
LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1969, n. 40
G.U.R.S. 31 ottobre 1969, n. 54
Modifiche alla legge 6 giugno 1968, n. 14, concernente: "Norme integrative e di coordinamento della legislazione agricola in Sicilia".
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 13/1986 e annotato al 16/4/2003)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste è autorizzato a provvedere, in favore di cooperative e loro consorzi e di associazioni di produttori, alla integrazione delle provvidenze di cui all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 fino al 75% della spesa riconosciuta ammissibile. (1)
Per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo annotato vedi l'art. 8, comma 1, della L.R. 85/76.
L'art. 16 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 è sostituito dal seguente:
Le agevolazioni di cui al D.L. Pres. Reg. 5 giugno 1949, n. 14, modificato con legge di ratifica 11 marzo 1950 n. 21, sono concesse, per ogni specie di macchine agricole e comunque al servizio di aziende agricole, nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
1) a coloro che ottengono i prestiti del "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" di cui al primo comma dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 vengono concessi contributi integrativi in conto capitale nelle seguenti percentuali del prezzo di acquisto:
- ai privati conduttori l'8%;
- ai coltivatori diretti il 25%;
- ai consorzi di bonifica o enti affini il 12%;
- a cooperative o loro consorzi o associazioni di produttori il 40%;
2) in favore di coltivatori diretti, coloni e mezzadri che fruiscono del contributo in conto capitale del 25% di cui al sesto comma dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 viene concesso, a carico del bilancio regionale, un contributo integrativo del 25%.
La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.
(modificato dall'art. 6 della L.R. 19/73)
L'art. 17 della legge regionale 6 giugno 1968, numero 14 è sostituito dal seguente:
Per l'acquisto di macchine agricole, fino all'importo di lire 2.500.000 (2), il contributo in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, a carico dell'Amministrazione regionale è del 50 per cento della spesa.
Si applicano le norme di cui all'art. 26 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.
Il contributo alle cooperative di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 11 marzo 1950 n. 21 è elevato al 60%.
La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.
Per effetto dell'art. 6 della L.R. 47/73 l'importo annotato è stato elevato a lire 4 milioni.
Il primo comma dell'art. 18 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, è sostituito dal seguente: (1)
L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi alle cooperative per affidare ai tecnici, forniti di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario, la consulenza tecnica delle loro aziende.
I contributi di cui al comma precedente non possono superare la misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile.
L'art. 18 della L.R. 14/68 è stato abrogato dall'art. 51, comma 2, della L.R. 4/2003.
Le provvidenze di cui all'art. 19 della legge regionale 6 giugno 1968 n. 14 e con le modalità da esso previste, per la conservazione, lavorazione, commercializzazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, sono concesse anche a cooperative e loro consorzi che per tali fini utilizzano magazzini ed impianti di loro proprietà o affittati o comunque gestiti, che non siano stati costruiti a parziale o a totale carico dello Stato o della Regione.
Le domande presentate da cooperative o loro consorzi dall'entrata in vigore della legge regionale 6 giugno 1968 n. 14 alla data di pubblicazione della presente legge, sono valide a tutti gli effetti.
Per la prima applicazione del presente provvedimento le domande possono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Allo scopo di favorire la realizzazione delle opere per nuove costruzioni e per il riattamento di strade vicinali ed interpoderali di cui all'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e i dipendenti ispettorati agrari, entro i limiti delle rispettive competenze, sono autorizzati ad integrare, fino alla concorrenza del 97% della spesa riconosciuta ammissibile, i contributi concessi in applicazione del primo e del secondo comma dell'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e, fino alla concorrenza del 75% i contributi concessi ai sensi del terzo comma della disposizione predetta.
L'integrazione di cui al comma precedente è effettuata sulla base del provvedimento di concessione del contributo statale ed è corrisposta all'atto dell'emissione del provvedimento d'ammissione al contributo predetto.
Per l'esercizio finanziario in corso, agli oneri di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente legge si provvederà secondo quanto segue:
Per gli oneri di cui all'art. 1 con lo stanziamento di una somma di L. 250.000.000;
per gli oneri di cui agli articoli 2 e 3 con lo stanziamento di una somma di L. 200.000.000;
per gli oneri di cui all'art. 6 con lo stanziamento di una somma di L. 250.000.000.
Alla spesa di lire 700 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del capitolo 20911 del bilancio per l'anno finanziario in corso.
In dipendenza, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1969 è modificato come segue:
Spese in conto capitale
Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso:
Oggetto del provvedimento importo in - partita che si riduce: miloni di lire Provvedimenti per l'agrumicoltura meno 700 - partita che si aggiunge: Modifiche alla legge 6 giugno 1968, n. 14 concernente: "Norme integrative e di coordinamento della legislazione agricola in Sicilia" più 700Per gli esercizi successivi sarà provveduto con appositi stanziamenti di bilancio.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.