
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 20 dicembre 1954, n. 12
G.U.R.S. 12 febbraio 1955, n. 7
Istituzione delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e delle Terme di Acireale. (1)
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 27/1996 e annotato al 6/4/1996)
Per effetto dell'art. 1 della L.R. 54/76, le aziende termali regionali sono equiparate agli enti di cui all'art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, istitutiva dell'Ente minerario siciliano.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3;
Visto l'art. 28 della legge regionale 31 dicembre 1951, n. 47;
Udito il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa;
Sentita la Giunta Regionale;
Sulla proposta dell'Assessore per le Finanze preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio;
DECRETA
Per il conseguimento degli scopi previsti dal D.L.P. 12 dicembre 1949, n. 35, ratificato con modificazioni con legge 13 marzo 1950, n. 26 e dal D.L.P. 18 aprile 1951, n. 24, ratificato con modificazioni con legge 21 luglio 1952, n. 43, sono istituite la Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e l'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale, le quali amministrano, gestiscono e valorizzano rispettivamente i complessi cremotermali e idrotermominerali esistenti nei bacini delimitati con decreto 9 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1951, registro n. 1 foglio n. 67 e col decreto 27 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1953, registro n. 1 foglio n. 72, entrambi emanati dall'Assessore per le Finanze di concerto con l'Assessore per l'industria e commercio.
L'Azienda autonoma delle terme di Sciacca ha sede in Sciacca.
L'Azienda autonoma delle terme di Acireale ha sede in Acireale.
Sono organi delle Aziende:
a) il presidente;
b) il vice presidente;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il collegio dei revisori;
e) il direttore amministrativo.
E' organo di entrambe le aziende, il Comitato centrale di cui all'art. 14.
Il presidente dell'Azienda ha legale rappresentanza dell'Azienda:
egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine del giorno che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere comunicato ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per le riunione;
vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sull'andamento dell'Azienda;
firma la corrispondenza, gli atti ed i contratti relativi al funzionamento dell'Azienda.
Egli è nominato con decreto dell'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, fra persone che non siano comunque alle dipendenze della Regione.
(modificato dall'art. 12 della L.R. 27/96)
Il consiglio di amministrazione è composto:
a) da un membro designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
b) da un medico particolarmente competente in idrotermoterapia o materia affine, designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
c) da un tecnico esperto in materia mineraria, geologica o idrotermale;
d) da un esperto in economia aziendale o in marketing.
Il vice presidente, nei casi di assenza o impedimento del presidente, lo sostituisce nell'espletamento delle relative funzioni. Egli esercita altresì le attribuzioni che dal presidente gli siano delegate.
Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto a voto.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono disimpegnate da un impiegato di concetto dell'Azienda.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni vengono adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
(modificato dall'art. 14 della L.R. 27/96)
Il presidente (1) e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e durano in carica quattro anni.
I componenti sono scelti su terne di nomi fornite dagli ordini professionali.
Non possono avere rapporti di affari con l'Azienda nè direttamente nè indirettamente, nè quali procuratori, nè quali amministratori o rappresentanti di enti, società o privati.
Le dimissioni del presidente sono presentate all'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio; quelle dei componenti il Consiglio sono presentate al presidente e da questo comunicate all'Assessore predetto.
Ai fini della nomina dei presidenti delle Aziende autonome delle terme di Sciacca e delle terme di Acireale si ricorre all'albo di cui all'articolo 11 della L.R. 27/96, si veda in proposito l'art. 13 della richiamata legge regionale.
Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:
a) Senatori, deputati e membri dell'Assemblea regionale;
b) parenti ed affini tra di loro fino al terzo grado incluso;
c) parenti ed affini fino al terzo grado incluso dal direttore amministrativo e dei dipendenti dell'Azienda.
Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni previste dal presente articolo, decadono dalla carica.
Spetta al Consiglio di amministrazione:
a) determinare il programma di attività dell'Azienda, in relazione alle direttive di massima impartite dall'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio;
b) deliberare sul bilancio preventivo e sul rendiconto, approvando nello stesso tempo la relazione tecnico-amministrativa e finanziaria relativa alla gestione dell'esercizio decorso e proponendo i programmi di attività per l'esercizio successivo;
c) deliberare i regolamenti interni e di gestione;
d) deliberare l'ordinamento del personale, il relativo trattamento economico e le assunzioni;
e) decidere sulle controversie e sulle transazioni concernenti i beni immobili e quelli mobili;
f) deliberare su ogni altra questione che gli fosse sottoposta dal presidente.
Le deliberazioni di cui all'articolo precedente sono soggette all'approvazione dell'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio.
A tal fine, le deliberazioni stesse debbono essere inviate all'Assessore entro cinque giorni da quello in cui sono adottate.
L'Assessore provvede all'approvazione di esse o al rifiuto motivato.
Le suddette delibere divengono eseguibili se, trascorso il termine di trenta giorni, l'Assessore non si sia pronunziato.
Il Collegio dei revisori esercita le funzioni determinate dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
Esso è composto di tre membri effettivi e di due supplenti nominati con decreto dell'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, su designazione della Corte dei conti, della ragioneria generale della Regione e del Comune dove ha sede l'Azienda, in ragione di un membro effettivo per ciascuno dei detti uffici; della Ragioneria generale della Regione e del Comune dove ha sede l'Azienda, in ragione di un membro supplente per ciascuno degli uffici stessi.
I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Ai consiglieri ed ai revisori si applicano - per quanto non espressamente previsto - le disposizioni del codice civile concernenti la incompatibilità e la decadenza.
Il direttore amministrativo è nominato dal Consiglio di amministrazione in base a concorso per titoli, il cui bando, preventivamente approvato dall'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Il concorso deve essere espletato entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto e, successivamente, entro tre mesi dalla vacanza del posto.
In caso di vacanza del posto di direttore amministrativo, il Consiglio di amministrazione designa il dipendente dell'Azienda il quale, durante la vacanza stessa, ne esercita le funzioni.
Analogamente il Consiglio designa il dipendente dell'Azienda che sostituisce il direttore amministrativo nelle funzioni, in caso di assenza o impedimento.
Il direttore amministrativo è capo degli uffici e del personale dell'Azienda.
Cura la redazione dei bilanci, preventivo e consuntivo: dirige l'andamento dell'Azienda; esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione; propone al Consiglio i provvedimenti relativi al personale ed infligge le sanzioni disciplinari; salva ratifica del Consiglio.
Provvede alla conservazione del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare dell'Azienda e sulla regolare tenuta dei registri di consistenza; esercita la giornaliera vigilanza sulla custodia e sul movimento dei valori pertinenti all'Azienda e provvede per la regolare tenuta delle scritture contabili; firma la corrispondenza ordinaria e controfirma gli atti e i mandati di pagamento firmati dal Presidente; esplica ogni altro compito a lui deferito dai regolamenti interno e di gestione nonchè dal presidente dell'Azienda.
Il Comitato centrale per le Aziende idrotermominerali della Regione è composto: (1)
a) dall'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, che lo presiede;
b) da un consigliere di Stato appartenente al Consiglio di Giustizia amministrativa;
c) da un magistrato della Corte dei conti;
d) da un ispettore generale del Genio Civile;
e) dall'Ispettore regionale per i servizi del bilancio, affari economici e patrimonio;
f) dall'Ispettore regionale per i servizi dell'industria e del commercio;
g) dall'Ispettore regionale per i servizi del turismo e dello spettacolo;
h) da un funzionario tecnico-sanitario per i servizi dell'igiene e della sanità;
i) da un funzionario tecnico per i servizi del lavoro, previdenza ed assistenza;
l) dai Presidenti delle Aziende idrotermominerali della Regione;
m) da un funzionario della Ragioneria generale della Regione;
n) da un avvocato dello Stato.
In caso di assenza o impedimento dell'Assessore, il Comitato è presieduto dal Consigliere di Stato.
I membri appartenenti al Comitato in ragione dell'Ufficio ricoperto, sono sostituiti in caso di vacanza, assenza od impedimento dai funzionari che ne fanno le veci.
Alla nomina l'Assessore preposto ai servizi dei bilancio, affari economici e patrimonio, il quale nomina altresì i sostituti di cui al comma precedente.
Alle riunioni del Comitato possono essere invitati medici aventi particolare competenza idrotermoterapica ed esperti in materia termalistica, mineraria, turistica ed ingegneristica.
Assiste il Comitato, quale segretario, un funzionario dell'Ufficio Regionale del Demanio.
Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese.
Vedi D.L.P. 25/03/57, n. 1: "Istituzione dell'azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento".
Successivamente per effetto dell'art. 1 della L.R. 25/70 la predetta azienda è stata soppressa e posta in liquidazione dalla data di entrata in vigore della predetta legge. Per la definizione delle operazioni di liquidazione è stato assegnato il termine massimo di sei mesi, e la Regione Siciliana è subentrata nei residui attivi e passivi.
Il Comitato dà pareri: (1)
a) sui programmi di massima delle attività aziendali e su quelli di opere per l'assetto, l'utilizzazione e la valorizzazione dei beni al servizio delle Aziende;
b) sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi, nonchè sulle variazioni da apportarsi eventualmente ai bilanci preventivi in corso di esercizio;
c) sugli ordinamenti del personale e relative retribuzioni;
d) sulle controversie e sulle transazioni concernenti i beni immobili indisponibili aziendali, e quelli mobiliari assegnati in uso;
e) sui progetti ed i contratti di importo superiore a cinquanta milioni, quando alla esecuzione si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione provata, o mediante appalto concorso; ovvero di importo superiore a quindici milioni, quando all'esecuzione si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;
f) sulla misura dei prezzi e delle tariffe da applicarsi ai beni ed ai servizi prodotti dalle Aziende;
g) sugli statuti e regolamenti aziendali e loro modifiche;
h) sugli argomenti e provvedimenti che potranno essergli deferiti dall'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio.
Vedi D.L.P. 25/03/57, n. 1: "Istituzione dell'azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento".
Successivamente per effetto dell'art. 1 della L.R. 25/70 la predetta azienda è stata soppressa e posta in liquidazione dalla data di entrata in vigore della predetta legge. Per la definizione delle operazioni di liquidazione è stato assegnato il termine massimo di sei mesi, e la Regione Siciliana è subentrata nei residui attivi e passivi.
Sono assegnati a ciascuna delle Aziende delle terme di Sciacca e delle terme di Acireale, costituendone patrimonio indisponibile, i beni immobili formanti con la propria dotazione di beni mobili e con le loro accessioni e pertinenze, nei bacini menzionati nei primi due articoli, i complessi ivi indicati.
Parimenti potrà aver luogo a riguardo degli immobili e dei mobili, delle attrezzature, arredamento e corredamento, che saranno acquistati dall'Amministrazione regionale per incremento o miglioramento patrimoniale, ai fini di cui ai decreti legislativi presidenziali 12 dicembre 1949, n. 35 e 18 aprile 1951, n. 24.
Per la consegna e la tenuta dei beni di cui ai due precedenti comma si applicano le disposizioni contenute nei titoli I e II della parte V delle istruzioni generali sui servizi del patrimonio approvate con D.M. 28 agosto 1940, in relazione all'art. 88 della legge di contabilità di Stato.
Il patrimonio disponibile di ciascuna delle Aziende è costituito dai beni immobili e mobili acquistati con le disponibilità economiche delle Aziende medesime, o provenienti da permute con altri beni disponibili, o da eventuali donazioni o lasciti.
A costituire le entrate di ciascuna delle Aziende concorrono:
a) i redditi ed i proventi dei beni patrimoniali delle Aziende;
b) gli interessi delle somme depositate in conto corrente fruttifero;
c) i redditi di eventuali donazioni o lasciti;
d) i contributi a pareggio a carico del bilancio della Regione.
Fanno carico al bilancio di ciascuna delle Aziende tutte le spese inerenti ai complessi ad essa affidati ed alla loro gestione.
Sull'utile netto di esercizio deve essere prelevato il 5% da destinare al fondo di riserva.
La parte rimanente va versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione, salvo il disposto dell'articolo seguente.
Per l'incremento del proprio patrimonio le Aziende, previa autorizzazione dell'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, possono provvedere ad acquisizioni straordinarie e ad opere straordinarie, impiegando gli utili netti di esercizio depurati dalla quota da destinare al fondo di riserva e il ricavato di eventuali alienazioni.
Per le operazioni di cui al precedente comma le Aziende, previa autorizzazione dell'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, possono ricorrere, per anticipazioni o mutui, oltre che agli istituti di cui all'art. 125 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, anche all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.
Resta comunque escluso che a tali realizzazioni possano essere destinati utili non risultanti da bisogni consuntivi già approvati.
Le alienazioni dei beni immobili disponibili sono autorizzate dall'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio.
Il relativo ricavato è devoluto agli scopi indicati nel provvedimento assessoriale di autorizzazione.
(modificato dall'art. 14 della L.R. 60/57)
A decorrere dal 1° gennaio 1959 l'anno finanziario delle Aziende coincide con l'anno solare.
Il bilancio annuale di previsione deve essere presentato ai rispettivi Consigli di amministrazione entro il 30 novembre di due anni prima a quello cui il bilancio si riferisce.
Quello consuntivo, corredato del conto patrimoniale, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno stesso.
Sia il bilancio preventivo che quello consuntivo, con la deliberazione del Consiglio di amministrazione e la relazione del Consiglio di amministrazione e la relazione del Collegio dei revisori di ciascuna Azienda, devono essere trasmessi a cura dei presidenti delle rispettive Aziende, all'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio entro trenta giorni dalla data di approvazione del Consiglio.
Il consuntivo finanziario è annualmente corredato di un conto patrimoniale.
I bilanci delle Aziende idrotermominerali della Regione sono iscritti come appendici al bilancio regionale.
Il primo anno finanziario delle Aziende coincide con quello della Regione in corso alla data di pubblicazione delle presenti norme.
I rispettivi Consigli di amministrazione provvederanno nelle loro prime riunioni , a curare le redazione dei primi bilanci preventivi.
Sino a quando non saranno costituiti i normali organi di amministrazione delle Aziende, e comunque non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione delle presenti norme, all'Amministrazione di ciascuna delle Aziende medesime sarà distintamente provveduto a mezzo di rispettivi commissari.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 20 dicembre 1954.
RESTIVO
Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 5 febbraio 1955. Registro n. 1, foglio n. 68.