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LEGGE REGIONALE 7 agosto 1953, n. 48

G.U.R.S. 8 agosto 1953, n. 41

Partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per i finanziamenti alle industrie in Sicilia.

Testo annotato al 29 dicembre 1981

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' autorizzata la partecipazione della Regione Siciliana, sino alla concorrenza del 20 per cento, al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per i finanziamenti alle industrie in Sicilia "I.R.F.I.S." costituito col decreto 31 ottobre 1952 (714) emanato dall'Assessore per le finanze di concerto con quello per l'industria ed il commercio in base alla legge 22 giugno 1950, n. 445, e per il quale sono state emanate nuove disposizioni con la legge 11 aprile 1953, n. 298. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 1 della L.R. 25/67 è stata autorizzata la spesa di L. 640.000.000 al fine di elevare la quota di partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia.

Per effetto dell'art. 1 della L.R. 30/73 è stata autorizzata la spesa di L. 800.000.000 al fine di elevare la quota di partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia.

Per effetto dell'art. 1 della L.R. 174/81 è stata autorizzata la spesa di L. 3.200.000.000 al fine di elevare la quota di partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia.

Art. 2

E', altresì, autorizzato il concorso della Regione Siciliana al fondo speciale costituito presso l'Istituto per i finanziamenti alle industrie in Sicilia a norma dell'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, nella misura di lire 2 miliardi.

Art. 3

L'Assessore per le finanze, sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, può accordare, entro il limite massimo di lire 5 miliardi, la garanzia della Regione mediante propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti a speciali serie di obbligazioni emesse dall'Istituto quanto la Giunta regionale riconosca che le corrispondenti operazioni hanno carattere di eccezionale pubblico interesse ai fini dello sviluppo industriale della Sicilia.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto con la garanzia di cui al comma precedente sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie.

Art. 4

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio utilizzando i fondi che comunque risultassero disponibili sul bilancio della Regione, ivi compresi gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1953.

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