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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 11 marzo 1952, n. 6

G.U.R.S. 9 aprile 1952, n. 21

Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli.

N.d.R. Gli articoli previsti nel presente, nonchè le modifiche apportate dal D.L.P. 31/52, sono stati sostituiti dagli articoli da 1 a 9 riportati nella L.R. di ratifica 45/53, alla quale si rimanda.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1 e quelle ivi richiamate;

Considerata la necessità di provvedere con urgenza ad adottare provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli;

Su proposta dell'Assessore delegato per il turismo e lo spettacolo, di concerto con l'Assessore per i lavori pubblici e con quello per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 20 ottobre 1951, 7 gennaio e 8 marzo 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;

DECRETA

Art. 1

L'Assessore delegato ai servizi del turismo e dello spettacolo è autorizzato ad istituire, nel territorio della Regione, villaggi turistici, campeggi e tendopoli nelle località ritenute più idonee.

Per la costruzione o l'ampliamento delle opere stabili dei villaggi turistici, campeggi e tendopoli, istituiti ai sensi del presente decreto legislativo presidenziale dall'Amministrazione regionale, l'Assessore delegato, d'intesa con l'Assessore per i lavori pubblici, si avvale degli Uffici tecnici regionali o provinciali o comunali: all'attrezzatura provvede la Presidenza della Regione - Servizi del turismo e dello spettacolo.

Art. 2

Il terreno occorrente per la costruzione o l'ampliamento dei villaggi turistici, dei campeggi o delle tendopoli, da effettuarsi su iniziativa dell'Assessore delegato ai servizi del turismo e dello spettacolo può essere acquistato dalla Regione ai sensi delle leggi vigenti, entrando a far parte dei beni demaniali della stessa, ovvero essere sottoposto ad espropriazione per pubblica utilità ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ed i lavori da eseguire sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 3

Gli Enti pubblici o privati che intendono far sorgere o ampliare villaggi turistici, campeggi o tendopoli in località di interesse turistico debbono richiedere l'autorizzazione della Presidenza della Regione - Servizi del turismo e dello spettacolo.

Ottenuta l'autorizzazione, essi possono chiedere contributi nelle spese di impianto o di ampliamento, in misura non superiore al 30% della spesa sostenuta per la costruzione di opere stabili e al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto delle tende, degli attrezzi e delle suppellettili necessari alla attivazione del villaggio turistico, del campeggio o della tendopoli.

Con apposita convenzione da stipularsi tra la Presidenza della Regione - Servizi del turismo e dello spettacolo - e l'Ente che assume le iniziative di cui al presente articolo, saranno stabilite le modalità per la custodia e la conservazione dei beni acquistati con il contributo della Regione.

Tali beni rimangono vincolati alla loro destinazione nel territorio della Regione per un periodo di 10 anni dalla data di concessione del contributo.

Art. 4

Su iniziativa dell'Assessore delegato ai servizi del turismo e dello spettacolo e di concerto con esso, l'Assessore per i lavori pubblici redige il programma delle opere connesse alla attivazione dei villaggi turistici, dei campeggi e delle tendopoli.

All'esecuzione del programma provvede l'Assessore per i lavori pubblici.

Art. 5

Per i pagamenti relativi all'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni contenute nel D.L.P. 26 settembre 1951, n. 29.

Art. 6

Per quanto attiene alla manutenzione, conservazione e custodia dei beni che entrano a far parte del demanio della Regione ai sensi del precedente art. 2 o del patrimonio mobiliare destinato al servizio dei villaggi turistici, campeggi o tendopoli si applicano le norme in materia vigenti per i beni della pubblica amministrazione.

Ove particolari circostanze lo richiedano, apposite convenzioni, da stipularsi con Enti pubblici dall'Assessore delegato ai servizi del turismo e dello spettacolo, d'intesa con l'Assessore per le finanze, determinano le modalità per la custodia e la conservazione dei beni di cui al precedente comma, anche in deroga alle norme vigenti.

Art. 7

La gestione dei villaggi, campeggi, tendopoli, istituiti dall'Amministrazione regionale, è affidata a Enti pubblici, organizzazioni o privati con apposita convenzione da stipularsi dall'Assessore delegato ai servizi del turismo e dello spettacolo, sentito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

Art. 8

Per il raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto legislativo è stanziata nel bilancio della Regione per l'esercizio in corso la somma di L. 250 milioni, di cui L. 200 milioni sotto la rubrica: "Presidenza della Regione - Servizi del turismo e dello spettacolo" e L. 50.000.000 sotto la rubrica: "Assessorato dei lavori pubblici".

La somma sarà prelevata dal cap. 281 del bilancio per l'esercizio in corso.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Art. 9

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini ed agli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1.

Art. 10

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 marzo 1952.

RESTIVO