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LEGGE REGIONALE 19 giugno 1948, n. 19

G.U.R.S. 25 giugno 1948, n. 25

Ratifica del Decreto Presidenziale 22 ottobre 1947, n. 87 , riguardante l'istituzione del Consiglio regionale per l'agricoltura.

N.d.R. Per effetto dell'art. 41, comma 1, della L.R. 13/86 il Consiglio regionale per l'agricoltura, istituito con il D.P. 22/10/47, n. 87 è stato SOPPRESSO. In ordine alla istituzione, alle competenze ed al funzionamento del nuovo Consiglio vedi gli artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della citata L.R. 13/86.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 0

Articolo unico

E' ratificato il Decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 87, riguardante la istituzione del Consiglio Regionale per l'agricoltura, nel testo emendato come segue:

Art. 1

E' istituito il Consiglio regionale per l'agricoltura con il compito di studiare i problemi che interessano l'agricoltura della Regione ed i rapporti fra le classi produttrici e di proporre provvedimenti e direttive per regolare, coordinare e potenziare l'attività agricola.

Art. 2

Il Consiglio può essere inteso su tutte le materie sulle quali l'Assessore regionale dell'agricoltura crede opportuno interpellarlo.

Art. 3

Il Consiglio è presieduto dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste ed, in mancanza, dal Direttore regionale dell'Assessorato dall'agricoltura e delle foreste, ed è composto:

a) dal detto Direttore regionale;

b) dal Ragioniere regionale;

c) dal Capo della divisione regionale della produzione agricola;

d) dal Capo della divisione regionale dei servizi speciali della caccia e della pesca;

e) dal Capo della divisione regionale delle foreste;

f) dal Direttore dell'ufficio regionale di Palermo della Federazione Italiana dei Consorzi agrari;

g) dal Direttore della sezione del credito agrario del Banco di Sicilia;

h) da un rappresentante dell'Unione regionale degli agricoltori, da un rappresentante della Federterra regionale delle Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura, da un rappresentante dei tecnici agricoli e da un rappresentante dei Consorzi di bonifica, scelti dall'Assessore per la agricoltura e le foreste, su designazione delle rispettive organizzazioni, nonchè da un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, nominato dall'Assessore regionale del lavoro;

i) da un rappresentante degli Istituti di sperimentazione agraria della Regione;

l) da 5 membri nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste particolarmente competenti in materia giuridica, agraria e cooperativistica.

Assiste il Consiglio, quale Segretario, un funzionario della Divisione regionale produzione agricola.

Art. 4

La convocazione del Comitato è demandata all'Assessore per l'agricoltura.

Art. 5

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste può deferire lo studio su determinati argomenti ad appositi sottocomitati costituiti da elementi scelti nel Consiglio regionale.

Art. 6

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di far partecipare alle riunioni del Consiglio e dei sottocomitati persone di particolare competenza sull'argomento sottoposto all'esame.

Art. 7

I membri designati per la carica sono sostituiti, in caso di assenza od impedimento, dai funzionari che ne fanno le veci.

I membri del Consiglio, che non vi appartengono in ragione di carica, scadono ogni biennio, ma possono essere riconfermati.

Art. 8

Con il decreto assessoriale di nomina dei componenti del Consiglio, sarà stabilita, di concerto con l'Assessore regionale delle finanze, la misura dei compensi spettanti per l'intervento alle sedute nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 9

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini della legge regionale 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 10

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 giugno 1948.

ALESSI