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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° dicembre 1949, n. 27

G.U.R.S. 24 dicembre 1949, n. 54

Trattamento tributario per gli atti e contratti stipulati nell'interesse della Regione Siciliana.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;

Considerata l'opportunità di provvedere con urgenza ad estendere alla Regione Siciliana il trattamento tributario vigente per lo Stato;

Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per la finanza e patrimonio;

DECRETA

Art. 1

Agli atti e contratti stipulati posteriormente al 25 maggio 1947 nell'interesse della Regione Siciliana e degli organi ed amministrazioni da essa dipendenti, si applica lo stesso trattamento tributario stabilito per lo Stato.

Art. 2

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nel termine e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 3

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° dicembre 1949.

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