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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 10 aprile 1951, n. 10

G.U.R.S. 28 aprile 1951, n. 18

Modificazioni alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 39 , per la trasformazione e sistemazione delle trazzere siciliane.

 N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 18/52.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 4/1965)

IL PRESIDENTE DELLA

REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le leggi regionale 3 gennaio 1951, n. 1 e 13 marzo 1951, n. 28;

Considerate la necessità e l'urgenza di modificare gli articoli 1 ed 11 della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39;

Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 21 febbraio e del 10 aprile 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'agricoltura e l'alimentazione;

DECRETA

Art. 1

Gli artt. 1 ed 11 della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 1 - L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere alla trasformazione ed alla sistemazione delle trazzere di demanio pubblico particolarmente utili allo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria armentizia, anche in rapporto ai programmi di trasformazione fondiaria dei terreni espropriati a norma della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 ed ai programmi di opere straordinarie di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646.

Per la trasformazione delle trazzere ricadenti nei comprensori dei consorzi di bonifica continueranno ad applicarsi le norme previste dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed aggiunte".

Restano ferme le disposizioni di cui alle leggi regionali 15 luglio 1950, n. 57 e 16 novembre 1950, n. 81.


"Art. 11 - Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge
            è autorizzata la spesa di:
L.   500.000.000  per l'esercizio 1948-49;
L. 1.500.000.000  per l'esercizio 1949-50;
L. 2.500.000.000  per l'esercizio 1950-51; e
L. 1.000.000.000  annuo per ciascuno degli esercizi
                  successivi fino a quello 1960-61".
Art. 1

(introdotto dall'art. 1 della L.R. 18/52 e modificato dall'art. 27 della L.R. 4/65)

1. --------------------- (comma abrogato) (1)

2. Sulle somme anticipate in applicazione dell'articolo 8 della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, e successive modifiche e aggiunte, sono dovuti dai concessionari gli interessi effettivamente percepiti.

3. Sono abrogati il quarto comma dell'articolo 8 della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, e l'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 1950, n. 81.

(1)

Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 4/65.

Art. 2

Alla maggiore spesa nell'esercizio in corso, rispetto a quella iscritta in bilancio, si fa fronte utilizzando gli avanzi di gestione degli esercizi finanziari 1949-50 e precedenti.

Art. 3

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Art. 4

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti della legge regionale 13 marzo 1951, n. 28.

Art. 5

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 aprile 1951.

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