
LEGGE REGIONALE 16 novembre 1950, n. 81
G.U.R.S. 18 novembre 1950, n. 44
Modifiche alle norme di cui alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 39.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 18/1952 e annotato al 9/5/1974)
Le norme di cui alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, e successive modifiche e aggiunte, si applicano anche alla trasformazione o sistemazione delle vie rurali di uso pubblico particolarmente utili allo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria armentizia ed aventi carattere trazzerale. (1)
Le norme di cui all'art. 10 della L.R. 39/1949, si applicano anche per la manutenzione delle vie rurali di uso pubblico di cui all'articolo annotato, purchè acquisite al demanio della Regione; si veda al riguardo l'art. 5 della L.R. 10/74.