
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1951, n. 31
G.U.R.S. 31 ottobre 1951, n. 54
Istituzione di cantieri-scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 10/1974 e annotato al 10/1/1996)
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana
Vista la legge regionale 18 agosto 1951, n. 44 e quelle ivi richiamate;
Su proposta dell'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale di concerto con quelli per i lavori pubblici, per gli enti locali e per le finanze;
Considerata l'opportunità e l'urgenza di istituire cantieri - scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali dell'Isola;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 20 agosto e 30 ottobre 1951;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale;
DECRETA
L'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale, di concerto con quello per i lavori pubblici, promuove ed autorizza ai sensi del D.L.P. n. 25 del 18 aprile 1951, l'apertura di cantieri-scuola di lavoro aventi prevalentemente per scopo la sistemazione delle strade dei comuni dell'Isola. (1)
Le norme per la gestione del fondo siciliano per la assistenza ed il collocamento di lavoratori disoccupati di cui al D.L.P. 18 aprile 1951, n. 25, nonchè quelle per la gestione dei cantieri scuola di cui al presente, saranno emanate con decreto dell'Assessore per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti, si veda l'art. 19 della L.R. 47/51.
Le disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 18 aprile 1951, n. 25 e nel presente, si applicano, in quanto compatibili, ai cantieri-scuola da istituire in attuazione della L.R. 7/59, si veda in proposito l'art. 10 della citata norma.
(modificato dall'art. 22 della L.R. 10/74)
I progetti relativi, compilati con distinta menzione del costo della mano d'opera, dei materiali occorrenti, del relativo trasporto e dell'attrezzatura necessaria, devono essere sottoposti all'approvazione dei competenti organi tecnici.
L'ammontare della spesa complessiva, in ogni caso, non può superare, per cantiere, l'importo di lire 20 milioni. (1)
Per i cantieri di cui al presente decreto, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 20 del D.L.P. 18 aprile 1951, n. 25, il costo dei materiali e relativo trasporto nonchè quello per l'attrezzatura necessaria, è a totale carico della Regione.
Nel caso in cui l'Ente gestore abbia la disponibilità di materiale e le attrezzature occorrenti, esso ha l'obbligo di conferirli per diminuire il concorso della Regione. Analogamente il concorso della Regione è diminuito ove l'Ente gestore faccia offerta dei materiali, delle attrezzature o dei mezzi di trasporto.
Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata, a carico del bilancio, per l'esercizio in corso, la spesa di L. 700.000.000.
L'Assessore per le finanze provvederà con suoi decreti alle occorrenti variazioni di bilancio, prelevando la somma anzidetta, quanto a L. 304.000.000 dal capitolo 281, quanto a L. 196.000.000 dal capitolo 751, art. 2, quanto a L. 200.000.000 dal capitolo 650.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 e successive modifiche.