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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 9 luglio 1948, n. 24

G.U.R.S. 3 dicembre 1948, n. 49

Istituzione in Palermo di un Ente Autonomo per la Fiera del Mediterraneo.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto il R.D. 29 gennaio 1934, n. 454, recante norme per la disciplina delle Mostre, Fiere ed Esposizioni, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visto il R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le leggi della Regione 1 luglio 1947, n. 1 e 25 giugno 1948, n. 21;

Considerata l'urgenza e la improrogabile necessità di provvedere alla istituzione in Palermo di un Ente Autonomo per la Fiera del Mediterraneo;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale;

Sulla proposta dell'Assessore per la Industria ed il Commercio;

DECRETA

Art. 1

E' istituito con sede in Palermo l'Ente Autonomo denominato "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo".

L'Ente ha lo scopo di organizzare annualmente in Palermo una Fiera Campionaria a carattere internazionale interessante tutti i rami della produzione, nonchè, eventualmente, Mostre speciali in epoche diverse da quelle della Fiera Campionaria.

Art. 2

L'Ente è retto dallo Statuto annesso al presente decreto.

Art. 3

Tutte le manifestazioni organizzate dall'Ente saranno autorizzate dagli Organi competenti secondo le leggi speciali.

Art. 4

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge della Regione in data 1 luglio 1947, n. 1, e dell'art. 3 della legge regionale 25 giugno 1948, n. 21.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

ALESSI

Registrato alla Corte dei Conti - Ufficio Controllo Atti del Governo - Palermo, il 22 novembre 1948, - Registro n. 1, foglio n. 23. - MAURO.

ALLEGATO

Statuto dell'Ente Autonomo della "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo".

DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE

Art. 1

E' costituito, con sede in Palermo, l'Ente Autonomo denominato "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo".

Tale Ente ha i seguenti scopi:

1) organizzare annualmente una Fiera Campiona a carattere internazionale interessante tutti i rami della produzione, mettendo in particolare evidenza le possibilità e le realizzazioni della economia isolana;

2) organizzare mostre speciali in epoche diverse da quella della Fiera Campionaria.

ISTITUTI, ENTI E PERSONE CHE PARTECIPANO ALLA COSTITUZIONE DELL'ENTE

Art. 2

Partecipano alla costituzione dell'Ente e contribuiscono alla formazione del patrimonio dello stesso nella misura e nei modi stabiliti dalle singole Amministrazioni:

a) il Comune di Palermo;

b) il Banco di Sicilia;

e) la Cassa di Risparmio V. E.;

d) la Camera di Commercio di Palermo:

nonchè

e) gli attuali componenti il Comitato Promotore "Fiera del Mediterraneo" firmatari dell'atto 23 luglio 1946 in Notar Giuseppe Angilella di Palermo.

PATRIMONIO

Art. 3

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dalle erogazioni degli Enti di cui ai punti a), b), c), d), del precedente articolo 2;

b) dall'apporto dei soci fondatori di cui al punto a) dello stesso articolo 2, costituito dal valore attuale netto degli impianti della Fiera;

c) da eventuali lasciti e donazioni;

d) dalle quote delle eventuali eccedenze attive dei singoli esercizi finanziari secondo quanto disposto dall'articolo 15.

GESTIONE

Art. 4

Alle spese di gestione l'Ente provvede:

a) con gli interessi attivi del patrimonio;

b) con il ricavato delle manifestazioni fieristiche per il noleggio degli stands e la vendita dei biglietti nonchè con il ricavato di altre iniziative e concessioni connesse alla Fiera;

c) con eventuali contributi di Enti o persone.

ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 5

Gli organi amministrativi dell'Ente sono:

a) il Presidente;

b) il Consiglio Generale;

c) la Giunta Esecutiva;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Ente può anche avere un Presidente onorario.

Art. 6

Il Presidente dell'Ente è nominato dal Presidente dei Governo Regionale su una terna di nomi proposti dal Consiglio Generale dell'Ente; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Egli è il legale rappresentante dell'Ente; presiede il Consiglio Generale e la Giunta e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni; provvede a tutto quanto è necessario per assicurare la continuità amministrativa dell'Ente.

In caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce il Vice Presidente nominato dal Consiglio Generale tra i suoi componenti.

Art. 7

Il Consiglia Generale è composto:

a) dal Presidente;

b) da un rappresentante del Comune di Palermo;

c) da due rappresentanti della Camera di Commercio di Palermo, uno dei quali scelto tra i componenti il Comitato promotore di cui al precedente articolo 2;

d) da un rappresentante del Banco di Sicilia;

e) da un rappresentante della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele;

f) da un rappresentante dell'Assessorato Regionale Industria e Commercio;

g) da un rappresentante dell'Assessorato Regionale delle Finanze;

h) da un rappresentante dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura;

i) da un rappresentante dell'Unione delle Camere Commercio Sicilia;

l) da un rappresentante della Federazione Regionale degli Industriali;

m) da un rappresentante della Federazione Regionale dei Commercianti;

n) da un rappresentante della Federazione Regionale degli Agricoltori;

o) da un rappresentante della Federazione Regionale degli Artigiani;

p) da un rappresentante della Camera Confederale del Lavoro.

I componenti il Consiglio Generale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le cariche di Presidente e di Componenti il Consiglio Generale sono gratuite.

Art. 8

Spetta al Consiglio Generale di:

a) fissare le direttive dell'Ente;

b) approvare il bilancio preventivo del conto consultivo;

c) deliberare sugli atti che comportano trasformazioni del patrimonio dell'Ente non previste in bilancio;

d) deliberare lo stato giuridico e le norme di assunzione del personale, nonchè la consistenza numerica ed il trattamento economico del medesimo;

e) approvare i regolamenti interni di gestione.

Art. 9

Il Consiglio Generale si raduna in seduta ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo nei termini di cui al successivo articolo 16. Straordinariamente, può essere convocato tutte le volte che il Presidente e la Giunta lo ritengano opportuno ovvero ne facciano richiesta cinque componenti.

Le sedute del Consiglio Generale sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero di essi. Le deliberazioni sono rese valide con la maggioranza assoluta degli intervenuti.

Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate, viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10

La Giunta esecutiva è formata oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, da tre altri componenti il Consiglio Generale, scelti dal medesimo nel proprio seno. In ogni caso, ne fanno parte i rappresentanti del Banco di Sicilia ed uno della Camera di Commercio di Palermo. La durata in carica della Giunta è quella stessa del Consiglio.

Art. 11

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) provvedere all'ordinaria amministrazione dell'Ente ed alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) approvare il programma delle manifestazioni turistiche predisposto dal Segretario Generale;

c) formare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;

d) esercitare, in casi di assoluta urgenza, i poteri del Consiglio Generale, salvo ratifica di testo nella seduta immediatamente successiva.

Art. 12

La Giunta esecutiva si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga richiesto da almeno due dei suoi componenti. Per la convalida delle sedute e delle deliberazioni, valgono le norme previste dall'articolo 9 per il Consiglio Generale.

Art. 13

Il Segretario Generale è nominato dall'Assessore Regionale per l'Industria ed il Commercio su proposta del Presidente del Consiglio Generale di concerto con lo stesso Consiglio Generale. Egli è il capo degli Uffici e del Personale; ha la funzione di Segretario del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva, ne controriforma gli atti e cura la pubblicazione e la esecuzione delle deliberazioni; formula i programmi fieristi da sottoporre all'approvazione della Giunta.

Art. 14

I revisori dei conti sono cinque e vengono nominati dall'Assessore Regionale per l'Industria e il Commercio in base alle designazioni fatte:

- dall'Assessore Regionale per l'Industria e il Commercio;

- dal Comune di Palermo;

- dalla Camera di Commercio di Palermo;

- dal Banco di Sicilia;

- dalla Cassa di Risparmio V. E.;

Le attribuzioni dei revisori sono quelle previste dalle leggi vigenti.

ESERCIZIO FINANZIARIO BILANCIO PREVENTIVO - CONTO CONSUNTIVO

Art. 15

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 agosto di ciascun anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

La eventuale eccedenze attive di ciascun esercizio saranno devolute per il 50% ad incremento patrimonio e per il 50% ad incremento delle riserve.

Art. 16

Almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta deve presentare al Consiglio Generale, per l'approvazione, il bilancio preventivo e non oltre tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso, il conto consuntivo.

Sia il bilancio che il conto, muniti della necessaria documentazione, devono essere, entro il termine di quindici giorni dall'approvazione del Consiglio Generale, sottoposti all'approvazione dell'Assessorato Regionale per l'Industria ed il Commercio.

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE

Art. 17

Il Consiglio Generale può sciogliersi per dimissioni di almeno due terzi dei suoi componenti o essere sciolto, in casi di particolare gravità, con provvedimento del Presidente del Governo regionale su proposta dell'Assessore per l'Industria ed il Commercio.

SCIOGLIMENTO DELL'ENTE

Art. 18

L'Ente può sciogliersi con decisione del Consiglio Generale adottata da almeno quattro quinti dei suoi componenti ed approvata dal Presidente del Governo Regionale, o essere sciolto per determinazione del Presidente del Governo Regionale su proposta dell'Assessore per l'Industria ed il Commercio per constatata e perdurante impossibilità funzionale o deficienza finanziaria. Nell'un caso e nell'altro la stessa Giunta esecutiva assume la gestione della liquidazione patrimoniale dell'Ente. Qualora a ciò ostino particolari gravi motivi, il Presidente del Governo Regionale, affiderà tale gestione ad un suo Commissario, designato dall'Assessore Regionale dell'Industria ed il Commercio.

ALESSI