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LEGGE REGIONALE 2 aprile 1955, n. 24

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 2 aprile 1955, n. 16

Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1954-55 (1° provvedimento).

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1954-1955, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata dall'Assessore preposto al Bilancio, Affari Economici e Patrimonio.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1954-55, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata dall'Assessore preposto al Bilancio, Affari Economici e Patrimonio.

Art. 3

Nell'elenco n. 1 allegato al bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1954-55, approvato con l'art. 3 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, sono inseriti i capitoli di spesa di cui all'annessa tabella C, firmata dall'Assessore preposto al Bilancio, Affari Economici e Patrimonio.

Art. 4

Nel bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1954-55, allegato al bilancio della Regione Siciliana sotto l'appendice n. 1, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella D, firmata dall'Assessore preposto al Bilancio, Affari Economici e Patrimonio.

Art. 5

E' approvato il bilancio dell'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca e quello dell'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale per l'anno finanziario 1954-55 (periodo 27 febbraio 1955 - 30 giugno 1955) di cui alle annesse tabelle E ed F, firmate dall'Assessore preposto al Bilancio, Affari Economici e Patrimonio.

I predetti bilanci si iscrivono nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1954-55 sotto le appendici n. 3 e n. 4.

Art. 6

La spesa autorizzata con l'art. 8 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, è aumentata di L. 30.000.000.

Art. 7

Per le finalità di cui all'art. 28 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 31, è autorizzata per l'anno finanziario 1954-55, la spesa di L. 10.000.000. La somma stessa è attribuita al capitolo n. 422 bis di nuova istituzione (veggasi l'annessa tabella B).

Art. 8

E' autorizzata la spesa di L. 11.650.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda Autonoma Termale di Sciacca per l'anno finanziario 1954-55 (periodo 27 febbraio - 30 giugno 1955), che si iscrive al capitolo n. 423 bis di nuova istituzione (veggasi l'annessa tabella B).

Art. 9

E' autorizzata la spesa di L. 4.605.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda Autonoma Termale di Acireale per l'anno finanziario 1954-55 (periodo 27 febbraio - 30 giugno 1955); che si iscrive al capitolo n. 423 ter di nuova istituzione (veggasi l'annessa tabella B).

Art. 10

La spesa straordinaria autorizzata dall'art. 13 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, è aumentata di L. 20.000.000.

Art. 11

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1954-55, la spesa straordinaria di L. 10.000.000 per le finalità di cui al capitolo n. 428 bis e quella di L. 23.000.000 per le finalità di cui al capitolo n. 428 ter, (veggasi l'annessa tabella B).

Art. 12

Per le finalità di cui al capitolo n. 432 bis di nuova istituzione, è autorizzata per l'anno finanziario in corso la spesa di L. 50.000.000 (veggasi l'annessa tabella B).

Art. 13

E' autorizzata la spesa di L. 4.060.400 per maggiore contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1954-55 (veggasi l'annessa tabella B).

Art. 14

Per la finalità di cui al capitolo n. 475 bis, è autorizzata per l'anno finanziario in corso la spesa di L. 150.000.000 (veggasi l'annessa tabella B).

Art. 15

La spesa autorizzata dall'art. 18 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38 è aumentata di L. 420.000.000, che si attribuiscono quanto a L. 20 milioni al capitolo n. 490 e quanto a L. 400.000.000 al capitolo 492, (veggasi l'annessa tabella B).

Art. 16

La spesa autorizzata dall'art. 19 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38 è aumentata di Lire 100.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 522 (veggasi l'annessa tabella B).

Art. 17

La ripartizione per capitoli della spesa autorizzata dall'art. 21 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, relativa ai capitoli 533 e 535, è modificata come appresso:


Cap.   n.  533    L.   27.500.000
 "     "   535    L.    4.000.000
Art. 18

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 564, 566 e 567 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario in corso, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 930.000.000, giusta la seguente ripartizione:


Cap.   n.  564    L.  300.000.000
 "     "   566    L.  200.000.000
 "     "   567    L.  430.000.000
Art. 19

Per le finalità del capitolo n. 572 è autorizzata per l'anno finanziario in corso l'ulteriore spesa di L. 300.000.000, (veggasi l'annessa tabella B).

Art. 20

Il contributo della Regione Siciliana di cui alla lettera a) dello art. 8 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25 fissato coll'art. 26 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, è aumentato per l'anno finanziario in corso di L. 800 milioni.

L'anzidetta somma è attribuita per le finalità indicate, dalle lettere a), b) e c) dell'art. 26 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, rispettivamente per L. 30.000.000, L. 120.000.000 e L. 650.000.000.

Art. 21

Per le finalità previste dall'art. 27 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38 è autorizzata, per l'anno finanziario 1954-55, l'ulteriore spesa di Lire 200.000.000.

Art. 22

Per le finalità di cui ai capitoli 591, 593, 595 e 614 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1954-55, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 93.000.000, che si attribuiscono quanto a L. 15.000.000 al capitolo n. 591, quanto a lire 3.000.000 al capitolo n. 593, quanto a L. 60.000.000 al capitolo n. 595 e quanto a L. 15 milioni al capitolo n. 614, (veggasi l'annessa tabella B).

Art. 23

La spesa autorizzata con l'art. 29 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, per l'anno finanziario 1954-55 è aumentata di L. 3.000.000 (veggasi l'annessa tabella B).

Art. 24

Per le finalità della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, modificata con la legge regionale 14 luglio 1952, n. 30, è autorizzata per l'anno finanziario 1954-55 l'ulteriore spesa di L. 102.500.000; giusta la seguente ripartizione:


Cap.   n.  340    L.   50.000.000
 "     "   341    L.    2.000.000
 "     "   342    L.    1.000.000
 "     "   347    L.      500.000
 "     "   349    L.    5.000.000
 "     "   350    L.    5.000.000
 "     "   351    L.    1.000.000
 "     "   621    L.   38.000.000
Art. 25

La spesa autorizzata con l'art. 32 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, per l'anno finanziario 1954-55 è aumentata di L. 55.000.000 (veggasi l'annessa tabella B).

Art. 26

La spesa autorizzata dall'art. 33 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38 è aumentata di Lire 40.000.000 (veggasi l'annessa tabella B).

Art. 27

Per le finalità di cui al cap. 643 del bilancio passivo dell'Assessorato regionale per la P.I. è autorizzata per l'anno finanziario 1954-55, la spesa integrativa di L. 7.000.000 (Rubrica Assessorato regionale per la P.I.).

Art. 28

Per le finalità di cui ai capitoli 652, 656, 657 e 662 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1954-55 è autorizzata, per l'esercizio in corso, l'ulteriore spesa di L. 82.000.000, giusta la seguente ripartizione:


Cap.   n.  652    L.   10.000.000
 "     "   656    L.   25.000.000
 "     "   657    L.   22.000.000
 "     "   662    L.   25.000.000
Art. 29

Per l'esecuzione di opere conseguenti ai danni provocati da eventi atmosferici, è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 che si attribuiscono al cap. n. 859 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1954-55 (veggasi l'annessa tabella B).

Per la esecuzione delle opere si applicano le disposizioni di cui al D.L.P. 31 marzo 1952, n. 7 convertito, con modificazioni, nella legge regionale 21 luglio 1952, n. 44.

Art. 30

L'assegnazione del capitolo di spesa n. 421 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1954-55 è ridotta di L. 20.000.000.

Art. 31

La spesa autorizzata con l'art. 11 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38 è diminuita di Lire 3.307.000 (veggasi l'annessa tabella B).

Art. 32

La spesa autorizzata dall'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 35 e dell'art. 2 del D.L.P. 31 ottobre 1952, n. 26, è aumentata di L. 60.000.000 che si attribuiscono al capitolo 539, conto dei residui (veggasi l'annessa tabella B).

Art. 33

Le disponibilità residue del capitolo n. 540 relative alla spesa autorizzata con l'art. 9 della legge regionale 30 giugno 1950, n. 35, modificato dall'articolo 3 del D.L.P. 31 ottobre 1952, n. 26, sono ridotte di L. 60.000.000 (veggasi l'annessa tabella B).

Art. 34

Per le finalità del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 20, convertito, con modificazioni nella legge regionale 13 maggio 1953, n. 35, è autorizzata la spesa di L. 100.000.000, che si iscrivono al capitolo n. 671 (veggasi l'annessa tabella B).

Art. 35

A decorrere dall'esercizio 1955-56 l'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del D.L.P. 18 aprile 1951, n. 20, e successive modificazioni, è costituito in fondo di rotazione per il raggiungimento delle finalità previste dalle citate disposizioni. A tale effetto l'ammontare delle rate di ammortamento è versato in apposito capitolo di entrata del titolo secondo, categoria seconda, per essere iscritto ad un corrispondente capitolo di spesa degli stessi titoli e categoria.

Alle eventuali assegnazioni al predetto capitolo di spesa delle somme affluite all'entrata in eccedenza alla somma già prevista, si provvede con decreto dell'Assessore preposto al Bilancio, Affari Economici e Patrimonio, da registrare alla Corte dei conti.

Art. 36

Il capoverso lettera C) dell'art. 3 della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, è sostituito dal seguente:

C) "nella misura del 10 per cento per l'esercizio 1952-53 e per i successivi, ad opere e spese di carattere straordinario di interesse di Enti di culto, di beneficenza e assistenza per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento, la manutenzione e la riparazione di edifici destinati alla attuazione delle rispettive finalità, ivi comprese il costo delle aree eventualmente occorrenti. L'approvazione, con decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici, dei progetti tecnici per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli edifici, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. A decorrere dall'anno finanziario 1955-56, in aggiunta alla somma derivante dalla suddetta percentuale, è autorizzata per le stesse finalità la spesa annua di L. 300.000.000".

Art. 37

Alla spesa prevista dalla tabella B, si fa fronte per L. 6.297.678.984 con le maggiori entrate di cui alla tabella A, per L. 500.000.000 a termini dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 1955, n. 15 e per il rimanente importo mediante utilizzazione di parte degli avanzi delle gestioni degli esercizi decorsi.

Art. 38

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 aprile 1955.

RESTIVO

TABELLA A - variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955. [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 2 aprile 1955, n. 16]

TABELLA B - variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955. [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 2 aprile 1955, n. 16]

TABELLA C - Tabella dei capitoli di spesa inseriti nell'elenco n. 1 allegato al Bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1. luglio 1954 al 30 giugno 1955. [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 2 aprile 1955, n. 16]

TABELLA D - variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1. luglio 1954 al 30 giugno 1955. [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 2 aprile 1955, n. 16]

TABELLA E - Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca per l'anno finanziario 1954-55. Stato di previsione della spesa dell'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca per l'anno finanziario 1954-55. [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 2 aprile 1955, n. 16]

TABELLA F - Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale per l'anno finanziario 1954-55. Stato di previsione della spesa dell'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale per l'anno finanziario 1954-55. [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 2 aprile 1955, n. 16]