
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 7 agosto 1952, n. 15
G.U.R.S. 13 settembre 1952, n. 52
Progettazione di opere di competenza degli Enti locali.
N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 4/56 . Per effetto dell'art. 6, u.c., dellaL.R. 21/85 è stata abrogata la L.R. 4/56, per cui il presente è divenuto inefficace.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 4/1956 e annotato al 29/4/1985)
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46, e quelle ivi richiamate;
Considerata la necessità di provvedere con urgenza a rendere più spedita la progettazione di opere di competenza degli Enti locali;
Su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, di concerto con quelli per gli Enti locali e per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 22 luglio 1952 e 6 agosto 1952;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;
DECRETA
(integrato dall'art. 1 della L.R. 4/56)
L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere ai rilevamenti tecnici e statistici, agli studi ed alla progettazione relativi ad opere di interesse regionale anche se di competenza degli Enti locali, secondo criteri di urgenza e di utilità delle opere stesse determinati dalla Giunta regionale.
Per la progettazione di cui al comma precedente l'Assessorato dei lavori pubblici è autorizzato a valersi anche dell'opera degli uffici tecnici degli Enti locali e a ricorrere direttamente all'opera di professionisti privati, sempre riservandosi le direttive tecniche relative.
(integrato dall'art. 1 della L.R. 4/56)
Per gli scopi di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1952-53 da iscriversi in apposito capitolo della rubrica dell'Assessorato dei lavori pubblici.
Nell'esercizio 1955-1956 è autorizzata la spesa di L. 20.000.000.
(integrato dall'art. 1 della L.R. 4/56)
I rapporti di prestazione dei professionisti privati sono regolati secondo le tariffe nazionali vigenti per le opere pubbliche statali.
Nel caso che le prestazioni di cui al primo comma fossero effettuate dagli Uffici tecnici degli Enti locali o dagli uffici dell'Assessorato, i rapporti sono regolati dalla tariffa di cui sopra, ridotta alla metà.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di ratifica i rapporti di prestazione dei professionisti privati, nonchè i rapporti derivanti da prestazioni effettuate dagli uffici tecnici degli enti locali o dagli uffici dell'Assessorato in forza della presente legge, sono regolati secondo la legge 2 agosto 1954, n. 32, e successive modifiche.
L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo. La somma stanziata sarà prelevata dal capitolo 219 del bilancio per l'esercizio in corso.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.