
DECRETO PRESIDENZIALE 22 ottobre 1947, n. 87
G.U.R.S. 19 dicembre 1947, n. 26
Istituzione del Consiglio Provvisorio Regionale per l'Agricoltura.
N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 19/48 .
N.d.R. Per effetto dell'art. 41, comma 1, della L.R. 13/86 il Consiglio regionale per l'agricoltura è stato SOPPRESSO. In ordine alla istituzione, alle competenze ed al funzionamento del nuovo Consiglio vedi gli artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della citata L.R. 13/86.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 13/1986 e annotato al 25/3/1986)
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana approvato con R. D. L. 15 maggio 1946, n. 455;
Vista la Legge regionale in data 1 luglio 1947, n. 1;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 26 settembre 1947;
Sulla proposta dell'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste, di concerto con l'Assessore per le Finanze e per gli Enti locali;
DECRETA
E' istituito il Consiglio Provvisorio Regionale per l'Agricoltura con il compito di studiare i problemi che interessano l'agricoltura della Regione ed i rapporti fra le classi produttrici e di proporre provvedimenti e direttive per regolare, coordinare e potenziare l'attività agricola.
Il Consiglio può essere inteso su tutte le materie sulle quali l'Assessore Regionale dell'Agricoltura crede opportuno interpellarlo.
(modificato dall'articolo unico della L.R. 19/48, sostituito dall'art. 1 della L.R. 78/50 e modificato dall'art. 1 della L.R. 42/74)
Il Consiglio è presieduto dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste ed è composto:
1) dal direttore regionale;
2) dal ragioniere regionale;
3) dal capo della Divisione bonifica e colonizzazione;
4) dal capo della Divisione miglioramenti fondiari, servizi speciali, caccia e pesca;
5) dal capo della Divisione produzione agricola e tutela;
6) dal capo del Servizio forestale;
7) dal capo dell'Ufficio regionale per la riforma agraria;
8) da un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale;
9) da un rappresentante dell'Associazione dei tecnici agricoli;
10) da un rappresentante delle Unioni delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;
11) da un rappresentante degli Istituti di sperimentazione agraria della Regione;
12) dal direttore dell'Ufficio regionale di Palermo per la Federazione italiana dei consorzi agrari;
13) dal direttore della Sezione del credito agrario del Banco di Sicilia;
14) da un esperto in rappresentanza dell'Associazione siciliana dei consorzi ed enti di bonifica e di miglioramento fondiario;
15) da cinque esperti, particolarmente competenti in materia giuridica, agraria e corporativistica scelti dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste di cui uno tra una terna designata dall'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
16) da due esperti in rappresentanza dei datori di lavoro agricolo;
17) da due esperti in rappresentanza dei lavoratori agricoli;
18) da un esperto in rappresentanza dei coltivatori diretti;
19) da due esperti in rappresentanza della cooperazione agricola.
I componenti di cui ai nn. 16), 17), 18) e 19) sono nominati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste su designazione delle rispettive associazioni regionali in numero triplo dei membri da nominare.
Assiste il Consiglio, quale segretario, un funzionario dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
La modifica operata dall'art. 1 della L.R. 42/74 è stata effettuata con modalità irrituale che non consente di annotarne le modifiche.
Si riporta pertanto il testo dell'art. 1:
"A modifica di quanto previsto ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3 del decreto legislativo del Presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 87, emendato dalla legge di ratifica 19 giugno 1948, n. 19, e dalla legge regionale 30 ottobre 1950, n. 78, fanno parte del Consiglio regionale per l'agricoltura:
- il direttore regionale dell'agricoltura;
- il direttore regionale delle foreste;
- il ragioniere generale della Regione;
- due dirigenti amministrativi e due dirigenti tecnici particolarmente esperti nelle materie di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, "nominati fra i funzionari dell'Assessorato stesso".
L'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste può deferire lo studio su determinati argomenti ad appositi sotto-comitati costituiti da elementi scelti nel Consiglio Regionale. (1)
Vedi art. 62 della L.R. 36/76 in ordine alla istituzione dei sottocomitati regionali rispettivamente preposti alle materie attinenti alla zootecnia ed alla vitivinicoltura.
Vedi, altresì, l'art. 38 della L.R. 13/86, nel testo modificato dall'art. 7 della L.R. 9/88 e gli artt. 5 e 6 della L.R. 73/77.
In materia di sottocomitati per l'agrumicoltura, la vitivinicoltura, la zootecnia, vedi l'art. 41, comma 2, della L.R. 13/86:
L'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste ha facoltà di far partecipare alle riunioni del Consiglio e dei sotto-comitati persone di particolare competenza sull'argomento sottoposto all'esame.
I membri designati per la carica sono sostituiti in caso di assenza o di impedimento dai funzionari che ne fanno le veci.
I membri del Consiglio che non vi appartengono in ragione di carica scadono ogni biennio, ma possono essere riconfermati.
(sostituito dall'art. 2 della L.R. 42/74)
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale preposto al bilancio, stabilisce con decreto la misura dei compensi spettanti ai componenti che ne hanno titolo.
La relativa spesa graverà sugli appositi capitoli del bilancio della Regione - Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la ratifica ai termini della Legge Regionale 1 luglio 1947, n. 1.
(modificato dall'articolo unico della L.R. 19/48)
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.
Palermo, 22 ottobre 1947.
ALESSI