
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 febbraio 1952, n. 4
G.U.R.S. 8 marzo 1952, n. 15
Modifica dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione sulla pietra pomice nell'Isola di Lipari.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1 e quelle ivi richiamate;
Considerata la necessità e l'urgenza di apportare modificazioni ai limiti massimi della tassa comunale di escavazione sulla pietra pomice nell'Isola di Lipari;
Su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio di concerto con quello per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 16 ottobre 1951, 19 gennaio e 12 febbraio 1952;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'industria ed il commercio;
DECRETA
La tassa di escavazione di cui all'art. 1 della legge 5 gennaio 1908, n. 10, che il Comune di Lipari ha facoltà di riscuotere sulla pietra pomice che si estrae dalle cave situate in quell'Isola, non potrà eccedere:
a) L.180 al quintale per la pomice e i bastardoni; b) L. 80 al quintale per il pezzame e lapillo; c) L.50 al quintale per la pomice macinata; d) L. 50 al quintale per l'alessandrina.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1.