
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° dicembre 1949, n. 27
G.U.R.S. 24 dicembre 1949, n. 54
Trattamento tributario per gli atti e contratti stipulati nell'interesse della Regione Siciliana.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;
Considerata l'opportunità di provvedere con urgenza ad estendere alla Regione Siciliana il trattamento tributario vigente per lo Stato;
Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 1949;
Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per la finanza e patrimonio;
DECRETA
Agli atti e contratti stipulati posteriormente al 25 maggio 1947 nell'interesse della Regione Siciliana e degli organi ed amministrazioni da essa dipendenti, si applica lo stesso trattamento tributario stabilito per lo Stato.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nel termine e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.