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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 30 giugno 1950, n. 31

G.U.R.S. 29 luglio 1950, n. 28

Concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e la efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere e per opere igieniche di carattere urgente nella Regione Siciliana.

N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO dalla L.R. 85/50.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 5/1971 e annotato al 11/1/1963)

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la concessione di contributi straordinari in materia igienica e sanitaria;

Considerato che l'assistenza ospedaliera e sanitaria in genere nella Regione Siciliana è quanto mai deficiente e che per altro si avverte la necessità di idonei interventi finanziari della pubblica amministrazione per poter provvedere a quanto è indispensabile secondo i moderni concetti igienici;

Sulla proposta dell'Assessore per l'igiene e la sanità, di concerto con quello per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 15 marzo 1950;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per il lavoro, la previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità;

DECRETA

Art. 1

(integrato dall'art. 1 della L.R. 6/63 e modificato dall'art. 1 della L.R. 5/71(1)

Allo scopo di migliorare ed accrescere l'attrezzatura sanitaria e di ampliare o rinnovare la sede degli Enti ospedalieri e delle Istituzioni di assistenza sanitaria possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione per provvedere:

a) all'accrescimento, al rinnovo, ed al miglioramento dell'attrezzatura degli Enti ospedalieri e delle Istituzioni di assistenza sanitaria, nonchè all'ampliamento ed al rinnovo anche mediante nuove costruzioni od al restauro delle relative sedi; (2)

b) ----------------- (lettera abrogata) (3)

c) all'accrescimento, al rinnovo ed al miglioramento dell'attrezzatura di Enti ospedalieri e di Istituzioni di assistenza destinati alla formazione ed al perfezionamento tecnico-professionale e culturale del personale sanitario, nonchè all'accrescimento, ed al rinnovo anche mediante nuove costruzioni od al restauro delle relative sedi.

c) ----------------- (lettera abrogata) (3)

(1)

Con l'art. 1 della L.R. 6/63 è stata disposta l'integrazione della L.R. 85/50; trattasi di una indicazione erronea, in quanto la disposta integrazione riguarda l'art. 1, del D.L.P 31/50, ratificato, dall'art. 1 della citata L.R. 85/50.

(2)

In materia di spese, di cui alla lettera annotata, si veda l'art. 18 della L.R. 13/52.

(3)

Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 5/71 con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 2

Il contributo della Regione da concedere nei casi previsti dall'articolo precedente non può normalmente eccedere la misura dell'80 per cento della spesa necessaria per le opere da eseguire e per l'attrezzatura da installare.

In casi eccezionali e sempre che risulti comprovato ed accertato con apposita documentazione, che l'ente o l'istituzione interessati non abbiano la possibilità economico-finanziaria di sostenere, anche parzialmente, il costo delle opere e delle attrezzature, quando le istituzioni di dette opere e l'approvvigionamento delle attrezzature rispondano ad un vitale interesse regionale, la spesa può essere sostenuta a totale carico della Regione.

Art. 3

L'istanza per ottenere i benefici di cui alla presente legge, corredata dei progetti e preventivi di spesa è sottoposta, previo parere del medico provinciale competente per territorio, all'approvazione dell'Assessore per l'igiene e la sanità, il quale, ove riconosca la necessità dell'intervento della Regione, determina, con suo decreto la misura percentuale dei contributi e l'entità presuntiva della spesa.

Art. 4

La liquidazione del contributo deliberato ai sensi dell'articolo precedente è effettuata in rapporto allo stato di avanzamento delle opere e degli impianti.

E' però in facoltà dell'Assessorato, una volta che sia stata deliberata l'ammissione del contributo, di corrispondere, prima che vengano determinate le spese effettivamente sostenute, acconti che complessivamente non superino il quaranta per cento del contributo determinato ai sensi dell'art. 3.

Art. 5

Per il conseguimento dei fini previsti dalla presente legge sarà determinato, annualmente, con la legge del bilancio la somma da destinare per gli scopi di cui alla lettera a), b) e c) dell'art. 1, distintamente per ciascuno degli scopi stessi.

Per l'anno finanziario in corso è autorizzata la spesa di L. 300.000.000 di cui:

L. 245.000.000 per gli scopi di cui alla lettera a);

L. 5.000.000 per gli scopi di cui alla lettera b);

L. 50.000.000 per gli scopi di cui alla lettera c);

dell'art. 1 del presente decreto.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio utilizzando, per la spesa autorizzata per l'anno finanziario in corso, parte del fondo disponibile sul capitolo n. 648 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1949-50.

Art. 6

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 7

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 giugno 1950.

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