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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 febbraio 1952, n. 4

G.U.R.S. 8 marzo 1952, n. 15

Modifica dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione sulla pietra pomice nell'Isola di Lipari.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1 e quelle ivi richiamate;

Considerata la necessità e l'urgenza di apportare modificazioni ai limiti massimi della tassa comunale di escavazione sulla pietra pomice nell'Isola di Lipari;

Su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio di concerto con quello per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 16 ottobre 1951, 19 gennaio e 12 febbraio 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'industria ed il commercio;

DECRETA

Art. 1

La tassa di escavazione di cui all'art. 1 della legge 5 gennaio 1908, n. 10, che il Comune di Lipari ha facoltà di riscuotere sulla pietra pomice che si estrae dalle cave situate in quell'Isola, non potrà eccedere:


a) L.180 al quintale per la pomice e i bastardoni;
b) L.     80 al quintale per il pezzame e lapillo;
c) L.50 al quintale per la pomice macinata;
d) L.     50 al quintale per l'alessandrina.
Art. 2

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1.

Art. 3

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 febbraio 1952.

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