
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 12 dicembre 1949, n. 33
G.U.R.S. 16 gennaio 1950, n. 2
Istituzione di n. 500 corsi di scuole popolari per l'anno scolastico 1949-50.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Viste le leggi regionali 26 gennaio 1949, n. 4, 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 1° settembre 1949, n. 52;
Considerata la necessità di provvedere per l'anno scolastico 1949-50, in rapporto alle esigenze della pubblica istruzione della Regione, alla istituzione di nuovi corsi per scuole popolari;
Sulla proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione di concerto con l'Assessore per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 1949, e del 2 dicembre 1949;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale per la pubblica istruzione;
DECRETA
Per l'anno scolastico 1949-50 sono istituiti nella Regione Siciliana a carico dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1949-50, n. 500 corsi di Scuole popolari, dei tipi previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599.
I corsi debbono avere la durata di cinque mesi a decorrere dal 10 dicembre 1949.
La ripartizione dei suddetti corsi nelle varie Provincie è disposta dall'Assessore per la pubblica istruzione, tenute presenti le esigenze e le condizioni delle popolazioni.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, ai termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.