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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 18 settembre 1951, n. 30

G.U.R.S. 6 ottobre 1951, n. 48

Riconoscimento della posizione di impiegati dell'Amministrazione regionale a personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 18 agosto 1951, n. 44;

Vista la legge regionale 29 luglio 1950, n. 65;

Su proposta dell'Assessore per gli Enti locali, di concerto con quello per le finanze;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di emanare norme per il riconoscimento della posizione di impiegati dell'Amministrazione regionale ai segretari comunali e al personale statale di ruolo attualmente in servizio presso gli uffici della Regione Siciliana;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 20 agosto 1951 e 17 settembre 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo;

DECRETA

Art. 1

in attesa che siano approvati i ruoli di cui all'art. 2 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, può essere riconosciuta, con decreto del Presidente della Regione, a richiesta degli interessati e su deliberazione della Giunta regionale, la posizione di impiegati dell'Amministrazione della Regione ai segretari comunali di ruolo in servizio presso l'Amministrazione medesima alla data del 1. giugno 1951, con il grado dell'amministrazione di provenienza, ragguagliato a termini della tabella di comparazione di cui alla legge 27 giugno 1942, n. 851, e con l'anzianità in detto grado.

La richiesta di cui sopra deve essere presentata dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo precedente è estesa al personale previsto dall'art. 20 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, nei cui riguardi intervenga il consenso dell'amministrazione di provenienza.

Art. 3

Il riconoscimento della posizione d'impiegato, previsto dal presente decreto legislativo, non importa, in favore dei segretari comunali e degli impiegati statali alcun onere a carico dell'amministrazione regionale, in ordine al trattamento di quiescenza per il tempo in cui il rapporto d'impiego si è svolto alle dipendenze delle amministrazioni di provenienza.

Art. 4

E' riservato all'Amministrazione regionale, in sede di inquadramento generale a norma della legge 29 luglio 1950, n. 65, il collocamento dei predetti funzionari nei ruoli definitivi.

Art. 5

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 e successive modifiche.

Art. 6

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 settembre 1951.

RESTIVO