
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 12 aprile 1951, n. 18
G.U.R.S. 26 maggio 1951, n. 25
Norme integrative per l'attuazione dei ruoli transitori del personale dell'Amministrazione centrale della Regione.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 13 marzo 1951, n. 28 e quelle ivi richiamate;
Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere all'approvazione delle norme integrative per l'attuazione dei ruoli transitori del personale delle Amministrazioni centrali della Regione;
Viste le leggi regionali 28 agosto 1949, n. 53 e 29 luglio 1950, n. 65 e successive aggiunte e modificazioni;
Di concerto con l'Assessore per le finanze e con gli Assessori interessati;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 20 febbraio 1951 e del 10 aprile 1951;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo;
DECRETA
L'inquadramento del personale non di ruolo di cui all'art. 22 della legge 29 luglio 1950, n. 65, nel ruolo speciale transitorio è effettuato nei gruppi A, B, C o nella categoria dei subalterni, a secondo che all'atto dell'inquadramento nel ruolo stesso, il personale rivesta la qualifica di avventizio di prima, di seconda, terza o quarta categoria.
In detto ruolo è altresì compreso il personale non di ruolo comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, semprechè compreso nei limiti di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 28 agosto 1949, n. 53.
L'inquadramento viene effettuato secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ad eccezione di quelle previste dal secondo comma dell'art. 8 e con le deroghe di cui al presente decreto legislativo.
Nei predetti ruoli transitori è compreso anche il personale non di ruolo proveniente da altre Amministrazioni in servizio presso i singoli rami dell'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo presidenziale, che entro quindici giorni dalla data predetta ne faccia richiesta.
Al personale di cui all'articolo precedente è corrisposto, con decorrenza dalla data dell'inquadramento nel ruolo speciale transitorio, lo stesso trattamento economico previsto per i gradi iniziali degli impiegati civili di ruolo dei gruppi corrispondenti dell'Amministrazione statale, salvo gli scatti eventualmente maturati.
Il personale collocato nei ruoli speciali transitori ai sensi dei precedenti articoli, può, dopo effettuato l'inquadramento del personale di ruolo, essere inquadrato, a giudizio del Consiglio di amministrazione e prescindendo dal limite di età, nel grado iniziale del corrispondente ruolo definitivo al compimento di almeno tre anni di effettivo, ininterrotto e lodevole servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale.
Quanto previsto dal precedente comma non si applica al personale pensionato.
Ai fini dell'inquadramento nei ruoli transitori ed in quelli organici definitivi previsto nel presente decreto, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 28 agosto 1949, numero 53.
Nella prima applicazione dell'art. 3 il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, abbia per almeno un anno esplicato mansioni di grado superiore all'ottavo, ovvero si trovi nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, od abbia di fatto esplicato alle dipendenze di Assessori supplenti le mansioni previste dal comma stesso, può essere inquadrato, previa prova di idoneità, nei gradi superiori a quelli iniziali, ma comunque non oltre il grado nono del gruppo A o decimo del gruppo B.
L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente decreto legislativo.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini ed agli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 e successive modifiche, in relazione alla legge regionale 13 marzo 1951, n. 28.