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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1952, n. 26

G.U.R.S. 2 dicembre 1952, n. 72

Emendamenti aggiuntivi alla legge 3 giugno 1950, n. 35, concernente i Centri sperimentali per l'industria.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46 e quelle ivi richiamate;

Ravvisata l'urgente necessità di integrare le norme di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 35, concernente i Centri sperimentali per l'industria;

Sulla proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 3 e del 26 luglio 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'industria e commercio;

DECRETA

Art. 1

Per le spese necessarie al primo impianto, i Centri sperimentali previsti dall'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 35, provvedono a compilare i relativi preventivi, che vanno sottoposti all'approvazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio, il quale determina, con suo decreto, l'ammontare della spesa per ciascun Centro.

Sull'ammontare della spesa, determinato ai sensi del comma precedente, possono essere corrisposte a ciascun Centro anticipazioni anche in misura eguale dell'ammontare stesso. Con tali anticipazioni i Centri provvedono ad effettuare le spese per il primo impianto, dando all'Assessorato dell'industria e del commercio il rendiconto bimestrale.

Art. 2

Per i fini previsti dall'art. 4 della legge 3 giugno 1950, n. 35, è autorizzata una ulteriore spesa di L. 70 milioni ripartita in due esercizi finanziari a decorrere da quello 1952-53.

Art. 3

Alle maggiori spese di cui agli artt. 2 e 3 si provvede, per il corrente esercizio, con i fondi stanziati in bilancio nell'apposito capitolo per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da speciali disposizioni legislative.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.

Art. 5

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1952.

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