
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 febbraio 1951, n. 1
G.U.R.S. 3 marzo 1951, n. 10
Modifiche al D.L.P. 30 giugno 1950, n. 23, relativamente allo organico provvisorio dell'Ufficio Legislativo e Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata con la legge regionale 1 settembre 1949, numero 52, e prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1 settembre 1949, n. 51, 13 marzo 1950, n. 24, e 3 gennaio 1951, n. 1;
Considerata l'urgente necessità di modificare il proprio D.L. 30 giugno 1950, n. 23, in relazione ad imprescindibili esigenze di carattere organizzativo;
Di concerto con l'Assessore per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 gennaio 1951, nonchè quella del 28 febbraio 1951;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo;
DECRETA
La tabella B lettera f), annessa al D.L.P. 30 giugno 1950, n. 23, è modificata da quella allegata al presente decreto legislativo.
Della direzione dell'Ufficio Legislativo è incaricato un funzionario dell'Amministrazione regionale e, sino a quando non saranno attuati i ruoli regionali definitivi, può essere incaricato un funzionario dello Stato, anche a riposo, di grado terzo o quarto, che abbia vasta competenza giuridica e particolare preparazione in materia di tecnica legislativa, nominato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale e, ove occorra, di intesa con l'Amministrazione dello Stato.
Al Capo dell'Ufficio Legislativo, nel caso che si tratti di un funzionario dello Stato a riposo, spetta la differenza tra il trattamento economico relativo al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo ed il trattamento di quiescenza di cui gode.
L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto legislativo sarà presentato alla Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata con la legge regionale 1 settembre 1949, n. 52, e prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1 settembre 1949, n. 51, 13 marzo 1950, n. 24, e 3 gennaio 1951, n. 1.
Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.
Palermo, 28 febbraio 1951.
RESTIVO
ALLEGATO
f) Organico provvisorio dell'Ufficio legislativo e Gazzetta Ufficiale
Gruppo A: Grado III-IV - Capo dell'Ufficio ............................n. 1 " V-VIII - Ispettori Generali, Capi Divisioni, Capi Sezioni, Consiglieri......................" 3 " IX-XI - Primi segretari, Segretari, Vice segretari ...................................................................." 4 Gruppo B: Grado VIII - Ragioniere Capo.................................n. 1 " IX-XI - Primi ragionieri, primi revisori, ragionieri, vice ragionieri, revisori, vice revisori......................................." 4 Gruppo C: Grado IX-VIII - Personale d'ordine..........................." 7 Subalterni..................................................." 4 n.24 _________