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N.d.R. Per effetto dell'art. 5 della L.R. 5/71 la presente viene ABROGATA a decorrere dalla data di cessazione del godimento della borsa di studio conferita.

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1949, n. 48

G.U.R.S. 9 agosto 1949, n. 37

Istituzione di 863 borse di studio e di perfezionamento annuali.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 15/1950 e annotato al 8/3/1971)

N.d.R. Per effetto dell'art. 5 della L.R. 5/71 la presente viene ABROGATA a decorrere dalla data di cessazione del godimento della borsa di studio conferita.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. Per effetto dell'art. 5 della L.R. 5/71 la presente viene ABROGATA a decorrere dalla data di cessazione del godimento della borsa di studio conferita.

Art. 1

A decorrere dall'anno scolastico 1949-50 sono istituite, nella Regione Siciliana, 863 borse annuali di studio, nei limiti di spesa di cui al successivo art. 5, a favore degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione e dei laureati nelle università siciliane che aspirano a frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione.

N.d.R. Per effetto dell'art. 5 della L.R. 5/71 la presente viene ABROGATA a decorrere dalla data di cessazione del godimento della borsa di studio conferita.

Art. 2

(modificato dall'art. 1 del D.L.P. 34/49, ratificato con L.R. 15/50)

Le borse sono ripartite come segue:

a) n. 12 borse di studio da L. 200.000 ciascuna per corsi di perfezionamento o di specializzazione in favore di laureati;

b) n. 55 borse di studio da L. 100.000 ciascuna per studenti universitari; (1)

c) n. 106 borse di studio da L. 50.000 ciascuna per studenti dei ginnasi, dei licei classici e scientifici e degli istituti magistrali;

d) n. 10 borse di studio da L. 80.000 ciascuna per studenti di conservatori di musica e di istituti di belle arti;

e) n. 180 borse di studio da L. 50.000 ciascuna per gli studenti degli istituti di istruzione tecnica;

f) n. 500 borse di studio da L. 20.000 ciascuna per studenti delle scuole medie, delle scuole di avviamento professionale a tipo agrario, commerciale, industriale, artigiano, marinaro, minerario, enologico e simili e delle scuole tecniche aventi lo stesso indirizzo comprese quelle la cui organizzazione è curata dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

(1)

In ordine alla istituzione della borsa di studio "Prof. Luca Pignato", per effetto dell'art. 2 della L.R. 36/56 è stata soppressa una delle borse di studio di cui alla lettera annotata.

In ordine alla istituzione della borsa di studio "Prof. Francesco Guglielmini", per effetto dell'art. 2 della L.R. 3/57 è stata soppressa una delle borse di studio di cui alla lettera annotata.

N.d.R. Per effetto dell'art. 5 della L.R. 5/71 la presente viene ABROGATA a decorrere dalla data di cessazione del godimento della borsa di studio conferita.

Art. 3

Le borse vengono conferite mediante concorso, agli aspiranti particolarmente meritevoli, appartenenti a famiglie di provate disagiate condizioni economiche.

Nell'ordine di conferimento debbono precedere coloro che appartengono a famiglie povere.

A parità di condizioni sono preferiti:

1) gli orfani di padre;

2) i figli dei mutilati o invalidi di guerra o per fatti di guerra;

3) i figli degli inabili al lavoro;

4) i profughi ed i rimpatriati dall'estero, per causa di guerra, di cui all'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1948, n. 8;

5) gli appartenenti a famiglie numerose.

N.d.R. Per effetto dell'art. 5 della L.R. 5/71 la presente viene ABROGATA a decorrere dalla data di cessazione del godimento della borsa di studio conferita.

Art. 4

Sempre quando permangono i requisiti richiesti dalla presente legge, le borse conseguite vengono corrisposte ogni anno e fino al compimento degli studi dei corsi delle scuole secondarie di avviamento professionale, dei corsi annuali e biennali di avviamento professionale, delle scuole tecniche biennali e dei corsi degli istituti e scuole medie di primo e secondo grado, oltre che dei corsi universitari, facendo obbligo ai beneficiari di ripetere il concorso all'inizio di un nuovo corso di studi.

N.d.R. Per effetto dell'art. 5 della L.R. 5/71 la presente viene ABROGATA a decorrere dalla data di cessazione del godimento della borsa di studio conferita.

Art. 5

Ai fini di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa annua di L. 33.000.000 nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato alla pubblica istruzione.

Con decreto all'Assessore alle finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

N.d.R. Per effetto dell'art. 5 della L.R. 5/71 la presente viene ABROGATA a decorrere dalla data di cessazione del godimento della borsa di studio conferita.

Art. 6

L'Assessore alla pubblica istruzione è delegato ad emanare le norme di attuazione della presente legge.

N.d.R. Per effetto dell'art. 5 della L.R. 5/71 la presente viene ABROGATA a decorrere dalla data di cessazione del godimento della borsa di studio conferita.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 agosto 1949.

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