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LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1953, n. 65

G.U.R.S. 15 dicembre 1953, n. 64

Provvidenze assistenziali della Regione.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 34/1973 e annotato al 22/12/2008)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

(1) (2)

(integrato dall'art. 1 della L.R. 44/57, modificato dall'art. 1 della L.R. 5/71 e dall'art. 2 della L.R. 34/73)

E' autorizzata, a carico del bilancio della Regione, la concessione delle seguenti provvidenze finanziarie:

1) sussidi straordinari in favore di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, erette in Enti morali, le quali, per la esiguità dei mezzi ordinari di bilancio, non siano in grado di assolvere pienamente le proprie finalità o di sviluppare la propria attività in relazione alle locali esigenze assistenziali; (3)

2) sussidi straordinari in favore di Istituzioni private di assistenza e beneficenza, al fine di potenziarne l'attività;

3) -----------------(numero abrogato) (4)

4) ----------------- (numero abrogato) (4)

5) sussidi straordinari ad Istituti od Enti giuridicamente costituiti aventi la finalità di prestare assistenza ai ciechi e sordomuti indigenti; (5)

6) -----------------(numero abrogato) (4)

7) ----------------- (numero abrogato) (4) (6)

8) sussidi a Ministri del culto particolarmente bisognosi, nonchè contributi ad Enti di culto o a Ministri di culto particolarmente benemeriti per promuovere o favorirne le iniziative e finalità religiose, di beneficenza e di istruzione;

9) sussidi e concorsi finanziari ad Enti che abbiano finalità educative o culturali o sociali ovvero di prevalente interesse regionale; (7)

10) sussidi e concorsi in favore di enti giuridicamente costituiti aventi la specifica finalità di provvedere alla produzione di presidi ortopedici in favore di mutilati e di menomati negli arti, i quali versino in stato di bisogno accertato dal Sindaco del Comune di residenza.

(1)

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/91, la concessione di convenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

(2)

Si rimanda al Decr. Ass. Famiglia 18 aprile 2007: "Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi ad enti di culto per promuovere e favorire le iniziative e le finalità religiose, di beneficenza e di istruzione, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65".

(3)

In forza del Decr. Ass. Famiglia 15 febbraio 2006 per l'erogazione dei contributi ad enti di culto, che ha modificato il Decr. Ass. Famiglia 5 novembre 2004, nelle more degli accertamenti svolti dai comuni dell'Isola, la Commissione consultiva in materia di concessione di contributi per finalità assistenziali esprime il prescritto parere in merito alle istanze di concessione del sussidio. Ai fini del prosieguo dell'istruttoria, l'efficacia del parere predetto rimane subordinata all'acquisizione da parte della competente struttura assessoriale, delle risultanze favorevoli degli accertamenti effettuati dai comuni ove hanno sede gli organismi richiedenti.

(4)

Numero abrogato dall'art. 1 della L.R. 5/71 con effetto dal 1° gennaio 1971.

(5)

Cfr. Decr. Ass. Famiglia 22 dicembre 2008: "Criteri e modalità che disciplinano la concessione di sussidi straordinari ad istituzioni private di assistenza e beneficenza al fine di potenziarne l'attività ed agli istituti ed enti che prestano assistenza a ciechi e sordomuti indigenti ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65".

(6)

Benchè la disposizione qui annotata risulta abrogata l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ha adottato il Decr. 22 settembre 2008 recante: "Criteri e modalità per la concessione di sussidi straordinari in relazione a richieste di soggetti interessati da straordinarie condizioni di bisogno o di urgenza sociale" richiamandone il contenuto.

(7)

Tra le finalità cui si riferiscono i contributi e concorsi finanziari previsti dal n. 9 dell'articolo annotato devono intendersi compresi la costruzione, l'attrezzatura e l'arredamento degli edifici destinati agli enti ivi previsti; si veda al riguardo l'art. 13 della L.R. 7/58.

Art. 2

(1)

Alla concessione delle provvidenze previste al precedente articolo provvede con proprio decreto l'Assessore per gli Enti locali, su istanza degli interessati, mediante i fondi appositamente stanziati nella parte straordinaria del bilancio, e sentita la competente Commissione consultiva prevista al n. 1) dell'art. 1 della legge 30 novembre 1953 n. 56 quando il contributo superi le L. 1.000.000 se destinato ad Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e L. 500.000, se destinato ad altri Enti.

Il parere non è richiesto per i contributi disposti in favore degli Enti comunali di assistenza e di altri organi periferici.

(1)

In forza del Decr. Ass. Famiglia 15 febbraio 2006 per l'erogazione dei sussidi straordinari ad istituzioni private di assistenza e beneficenza, che ha modificato il Decr. Ass. Famiglia 5 novembre 2004, nelle more degli accertamenti svolti dai comuni dell'Isola, la Commissione consultiva in materia di concessione di contributi per finalità assistenziali esprime il prescritto parere in merito alle istanze di concessione del sussidio. Ai fini del prosieguo dell'istruttoria, l'efficacia del parere predetto rimane subordinata all'acquisizione da parte della competente struttura assessoriale, delle risultanze favorevoli degli accertamenti effettuati dai comuni ove hanno sede gli organismi richiedenti.

Art. 3

La concessione delle provvidenze previste all'art. 1 è subordinata:

a) per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alla presentazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, debitamente approvato, e del conto consuntivo relativo al precedente esercizio, debitamente vistato;

b) per gli Enti privati e le persone fisiche, alle risultanze favorevoli di accertamenti disposti dall'Assessore per gli Enti locali attraverso le competenti autorità, in ordine ai programmi o alle dimostrazioni di spese sostenute o comunque alle circostanze poste a base delle richieste.

Art. 4

(abrogato dall'art. 1 della L.R. 5/71)

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1953.

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