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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 4/61.

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1958, n. 7

G.U.R.S. 22 marzo 1958, n. 17

Norme per l'erogazione di spese e contributi rientranti nelle finalità istituzionali della Regione.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 4/61.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 4/61.

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere a spese dirette e ad erogare contributi, concorsi e sussidi per finalità di assistenza e beneficenza, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 dicembre 1953, numero 65.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 4/61.

Art. 2

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere contributi per l'organizzazione di convegni, manifestazioni, fiere, mostre e mercati, con le modalità stabilite nel D.L.P. 15 novembre 1949, n. 24.

Alla erogazione delle somme provvede il Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 4/61.

Art. 3

Con le stesse modalità del D.L.P. 15 novembre 1949, n. 24, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a sostenere spese dirette per la stampa e la propaganda dell'autonomia anche mediante retribuzione di speciali prestazioni da parte di estranei alla Amministrazione, o mediante acquisto di pellicole cinematografiche o di documentari concernenti attività, avvenimenti e arte, usi e costumi della Regione;

b) a concedere contributi, concorsi e premi ad enti e privati che svolgono attività culturali, corsi di addestramento e di qualificazione non regolati da apposite leggi;

attività di propaganda dell'autonomia anche a mezzo della stampa periodica o di pubblicazioni;

c) a concedere premi o concorsi a produttori di pellicole cinematografiche e di documentari concernenti attività che interessano la Regione, e a giornalisti, studiosi ed editori per pubblicazioni di interesse giuridico, economico, sociale, artistico e culturale.

Alla erogazione delle somme provvede il Presidente della Regione.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 4/61.

Art. 4

L'Amministrazione regionale dell'agricoltura è autorizzata a concedere contributi per la zootecnia con particolare riguardo ai coltivatori diretti e per il funzionamento del deposito cavalli stalloni, nonchè per la manutenzione e la sistemazione del deposito stesso;

per la sperimentazione nel campo delle colture di fibre tessili e per sperimentazioni agrarie, ivi comprese quelle per la coltura della barbabietola nei campi sperimentali, nonchè a concedere contributi straordinari per uffici enologici e cantine sperimentali.

L'Amministrazione regionale dell'agricoltura è altresì autorizzata ad effettuare interventi per le finalità indicate nella legge 30 giugno 1954, n. 493 con modalità stabilite nella legge stessa, nonchè ad effettuare spese dirette a concedere contributi e sussidi per propaganda agraria, per vivai governativi di viti americane, comprese le spese di impianto e di produzione ed i canoni dei terreni per la lotta contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali, per l'impianto e la conduzione dei campi dimostrativi di altre colture erbacee comprese nell'avvicendamento agrario.

Le modalità per la concessione sono quelle contenute nella legge regionale 23 dicembre 1954, n. 47, in quanto applicabili.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 4/61.

Art. 5

L'Amministrazione regionale dell'industria e del commercio è autorizzata ad effettuare spese dirette e a concedere contributi, concorsi e sussidi per studi, iniziative e ricerche dirette a favorire, incoraggiare e promuovere il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale, mineraria ed in materia di commercio, nonchè per studi e rilevazioni di carattere statistico-economico concernente l'importazione e l'esportazione, previo parere motivato del Distretto minerario e del Consiglio regionale delle miniere o del Comitato consultivo per il commercio o del Comitato consultivo dell'industria in relazione allo scopo cui le spese e i contributi sono diretti.

La misura dei contributi, concorsi e sussidi è stabilita con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio e non può essere superiore al 40% dello ammontare del preventivo delle spese ritenute ammissibili.

Per la liquidazione dei contributi e dei concorsi si applica il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 45.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 4/61.

Art. 6

L'Amministrazione regionale del lavoro, cooperazione e previdenza sociale può provvedere alla erogazione di:

1) contributi, concorsi e sussidi:

a) a patronati ed enti giuridicamente riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 che svolgono attività a favore dei lavoratori, anche ad integrazione dei benefici concessi dallo Stato;

b) a patronati ed enti che svolgono attività assistenziali a favore dei lavoratori.

2) Spese e soccorsi straordinari anche ad integrazione dei benefici concessi dallo Stato:

a) per sovvenire i lavoratori destinati all'estero e le famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati;

b) per sovvenire le famiglie di emigrati rimasti in Patria in attesa di rimesse;

c) in favore dei lavoratori e loro famiglie in occasione di particolari circostanze;

d) per sovvenire i braccianti durante i periodi di migrazione interna.

3) Spese e contributi:

a) a favore di scuole per assistenti sociali e di istituti sociali che svolgono corsi nella Regione;

b) a favore di enti e patronati giuridicamente riconosciuti che promuovono la costituzione di centri di servizio sociale ed anche per il funzionamento dei centri stessi.

Le modalità per la concessione dei contributi, dei concorsi e dei sussidi sono quelle contenute negli artt. 3 e 4 della legge regionale 14 dicembre 1953, numero 65.

4) Spese e contributi:

a) a favore di enti e patronati giuridicamente riconosciuti che promuovono la costituzione di corsi concernenti il lavoro e la previdenza;

b) per la rilevazione di dati sul movimento migratorio all'estero ed all'interno nonchè per il coordinamento della attività degli uffici e degli organi preposti al servizio dell'emigrazione;

c) per la qualificazione e la specializzazione dei lavoratori addetti alle aziende industriali, commerciali, agricole ed artigiane.

Le spese ed i contributi sono disposti dall'Assessorato per il lavoro, cooperazione e previdenza sociale, sentito il parere della Commissione regionale dell'avviamento al lavoro, di cui al D.L.P. 18 aprile 1951, n. 25.

5) Spese e contributi:

a) per favorire la formazione di alleanze di cooperative di consumo nell'ambito della Regione;

b) per promuovere e favorire i raggruppamenti di cooperative capaci di realizzare cicli di produzione e distribuzione dei prodotti;

c) a favore di enti ed istituti legalmente costituiti che svolgono corsi per dirigenti e funzionari di Casse rurali e Banche popolari;

d) per studi cooperativistici eseguiti per conto della Regione con particolare riferimento alla economia siciliana; per favorire lo studio sul lavoro, sulla previdenza, sulla migrazione;

e) ad enti ed istituti giuridicamente riconosciuti per svolgere corsi per dirigenti e funzionari di cooperative;

f) per l'organizzazione, il funzionamento e la riorganizzazione dei consorzi tra cooperative legalmente costituite;

g) contributi e spese per il funzionamento e la riorganizzazione degli uffici provinciali e regionali delle associazioni nazionali di assistenza e di tutela del movimento cooperative, giuridicamente riconosciute ai sensi della legge 14 dicembre 1947, n. 1577;

h) per favorire l'attrezzatura di cooperative di cui all'articolo 13 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e loro consorzi (escluse le cooperative edilizie), di carovane di facchinaggio, di compagnie portuali e società di mutuo soccorso;

i) cooperative e società di mutuo soccorso per il riattamento di immobili di loro proprietà.

Le spese ed i contributi sono disposti dall'Assessore per il lavoro, cooperazione e previdenza sociale, sentita, per le erogazioni che superano il limite di un milione di lire, la Commissione regionale per la cooperazione istituita con la legge regionale 30 giugno 1956, n. 42.

Per beneficiare delle provvidenze di cui ai punti 4 e 5 i richiedenti devono produrre programmi e preventivi di spesa, in base ai quali possono essere concessi acconti fino al 50%.

Al pagamento del saldo si provvede su presentazione dei conti consuntivi delle spese.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 4/61.

Art. 7

L'Amministrazione regionale dell'igiene e della sanità è autorizzata a concedere, con l'osservanza delle modalità stabilite negli artt. 3 e 4 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65, sussidi straordinari e contributi per le attività sanitarie delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per le scuole per infermiere professionali ed assistenti sanitarie, che esplicano la loro attività nella Regione, per il pagamento di rette di ricovero presso preventori per bambini predisposti t.b.c. e per la lotta contro la tubercolosi, la malaria, il tracoma e le malattie sociali, anche mediante l'assunzione delle spese per rette di ricovero e per la fornitura di medicinali, nonchè per interventi di emergenza, in caso di inquinamento di acqua potabile, di epidemie, di malattie infettive e di pubbliche calamità anche per la lotta alle mosche, agli insetti, etc. e per urgenti interventi per pulizie e disinfezioni straordinarie compresi i lavori per raccolta e smaltimento rifiuti solidi.

La stessa Amministrazione è autorizzata ad assumere a proprio carico l'onere delle spese, ad integrazione di quelle a cui provvedere direttamente lo Stato, al fine di attuare nell'ambito della Regione, la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali, e contro la zoonosi. La misura dell'intervento è determinata dall'Assessore per l'igiene e la sanità previo parere circostanziato del veterinario competente per territorio e sulla scorta di un piano tecnico finanziario formulato dallo stesso organo.

E' autorizzata altresì la concessione di contributi a proprietari coltivatori diretti di animali riconosciuti infetti ed abbattuti per zoonosi nella misura da determinarsi con decreto dell'Assessore competente.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 4/61.

Art. 8

L'Amministrazione regionale della pubblica istruzione è autorizzata a sostenere le spese per il funzionamento dei cinemobili per l'istruzione popolare.

La stessa Amministrazione regionale della pubblica istruzione è autorizzata:

a) a provvedere all'arredamento scolastico ed all'acquisto a mezzo di licitazione privata del materiale didattico ivi compresi i mezzi audio-visivi necessari alla utilizzazione degli edifici delle scuole elementari e di avviamento agrario costruiti dalla Regione ed alla loro funzionalità;

b) ad assumere oneri finanziari per spese e contributi, l'ammontare dei quali non può superare il 50% della spesa complessiva preventivata, per promuovere attività di carattere culturale, educativo e ricreativo nelle scuole di ogni ordine e grado esistenti nella Regione, nonchè i corsi di aggiornamento di insegnanti per le stesse attività e per l'acquisto del materiale occorrente per lo svolgimento di detta attività e per l'insegnamento della educazione fisica nelle scuole elementari;

c) ad acquistare materiale vario per l'attrezzatura delle palestre di educazione fisica delle scuole elementari;

d) a concedere assegni, contributi e sussidi alle accademie, enti ed associazioni aventi finalità artistiche e culturali, a sostenere spese di restauro, acquisto e conservazione di manoscritti e di materiale bibliografico raro e di pregio e di quelle di riproduzioni fotografiche del materiale stesso, sentiti, in relazione alla competenza, il Provveditore agli Studi o il Sopraintendente alle Biblioteche, alle belle arti ed ai monumenti; ad organizzare mostre bibliografiche; i contributi sono concessi sino alla concorrenza del 50% delle spese preventivate ed ammesse a contributo.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 4/61.

Art. 9

L'Amministrazione regionale della pesca, delle attività marinare e dell'artigianato è autorizzata:

a) a stipulare apposite convenzioni con l'ente nazionale per l'educazione marinara ed i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, per l'istruzione di scuole professionali marittime in località della Regione, da determinarsi dall'Assessore preposto a detta Amministrazione e per l'ampliamento di quelle esistenti al fine di adeguarle alle necessità dell'aumentata popolazione scolastica;

b) a sostenere spese dirette e a concedere contributi e sussidi a favore di scuole professionali marittime, di istituti nautici e dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica nella Regione, di qualunque tipo e grado, per migliorarne l'attrezzatura didattica comprese le officine, per la costruzione e l'adattamento dei locali necessari, per lo svolgimento di crociere di navigazione, per la concessione di borse di studio, per l'effettuazione di corsi rapidi di qualificazione per adulti e per la propaganda marinara.

E' altresì autorizzata a sovvenzionare, assumendone anche la totale spesa, corsi rapidi di qualificazione per pescatori e marittimi;

c) a sostenere spese ed erogare contributi per l'incremento, la disciplina e la vigilanza della pesca anche mediante stipula di convenzione con gli enti e corpi di cui agli articoli 30 e 31 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604;

d) a sostenere spese e concedere contributi ad enti e associazioni per studi e ricerche sulla platea marina e sulla fauna ittica.

Spese per studi, crociere di navigazione e propaganda marinara; contributi ad enti, patronati e comitati giuridicamente costituiti che svolgono attività nel settore della pesca e delle attività marinare;

e) spese, contributi e sussidi per favorire, incoraggiare e promuovere l'artigianato.

Per i contributi previsti dal presente articolo nelle lettere a) e b) l'Assessore preposto all'Amministrazione della pesca, delle attività marinare e dell'artigianato può concedere acconti non eccedenti il 50% del contributo accordato; al pagamento del saldo si provvede anche in più riprese su presentazione di rendiconti, anche parziali, che dimostrino l'avvenuto pagamento di spese oltre gli acconti corrisposti.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 4/61.

Art. 10

L'Amministrazione regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport è autorizzata a concedere contributi e concorsi:

a) per incoraggiare e sostenere le arti liriche e le attività concertistiche, nonchè le arti drammatiche;

b) per promuovere, sostenere e sviluppare, nel campo dello spettacolo, manifestazioni aventi particolare importanza ai fini dell'incremento del turismo verso la Regione, in particolare per quanto concerne le rappresentazioni classiche;

c) per attività e manifestazioni sportive, compreso il concorso nelle spese sostenute da atleti della Regione che partecipino a gare sportive nazionali o internazionali.

Per le finalità di cui alle lettere b) e c) sono altresì autorizzate spese dirette.

Le domande di contributo devono essere corredate di documenti atti a giustificare l'intervento della Amministrazione regionale, la cui misura è determinata dall'Assessore preposto al ramo di Amministrazione.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 4/61.

Art. 11

L'Amministrazione regionale del bilancio, per gli stanziamenti iscritti in bilancio sino all'esercizio 1957-58, è autorizzata a concedere, in favore di cooperative edilizie contributi per l'acquisto di aree edificabili da destinare esclusivamente alla costruzione di alloggi nell'interesse dei soci, contributi che non possono eccedere il 50% del costo delle aree stesse.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 4/61.

Art. 12

L'ammissione alle provvidenze della presente legge è disposta dal Presidente della Regione o dagli Assessori regionali secondo la competenza dell'Amministrazione cui sono preposti.

I limiti di spesa per il conseguimento delle singole finalità previste dalla presente legge sono annualmente stabiliti con la legge di bilancio.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 4/61.

Art. 13

Tra le finalità cui si riferiscono i contributi e concorsi finanziari previsti dal n. 9 dell'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65 devono intendersi compresi la costruzione, l'attrezzatura e l'arredamento degli edifici destinati agli enti ivi previsti.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 4/61.

Art. 14

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 marzo 1958.

LA LOGGIA