesi almeno di tirocinio effettivo.

Nella composizione del collegio non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice.

Art. 270

Applicazioni di pretori a tribunali e procure del Re Imperatore

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Fino alla stessa data del 31 dicembre 1946, il Ministro di grazia e giustizia può, nella stessa forma del decreto reale, disporre l'applicazione di pretori ai posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re Imperatore, che non sia possibile coprire altrimenti.]

Art. 271

Magistrati non addetti ad uffici giudiziari

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Le disposizioni contenute nell'articolo 200 del presente ordinamento non si applicano ai magistrati attualmente addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari, che hanno maturato o matureranno il diritto di partecipare a concorsi o scrutini per la promozione, entro il biennio successivo alla entrata in vigore dell'ordinamento medesimo.]

Art. 272

Formazione degli elenchi di magistrati promovibili per scrutinio in corte di appello

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Gli attuali giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore:

a) compresi negli elenchi dei promovibili, per merito con tre voti per il merito distinto, prendono posto, nello stesso ordine, nell'elenco dei promovibili per merito distinto, dopo tutti i magistrati iscritti nell'elenco medesimo;

b) dichiarati promovibili per merito con due voti e con un voto per il merito distinto, prendono posto, secondo l'ordine attuale rispettivo, nell'elenco dei promovibili per merito ad unanimità di voti, con precedenza rispetto ai magistrati compresi nell'elenco medesimo;

c) dichiarati promovibili per merito a maggioranza, prendono posto nell'elenco dei promovibili per merito ad unanimità di voti, e sono collocati dopo tutti i magistrati in esso compresi, nell'attuale loro ordine di graduatoria, con precedenza per quelli che hanno riportato la classifica a maggioranza di quattro voti rispetto agli altri che hanno conseguito la stessa classifica a maggioranza di tre voti.

Gli elenchi così formati tengono luogo di quelli previsti dall'articolo 168, fermi i limiti attuali di validità dei singoli scrutini, secondo le rispettive decorrenze.]

Art. 273

Collocamento a riposo degli attuali consiglieri di corte di appello e magistrati di grado equiparato

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[La disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 227 è attuata gradualmente, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore del presente ordinamento, riducendosi progressivamente di un anno per ciascun anno solare l'attuale limite di età, a decorrere dal 1° gennaio 1942, fermo restando il requisito di 40 anni di servizio.]

Art. 274

Ammissione di vice pretori onorari all'esame pratico per aggiunto giudiziario

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Gli attuali vice pretori onorari nominati in base al regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, possono essere ammessi per una sola volta al primo esame che avrà luogo per aggiunto giudiziario, su parere favorevole del consiglio giudiziario del distretto di residenza.]

Art. 275

Procedimenti disciplinari pendenti

(abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 aprile 2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006)

[Per i procedimenti disciplinari che, alla data di entrata in vigore del presente ordinamento, non sono stati definiti da parte della suprema corte disciplinare e dei consigli disciplinari presso le corti di appello, continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente vigenti.

La corte disciplinare per la magistratura, costituita in conformità del disposto dell'art. 236, funziona da organo di unico grado, e di secondo grado per i procedimenti in corso presso i consigli disciplinari distrettuali. (1)]

(1)

Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.U.E. 22 aprile 1941, n. 95.

TITOLO DECIMO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 276

Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali (1)

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili concernenti la materia regolata dal presente ordinamento.

Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione di norme regolamentari per l'esecuzione dell'ordinamento medesimo, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.

Ai magistrati dell'ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti.

(1)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 289 del 4 - 22 giugno 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 87 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'articolo annotato, nella parte in cui consente l'applicazione ai magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare.

Art. 277

Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari

Con successivi decreti reali, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro delle finanze, sono emanate le norme di coordinamento e le altre, anche di carattere integrativo e complementare, occorrenti per la completa attuazione del presente ordinamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia

GRANDI

Il Ministro per le finanze

DI REVEL

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