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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 5/71, in conseguenza dell'abrogazione della L.R. 48/49 e del D.L.P. 34/49.

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1950, n. 15

G.U.R.S. 4 marzo 1950, n. 9

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 12 dicembre 1949, n. 34, concernente modifiche all'art. 2 della legge regionale 8 agosto 1949, n. 48, relativa alla istituzione di 863 borse di studio e di perfezionamento annuali.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 5/71, in conseguenza dell'abrogazione della L.R. 48/49 e del D.L.P. 34/49.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 5/71, in conseguenza dell'abrogazione della L.R. 48/49 e del D.L.P. 34/49.

Art. 1

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 12 dicembre 1949, n. 34, concernente modifiche all'art. 2 della legge regionale 8 agosto 1949, n. 48, relativa alla istituzione di 863 borse di studio e di perfezionamento annuali .

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 5/71, in conseguenza dell'abrogazione della L.R. 48/49 e del D.L.P. 34/49.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 febbraio 1950.

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