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LEGGE REGIONALE 30 luglio 1973, n. 34

G.U.R.S. 8 agosto 1973, n. 39

Concessione di contributi all'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra ed aggiunte e modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere all'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Palermo, un contributo straordinario di lire 400 milioni.

Art. 2

Il n. 10 dell'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65, aggiunto con la legge regionale 29 luglio 1957, n. 44, è sostituito dal seguente:

"10) sussidi e concorsi in favore di enti giuridicamente costituiti aventi la specifica finalità di provvedere alla produzione di presidi ortopedici in favore di mutilati e di menomati negli arti, i quali versino in stato di bisogno accertato dal Sindaco del Comune di residenza".

Art. 3

Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 13710 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione è incrementato, per l'anno 1973, di lire 25 milioni.

Art. 4

All'onere di lire 425 milioni derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1973 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio per l'esercizio finanziario 1972, utilizzabili a termine della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma l'elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972, è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso

   Oggetto del provvedimento
                                                        Importo dell'onere
                                                       (in milioni di lire)
- Partita che si riduce:
  Interventi nei settori dell'agricoltura e dei lavori
  pubblici (in meno)                                            425,-
- Partita che si aggiunge:
  Provvedimenti a favore dell'Istituto siciliano
  mutilati ed invalidi di guerra ed aggiunte e modifiche
  alla legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65                  425,-

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 luglio 1973.

GIUMMARRA