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LEGGE REGIONALE 16 novembre 1950, n. 81

G.U.R.S. 18 novembre 1950, n. 44

Modifiche alle norme di cui alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 39.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 18/1952 e annotato al 9/5/1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Le norme di cui alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, e successive modifiche e aggiunte, si applicano anche alla trasformazione o sistemazione delle vie rurali di uso pubblico particolarmente utili allo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria armentizia ed aventi carattere trazzerale. (1)

(1)

Le norme di cui all'art. 10 della L.R. 39/1949, si applicano anche per la manutenzione delle vie rurali di uso pubblico di cui all'articolo annotato, purchè acquisite al demanio della Regione; si veda al riguardo l'art. 5 della L.R. 10/74.

Art. 2

(abrogato dall'art. 1, u.c., della L.R. 18/52)

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 novembre 1950.

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