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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 febbraio 1951, n. 1

G.U.R.S. 3 marzo 1951, n. 10

Modifiche al D.L.P. 30 giugno 1950, n. 23, relativamente allo organico provvisorio dell'Ufficio Legislativo e Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata con la legge regionale 1 settembre 1949, numero 52, e prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1 settembre 1949, n. 51, 13 marzo 1950, n. 24, e 3 gennaio 1951, n. 1;

Considerata l'urgente necessità di modificare il proprio D.L. 30 giugno 1950, n. 23, in relazione ad imprescindibili esigenze di carattere organizzativo;

Di concerto con l'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 gennaio 1951, nonchè quella del 28 febbraio 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo;

DECRETA

Art. 1

La tabella B lettera f), annessa al D.L.P. 30 giugno 1950, n. 23, è modificata da quella allegata al presente decreto legislativo.

Art. 2

Della direzione dell'Ufficio Legislativo è incaricato un funzionario dell'Amministrazione regionale e, sino a quando non saranno attuati i ruoli regionali definitivi, può essere incaricato un funzionario dello Stato, anche a riposo, di grado terzo o quarto, che abbia vasta competenza giuridica e particolare preparazione in materia di tecnica legislativa, nominato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale e, ove occorra, di intesa con l'Amministrazione dello Stato.

Art. 3

Al Capo dell'Ufficio Legislativo, nel caso che si tratti di un funzionario dello Stato a riposo, spetta la differenza tra il trattamento economico relativo al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo ed il trattamento di quiescenza di cui gode.

Art. 4

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Il presente decreto legislativo sarà presentato alla Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata con la legge regionale 1 settembre 1949, n. 52, e prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1 settembre 1949, n. 51, 13 marzo 1950, n. 24, e 3 gennaio 1951, n. 1.

Art. 6

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 febbraio 1951.

RESTIVO

ALLEGATO

f) Organico provvisorio dell'Ufficio legislativo e Gazzetta Ufficiale


Gruppo A:
       Grado III-IV - Capo dell'Ufficio ............................n. 1
       "     V-VIII - Ispettori Generali, Capi Divisioni,
                     Capi Sezioni, Consiglieri......................"  3
       "     IX-XI - Primi segretari, Segretari, Vice segretari
...................................................................."  4
Gruppo B:
       Grado VIII - Ragioniere Capo.................................n. 1
       "     IX-XI - Primi ragionieri, primi revisori,
                     ragionieri, vice ragionieri, revisori, vice
                     revisori......................................."  4
Gruppo C:
       Grado IX-VIII - Personale d'ordine..........................."  7
       Subalterni..................................................." 4
                                                                    n.24
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