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LEGGE REGIONALE 4 luglio 1952, n. 18

G.U.R.S. 8 luglio 1952, n. 38

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1951, n. 10, concernente modificazioni alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, per la trasformazione delle trazzere siciliane.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1951, n. 10, concernente modificazioni alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, per la trasformazione delle trazzere siciliane, con la seguente modifica:

- aggiungere, dopo l'art. 1, il seguente art. 1 bis:

"L'importo delle spese generali e degli oneri vari da corrispondere ai concessionari viene determinato forfetariamente all'atto della concessione delle opere, in misura non superiore del 6%.

Sulle somme anticipate in applicazione dell'articolo 8 della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, e successive modifiche e aggiunte, sono dovuti dai concessionari gli interessi effettivamente percepiti.

Sono abrogati il quarto comma dell'articolo 8 della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, e l'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 1950, n. 81".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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