
N.d.R. Poichè l'art. 5 della L.R. 5/71 ha ABROGATO la L.R. 48/49, a decorrere dalla data di cessazione del godimento della borsa di studio conferita, anche il presente deve intendersi abrogato.
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 12 dicembre 1949, n. 34
G.U.R.S. 16 gennaio 1950, n. 2
Modifiche all'art. 2 della legge regionale 8 agosto 1949, n. 48 concernente la istituzione di 863 borse di studio e di perfezionamento annuali.
N.d.R. Poichè l'art. 5 della L.R. 5/71 ha ABROGATO la L.R. 48/49, a decorrere dalla data di cessazione del godimento della borsa di studio conferita, anche il presente deve intendersi abrogato.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Viste le leggi regionali 26 gennaio 1949, n. 4, 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 1° settembre 1949, n. 52;
Vista la legge regionale 8 agosto 1949, n. 48, concernente l'istituzione di 863 borse di studio e di perfezionamento annuali;
Ritenuta l'opportunità di ammettere al concorso per l'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 2, lettera e) della predetta legge anche gli studenti degli istituti tecnici agrari, presentando nel territorio della Regione particolare interesse la preparazione tecnica nel campo dell'agricoltura;
Sulla proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 3 novembre 1949 e del 2 dicembre 1949;
Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per la pubblica istruzione;
DECRETA
N.d.R. Poichè l'art. 5 della L.R. 5/71 ha ABROGATO la L.R. 48/49, a decorrere dalla data di cessazione del godimento della borsa di studio conferita, anche il presente deve intendersi abrogato.
La lettera e) dell'art. 2 della legge 8 agosto 1949, n. 48, è sostituita dalla seguente:
"e) n. 180 borse di studio da L. 50.000 ciascuna per gli studenti degli istituti di istruzione tecnica".
N.d.R. Poichè l'art. 5 della L.R. 5/71 ha ABROGATO la L.R. 48/49, a decorrere dalla data di cessazione del godimento della borsa di studio conferita, anche il presente deve intendersi abrogato.
Il presente decreto legislativo sarà trasmesso all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui alla legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51 e modificata con la legge regionale1° settembre 1949, n. 52.
N.d.R. Poichè l'art. 5 della L.R. 5/71 ha ABROGATO la L.R. 48/49, a decorrere dalla data di cessazione del godimento della borsa di studio conferita, anche il presente deve intendersi abrogato.