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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 16 ottobre 1951, n. 33

G.U.R.S. 17 novembre 1951, n. 55

Aumento dei limiti di spesa e di valore previsti dal T.U. 1934 della legge comunale e provinciale e dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 18 agosto 1951, n. 44 e quelle ivi richiamate;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento dei limiti di valore e di spesa previsti dal T.U. del 1934 sulla legge comunale e provinciale e dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841;

Su proposta dell'Assessore per gli Enti locali;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 24 settembre e 15 ottobre 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per gli affari interni ed ordinamento amministrativo;

DECRETA

Art. 1

Nel territorio della Regione Sciliana i limiti di spesa e di valore ad ogni effetto stabiliti per le Provincie ed i Comuni dal T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, numero 383, nonchè quelli determinati per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, sono aumentati di trenta volte.

Art. 2

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 e successive modifiche.

Art. 3

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 ottobre 1951.

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