
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 18 settembre 1951, n. 28
G.U.R.S. 29 settembre 1951, n. 47
Concessione di contributi per incrementare la costruzione di edifici destinati ad asili infantili.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 18 agosto 1951, n. 44 e quelle ivi richiamate;
Su proposta dell'Assessore per gli Enti locali, di concerto con quelli per le finanze, per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici;
Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici destinati ad asili infantili;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 20 agosto e 17 settembre 1951;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo;
DECRETA
E' autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di L. 800.000.000 di cui L. 400 milioni nell'esercizio finanziario in corso ed il resto in quello 1952-53 per la concessione di contributi ai fini della costruzione, del completamento o del riattamento di edifici, esistenti o da erigere nel territorio della regione, destinati ad asili infantili o ad asili nido.
I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore per gli Enti locali e possono raggiungere l'importo totale della spesa occorrente, senza tuttavia oltrepassare in ogni caso le lire 20.000.000 per ciascun edificio.
La liquidazione del contributo è effettuata in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori.
Possono fruire dei contributi di cui agli articoli precedenti, i Comuni e gli Enti morali giuridicamente riconosciuti, sino all'intero ammontare della spesa nel limite di cui all'articolo precedente, ed inoltre: gli Enti, le Società, le Associazioni civili ed ecclesiastiche, anche se non giuridicamente riconosciuti, per il completamento, il restauro e l'adattamento di edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di beneficenza ed assistenza in favore dell'infanzia, purchè tali edifici siano vincolati ai fini della beneficenza e dell'assistenza per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori di completamento, restauro ed adattamento, mediante trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
All'onere che incide sull'esercizio in corso si fa fronte mediante prelievo dal fondo di cui al capitolo 281 della previsione della spesa del bilancio 1951-52.
L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo.
All'onere che incide sull'esercizio in corso si fa l'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 e successive modifiche.