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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1952, n. 25

G.U.R.S. 2 dicembre 1952, n. 72

Aumento della spesa annua autorizzata dalla legge 7 ottobre 1950, n. 75, per opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46 e quelle ivi richiamate;

Ravvisata l'urgente necessità di aumentare la spesa annua autorizzata dalla legge 7 ottobre 1950, n. 75, per opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani;

Sulla proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 luglio 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'industria e commercio;

DECRETA

Art. 1

La spesa annua autorizzata dalla legge 7 ottobre 1950, n. 75, per opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani, è aumentata da L. 50 milioni a L. 100 milioni.

Art. 2

Alla maggiore spesa si provvede, per il corrente esercizio, con i fondi stanziati in bilancio nell'apposito capitolo per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da speciali disposizioni legislative.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.

Art. 4

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1952.

RESTIVO