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LEGGE REGIONALE 22 giugno 1957, n. 34

G.U.R.S. 28 giugno 1957, n. 33

Concessione di contributi per la distillazione di vino genuino prodotto nel territorio della Regione.

Testo annotato al 28/4/1964

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' concesso un contributo di L. 30 per ogni grado ettolitro di vino genuino, con acidità volatile non superiore ad un decimo, detratta l'anidride solforosa, della gradazione alcoolica prodotto nel territorio della Regione Siciliana, che verrà distillato nel territorio stesso, dalla entrata in vigore della presente legge sino al 31 agosto 1957.

Art. 2

Il contributo viene concesso dall'Assessore per l'agricoltura su istanza dell'interessato e previo accertamento che il vino destinato alla distillazione è stato prodotto nel territorio della Regione ed ha le caratteristiche previste dall'art. 1 della presente legge.

La concessione del contributo è inoltre subordinata alla attestazione che siano state accordate le agevolazioni di cui al decreto legge 16 marzo 1957, n. 69.

Art. 3

Il contributo previsto dal precedente articolo 1 è concesso anche agli agricoltori ed ai Consorzi e Cooperative di agricoltori che effettuano per proprio conto, la distillazione dei vini prodotti nelle loro aziende agricole.

Art. 4

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 è autorizzata la spesa di L. 35 milioni (lire trentacinquemilioni) da iscriversi sul bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1957-58.

Art. 5

L'Assessore per l'agricoltura può autorizzare con proprio decreto l'Istituto della Vite e del Vino ad acquistare determinati quantitativi di vino prodotto nel territorio della Regione Siciliana da destinare alla distillazione.

Tale autorizzazione può essere concessa qualora le giacenze di vino prodotto e le condizioni del mercato determinano sensibili perturbazioni nell'economia delle zone vitivinicole e con il rispetto delle modalità previste dalla presente legge. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9/64, l'autorizzazione prevista dall'articolo annotato, può essere concessa nei casi in cui la produzione dei vini sia stata compromessa sino al punto da non poter essere utilizzata secondo le normali destinazioni, a causa di eccezionali infestazioni di parassiti animali o vegetali della vite.

Art. 6

Il decreto dell'Assessore per l'agricoltura, di cui all'articolo precedente da emanarsi, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, determina la quantità di vino da acquistare che non può essere comunque superiore al 10% del prodotto normalmente esportato dalla Sicilia.

Il vino da distillare non può avere grado alcoolico inferiore al 12% in volume, determinato con il metodo ufficiale della distillazione, e con acidità volatile, detratta l'anidride solforosa, non superiore ad 1/ 10 della gradazione alcoolica. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 39/60, in deroga al comma annotato, l'Assessore all'agricoltura è autorizzato a determinare, con suo decreto, il grado alcoolico e le caratteristiche del vino da distillare, limitatamente al raccolto del 1959 e del 1960.

Con Decr. Ass. Agricoltura 01/09/60 è stata determinata la gradazione alcolica del vino da distillare per l'annata 1958-59.

Art. 7

Il prezzo di acquisto del vino è fissato dall'Assessore della agricoltura sentito il Comitato istituito con l'art. 8.

Nella determinazione del prezzo deve essere tenuto presente quello fissato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale contenente provvedimenti per l'applicazione della imposta generale sulla entrata per il commercio dei prodotti vinicoli nonchè gli scopi di cui alla presente legge.

Art. 8

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura è istituito un Comitato composto da tre membri scelti in seno al Consiglio Regionale dell'agricoltura, dal Presidente o dal Vice Presidente dello Istituto della Vite e del Vino, che lo presiede, e da un funzionario tecnico dell'Assessorato per l'agricoltura.

Oltre ai compiti previsti dagli articoli precedenti sono compiti del Comitato:

a) ripartire provincialmente le quantità di vino da acquistare;

b) fissare le norme di acquisto del vino;

c) procedere all'acquisto del vino stesso e determinare le caratteristiche dei distillati;

d) stabilire i criteri di conservazione e di vendita;

e) provvedere alla vendita del prodotto finito;

f) provvedere a quanto altro necessario per la gestione connessa alle attività previste dalla presente legge;

g) provvedere alla pubblicazione in apposito bollettino dei dati relativi agli acquisti di tutte le partite di vino effettuati a norma della presente legge.

Art. 9

Le quantità da acquistare devono essere ripartite in rapporto alla produzione delle singole provincie o zone vinicole.

Gli acquisti non possono superare il 10% delle giacenze denunziate dai proprietari ai sensi dell'articolo 10. Tale aliquota può essere superata a favore delle cantine sociali o delle cooperative o consorzi di piccoli produttori ma non oltre il 30% del prodotto denunziato. (1)

(1)

Per le modifiche all'aliquota di cui al comma annotato, vedi l'art. 2 della L.R. 39/60 e l'art. 3 della L.R. 9/64.

Art. 10

I produttori di vini singoli o associati devono, entro il 30 aprile di ogni anno, denunciare agli uffici periferici dello Assessorato agricoltura competenti per territorio, le giacenze di vino esistenti nei propri magazzini alla data del 15 aprile, indicandone la provenienza.

Art. 11

La gestione relativa alle operazioni di acquisto del vino e della distillazione sarà tenuta in un conto speciale che sarà allegato, quale parte integrante, al bilancio dell'Istituto della Vite e del Vino.

Il controllo della medesima è devoluto ad un collegio sindacale composto da un magistrato della Corte dei conti e da due funzionari rispettivamente in rappresentanza dell'Assessorato per il bilancio e dell'Assessorato per l'Agricoltura.

Art. 12

L'Assessore per il bilancio, su richiesta dell'Assessore per l'agricoltura, è autorizzato a concedere la garanzia della Regione sino alla concorrenza massima del 30% per il rimborso dei prestiti consentiti dagli Istituti esercenti il credito agrario all'Istituto della Vite e del Vino per l'acquisto dei quantitativi di vino fissati dagli articoli precedenti.

La Regione concorre, altresì, al pagamento degli interessi in misura non superiore al 5%.

E' autorizzata l'assunzione a carico del bilancio della Regione del relativo onere.

Art. 13

L'Assessore per il Bilancio, di concerto con quello per l'Agricoltura, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito che saranno incaricati della concessione dei prestiti previsti dalla presente legge.

Art. 14

Per provvedere al pagamento degli interessi sui prestiti di cui all'art. 12 è autorizzata la spesa annua di L. 40.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 e fino all'esercizio 1960-61.

Art. 15

Per le ulteriori esigenze della presente legge si provvederà con la legge del bilancio.

L'Assessore per il Bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 16

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 giugno 1957.

LA LOGGIA