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LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1953, n. 2

G.U.R.S. 27 gennaio 1953, n. 4

Provvidenze in favore di enti di assistenza e beneficenza.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 39/1957 e annotato al 15/3/1954)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Il maggior provento dipendente dall'aumento della addizionale istituita con decreto legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, prevista dalla legge 2 gennaio 1952, n. 1, sarà versato su apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate, salve intese con gli organi del Governo centrale per la relativa utilizzazione anche in rapporto alle norme del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878.

Art. 2

L'efficacia della legge 2 gennaio 1952, n. 1, è protratta, nel territorio della Regione, sino al 30 giugno 1958.

Art. 3

(modificato dall'art. 9 della L.R. 23/53, dall'art. 1 della L.R. 73/53, dall'art. 36 della L.R. 24/55 e dall'art. 4 della L.R. 39/57)

Il provento di cui all'articolo precedente è destinato:

a) nella misura del 25 per cento per l'esercizio 1952-53 e del 10 per cento per i successivi, alla esecuzione di opere, di interesse di Enti pubblici e di Enti privati di assistenza e beneficenza, giuridicamente costituiti aventi per oggetto la costruzione, il completamento, l'ampliamento e la riparazione di edifici destinati a brefotrofi;

b) nella misura del 20 per cento per l'esercizio 1952-53 e del 15 per cento per i successivi alla concessione di contributi in favore di Enti di cui alla lettera a) per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e la riparazione di edifici destinati a brefotrofi, orfanotrofi;

c) nella misura del 10 per cento per l'esercizio 1952-53 e per i successivi, ad opere e spese di carattere straordinario di interesse di Enti di culto e formazione religiosa, di beneficenza e assistenza, per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento, la manutenzione, la riparazione e l'arredamento di edifici destinati all'attuazione delle rispettive finalità, ivi compreso il costo delle aree eventualmente occorrenti. L'approvazione, con decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici, dei progetti tecnici per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli edifici, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. A decorrere dall'anno finanziario 1955-56, in aggiunta alla somma derivante dalla suddetta percentuale, è autorizzata per le stesse finalità la spesa annua di L. 300.000.000;

d) nella misura del 45% per l'esercizio 1952-53 e del 65% per i successivi, a spese per il pagamento di rette dipendenti da provvedimenti di ricovero di illegittimi, di orfani, di minori poveri, di indigenti inabili al lavoro e di vecchi presso orfanotrofi, brefotrofi, istituti di beneficenza o di istruzione od ospizi per vecchi gestiti od amministrati da enti pubblici o da istituzioni e associazioni, anche private, aventi fini di beneficenza, nonchè a contributi a favore degli stessi istituti mediante assunzione delle spese per le rette di ricoverati ed anche ad integrazione di rette altrimenti corrisposte e dei contributi a cui provvedono direttamente lo Stato od altri Enti. (1)

La concessione dei contributi di cui al presente articolo ha luogo con decreto dell'Assessore competente, nel quale è fatto obbligo di rendiconto fissandone i termini e le modalità.

(1)

Vedi Decr. Pres. 06/05/53, n. 3: "Regolamento di esecuzione della legge 26 gennaio 1953, n. 2, concernente provvidenze in favore di enti di assistenza e beneficenza", con le modifche apportate dal D.P. 09/07/95, n. 4.

Vedi Decr. Pres. 15/03/54, n. 3: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 26 gennaio 1953, n. 2, relativo alla concessione dei contributi per la costruzione, il completamento e la riparazione di edifici destinati a brefotrofi e orfanotrofi".

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 gennaio 1953.

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