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LEGGE REGIONALE 28 luglio 1949, n. 39

G.U.R.S. 30 luglio 1949, n. 34

Trasformazione delle trazzere siciliane.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 18/1952 e annotato 9/5/1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

(sostituito dall'art. 1 del D.L.P. 10/51, ratificato con L.R. 18/52)

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere alla trasformazione ed alla sistemazione delle trazzere di demanio pubblico particolarmente utili allo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria armentizia, anche in rapporto ai programmi di trasformazione fondiaria dei terreni espropriati a norma della legge regionale 27 dicembre 1950,n. 104 ed ai programmi di opere straordinarie di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646.

Per la trasformazione delle trazzere ricadenti nei comprensori dei consorzi di bonifica continueranno ad applicarsi le norme previste dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed aggiunte.(1)

(1)

In ordine all'ambito di applicazione della presente, si veda l'art. 1 della L.R. 81/50.

Art. 2

In relazione alle esigenze della viabilità rurale ed al grado di intensificazione culturale conseguibile nelle singole zone, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato regionale per la bonifica, determina i criteri in base ai quali dovrà essere effettuata la trasformazione in rotabile o la sistemazione delle trazzere di cui all'art. 1.

Art. 3

La spesa delle opere di trasformazione o di sistemazione delle trazzere è posta a totale carico del bilancio della Regione.

L'Amministrazione regionale provvederà ad imporre a carico dei proprietari dei beni immobili ai quali in dipendenza delle opere, derivino vantaggi economicamente valutabili, il contributo di miglioria previsto dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000.

I criteri e le modalità per l'imposizione di tale contributo saranno stabiliti con regolamento.

Art. 4

Se il progetto di trasformazione o sistemazione implica l'esecuzione di varianti o allacciamenti, si procede alle espropriazioni necessarie a norma dell'art. 373 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e degli articoli 30 e seguenti del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

Il decreto di approvazione del progetto equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Per l'esecuzione dei lavori sono applicabili le disposizioni dei capi primo e secondo del titolo II della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5

Gli eventuali ricorsi od opposizioni relativi a contestazioni sulla demanialità dei terreni necessari alla trasformazione ed alla sistemazione delle trazzere non possono, in nessun caso, dar luogo a sospensione della esecuzione dell'opera stessa; restando però impregiudicato il diritto ad indennizzo se, in definitiva, il terreno in contestazione non risulti facente parte del demanio pubblico.

In tal caso l'indennità sarà stabilita secondo le vigenti disposizioni in materia di esproprio per pubblica utilità.

Art. 6

Le zone di terreno delle trazzere non utilizzabili secondo i progetti di trasformazione o di sistemazione possono essere permutate con altri terreni necessari per l'attuazione del progetto stesso.

Art. 7

Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed aggiunte.

La concessione può altresì, essere assentita al Segretariato per la montagna per la sistemazione delle trazzere ricadenti in zone montane.

Art. 8

(modificato dall'art. 2, u.c. della L.R. 57/50, dall'art. 2 della L.R. 81/50 e dall'art. 1, u.c., della L.R. 18/52)

1. ----------------- (comma abrogato) (1)

2. ----------------- (comma abrogato) (1)

3. I concessionari delle opere previste dalla presente legge sono esonerati dal concorso della spesa di vigilanza prevista dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536.

4. ----------------- (comma abrogato) (2)

5. Sono vietate le subconcessioni.

(1)

Comma abrogato dall'art. 2, u.c. della L.R. 57/50.

(2)

Comma abrogato dall'art. 1, u.c., della L.R. 18/52.

Art. 9

I proprietari viciniori alle trazzere trasformate o sistemate che vengono assoggettati a contributo di miglioria, hanno diritto di accedere alle trazzere stesse, attraverso i fondi che li separano dalle trazzere, osservando le modalità stabilite dal Codice civile.

Art. 10

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle trazzere in corso di trasformazione o di sistemazione provvede l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.

Alla manutenzione delle trazzere o di tratti di esse che, con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, saranno dichiarate definitivamente trasformate o sistemate, provvederà l'Assessorato dei lavori pubblici. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 5 della L.R. 10/74, le norme di cui all'articolo annotato, si applicano anche per la manutenzione delle vie rurali di uso pubblico, di cui all'art. 1 della L.R. 16 novembre 1950, n. 81, purchè acquisite al demanio della Regione.

Art. 11

(sostituito dall'art. 1 del D.L.P. 10/51 ratificato con L.R. 18/52)

Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di:

 L. 500.000.000 per l'esercizio 1948-49; L. 1.500.000.000 per l'esercizio 1949-50; L. 2.500.000.000 per l'esercizio 1950-51; e L. 1.000.000.000 annuo per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello 1960-61.
Art. 12

Restano in vigore tutte le disposizioni di legge in materia che non siano incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

L'Ufficio tecnico speciale per le trazzere siciliane, sotto le direttive dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste, provvederà a completare entro il termine di due anni le operazioni di accertamento, reintegra e legittimazione delle trazzere, osservando le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e del Regolamento approvato con regio decreto 20 dicembre 1927, n. 2801, e successive modificazioni ed aggiunte.

A tal fine con decreto dell'Assessore per l'agricoltura saranno forniti i fondi necessari da prelevarsi dallo stanziamento di cui all'art. 11 della presente legge.

L'Assessore è altresì autorizzato ad assumere e destinare il personale necessario.

Art. 13

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 luglio 1949.

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