Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO PRESIDENZIALE 9 giugno 1954, n. 9

G.U.R.S. 8 ottobre 1954, n. 63

Approvazione del testo unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione Siciliana.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto l'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 67;

Sentito il Consiglio di Giustizia Amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo in data 24 maggio 1954;

Su proposta dell'Assessore regionale per gli Enti Locali;

DECRETA

Art. 1

E' approvato l'unito testo unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione Siciliana, composto di 440 articoli e vistato dall'Assessore Regionale per gli Enti Locali.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 9 giugno 1954.

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio Controllo Atti del Governo - addì 6 ottobre 1954. Registro n. 1, foglio n. 35.

ALLEGATO

TESTO UNICO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA COMUNALE E PROVINCIALE VIGENTE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

(T.U. 1934, art. 1 - legge regionale 7 dic. 1953, n. 62 art. 27)

I provvedimenti ad iniziativa governativa, che importino nuove attribuzioni delle autorità comunali e provinciali, ovvero aboliscono o modifichino quelle esistenti, quando non siano promossi dal Ministro dell'interno, debbono essere predisposti di concerto col medesimo.

Le disposizioni contenute nella legislazione in materia comunale e provinciale, riguardanti la competenza di organi ed Autorità dell'ordinamento generale dello Stato, debbono intendersi riferibili, nell'ambito della Regione, agli organi ed Autorità regionali sostituiti nell'esercizio della relativa competenza.

Art. 2

(T.U. 1934, art. 2 - legge regionale 7 dic. 1953, n. 62 art. 27)

Qualsiasi disposizione legislativa, tendente a porre a carico dei comuni e delle provincie nuove o maggiori spese, deve essere concretata di concerto oltre che col Ministro dell'interno, anche col Ministro delle finanze. Il consenso deve risultare dal relativo disegno di legge, e, qualora la spesa sia inerente a servizi di carattere statale, devono essere, in pari tempo, assegnati agli enti predetti i corrispondenti mezzi di entrata.

Le disposizioni contenute nella legislazione in materia comunale e provinciale, riguardanti la competenza di organi ed Autorità dell'ordinamento generale dello Stato, debbono intendersi riferibili, nell'ambito della Regione, agli organi ed Autorità regionali, sostituiti nell'esercizio della relativa competenza.

Art. 3

(T.U. 1934, art. 3)

L'autorità governativa può sempre esercitare, a mezzo di commissari, la facoltà di sostituzione, conferitale dalla legge nei confronti degli enti pubblici locali.

Art. 4

(T.U. 1934, art. 4)

Salvo i casi di delega o sostituzione ammessi dalla legge, gli atti, compiuti in nome dell'amministrazione comunale, provinciale e consorziale da organi non competenti, sono improduttivi di effetti giuridici nei confronti dell'ente.

Art. 5

(T.U. 1934, art. 5 - legge regionale 7 dic. 1953, n 62 art. 27 legge regionale 1 luglio 1947, n. 3 art. 2)

Salvo che la legge non disponga altrimenti, contro i provvedimenti delle autorità governative inferiori è ammesso ricorso in via gerarchica alle autorità superiori.

Il ricorso gerarchico può essere sperimentato solo da chi vi abbia interesse, e non è più ammesso dopo trascorsi trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione amministrativa, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione del provvedimento.

L'autorità adita, qualora non creda di comunicare d'ufficio il ricorso ai controinteressati ordina che il ricorso stesso venga notificato a costoro, a cura del ricorrente, nel termine da essa stabilito, sospendendo la pronuncia, finchè non consti della eseguita notificazione.

Nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, gli interessati possono presentare all'autorità cui è diretto le loro deduzioni.

Trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'autorità adita abbia provveduto, il ricorrente può chiedere, con istanza alla stessa notificata, che il ricorso venga deciso.

Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende, a tutti gli effetti di legge, come rigettato.

I ricorsi gerarchici al governo, da qualunque legge previsti, sono decisi con provvedimento definitivo del Ministro, salvo che si tratti di ricorsi contro provvedimenti ministeriali o che la legge disponga diversamente.

Le disposizioni contenute nella legislazione in materia comunale e provinciale, riguardante la competenza di organi e di autorità dell'ordinamento generale dello Stato, debbono intendersi riferibili, nell'ambito della Regione, agli organi ed Autorità regionali costituiti nell'esercizio della relativa competenza.

Fino a quando l'Assemblea Regionale non avrà proceduto a regolare l'ordinamento amministrativo della Regione, i poteri del Governo regionale sugli enti locali sono esercitati a mezzo degli organi attualmente esistenti secondo le rispettive competenze.

Art. 6

(T.U. 1934, art. 6 - legge regionale 7 dic. 1953, n. 62 art. 27 legge regionale 1 luglio 1947, n. 3 art. 2)

(Il Governo ha facoltà, in qualunque tempo di annullare, di ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamenti generali o speciali.

Contro il decreto del Presidente della Repubblica è sempre ammesso il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Le disposizioni contenute nella legislazione in materia comunale e provinciale, riguardanti la competenza di organi ed Autorità dell'ordinamento generale dello Stato, debbono intendersi riferibili, nell'ambito della Regione, agli organi ed Autorità regionali sostituiti nell'esercizio della relativa competenza.

Fino a quando l'Assemblea Regionale non avrà proceduto a regolare l'ordinamento amministrativo della Regione i poteri del Governo regionale sugli enti locali sono esercitati a mezzo degli organi attualmente esistenti secondo le rispettive competenze.)

(N.d.R. Dichiarata la illegittimità costituzionale del presente articolo con sentenza n. 73 del 16 dicembre 1960)

Art. 7

(T.U. 1934, art. 7 - art. 51 della Costituzione)

Per essere nominati ad uno degli uffici o impieghi visti dalla presente legge, salvo i particolari requisiti richiesti nei singoli casi, è necessario essere cittadino dello Stato, godere dei diritti civili, essere di buona condotta morale e politica, maggiore di età e saper leggere e scrivere.

Per i nati dopo il 1917 la nomina agli uffici anzidetti potrà cadere soltanto su coloro che abbiano soddisfatto all'obbligo scolastico a norma del Titolo V, Capo I, del T.U. approvato con R.D. 5 febbraio 1928, n. 577.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alla Repubblica.

La prova della buona condotta è data mediante certificato del Sindaco del Comune di residenza; quella di saper leggere e scrivere mediante certificato dell'autorità scolastica.

Art. 8

(T.U. 1934, art. 8 - legge 3 giugno 1937, n. 847 artt. 1 e 5)

Non possono essere nominati agli uffici previsti nella presente legge:

1) coloro che siano in stato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2) i commercianti falliti, finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti, a norma degli artt. 5 e segg. del R. D. 16 marzo 1942, n. 267;

3) coloro che siano ricoverati negli ospizi di carità coloro che siano abitualmente a carico dell'Ente comunale di assistenza ovvero di altro istituto pubblico di assistenza e beneficenza;

4) i condannati per diserzione in tempo di guerra, anche se abbiano beneficiato di grazia, indulto od amnistia;

5) i condannati a pene detentive di qualunque genere per un tempo maggiore di tre anni;

6) i condannati alla degradazione;

7) i condannati per delitti contro la personalità dello Stato, contro la libertà individuale, previsti dagli artt. 600 a 607 del codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, associazione a delinquere prevista dall'articolo 416 del codice penale, patrocinio o consulenza infedele e millantato credito previsti negli artt. 381, 382 e 383 codice penale; per delitti contro la fede pubblica, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli in cui concorra la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del codice penale; violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, lenocinio; omicidio, lesione personale seguita da morte, e quella prevista dall'art. 583 del codice penale, procurato aborto; furto, eccetto quando sia punibile a querela della persona offesa, rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'art. 635 del codice penale; sia per l'uno sia per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8) i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali o secondo le leggi penali speciali vigenti, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

9) coloro che furono due volte condannati per essere stati colti in istato di manifesta ubriachezza, ovvero per delitto commesso in istato di ubriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o estinta la pena inflitta con l'ultima condanna. In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorre un nuovo quinquennio dal giorno in cui fu scontata o estinta la pena inflitta con la seconda condanna;

10) i condannati per mendicità.

11) coloro che siano stati condannati per i reati indicati al Titolo II Capo VI, del presente Testo Unico;

12) gli interdetti dai pubblici uffici e coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata, gli assegnati al confino di polizia e gli ammoniti. Tale incapacità cessa cinque anni dopo compiuto il termine della interdizione, della misura di sicurezza, del confino o della ammonizione;

13) gli esercenti locali di meretricio;

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 9

(T.U. 1934, art. 9)

Le condizioni previste come causa di incapacità o di incompatibilità per un determinato ufficio impediscono la nomina all'ufficio stesso, se preesistano, e ne determinano la decadenza, ove sopravvengano.

Tuttavia la perdita del requisito della buona condotta morale e politica non è causa di decadenza dall'Ufficio, ma dà luogo alla applicazione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Qualora l'incompatibilità riguardi soltanto il cumulo degli uffici, l'interessato ha facoltà di dichiarare, nel termine di giorni quindici dalla partecipazione dell'ultima nomina, per quale di essi intenda optare. Se l'interessato non fa la dichiarazione nel termine stabilito decade dalla seconda nomina.

Art. 10

(T.U. 1934, art. 10)

Qualora non sia disposto altrimenti, la dichiarazione della decadenza o l'accettazione delle dimissioni da un determinato ufficio, spetta alla medesima autorità che ha proceduto alla nomina.

Art. 11

(T.U. 1934, art. 11)

La gratuità dell'ufficio non esclude il rimborso delle spese che l'investito dell'ufficio stesso sia obbligato a sostenere per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12

(T.U. 1934, art. 12)

Nessun mandato imperativo può essere dato alle persone designate ad un pubblico ufficio da chi è chiamato dalla legge a fare la designazione.

Art. 13

(T.U. 1934, art. 13)

Fra gli investiti di pubblici uffici di pari grado, l'anzianità è stabilita dalla data di nomina; in caso di nomina contemporanea, è stabilita dall'età.

Art. 14

(T.U. 1934, art. 14)

Coloro che sono nominati a tempo a un pubblico ufficio ancorchè sia trascorso il termine prefisso, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 15

(T.U. 1934, art. 15)

Negli organi collegiali la scadenza dei componenti è simultanea.

Chi surroga un membro, che per qualunque motivo abbia cessato anzi tempo di far parte del collegio, rimane in carica solo fino a quando avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 16

(T.U. 1934, art. 16 - T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 1)

Gli amministratori dei comuni, delle provincie e dei consorzi si debbono astenere dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni, somministrazioni od appalti nell'interesse degli enti a cui appartengono o delle istituzioni soggette all'amministrazione, tutela o vigilanza degli enti stessi.

Lo stesso obbligo incombe ai membri della Giunta provinciale amministrativa per tutti gli enti sottoposti alla sua tutela.

TITOLO I

CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE, AUTORITA' GOVERNATIVE ED ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI

Art. 17

(T.U. 1934, art. 17 - legge regionale 7 dic. 1953 n. 62, art. 27)

La circoscrizione delle provincie e dei comuni, salvo quanto dispone il titolo IV, è regolata per legge.

Ove la legge, che provvede alla modifica della circoscrizione delle provincie e dei comuni, non disponga altrimenti, alla sistemazione dei rapporti fra gli enti interessati si provvede con decreto del Presidente della Regione.

Art. 18

(T.U. 1934, art. 18)

Ogni provincia ha un prefetto, un vice-prefetto, un Consiglio di Prefettura e una Giunta amministrativa.

In ogni provincia un servizio ispettivo, affidato a funzionari dei gruppi A e B dell'amministrazione dell'interno, alla diretta dipendenza del Prefetto, assicura, mediante visite saltuarie e periodiche presso l'amministrazione provinciale e le amministrazioni comunali, l'ordinato funzionamento e il regolare andamento dei pubblici servizi, nonchè la esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Art. 19

(legge 8 marzo 1949, n. 277, articolo unico)

Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella Provincia.

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessità, i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio.

Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.

Invia appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di dimissione da parte degli organi ordinari previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge, o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.

Tutela l'ordine pubblico e sopraintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate.

Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la Prefettura.

Art. 20

(T.U. 1934, art. 20 - art. 153 del T.U. 1915 in relazione all'art. 10, secondo comma, T.U. 5 aprile 1951, n. 203 - Decreto Legislativo Presidente Regione Siciliana 16 ottobre 1951, n. 33, art. 1, ratificato con legge regionale 11 luglio 1952, n. 26)

Il prefetto può emettere ordinanza di carattere contigibile ed urgente in materia di edilità locale e igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica interessanti l'intera provincia o più comuni della medesima.

Le ordinanze di urgenza del Prefetto sono eseguite in via amministrativa, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale.

Quando gli interessati non vi ottemperino, sono adottate, previa diffida da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza, le misure necessarie per l'esecuzione d'ufficio.

E' autorizzato l'impiego della forza pubblica.

La nota delle spese relative è resa esecutoria dal Prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Prefetto sono punite con l'arresto fino a dieci giorni e con l'ammenda fino a lire 15.000.

Art. 21

(T.U. 1934, art. 21)

Il Vice-prefetto sostituisce il Prefetto in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza.

Art. 22

(T.U. 1934, art. 22)

Il Prefetto e chi ne fa le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni fuorchè dalla superiore Autorità governativa, nè sottoposti a procedimento, per alcun atto del loro ufficio, senza autorizzazione del Capo dello Stato, previo parere del Consiglio di Stato, tranne il caso di imputazione di reati elettorali.

Art. 23

(T.U. 1934, art. 23)

Il Consiglio di Prefettura si compone del Prefetto, o di chi ne fa le veci, che lo presiede, e di due consiglieri.

Alle sedute del Consiglio in sede di giurisdizione contabile, intervengono, con voto deliberativo, il ragioniere capo della Prefettura e il direttore di ragioneria o il ragioniere capo dell'Intendenza di Finanza, e, con voto consultivo, il funzionario di ragioneria che ha compilata la relazione sul conto.

Art. 24

(T.U. 1934, art. 24)

Il Consiglio di Prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi e dai regolamenti. Esso è chiamato a dar pareri nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti e quando ne sia richiesto dal Prefetto.

Se il parere del Consiglio di prefettura è richiesto per disposizione di legge o di regolamento, il provvedimento che ne consegue deve riportare la formula "udito il parere del Consiglio di Prefettura".

Art. 25

(Legge 4 aprile 1944 n. 111, art. 9 - legge regionale 1 luglio 1947, n. 2, art. 4)

La Giunta provinciale amministrativa si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'Ispettore provinciale, dell'Intendente di Finanza, di due Consiglieri di Prefettura, designati al principio di ogni anno dal Prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti, scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione del Delegato regionale dell'Amministrazione Provinciale, approvata dal Prefetto.

Il Prefetto e l'Intendente di Finanza designano rispettivamente come supplenti un Consigliere di Prefettura, un funzionario di ragioneria della Prefettura e un funzionario dell'Intendenza.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta in sede amministrativa, è sufficiente l'intervento di cinque membri.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 26

(D.L. 4 aprile 1944 n. 111, art. 10 - legge regionale 1 luglio 1947 n. 2, art.  4 - T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 17 modificato dall'art. 16 legge regionale 5 aprile 1952 n. 11)

Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:

a) il delegato regionale dell'amministrazione provinciale;

b) i Sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;

c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina a giudici a norma del vigente Ordinamento delle Corti di Assise;

e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado coll'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.

Il membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun consiglio comunale compreso nel territorio delle attuali provincie.

Art. 27

(D.L. 4 aprile 1944 n. 111, art. 11 - legge regionale 1 luglio 1947, n. 2, art. 4)

In caso di cessazione dalla carica del Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale, i membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa decadono di diritto, restando in carica fino alla nomina dei nuovi membri.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, che non intervengono, senza giustificato motivo a tre adunanze consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dalla Giunta stessa, su proposta del presidente, sentiti gli interessati.

Alle vacanze che si verificano tra i membri elettivi si provvede sostituendo al titolare cessato il supplente anziano.

Quando siano venuti a mancare tutti i supplenti il Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale provvede a sostituirli con nuove nomine.

Art. 28

(D.L. 4 aprile 1944, n. 111, articolo 12)

Ai membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura determinato con decreto del Ministero per l'Interno.

La relativa spesa è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 29

(T.U. 1934, art. 29)

Il Consiglio di Prefettura e la Giunta provinciale amministrativa, prima di emettere pronunzie definitive, nelle materie di loro competenza, hanno facoltà di richiedere documenti e giustificazioni e di ordinare, a spese degli enti interessati, ogni altra indagine che ritengano necessaria.

TITOLO II

DELL'ELETTORATO ATTIVO E DELLA TENUTA E REVISIONE ANNUALE DELLE LISTE ELETTORALI

CAPO I

Dell'elettorato attivo

Art. 30

(Art. 1 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21 anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 31.

Art. 31

(Art. 2 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Non sono elettori:

1) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente;

2) i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

3) coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o dell'ammonizione, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

4) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentive o a libertà vigilata a norma dell'art. 215 del Codice Penale, finchè durano gli effetti del provvedimento;

5) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

6) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

7) in ogni caso i condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumità pubblica, esclusi i colposi, per falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli artt. 522 e 526 del codice penale, per offese al pudore e all'onore sessuale, per delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, escluso quello preveduto dall'articolo 553, per il delitto d'incesto, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall'art. 626, primo comma del codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento o appropriazione indebita nei casi pei quali si procede di ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci per usura, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta per giuochi d'azzardo, per le contravvenzioni previste dal titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, e delle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n 323;

8) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945 n 142, nonchè i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attività fascista;

9) i tenutari di locali di meretricio;

10) i concessionari di case da giuoco.

Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7 e 8 non si applicano se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici in base a disposizioni legislative di carattere generale, e se il reato è estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non può farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non è intervenuta la declaratoria della competente autorità giudiziaria.

CAPO II

Delle liste elettorali

Art. 32

(Art. 3 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune.

Sono iscritti, altresì, coloro i quali compiano il 21.o anno di età entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui hanno inizio le operazioni di revisione annuale delle liste e si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 33

(Art. 4 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico, in doppio esemplare, ed indicano per ogni elettore:

a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;

b) la paternità;

c) il luogo e la data di nascita;

d) il titolo di studio;

e) la professione o il mestiere;

f) l'abitazione e, quando l'elettore sia iscritto nelle liste a termine dell'art. 39 anche il Comune di residenza.

Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario.

Le liste elettorali sono permanenti. Salvo il disposto dell'art. 54, le liste non possono essere modificate se non per effetto della revisione annuale, alla quale si procede in conformità delle disposizioni del presente titolo.

Art. 34

(Art. 5 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Presso ogni Comune è istituito lo schedario elettorale, che è formato di una parte principale e di due compartimenti ed è tenuto in ordine alfabetico.

Nella parte principale sono raccolte le schede degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; i due compartimenti comprendono rispettivamente le schede di coloro che debbono essere cancellati dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti.

I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione annuale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'art. 54. Essi devono essere tenuti continuamente aggiornati sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica autorità inerente alla capacità elettorale dei cittadini.

Le schede eliminate dallo schedario elettorale devono essere conservate, previa stampigliatura, nell'archivio comunale per un periodo di cinque anni.

La Giunta municipale verifica, almeno ogni tre mesi, ed in ogni caso nella prima quindicina di ottobre, la regolare tenuta dello schedario elettorale.

Con decreto del Ministro per l'interno saranno emanate le norme per l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale.

Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.

Art. 35

(Art. 6 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede alla compilazione di un elenco, in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che sono o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 32 e che risultino compresi nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 ottobre. Nell'elenco non sono compresi gli elettori immigrati da altri Comuni.

In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta del registro di popolazione, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva e da ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, può farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti od uffici.

Art. 36

(Art. 7 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Entro il termine stabilito dal primo comma dell'art. precedente il sindaco trasmette un estratto dell'elenco ivi previsto, comprendente i nati nella circoscrizione di ciascun tribunale, all'ufficio del casellario giudiziale competente.

Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco è trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale di Roma.

L'ufficio del casellario, entro il mese di novembre, restituisce al comune l'estratto dell'elenco, previa apposizione dell'annotazione "Nulla" per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita delle qualità di elettore ed allega, per gli altri nominativi, il certificato delle iscrizioni esistenti osservato il disposto dell'art. 609 del codice di procedura penale.

Art. 37

(Art. 8 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Entro il mese di novembre l'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette al comune l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure del confino o alle ammonizioni, nonchè l'elenco dei tenutari dei locali di meretricio e quello dei concessionari di case da giuoco.

Tale disposizione si applica per coloro che abbiano compiuto il 21. anno di età o lo compiano entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 38

(Art. 9 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Il primo novembre il Sindaco con manifesto da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che siano in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione nelle liste elettorali a farne domanda entro il 15 dello stesso mese.

Nella domanda vanno indicati la paternità, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la professione o il mestiere e l'abitazione; ad essa devono essere alligati i documenti comprovanti nel richiedente il possesso dei requisiti per essere elettore nel comune. Se il richiedente non ha l'abitazione nel comune, può indicare altresì in quale sezione elettorale intende essere iscritto. Se non è nato nel comune deve alligare il certificato di nascita.

La domanda è sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non sappia o non sia in grado di sottoscriverla per fisico impedimento, può fare la domanda in forma verbale, alla presenza di due testimoni innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

Art. 39

(Art. 10 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Chi è iscritto nelle liste elettorali di un comune può richiedere di rimanervi, nonostante abbia trasferito la propria residenza in altro comune ed ottenuto la iscrizione nel relativo registro della popolazione stabile. A tale fine, entro 15 giorni dal trasferimento della residenza, invia al Sindaco del comune nelle cui liste intende di mantenere l'iscrizione, apposita domanda della quale il sindaco stesso dà immediata notizia al sindaco dell'altro comune.

Chi, pur non avendovi la residenza, intenda essere iscritto nelle liste elettorali del comune di nascita o del comune dove ha la sede principale dei propri affari od interessi deve, entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo precedente, presentare domanda al sindaco, unendovi la dichiarazione del comune di residenza, attestante l'avvenuta rinuncia alla iscrizione nelle liste di quel comune.

Per le domande di cui sopra si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le domande ed i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale ed il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta con la indicazione dei documenti allegati.

Per i cittadini di cui al presente articolo ed a quello precedente, non compresi nell'elenco prescritto dall'art. 35, il sindaco richiede, entro il 20 novembre, tranne per coloro che siano già elettori, il certificato dell'ufficio del casellario giudiziario, che provvede al rilascio non oltre il 10 dicembre.

Art. 40

(Art. 11 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

I cittadini residenti all'estero, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reiscritti se già cancellati o di conservare la iscrizione nelle liste, anche quando non risultino compresi nel registro della popolazione stabile del comune.

La domanda, da inoltrare per tramite della competente autorità consolare, deve pervenire, entro il 15 novembre, al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste risultava iscritto il richiedente all'atto della partenza o del comune di nascita dei suoi ascendenti. Della ricezione della domanda il sindaco dà notizia all'interessato per mezzo della predetta autorità. Per lo stesso tramite notifica all'interessato la decisione delle commissioni elettorali comunali o mandamentale.

Per coloro che domandano la iscrizione o la reiscrizione nelle liste, il sindaco richiede il certificato del casellario giudiziale entro il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale.

Art. 41

(Art. 12 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Entro il mese di ottobre di ogni biennio il Consiglio comunale elegge, nel proprio seno, una Commissione per la revisione delle liste elettorali. L'elezione non è valida se non interviene la metà del numero dei consiglieri.

La Commissione è costituita di quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 membri, di sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli il cui Consiglio ha da 40 a 50 membri, di otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri comuni.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza.

A tale effetto, per la elezione dei componenti effettivi nei comuni il cui Consiglio non ha più di 30 membri, ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purchè non inferiore a tre.

Nei comuni il cui Consiglio ha da 40 a 50 membri, ogni consigliere dispone di quattro voti che può assegnare a quattro candidati diversi ovvero ad un numero inferiore di candidati o concentrarli anche su uno solo. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purchè non inferiore ad otto.

Nei comuni il cui Consiglio ha da 60 ad 80 membri, ogni consigliere dispone di sei voti e la elezione si effettua con le modalità di cui al precedente comma. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purchè non inferiore a dodici.

A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Il Sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti. Questi prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i componenti effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

La Commissione è presieduta dal sindaco.

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della metà più uno dei componenti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale.

Se il Consiglio comunale, nell'epoca indicata nel primo comma, è sciolto, i componenti eletti per il biennio restano in carica sotto la presidenza del commissario prefettizio e, avvenuta la nomina del sindaco, sotto la presidenza di questo.

Art. 42

(Art. 13 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Non oltre il 15 dicembre, la Commissione comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di tre elenchi separati per la revisione delle liste.

Gli elenchi in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.

Nel primo elenco la Commissione comunale propone la iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione nelle liste elettorali, tanto se siano compresi nell'elenco di cui all'art. 35, quanto se abbiano presentato domanda ai termini degli artt. 38, 39 e 40. Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o d'ufficio.

Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli elettori che sono incorsi nelle incapacità di cui ai nn. 3, 9 e 10 dell'art. 31 e di coloro che hanno rinunziato all'iscrizione nelle liste del Comune a norma del secondo comma dell'art. 39.

Nel terzo elenco sono segnati i nominativi di coloro le cui domande d'iscrizione non sono state accolte, con l'indicazione a fianco dei motivi del diniego.

Art. 43

(Art. 14 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali il segretario redige su apposito registro, il verbale che è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti.

Art. 44

(Art. 15 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Entro il 31 dicembre il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro gli elenchi, a presentarli non oltre il 15 gennaio con le modalità di cui al successivo art. 46.

Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dal presidente della Commissione comunale e dal segretario, deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali dell'anno precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.

Il sindaco notifica al Prefetto della provincia l'avvenuta affissione del manifesto.

Art. 45

(Art. 16 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la Commissione comunale ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali.

A coloro la cui domanda d'iscrizione non sia stata accolta, o che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'art. 42 per essere incorsi in una delle incapacità previste dall'art. 31, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione comunale, indicandone i motivi, non oltre dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi. La decisione della Commissione è notificata anche a coloro dei quali sia stata proposta la cancellazione dalle liste.

La notificazione è eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione fa fede fino a prova in contrario.

Art. 46

(Art. 17 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Ogni cittadino, nel termine indicato dall'art. 44, può ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale mandamentale.

Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

La parte interessata può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro-ricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne rilascia ricevuta.

Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione della Commissione comunale. Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo dell'autorità consolare questa ne cura l'immediato inoltro alla Commissione mandamentale competente.

Art. 47

(Art. 18 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

In ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario è costituito entro il mese di ottobre di ciascun biennio con decreto del primo presidente della Corte d'appello, una Commissione elettorale mandamentale, presieduta dal presidente del Tribunale, nelle sedi ove esiste, o dal pretore nelle altre sedi, e composta di quattro membri di cui uno designato dal Prefetto e tre dal Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale. Il componente designato dal Prefetto è scelto tra i dipendenti dello Stato di gruppo A o in mancanza, di gruppo B, in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la nomina è fatta tra i funzionari di Prefettura di grado non inferiore all'8º.

I componenti, la cui designazione spetta al Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale, sono scelti fra gli elettori dei comuni del mandamento estranei alla amministrazione dei comuni medesimi, semprechè abbiano adempiuto almeno all'obbligo dell'istruzione elementare e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, nè dipendenti della provincia, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

Il Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale designa, altresì, tre componenti supplenti, che sostituiscono quelli effettivi in caso di assenza o di legittimo impedimento.

I componenti della Commissione, ad eccezione del presidente, durano in carica due anni e possono essere confermati nel biennio successivo.

I componenti delle commissioni che, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. Il Primo presidente della Corte d'appello provvede alla loro sostituzione, promuovendo le necessarie designazioni degli organi competenti.

Ai componenti delle Commissioni elettorali mandamentali è concessa, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle Commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 48

(Art. 19 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della Commissione mandamentale, Sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Possono essere egualmente costituite ove esistano sezioni di pretura. Le Sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attività di servizio, a riposo od onorari ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale mandamentale. Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila la attività.

Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni dell'art. precedente.

Art. 49

(Art. 20 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Qualora la circoscrizione di un mandamento giudiziario comprenda comuni di più provincie, il Primo presidente della Corte d'appello può determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale delle Commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell'ambito di una sola provincia.

Analogamente il Primo presidente della Corte d'appello, quando la situazione dei luoghi lo consigli, ha facoltà di determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale della Commissione elettorale mandamentale in difformità della circoscrizione giudiziaria.

Art. 50

(Art. 21 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

La Commissione elettorale mandamentale e le Sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due commissari.

Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il segretario del comune capoluogo del mandamento giudiziario od altro funzionario di ruolo del comune designato dal sindaco, esercita le funzioni di segretario della Commissione elettorale mandamentale; le funzioni di segretario delle Sottocommissioni sono esercitate da impiegati del comune, designati dal sindaco.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle sedute.

Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti.

Copia dei verbali è trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al Prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Art. 51

(Art. 22 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Decorso il termine di cui all'art. 44, e non più tardi del 25 gennaio, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:

1) - i tre elenchi di cui all'art. 42 corredati di tutti i documenti relativi;

2) - i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;

3) - i verbali delle operazioni e deliberazioni della Commissione comunale.

L'altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del comune.

Il presidente della Commissione elettorale mandamentale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione.

Qualora il comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne dà immediato avviso al Prefetto, agli effetti dell'art. 72.

Art. 52

(Art. 23 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

La Commissione elettorale mandamentale:

1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;

2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per l'iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;

3) decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.

La commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale.

La Commissione si raduna entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.

I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'articolo 46, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dall'art. 54.

Art. 53

(Art. 24 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Entro il 31 marzo la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto all'approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nel medesimo termine gli elenchi devono essere restituiti al Comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione.

Nei quindici giorni successivi la Commissione comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati.

Delle rettificazioni eseguite il segretario comunale redige verbale che firmato dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, è immediatamente trasmesso al Prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate agli interessati con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 45.

Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale dal 15 al 30 aprile, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.

Art. 54

(Art. 25 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione dell'anno successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

1) della morte dell'elettore;

2) della perdita della cittadinanza italiana.

Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero devono risultare da documento autentico;

3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il cancelliere che provvede alla compilazione delle schede per il casellario giudiziale ai sensi degli articoli 9 e 11 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 778, e dei nn. 6 e 11 del decreto ministeriale 6 ottobre 1931, deve inviare notizia della sentenza o del provvedimento al comune di residenza dell'interessato o, ove il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza od il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza la partecipa al comune nelle cui liste l'elettore è compreso;

4) del trasferimento della residenza. Gli elettori che hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione, se non hanno espressamente dichiarato, con le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 39, di volervi rimanere iscritti. Gli elettori che hanno acquistato la residenza nel comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del comune di provenienza, attestante la avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal comune di nuova iscrizione anagrafica.

Le variazioni alle liste sono apportate, con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale che vi allega copia dei suindicati documenti, le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al Prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

La commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al comune.

Alle operazioni previste dal presente articolo la Commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni tre mesi, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 e non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per la variazione di cui al n. 1.

Le deliberazioni della Commissione comunale relative alle variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni; avverso le deliberazioni predette è ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni dalla data della notificazione.

La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 40, 46 e 52.

CAPO III

Della ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e della compilazione delle liste di sezione

Art. 55

(Art. 26 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Ogni comune è diviso in sezioni elettorali.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per elettori di sesso maschile e femminile ed in guisa che in ogni sezione il numero di elettori non sia di regola superiore a 800, nè inferiore a 100 iscritti.

Quando particolari condizioni di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma non inferiore a 50.

Art. 56

(Art. 27 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Commissione elettorale comunale provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli elettori alle singole regioni, nonchè alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste degli elettori per ogni nuova sezione.

Art. 57

(Art. 28 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

L'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione. E' data tuttavia facoltà alla Commissione elettorale mandamentale di autorizzare nei comuni aventi popolazione agglomerata inferiore a 10.000 abitanti che l'assegnazione sia effettuata secondo l'ordine alfabetico delle liste elettorali.

Gli elettori che, non avendo l'abitazione nel comune, abbiano omesso di indicare a termine dell'art. 38 - comma secondo - la sezione alla quale intendono essere iscritti e gli elettori residenti all'estero, soro ripartiti nelle singole liste di sezione secondo l'ordine alfabetico, salvochè, per la loro entità numerica, si renda necessaria la istituzione di apposite sezioni.

L'elettore che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune deve essere compresa nella lista degli elettori di quest'ultima. La domanda, sottoscritta dall'elettore, deve essere presentata alla Commissione comunale entro il 15 novembre. La Commissione apporta le occorrenti variazioni allegando la domanda al verbale della relativa deliberazione.

Se il trasferimento di abitazione è stato regolarmente notificato all'anagrafe entro il 15 ottobre, la variazione è fatta d'ufficio dalla Commissione.

Il segretario comunale apporta le necessarie variazioni allo schedario elettorale.

Art. 58

(Art. 29 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanno sottoscritte dai componenti della Commissione comunale e dal segretario e devono recare il bollo dell'ufficio comunale.

Art. 59

(Art. 30 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Possono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro sezioni; ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Tuttavia, per comprovate necessità, i comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal Prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici, ed a prescindere dalle limitazioni, previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada, purchè, in ogni caso, un medesimo accesso dalla strada alla sala non serva più di sei sezioni.

Quando, per sopravvenute circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta alla Commissione elettorale mandamentale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il Prefetto. La Commissione mandamentale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del quinto giorno antecedente alla data predetta.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione mandamentale ne dà immediato avviso al Prefetto ed al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni.

Art. 60

(Art. 31 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Non più tardi del 31 dicembre il sindaco, con manifesto da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni e il trasferimento di essi da una ad altra sezione, a presentarli entro il 15 gennaio alla Commissione elettorale mandamentale anche per tramite del comune che ne rilascia la ricevuta.

Durante questo periodo, la deliberazione di cui all'art. 56, corredata dai documenti relativi e di un esemplare delle liste di sezione, rimane depositata nell'ufficio comunale perchè ogni cittadino possa prenderne visione.

Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto è data immediata notizia al Prefetto, al quale dev'essere trasmessa, altresì una copia della deliberazione.

Il sindaco, non oltre il 25 gennaio, trasmette al presidente della Commissione elettorale mandamentale la deliberazione di cui all'art. 56 con i documenti e gli eventuali ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o per radiazioni apportate alle liste delle sezioni preesistenti.

Per la ricezione degli atti da parte della Commissione elettorale mandamentale per gli eventuali inadempimenti del comune, si osservano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 51.

Art. 61

(Art. 32 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Entro il 1 marzo la Commissione mandamentale decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni adottate ai sensi dell'art. 52, e autentica le liste, attestando in calce a ciascuna di esse il numero degli elettori che vi sono compresi, dopo avere riportato sopra i due esemplari delle liste relative alle sezioni preesistenti depositati presso di essa, le variazioni già approvate.

Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.

I due esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale mandamentale.

Le decisioni della Commissione mandamentale sono comunicate, entro lo stesso termine di cui sopra, alla Commissione comunale, che apporta all'altro esemplare delle liste le conseguenti variazioni.

Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica agli interessati le decisioni della Commissione sui reclami proposti.

La Commissione mandamentale, qualora accerti, di ufficio o su denunzia degli interessati, l'esistenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali, può apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, dandone immediata notizia al sindaco, e che provvede ad informare tempestivamente i presidenti delle singole sezioni.

CAPO IV

Dei ricorsi giudiziari

Art. 62

(Art. 33 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino può proporre impugnativa davanti alla Corte di appello con semplice ricorso, sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via d'urgenza.

Analoga azione può essere promossa per falsa o erronea rettificazione delle liste elettorali, fatta a norma dell'art. 53, secondo comma.

Il ricorso dev'essere notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, all'elettore o agli elettori interessati ed alla Commissione elettorale, a pena di nullità, entro venti giorni dalla notificazione di cui al penultimo comma dell'art. 53 se è proposto dallo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste; entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata, negli altri casi. I termini anzidetti sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui all'art. 40.

Art. 63

(Art. 34 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Il ricorso coi relativi documenti dev'essere, a pena di decadenza, depositato nella cancelleria della Corte di appello entro dieci giorni dalla notifica. La causa è decisa, senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

Per i cittadini residenti all'estero, il ricorso è depositato entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione.

Art. 64

(Art. 35 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Il ricorso può essere proposto anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso termine e con le stesse modalità di cui ai precedenti artt. 62 e 63, nel medesimo termine, il procuratore della Repubblica, qualora riscontri nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale.

Art. 65

(Art. 36 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Le sentenze della Corte d'appello sono comunicate immediatamente dalla cancelleria, oltrechè al presidente della Commissione elettorale mandamentale, al sindaco che ne cura l'esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza della Corte di appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, anche senza ministero di avvocato. Può essere impugnata anche dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello che ha emesso la decisione.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà, fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.

Sul semplice ricorso il presidente fissa, in via di urgenza, l'udienza per la discussione della causa. La decisione è immediatamente pubblicata.

Per l'esecuzione e notificazione delle sentenze della Corte di Cassazione si osservano le disposizioni di cui al primo comma.

Art. 66

(Art. 37 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.

CAPO V

Disposizioni varie

Art. 67

(Art. 38 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Qualora per effetto di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali occorra procedere alla compilazione delle liste elettorali di un nuovo comune, questo è tenuto a provvedervi, non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del decreto col quale è costituito, mediante stralcio dei propri elettori dalle liste del comune ex capoluogo.

Le liste, compilate in conformità del comma precedente, sono immediatamente trasmesse alla Commissione elettorale mandamentale che, entro quindici giorni dalla recezione, le munisce del visto di autenticazione, restituendo uno degli esemplari al comune.

La stessa procedura si applica nel caso in cui una o più frazioni o borgate si distacchino da un comune per essere aggregate ad un altro.

Il termine previsto nel primo comma è ridotto della metà per le variazioni da apportarsi alle liste dei comuni nei quali si è verificato il distacco.

Qualora la pubblicazione del decreto recante modificazioni nella circoscrizione di uno o più comuni avvenga prima che sia esaurita la procedura di revisione annuale, la compilazione delle liste e le variazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate in tale sede, semprechè lo stato delle operazioni relative lo consenta.

Nel caso in cui il decreto sia pubblicato dopo la convocazione dei comizi elettorali, i termini previsti dal presente articolo decorrono dal decimo giorno successivo a quello stabilito per le elezioni. Ove la convocazione sia stata indetta per la elezione dei Consigli comunali, i comizi sono sospesi con provvedimento del Predetto e i termini anzidetti decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

Art. 68

(Art. 39 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

A richiesta dei comuni e delle Commissioni elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste.

Art. 69

(Art. 40 legge 7 ottobre 1947, n 1058)

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, relativi al procedimento amministrativo o al giudiziario, sono redatti in carta libera ed esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in cassazione e dalle spese di cancelleria.

Art. 70

(Art. 41 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Gli atti relativi alla revisione annuale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

La copia delle liste generali di ciascun comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, è conservata negli archivi della Commissione stessa.

Le liste generali del comune devono essere riunite in uno o più registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.

Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun elettore.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del comune.

Art. 71

(Art. 42 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, i componenti delle Commissioni elettorali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dalla presente legge.

Art. 72

(Art. 43 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dalla presente legge, il Prefetto delega un suo commissario.

Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il Prefetto dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune.

CAPO VI

Disposizioni penali

Art. 73

(Art. 44 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

Se l'omissione è dolosa, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2.000 a lire 10.000.

Art. 74

(Art. 45 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un elettore che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un elettore che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un elettore che aveva il diritto all'iscrizione o non cancella un elettore che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'art. 34, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

Se il fatto è doloso la pena è della reclusione sino ad anno e della multa da L. 2.000 a L. 10.000.

Art. 75

(Art. 46 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Chiunque forma una lista o un elenco di elettori in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco di elettori, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi dagli elettori.

Art. 76

(Art. 47 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri che sia effettuata un'iscrizione o non sia effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste degli elettori o che sia effettuata la cancellazione d'uno o più elettori, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 1.000 a lire 10.000.

Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia componente di una Commissione elettorale comunale o mandamentale.

Art. 77

(Art. 48 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Chiunque proponga, a termini dell'art. 62, un'impugnativa avverso le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle Sottocommissioni, o per falsa od erronea rettificazione delle liste elettorali, è punito, ove il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente infondato con la multa da lire 1.000 a lire 5.000.

La condanna è pronunciata dalla Corte di appello con la medesima sentenza che rigetta l'impugnativa.

Art. 78

(Art. 49 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste degli elettori e dei relativi documenti, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 1.000 a lire 5.000.

Art. 79

(Art. 50 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Le condanne per i reati previsti dal presente capo, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, importano sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non minore di due e non superiore a cinque anni.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale o in altre leggi per i reati non previsti dalla presente legge.

Ai delitti dolosi previsti dal presente capo non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena ed alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

TITOLO III

ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI

CAPO I

Norme generali

Art. 80

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 11 - legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, art. 10)

L'elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti si effettua con il sistema maggioritario a scrutinio di lista con voto limitato.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio Comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

In questo caso, si procederà alla elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa è pubblicata nell'albo comunale.

Art. 81

(Legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, art. 11)

Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e sino a 50 mila abitanti l'elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista.

Alla lista che, allo scrutinio, risulterà avere riportato il maggiore numero di voti validi sono attribuiti tre quarti dei seggi assegnati al Comune. Gli altri seggi sono attribuiti alla lista che, allo scrutinio, risulterà aver riportato, dopo la prima il maggior numero di voti.

Qualora la lista immediatamente successiva alla seconda risulterà avere conseguito almeno il 12 per cento di tutti i voti validi, l'attribuzione dei seggi assegnati alla minoranza avverrà riportandoli con il metodo della proporzionale fra la seconda e la terza lista.

Nel caso in cui la prima lista riporterà un numero di voti superiore a tre quarti del totale dei voti validi, si procederà all'attribuzione dei seggi assegnati al Comune col metodo del riparto proporzionale, col sistema previsto all'art. 138 fra le liste che hanno ottenuto il maggior numero dei voti validi.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere; ogni ripartizione per frazione è esclusa.

Art. 82

(Legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, art. 12)

Nei Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti o che siano capoluoghi delle attuali provincie, la elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale come all'art. 138.

Gi elettori di un Comune concorrono egualmente alla elezione di ogni consigliere; ogni ripartizione per frazione è esclusa.

CAPO II

Della eleggibilità

Art. 83

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 14 - legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 13)

Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Regione, purchè sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione della paternità ed età, domicilio e condizione, alla presenza del Sindaco e del Segretario Comunale, o di un notaio, o del Pretore, o del Giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione della elezione.

Art. 84

(T.U. 5 aprile 1951 n .203, art. 15 - legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 14 e art. 62)

Non sono eleggibili a consiglieri Comunali:

1) gli ecclesiastici ed i Ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

2) i funzionari ed impiegati di uffici statali o regionali, che esercitano la vigilanza o la tutela sul Comune;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da Enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza del Comune stesso, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

4) gli impiegati, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune;

5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;

6) coloro che hanno lite pendente con il Comune;

7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno preso parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in società ed imprese aventi scopi di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;

8) coloro che sono stati condannati per delitto non colposo, a meno che non sia intervenuta in loro favore sentenza di riabilitazione in data anteriore a quella della convocazione dei comizi elettorali, o sia stata disposta dal giudice la sospensione condizionale della pena e la non iscrizione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;

9) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

10) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;

11) i magistrati di Corte di appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione;

Fino a quando esisteranno nella Regione le circoscrizioni provinciali non sono eleggibili a Consiglieri comunali i delegati regionali delle attuali amministrazioni provinciali.

Art. 85

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 15)

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, i coniugi, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

CAPO III

Del procedimento elettorale preparatorio

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 86

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 18)

Il Prefetto, d'intesa col Primo Presidente della Corte di Appello, fissa la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al Sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione.

Il Prefetto comunica inoltre il Decreto al Presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al Sindaco un esemplare delle liste di sezione.

Art. 87

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 19)

Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il Sindaco deve aver provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione. Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'Ufficio municipale a mezzo del Sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenere dal Sindaco un altro, stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti e nel giorno stesso della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Art. 88

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 20 - legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 17)

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vice-presidente, e di un segretario.

Il presidente è designato dal Primo Presidente della Corte d'appello fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, i vice-prettori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, i geometri, i dottori commercialisti, i ragionieri, i sanitari e i farmacisti regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato e della Regione, esclusi quelli dipendenti dalla Presidenza della Regione, dagli assessorati dall'Assemblea regionale, nonchè dai Ministri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte d'appello è tenuto al corrente l'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidenza di seggi elettorali, a norma dell'art. 26, comma secondo, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

Art. 89

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 21)

Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con un manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore, esclusi i candidati. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Se il comune sia retto da un Commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del Segretario comunale.

Ai nominati il Sindaco o il Commissario notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di Ufficiale giudiziario o di messo comunale.

Art. 90

(T.U. 5 aprile 1951 n.203, art. 22 - legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 18)

Il Segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel Comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:

1) Funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici i giudiziari;

2) Notai;

3) Impiegati dello Stato, della Regione o degli Enti locali;

4) Uffici giudiziari.

Art. 91

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23)

L'Ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano, che assume la vice-presidenza dell'Ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo.

Art. 92

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 24)

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 93

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 25)

Ai presidenti degli uffici elettorali di sezione spetta una diaria di L. 3.000 per ogni giorno al lordo delle ritenute di legge. E' dovuto altresì un trattamento di missione corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari di grado V dei ruoli dell'amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al V spetta, se dovuto il tranamento di missione inerente al grado rivestito.

Agli scrutatori ed ai segretari spetta una diaria di lire 2.000 al giorno, al lordo delle ritenute di legge. Oltre il trattamento di missione, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali di grado VII. Ai funzionari statali di grado superiore al VII, spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura e a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 94

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 26 - legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 19)

Il Sindaco provvede affinchè nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore 6, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) La lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal Segretario Comunale, per l'affissione a norma dell'art. 106;

3) Cinque copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 104;

4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 89;

5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

6) le urne occorrenti per la votazione;

7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura dell'Assessorato Regionale degli Enti locali con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle annesse tabelle a) e b) vistate dall'Assessore per gli Enti locali.

Le schede dovranno pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni regionali, sono forniti a cura dell'Assessorato degli Enti locali.

SEZIONE II

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 20)

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti

Art. 95

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 21)

Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non superiore ai quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà, devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 100 elettori nei Comuni con più di 10 mila abitanti, 50 nei Comuni con più di 5 mila abitanti, 30 nei Comuni con più di 2 mila abitanti e 20 nei minori.

Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune, e la loro firma è autenticata dal Sindaco o dal Pretore o dal giudice conciliatore o da un notaio o dal Segretario comunale. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale da allegarsi alla lista.

L'attestazione dell'iscrizione dei presentatori o dei candidati nelle liste elettorali può essere fatta cumulativamente e risultare da un unico atto. Può essere fatta altresì cumulativamente in unico atto l'autenticazione delle firme prescritte dal comma precedente.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita.

Nessuno può essere candidato in più di una lista nello stesso comune, nè può presentarsi come candidato, in più di un Comune, qualora le elezioni siano state indette o si svolgono nello stesso periodo di tempo. Chi è stato già, eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri comuni.

Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal Sindaco o dal Pretore o dal Giudice conciliatore o da un notaio o dal segretario comunale;

3) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e di compiere gli atti previsti dalla legge; le designazioni debbono essere autenticate dal Sindaco o dal pretore o dal Giudice conciliatore o da un notaio o dal Segretario comunale.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione.

Il segretario Comunale, o chi lo sostituisce legalmente rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente.

Art. 96

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 22)

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste;

a) verifica se esse siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina i nomi dei candidati per i quali manchi la dichiarazione di accettazione di cui al 9 comma, dell'articolo precedente;

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, o notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, nonchè quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della detta autorizzazione;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nomi.

Della deliberazione della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la Segreteria del Comune.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da queste apportate alla lista.

La Commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contenstate o modificate, che ne facciano istanza anche verbale, e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Giustizia amministrativa dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa.

Art. 97

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 29 - legge regionale 5 aprile

1952 n. 11, art. 23)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 94, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i contrassegni saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste.

Qualora l'elezione non possa aver luogo per mancata presentazione di liste si provvede a norme dell'art. 141, secondo comma, ripetendo gli adempimenti prescritti dagli artt. 86 e seguenti.

SEZIONE III

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 24)

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e fino a 50 mila abitanti

Art. 98

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 25)

La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata in almeno 200 elettori nei Comuni con più di 40 mila abitanti, e da almeno 100 negli altri.

Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle cifre previste dal comma precedente.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, nè inferiore ai tre quarti.

Per quanto riguarda la presentazione delle candidature e delle liste si applicano le disposizioni dell'art. 95.

Art. 99

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 27)

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, provvede agli adempimenti previsti dall'art. 96.

Sono applicabili le disposizioni degli ultimi quattro commi dell'art. 96.

Art. 100

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11 ,art 28)

Le decisioni di cui all'art. precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'art. 97, recante le liste dei candidati, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente alle elezioni.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione.

Art. 101

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 34)

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al Presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 94, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16 del sabato precedente l'elezione al Segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina dell'elezione, purchè prima dell'inizio della votazione.

SEZIONE IV

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 29)

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti o Capoluoghi delle attuali Provincie

Art. 102

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 30)

Le liste dei candidati per ogni Comune devono essere presentate da almeno 500 elettori nei Comuni con più di 500 mila abitanti, da almeno 300 nei Comuni con più di 100 mila abitanti, da almeno 200 nei Comuni con più di 50 mila abitanti.

Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal Segretario comunale, o dal pretore, o dal Giudice conciliatore. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 95.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, nè inferiore ad un quinto.

Di tutti i candidati deve essere indicato, cognome, nome, paternità e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Per quant'altro riguarda la presentazione delle candidature e delle liste si applicano le disposizioni del precedente art. 95.

Si applicano altresì le norme degli artt. 99, 100, 101.

SEZIONE V

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 31)

Disposizioni comuni alle Sezioni III e IV

Art. 103

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 32)

Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso Comune nè può presentarsi come candidato in più di due Comuni di popolazione superiore a 15 mila abitanti o in due Comuni di cui uno di popolazione inferiore a tale cifra, qualora in tali Comuni le elezioni siano state indette o si svolgano nello stesso periodo di tempo.

Chi è stato eletto in un Comune, non può presentarsi candidato in altri Comuni.

CAPO V

Della votazione

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 104

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 35)

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possono girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

Art. 105

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 36)

Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione privata di cui all'art. 87.

Essi non possono entrare armanti o muniti di bastone.

Art. 106

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 37)

Non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della Sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'Appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del Comune.

Art. 107

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 38)

Il Presidente, gli scrutatori, il Segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonchè gli Ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 108

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 39)

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.

Gli elettori i quali, per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'Ufficio, si trovino nella impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente a farlo esprimere da un elettore di fiducia in loro presenza.

Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a farsi assistere alla votazione e il nome dell'elettore che lo ha assistito. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Art. 109

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 40)

Il Presidente della sezione è incaricato della polizia della adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli Ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 113 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 110

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 41)

Alle ore sei del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Quindi, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Il presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e facendovi apporre la firma da due scrutatori; le depone indi, nella prima urna, o in apposita scatola, se entrambe le urne debbano essere adibite a ricevere le schede dopo l'espressione del voto, dopo averne controllato il numero di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione.

Il presidente dell'Ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

E' tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono in carta di identità o altro documento di idenficazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia.

In tal caso nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata della Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità Il presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 159.

L'elettore che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 115.

Art. 111

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 42 - legge regionale 5 aprile

1952 n. 11, art. 33)

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 87 per conservarlo in apposito plico, e dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna, o dalla scatola di cui all'art. 110, quarto comma, ed una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poi la presenta già piegata e chiusa, al presidente, il quale la depone nella seconda urna, o in una delle urne, se entrambe sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto.

Con la scheda deve essere restituita anche la matita.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.

Art. 112

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 43)

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Art. 113

(T. U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 44)

La votazione deve proseguire fino alle ore 22. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 114

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 45)

Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori e chiusa in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nella apposita scatola e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo e le firme degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

Art. 115

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 46)

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulta alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse la una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

SEZIONE II

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 34)

Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti

Art. 116

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11 ,art. 35)

Ciascun elettore ha diritto di votare soltanto per una lista.

Il voto di lista si esprime tracciando sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta, o sul rettangolo che lo contiene, un segno con la matita copiativa.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di tre per i Comuni il cui numero dei consiglieri da eleggere è di trenta e di due per gli altri Comuni.

Sono applicabili le disposizioni contenute nel successivo art. 117 in quanto compatibili.

SEZIONE III

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 36)

Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e fino a 50 mila abitanti

Art. 117

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 48 - legge regionale 5 aprile

1952 n. 11, art. 37)

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di tre.

Il volo di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e il cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la paternità.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle; rimangono valide le prime.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che siano in testa alla lista votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze della medesima lista, si intende che abbia votata la lista alla quale appartengono i preferiti.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

Art. 118

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 49)

Compiute le operazioni di cui all'art. 114, il presidente dell'ufficio:

1) provvede alla chiusura della seconda urna, o di entrambe se destinate tutte e due a ricevere le schede dopo la espressione del voto, e alla formazione di un piego nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiersi nel giorno successivo;

2) dispone che al piego siano apposte le indicazioni della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori e quella di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere;

3) rinvia lo scrutinio al mattino seguente e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, o della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, produce la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

SEZIONE IV

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 38)

Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti o Capoluoghi delle attuali Provincie

Art. 119

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 39)

Le norme di cui agli artt. 117 e 118 si applicano anche per la votazione nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti o capoluoghi delle attuali province.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di 3, 4, 5 o 6, rispettivamente per i Comuni in cui il numero di consiglieri da eleggere è di 40, 50, 60 o 80.

CAPO V

Dello scrutinio e della proclamazione

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 120

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 40)

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati compresi nella lista purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiori al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

La elezione è nulla:

1) se il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente;

2) se la lista non abbia riportato il numero minimo dei voti validi prescritto dal comma precedente;

3) se la metà dei seggi assegnati al Comune rimanga vacante.

Nei casi previsti dal comma precedente si provvede a norma del secondo comma dell'art. 141 ripetendosi però tutti gli adempimenti prescritti dagli artt. 86 e seguenti.

Art. 121

(T. U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 51)

Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 122

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 52)

Il Pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

SEZIONE II

(Legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, art. 41)

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti

Art. 123

(T. U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 53)

Compiute le operazioni di cui all'art. 114 il Presidente dell'ufficio provvede allo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a termini dell'art. 115.

Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzioni nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 124

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 54)

Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, lo scrutinio non possa essere ultimato entro tre ore dal termine massimo previsto dall'art. 113 per la fine della votazione, il presidente sigilla l'urna e chiude in un plico sigillato col bollo dell'Ufficio tutti gli atti relativi alle operazioni dell'ufficio stesso, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quella di due almeno degli scrutatori e quelle degli elettori presenti che ne facciano richiesta.

Provvede, indi, alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare.

Le operazioni non possono essere sospese più di una volta e la sospensione non può durare più di 12 ore.

Il presidente informa il pubblico dell'ora in cui l'urna sarà riaperta e le operazioni saranno riprese.

L'inosservanza delle disposizioni dei commi precedenti, come pure la ripresa delle operazioni in ora diversa da quella annunziata, producono le nullità delle operazioni medesime.

Art. 125

(Legge regionale 5 aprile 1952 n 11, art. 42)

Sono nulle le schede:

1) che non siano quelle prescritte dall'art. 94 o non portino il bollo e le firme richieste dall'art. 110;

2) quando presentino qualsiasi segno che debba ritenersi apposto artificiosamente per far riconoscere il votante;

3) quando non esprimano il voto per alcuna delle liste o lo esprimano per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta nemmeno con la indicazione di alcuno dei candidati.

Art. 126

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 43)

Tutti i candidati compresi nella lista che ha riportato il maggior numero di voti si intendono eletti.

Il resto dei seggi assegnati al Comune è attribuito alla lista che ha riportato, dopo la prima, il maggior numero di voti, e qualora più liste, dopo la prima, ottengano lo stesso più alto numero di voti, si procede alla ripartizione dei seggi residui fra le medesime in parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

Fra i candidati della lista o delle liste di cui al comma precedente si intendono eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di preferenze, e, a parità di preferenze, i più anziani.

Ove la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da più liste rendendo impossibile la determinazione della lista cui vanno attribuiti i quattro quinti dei seggi da coprire, l'elezione è nulla e la votazione si ripete a norma del secondo comma dell'art. 141.

Art. 127

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 57)

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendone constare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salvo le definitive decisioni del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 140.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al Prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 115, ultimo comma; se il Comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

Art. 128

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 58)

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, riunisce nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le sezioni, i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'art. 140.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

SEZIONE III

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 44)

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e fino a 50 mila abitanti

Art. 129

(T. U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 59)

Alle ore 8 del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità delle firme e dei sigilli apposti la sera innanzi, apre l'urna o le urne e inizia lo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni preferenza assegnata e la passa infine ad un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonchè da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome.

Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 115.

Art. 130

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 60)

Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte dall'art. 94 o non portino il bollo o le firme richieste dall'art. 110;

b) quando presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbono ritenersi fatti artificiosamente;

c) quando non esprimano il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati o lo esprimano per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

Art. 131

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 61)

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 115, ultimo comma.

Art. 132

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 62)

L'ufficio centrale è costituito dal Presidente del tribunale o la mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

Al presidente dell'ufficio centrale spetta il trattamento economico stabilito dall'art. 93 per i presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Art. 133

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 45)

Il presidente dell'ufficio centrale, la mattina del martedì successivo alla votazione, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti alle liste che ne hanno diritto. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

1) alla lista che ha raggiunto la cifra elettorale più alta, salva l'ipotesi prevista dal penultimo comma dell'art. 81, sono attribuiti i tre quarti dei seggi da coprire;

2) i seggi rimanenti sono attribuiti alla lista di minoranza, o ripartiti fra le liste di minoranza che ne abbiano diritto, ai sensi dell'art. 81. La ripartizione avviene col sistema previsto al successivo art. 138.

Stabilito il numero di consiglieri assegnato alle suddette liste, l'ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, a seconda delle rispettive cifre individuali.

Art. 134

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 46)

Ove la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da due liste, rendendo impossibile la determinazione della lista cui vanno attribuiti i tre quarti dei seggi da coprire, si procede al riparto proporzionale di tutti i seggi assegnati al comune fra le due suddette liste, in base alle cifre elettorali da esse conseguite e secondo le norme stabilite all'art. 138.

Se la lista immediatamente successiva alle prime due ha riportato un numero di voti non inferiori al 12 per cento di tutti i voti validi, anche tale lista viene ammessa al riparto proporzionale.

Quando la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da più di due liste, l'attribuzione dei seggi si fa, con il riparto proporzionale, soltanto fra le dette liste.

Art. 135

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 47)

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma dell'art. 133, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, i più anziani di età, dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salve le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'art. 140.

Art. 136

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 66)

Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale.

I rappresentanti, di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, gli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie, di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti, deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria dei comuni ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 115, ultimo comma.

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

SEZIONE IV

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 48)

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti o Capoluoghi delle attuali Provincie

Art. 137

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 49)

Per le operazioni di scrutinio e proclamazione nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti o capoluoghi delle attuali provincie si applicano le disposizioni degli articoli 129, 130, 131, 132 e 136 e quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 138

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 50)

Il presidente dell'ufficio centrale, la mattina del martedì successivo alla votazione, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista in tutte le sezioni del comune.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, per tutte le liste, i più alti in numero uguale a quelli dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di questa ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali.

Art. 139

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 51)

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino alla concorrenza, dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma dell'art. 138, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, i più anziani di età, dopo avere interpellato gli elettori presenti circa la esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salvo le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'art. 140.

CAPO VI

Della convalida e delle surrogazioni

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 140

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 67)

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 52)

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 83, 84, 85 e 86 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussiste alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a termini delle norme di cui alle sezioni II e III del presente capo.

Ove i Consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Contro le decisioni dei Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dal Capo VIII e i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

Art. 141

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 53)

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata la elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso o nella ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 126 l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto di concerto con il Primo Presidente della Corte d'appello.

SEZIONE II

(Legge regionale 5 aprile 1952 n .11, art. 54)

Disposizioni particolari per i Comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti

Art. 142

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 57)

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 85, rimane eletto quello incluso nella lista che ha conseguito il maggiore numero di voti, e, se si tratta di congiunti inclusi nella stessa lista, quello che ha riportato il maggiore numero di preferenze e, a parità, il più anziano.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 80, quarto comma, chi fosse eletto in più frazioni deve optare per una di esse entro otto giorni dalle elezioni.

SEZIONE III

(Legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, art. 58)

Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti

Art. 143

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 72)

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 85, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale di lista più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'articolo seguente.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni, deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e nell'altro, è surrogato a termini dell'articolo seguente; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 144

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 60)

Nei casi di ineleggibilità o di morte verificatisi anteriormente alla prima adunanza del Consiglio, il posto resosi vacante verrà assegnato dagli organi previsti dall'art. 147, al candidato che, nella lista del consigliere mancato, abbia conseguito la più alta cifra individuale dopo l'ultimo eletto, e, a parità di cifra, al più anziano di età.

Il seggio che, durante il quadriennio, rimanga vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, anche per dimissioni volontarie, se accettate dal consiglio, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze, e, a parità di voti, al più anziano.

CAPO VII

Dei ricorsi

Art. 145

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 74)

Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronunzia in prima sede il Consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se il Consiglio comunale non provvede sui ricorsi entro due mesi dalla notifica di essi, ne è investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa che in tal caso deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio.

Il sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

Art. 146

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 75 - legge regionale 5 aprile

1952 n. 11, art. 63)

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

Il ricorso, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo II Capo IV del presente T.U.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di giustizia amministrativa.

Art. 147

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 76 - legge regionale 5 aprile

1952 n. 11, art. 63)

Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di giustizia amministrativa, quando accolgono ricorsi loro presentati, correggono secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

CAPO VIII

Delle disposizioni penali

Art. 148

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 77)

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'estensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 3.000 a L. 20.000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 149

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 78)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, o alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenervi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da L. 3.000 a L. 20.000.

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persone travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a L. 50.000.

Art. 150

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 79)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 3.000 a L. 20.000.

Art. 151

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 80)

Chiunque impedisce l'affissione di manifesti della pubblica autorità concernenti le operazioni elettorali o impedisce la diffusione o l'affissione di stampa di propaganda elettorale, ovvero sottrae o distrugge manifesti o stampe destinati alla affissione o alla diffusione è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 3.000 a L. 15.000.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 152

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 81)

Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.

Nel giorno dell'elezione sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le infrazioni sono punite con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 2.000 a L. 10.000.

Art. 153

(T. U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 82)

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 160 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da L. 2.000 a L. 5.000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 154

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 83)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da L. 3.000 a L. 20.000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti del presente testo unico, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non abbia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da due ad otto anni e quella della multa non inferiore a L. 10.000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale con giudizio direttissimo.

Art. 155

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 84)

Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 156

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 85)

Chiunque, senza, averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 2.000.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 157

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 86)

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare voto in una sezione elettorale, ovvero che sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura o da il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 20.000.

Art. 158

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 87)

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di lista o nomi diversi da quelle sono indicati nella scheda, o incaricato di esprimere voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da L. 5.000 a L. 20.000.

Art. 159

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 88)

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 10.000.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

Art. 160

(T. U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 89)

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e la multa da L. 10.000 a L. 20.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a L. 20.000.

Art. 161

(T. U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 90)

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 20.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

Art. 162

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 91)

Il presidente dell'ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 163

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 92)

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con l'ammenda da L. 1.000 a L. 3.000.

Art. 164

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 93)

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Art. 165

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 94)

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre la materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 166

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 95)

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli artt. dal 163 al 167 e 175 del codice penale e dell'art. 487 del codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Art. 167

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 96)

Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del sindaco.

TITOLO IV

DEL COMUNE

CAPO I

Del territorio

Art. 168

(T.U. 1934, art. 30)

I Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, che manchino di mezzi per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi, possono, quando le condizioni topografiche lo consentano, essere riuniti fra loro o aggregati ad altro Comune.

Può, inoltre, essere disposta la riunione di due o più Comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda o ne fissino d'accordo le condizioni.

Art. 169

(T.U. 1934, art. 31)

I Comuni, il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei servizi pubblici, all'espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l'ampliamento della loro circoscrizione.

Si reputano sempre rispondenti alle esigenze dello sviluppo economico del comune le opere portuali, marittime, fluviali o lacuali, che debbano estendersi fuori del territorio di esso.

In questo caso, come in ogni altro in cui la domanda di ampliamento territoriale sia giustificata dalla necessità di impianto o di ampliamento di stabilimenti pubblici in territorio esterno, la relativa istruttoria non può essere iniziata, se il progetto delle opere non abbia riportato l'approvazione definitiva dell'autorità competente.

L'ampliamento può effettuarsi mediante l'aggregazione dell'intero territorio dei Comuni contermini, ovvero di quella sola parte di esso che sia riconosciuta sufficiente allo scopo.

Art. 170

(T.U. 1934, art. 32)

Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, nè può essere disposta la determinazione ed eventualmente la rettifica su domanda dei Consigli comunali, ovvero di ufficio.

I confini fra due o più Comuni possono essere rettificati, anche per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda o ne fissino d'accordo le condizioni.

Art. 171

(T.U. 1934, art. 33)

Le borgate o frazioni di Comuni, che abbiano popolazione non minore di 3.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi e che, per le condizioni dei luoghi, siano separate dal capoluogo del comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comuni distinti, quando ne sia fatta domanda da un numero di cittadini, che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la metà del carico dei tributi locali applicati nelle dette borgate o frazioni.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo di un Comune che si trovi nelle condizioni suindicate, quando le sue frazioni siano naturalmente separate da esso, abbiano i requisiti per essere costituite in Comune distinto e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza dei contribuenti del capoluogo a norma del comma precedente.

Nell'applicazione del presente articolo, sia per accertare la qualità di contribuente, sia per valutare il carico tributario, si terrà conto soltanto delle imposte riscosse mediante ruoli.

Art. 172

(T.U. 1934, art. 34)

Una borgata o frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro contermine, quando la domanda sia fatta dai contribuenti a norma del primo comma del precedente articolo e concorra il voto favorevole del Comune cui la borgata o frazione intende aggregarsi.

Art. 173

(T.U. 1934, art 35 - legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 27)

Le variazioni alla circoscrizione dei Comuni e le rettifiche di confine, previste negli articoli precedenti sono disposte con decreto del Presidente della Regione, sentito in ogni caso il parere dei Consigli dei Comuni interessati, del Delegato regionale dell'Amministrazione della Provincia e del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali relative a variazioni alla circoscrizione dei Comuni ed a rettifiche di confini sono pubblicate mediante affissione all'albo pretori o per la durata di quindici giorni.

Qualsiasi contribuente ha facoltà di farvi opposizione nel termine di giorni venti a decorrere dall'ultimo giorno di affissione.

Le eventuali opposizioni, insieme con gli atti debitamente istruiti, sono dal Prefetto trasmesse con motivato parere all'Assessore regionale per gli enti locali.

Art. 174

(T. U. 1934, art. 36)

Quando siano state disposte variazioni alle circoscrizioni dei Comuni, il Prefetto, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa, provvede, con suo decreto, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività.

I Comuni riuniti fra loro o aggregati ad altro contermine possono essere autorizzati dal Prefetto, su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, a tenere separate le rispettive rendite patrimoniali e passività. Può essere autorizzata, altresì, la separazione delle spese per la viabilità interna, per l'illuminazione pubblica, per l'istruzione elementare, per gli edifici destinati al culto e per i cimiteri.

Art. 175

(T.U. 1934, art. 37)

Ferma restando l'unità dei Comuni, le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente possono essere applicate, su domanda della maggioranza dei contribuenti stabilita dall'art. 171, alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.

E' in facoltà del Prefetto di disporre in qualunque tempo la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese delle frazioni, quando ciò sia richiesto dalle esigenze generali del Comune e concorra il voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa.

CAPO II

Degli organi

Art. 176

(T.U. 1934, art. 38, comma I - T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 1)

Il Comune è corpo morale.

Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un Sindaco.

SEZIONE I

Del Consiglio comunale

Art. 177

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 2)

Il Consiglio comunale è composto:

- di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti;

- di 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 250 mila abitanti;

- di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti;

- di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi delle attuali provincie;

- di 32 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti;

- di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti;

- di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3 mila abitanti;

- di 15 membri negli altri Comuni;

- e di tutti gli eleggibili, quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

La popolazione è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

Art. 178

(T.U. 1915, art. 124)

Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Può riunirsi straordinariamente per determinazione del Sindaco, ferme le disposizioni dell'art. 198, o per deliberazione della Giunta municipale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La riunione del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni della deliberazione o della presentazione della domanda, salvo casi d'urgenza.

In tutti i casi, il Sindaco deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima salvo i casi d'urgenza.

E' in facoltà del Prefetto di ordinare, d'ufficio, adunanze dei consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Art. 179

(T.U. 1915 art. 125 - R.D. 30 dicembre 1923 n 2839, art. 61)

La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già inscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Art. 180

(T.U. 1915 art. 129 - R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, art. 23)

Il Consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Nella sessione di autunno:

- delibera il bilancio attivo e passivo del comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

- nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale cui si riferisce il conto;

- nomina i commissari per la revisione delle liste elettorali, a termini dell'art. 41.

Art. 181

(T.U. 1915, art. 131)

Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

1) agli uffici, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;

2) alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore;

3) agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e dono, salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi della L. 21 giugno 1896, n. 218;

4) alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù;

5) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

6) ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al Comune, come pure regolamenti di igiene, edilità e polizia locale, attribuiti dalla legge ai Comuni;

7) alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

8) alla costruzione ed al traslocamento dei cimiteri;

9) al concorso del Comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;

10) alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11) ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del Comune, ed ai regolamenti che possono occorre per la loro applicazione;

12) alla istituzione ed ai cambiamenti delle fiere e mercati, salvo i ricorsi e le opposizioni, anche in merito a Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa ai termini dell'art. 4, comma 3, n. 1 T.U. 26 giugno 1924, numero 1058.

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono propri dell'amministrazione comunale e che non sono attribuiti alla Giunta ed al Sindaco.

Art. 182

(T.U. 1915, art. 132, - D.L. 6 maggio 1948, n. 654, art. 1)

Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

Contro le deliberazioni dei Consigli comunali, relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti, è aperto ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a termini dell'art. 1, n. 1, del T.U. 26 giugno 1924, n. 1058.

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo, il Prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani, per la nomina di tre commissari, i quali provvedono all'amministrazione dell'oggetto in controversia con le facoltà spettanti al Consiglio comunale.

Contro le decisioni del Prefetto è aperto il ricorso anche per il merito, al Consiglio di giustizia amministrativa, a termini dell'art. 27, n. 8, del T. U. 26 giugno 1924, n. 1058.

E' inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

Art. 183

(T.U. 1915, art. 133)

Sono soggetti all'esame del Consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando essi ricevono sussidi dal Comune.

Sulle questioni che sorgono in conseguenza di questo esame è aperto ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a termini dell'art. 1, n. 1, del T.U. 26 giugno 1924, n. 1058.

Art. 184

(T.U. 1915, art. 286)

Non può mai essere dato ai Consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato, non è obbligatorio.

Art. 185

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8 - legge regionale 5 aprile 1952,

n. 11, art. 8)

I Consigli comunali durano in carica quattro anni. Tuttavia essi esercitano le loro funzioni fino alla indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione.

Si procede inoltre alla rinnovazione integrale:

a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

b) quando il Consiglio comunale abbia perduto la metà dei propri membri e questi non siano stati sostituiti ai sensi dell'art. 144.

Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 67; oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b).

Il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

Art. 186

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 9)

La qualità di consigliere, di assessore o di sindaco si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

Art. 187

(T.U. 1915, art. 281)

I consiglieri proclamati entrano subito in carica.

Art. 188

(T.U. 1915 art. 323 - R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, art. 103 - legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 27)

I Consigli comunali possono essere sciolti per gravi motivi di ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli.

Deve procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi, o di ordine pubblico, il termine può essere prorogato sino a sei mesi.

Se il Consiglio è sciolto per una seconda volta nel periodo di due anni, il termine suddetto può essere prorogato fino ad un anno.

Lo scioglimento è ordinato per decreto del Presidente della Repubblica, che deve essere proceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento. La proroga del termine sopra stabilita è ordinata con decreto del Prefetto, nelle forme analoghe prescritte per i decreti presidenziali di scioglimento.

Questi decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei Deputati.

Le disposizioni contenute nella legislazione in materia comunale e provinciale, riguardanti la competenza di organi ed autorità dell'ordinamento generale dello Stato, debbono intendersi riferibili, nell'ambito della Regione, agli organi ed autorità regionali sostituiti nell'esercizio della relativa competenza.

Art. 189

(R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, art. 105 - legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 27)

Quando ricorrano motivi di urgente necessità, il Prefetto può in attesa del Decreto presidenziale di scioglimento, sospendere i Consigli comunali, provvedendo per la provvisoria amministrazione a termini dell'art. 236.

La sospensione non può eccedere la durata di due mesi.

Art. 190

(R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, art. 106 - legge regionale 1 luglio 1947,n. 2, art. 4  - legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 27)

In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

Il commissario straordinario è nominato con lo stesso decreto presidenziale di scioglimento, ed esercita le funzioni che la legge conferisce al Sindaco e alla Giunta municipale.

Quando i commissari straordinari assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non possono vincolare i bilanci del Comune oltre l'anno, eccetto che il vincolo ultrannuale risulti già da leggi o regolamenti, sono sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e ne è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza perchè ne prenda atto.

La contrattazione dei mutili può tuttavia essere deliberata dai commissari straordinari, ed anche dai commissari prefettizi, e delle relative deliberazioni, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza perchè ne prenda atto.

E' data facoltà al Governo di conferire ai commissari, incaricati dell'amministrazione straordinaria dei Comuni, i poteri del Consiglio.

Tali poteri competono di diritto ai commissari nel caso in cui il Consiglio sia sciolto per una seconda volta nel periodo di due anni.

Le deliberazioni adottate coi detti poteri dai commissari sono soggette, nei riguardi della vigilanza o della tutela, alle stesse norme in vigore per le deliberazioni delle rappresentanze ordinarie dei Comuni e sono comunicate ai Consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto.

Art. 191

(T.U. 1915, art. 325 - legge regionale 1 luglio 1947, n. 2, art. 4)

Il commissario straordinario, nominato in virtù dell'articolo precedente, provvede, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per il fatto dello scioglimento del Consiglio siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere.

Le persone così nominate durano in carica finchè non vengano regolarmente sostituite dal Consiglio.

SEZIONE II

Della Giunta municipale

Art. 192

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 3 - legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 3)

La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori non superiore a:

- 12 effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati 80 consiglieri;

- 8 effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati 60 consiglieri;

- 6 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 40 o 50 consiglieri;

- 4 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 20, 30 o 32 consiglieri;

- e 2 effettivi negli altri.

Nei Comuni delle ultime tre categorie il numero massimo degli assessori supplenti è di due.

Il numero degli assessori viene fissato dal Consiglio comunale successivamente alla elezione del Sindaco.

Art. 193

(T. U. 1915 art. 134 comma 2º e 3º - T.U. 5 aprile 1951, n. 203,art. 4  - legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 4)

La Giunta municipale è eletta dal Consiglio comunale, nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

L'elezione della Giunta Municipale è fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza, dopo l'elezione del Sindaco.

La Giunta municipale si rinnova per intero ogni quadriennio.

Gli assessori che escono d'ufficio al termine del quadriennio sono sempre rieleggibili.

Art. 194

(legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, artt. 6 e 7)

Non può essere eletto Assessore comunale:

1) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla legge;

2) chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo avere reso il conto;

3) il ministro di un culto;

4) chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, di esattore, collettore o tesoriere comunale o, in qualunque modo, di fidejussore;

5) chi fu condannato per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione e chi fu condannato per contravvenzione commessa nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Art. 195

(T.U. 1915, art. 136)

I fratelli non possono essere contemporaneamente membri della Giunta municipale.

Art. 196

(T.U. 1915, art. 137)

La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene alle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del Consiglio.

Art. 197

(T.U. 1915, art. 138)

La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide, se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. 198

(T.U. 1915 art. 139 - R.D. 1923, n. 2839, art. 25 legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 25)

Appartiene alla Giunta:

1) di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;

2) di nominare e licenziare, sulla proposta del Sindaco, i servienti del Comune;

3) di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, sì generali che speciali;

4) di formare il progetto del bilancio;

5) di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

6) di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

7) di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

8) di dichiarare i prezzi delle prestazioni d'opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione.

Art. 199

(T.U. 1915 art. 131 nn. 3 e 4 - R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 52 lett. a), b), c)  - legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 25 - D.L.P.R. 16 ottobre 1951, n. 33, art. 1)

Oltre che sugli oggetti indicati nell'articolo precedente appartiene alla Giunta municipale di deliberare intorno:

1) alle azioni possessorie e a tutte quelle altre da sostenersi in giudizio, che non eccedano la competenza del pretore;

2) allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, nonchè alla erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste, e delle somme a calcolo per le spese variabili, o per servizi in economia.

Appartiene, inoltre, alla Giunta municipale:

A) dei Comuni il cui Consiglio è composto di 80 membri, di deliberare intorno:

a) agli oggetti indicati ai nn. 3 e 4 dell'art. 181;

b) alla natura degli investimenti fruttiferi e alla affrancazione di rendite e di censi passivi;

c) ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti e ai contratti, sempre quando:

1) si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 1.500.000.

2) si tratti di spesa che non superi annualmente le L. 300.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite sopra indicato;

3) si tratti di rendita complessiva, per l'affitto di fondi rustici fabbricati ed altri immobili, che non ecceda il limite di L. 1.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

B) dei Comuni il cui Consiglio è composto di 60 membri, di deliberare intorno agli oggetti indicati alle precedenti lettere a), b), c), sempre quando:

- si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non superi le L. 900.000 e la spesa di cui al n. 2 non superi le L. 180 000; e per gli affitti di cui al n. 3, quando non eccedano le L. 900.000 per la rendita complessiva.

C) dei Comuni il cui Consiglio è composto di 40 membri, di deliberare intorno agli oggetti indicati alle precedenti lettere b) e c) sempre quando:

- si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non superi le L. 600.000 e la spesa di cui al n. 2 predetto non superi le L. 120.000; e per gli affitti di cui al n. 3, quando non eccedano le L. 600.000 per la rendita complessiva e anni sei di durata.

Le deliberazioni della Giunta indicate nel comma precedente sono comunicate al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 200

(R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, art. 26)

I Consigli comunali possono delegare alla Giunta di deliberare intorno:

1) agli oggetti indicati al n. 1 del primo comma e alle lettere a), b), c) del secondo comma dell'articolo precedente, che, eccedendo i valori ivi indicati, sono di competenza dei Consigli;

2) alla nomina e alla sospensione degli impiegati, fatta eccezione del vice segretario e dei capi delle ripartizioni;

3) e in genere tutti gli altri oggetti che da disposizioni speciali di legge non siano espressamente demandate alla esclusiva competenza del Consiglio.

Alle deliberazioni adottate dalla Giunta municipale per delegazione del Consiglio si applica la disposizione dell'articolo 225 e di esse è data comunicazione al Consiglio stesso nella prima adunanza.

Art. 201

(T.U. 1915 art. 140, Iº comma - R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, art. 27)

La Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consiliare.

Di queste deliberazioni è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, al fine di ottenerne la ratifica.

Ad esse si applicano le disposizioni degli artt. 225 e 258.

Rimangono salvi tutti gli effetti dell'amministrativo compiuti fino al momento della negata ratifica.

Art. 202

(T.U. 1915, art. 141)

La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione e del modo con cui fece seguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

SEZIONE III

Del Sindaco

Art. 203

(T.U. 1915, art. 142)

Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed ufficiale del Governo.

Art. 204

(Legge regionale 5 aprile 1952 n. 11, art. 6)

Non può essere eletto Sindaco:

1) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla legge;

2) chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

3) il ministro di un culto;

4) chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, di esattore, collettore e tesoriere comunale, o in qualunque modo di fideiussore;

5) chi fu condannato per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione e chi fu condannato per contravvenzione commessa nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Art. 205

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 5, commi 1, 2, 3 5, 6 - legge 22 marzo1952 n. 173, articolo unico - legge regionale 5 aprile1952 n. 11, art. 5)

Il Sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

L'elezione del Sindaco non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato Sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

La seduta, nella quale si procede alla elezione del Sindaco, è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale è in funzione, altrimenti dal consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del Sindaco è, a cura della Giunta Municipale, trasmesso al Prefetto entro otto giorni dalla sua data.

Il Prefetto, con decreto motivato, annulla le elezioni del Sindaco e degli assessori, quando gli eletti si trovino in uno dei casi di ineleggibilità, previsti dalla legge.

Contro il decreto del Prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale e gli eletti possono ricorrere alla Giunta regionale, la quale provvede con decreto del Presidente della Regione, previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

Art. 206

(T. U. 1915 art. 150 - legge 23 dicembre 1946 n. 478, art. 6)

Il Sindaco, prima di entrare in funzione, presta dinanzi al Prefetto, giuramento di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato, e di adempiere le sue funzioni al solo scopo del pubblico bene.

Il Sindaco che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.

Art. 207

(T.U. 1915, art. 143)

Nessuno può essere contemporaneamente Sindaco di più Comuni.

Art. 208

(T.U. 1915, art. 145, comma 2º)

Il Sindaco dura in carica quattro anni ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di consigliere.

Art. 209

(T.U. 1915, art. 151)

Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

1) spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede;

2) convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegati;

3) propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

4) eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quelle della Giunta e firma gli atti relativi agli interessi del Comune;

5) stipula i contratti deliberati dal Consiglio e dalla Giunta;

6) provvede alla osservanza dei regolamenti;

7) attende alle operazioni censitarie secondo il disposto delle leggi;

8) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'amministrazione comunale e non riservati esclusivamente alla Giunta;

9) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservativi dei diritti del Comune;

10) sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali;

11) può sospendere tutti gli impiegati e salariati del Comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12) assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del Comune.

Art. 210

(T.U. 1915, art. 152)

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, è incaricato, sotto la direzione delle autorità superiori:

1) della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;

2) di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3) di provvedere agli atti che, nell'interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica, gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4) di invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;

5) di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6) di informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

7) ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalla legge affidati.

I consiglieri comunali che surrogano il Sindaco sono essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

Art. 211

(T.U. 1915, art. 153)

Appartiene pure al Sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica, sulle materie di edilizia e polizia locale, nonchè di igiene pubblica, e di fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal Prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Contro questi provvedimenti del Sindaco e del Prefetto è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art. 1, n. 3, del T.U. 26 giugno 1924, n. 1058.

Art. 212

(T.U. 1915, art. 154)

Nei Comuni divisi in borgate o frazioni, il Sindaco può delegare in esse le sue funzioni di ufficiale del Governo, quando per la lontananza dal capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, ed in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti, purchè eleggibili a consiglieri a norma dell'art. 83.

Art. 213

(T.U. 1915, art. 155)

I Comuni superiori a 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, possono deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso compete al Sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo, a sensi degli artt. 210, 211, 212, e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre con l'approvazione del Prefetto.

Art. 214

(T.U. 1915, art. 156 - T.U. 1934, art. 58)

Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli artt. 174 e 175, risiede un delegato del Sindaco, da lui nominato ed approvato dal Prefetto. Esso è scelto tra i consiglieri o, in difetto, tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Esercita le funzioni di ufficiale del Governo a termini degli art. 210, 211 e 212. Fa osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella sessione di primavera fa relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Tale rapporto deve essere comunicato al Prefetto.

Art. 215

(T.U. 1934, art. 46)

Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore di seta, fregiata dello stemma dello Stato, da portarsi cinta intorno ai fianchi.

Art. 216

(T.U. 1915, art. 157)

In caso di assenza o di impedimento del Sindaco o dell'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori, il consigliere anziano.

Art. 217

(T. U. 1915, art. 158)

Le disposizioni di cui all'art. 22 sono applicabili ai Sindaci.

Art. 218

(T.U. 1915, art. 159)

Ove il Sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai suoi obblighi di ufficiale del Governo o non li adempia regolarmente, può, con decreto del Prefetto, e per la durata non maggiore di tre mesi, venire delegato un commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo.

Le spese occorrenti per l'invio ed esercizio dell'incarico di commissario sono addossati al Comune, salvo a questo l'azione di rivalsa contro il Sindaco. Su di essa pronunzia l'autorità giudiziaria a seconda delle rispettive competenze.

Art. 219

(T.U. 1934, art. 63 - legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 27)

Contro il rifiuto opposto dal Sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi previsti dalla legge, e contro gli errori contenuti in essi, o quando il Sindaco non provveda, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

La Giunta provinciale amministrativa, ove raccolga il ricorso, rilascia il certificato in conformità alla domanda del ricorrente ed alle risultanze dell'istruttoria.

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso all'Assessore per gli enti locali.

Art. 220

(T.U. 1915, art. 149 - legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 27)

I Sindaci possono essere revocati dall'ufficio per deliberazione motivata del Consiglio comunale.

Il Consiglio non può essere chiamato a deliberare sulla revoca del Sindaco se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del Prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al Comune.

Per la validità della deliberazione, occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Quando, dopo due votazioni, con l'intervallo di otto giorni fra l'una e l'altra, non siasi raggiunta tale maggioranza, e in una terza adunanza, da tenersi dopo altri otto giorni, non si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnali al Comune, è in facoltà del Governo di revocare il Sindaco con decreto del Presidente della Repubblica.

I Sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza, sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati indicati negli artt. 8, numeri 7 e 8, e 204, n. 5, o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale, della durata superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi i Sindaci contro cui sia emesso mandato di cattura, o dei quali sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

I Sindaci decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati per uno dei delitti indicati negli articoli 8, 204, o per qualsiasi altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

I Sindaci possono essere sospesi dal Prefetto e rimossi dal Presidente della Repubblica per gravi motivi di ordine pubblico e, quando richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli.

Il Sindaco rimosso per decreto presidenziale non può essere più rieletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni.

Il periodo d'ineleggibilità deve essere specificato nel decreto di rimozione.

La qualità di Sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nell'art. 204.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio comunale, su proposta del Prefetto o di iniziativa di un terzo dei consiglieri comunali, entro il termine di un mese. In difetto, provvede il Governo con decreto del Presidente della Repubblica.

I decreti di rimozione da Sindaco sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e un elenco ne è comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei Deputati.

Le disposizioni contenute nella legislazione in materia comunale e provinciale, riguardanti la competenza di organi ed autorità dell'ordinamento generale dello Stato, debbono intendersi riferibili, nell'ambito della Regione, agli organi ed autorità regionali sostituiti nell'esercizio della relativa competenza.

CAPO III

Disposizioni generali per l'amministrazione comunale

Art. 221

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 7)

Al Sindaco ed agli assessori può essere assegnata, compatibilmente con le condizioni finanziarie del Comune, una indennità di carica, la cui misura è fissata dal Consiglio comunale. La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 222

(T.U. 1915, art. 285, 1º comma)

Le funzioni di consigliere comunale sono gratuite.

Danno però diritto a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di incarichi speciali.

Art. 223

(Legge 29 luglio 1949 n. 498, articolo unico)

Il Sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o il rendiconto, previsto dall'art. 202, delle stesse gestioni.

Il Consiglio elegge un presidente temporaneo.

Art. 224

(T.U. 1934, art. 41)

Ogni Comune ha un segretario ed un ufficio comunale.

Nei Comuni divisi in frazioni l'ufficio comunale ha sede nel capoluogo.

Nei Comuni di maggiore importanza l'ufficio può essere suddiviso in ripartizioni.

Più Comuni della stessa provincia fra loro vicini possono avere consorzialmente un solo segretario e un solo ufficio, quando lo consigliano le condizioni finanziarie, la posizione topografica e il numero esiguo degli abitanti.

Art. 225

(legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 2)

Ogni Comune deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni delle ordinanze, dei manifesti e degli atti, che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate almeno per estratto contenente il riassunto della parte narrativa e l'integrale parte dispositiva mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

Ciascun contribuente del Comune può avere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale, previo pagamento dei relativi diritti di segreteria.

La raccolta dei regolamenti comunali e delle relative tariffe deve essere tenuta a disposizione del pubblico perchè possa prenderne cognizione.

Ogni contribuente ha diritto di richiedere ed ottenere copia dei regolamenti comunali e relative tariffe, previo pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 226

(T.U. 1915, art. 225 e legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 24)

Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al Comune o ad una frazione del Comune.

La Giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio comunale, e quando la concede, il magistrato ordina al Comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

Quando una frazione di Comune avesse da far valere una azione contro il Comune o contro altra frazione del Comune, la Giunta provinciale amministrativa, sulla istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, può nominare una commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

Art. 227

(legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 26)

I Comuni possono nei modi stabiliti nel testo unico delle leggi sulla assunzione diretta dei pubblici servizi 15 ottobre 1925, n. 2578, assumere l'impianto e l'esercizio di farmacie.

L'autorizzazione prefettizia, ferme le disposizioni sanitarie sull'esercizio delle farmacie, sarà data, in quanto occorra in deroga, alle limitazioni previste dall'art. 104 all'art. 118 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie.

Il numero di dette farmacie e le modalità saranno sottoposti all'approvazione prefettizia sentito il Consiglio provinciale di sanità.

CAPO IV

Delle adunanze e delle deliberazioni

Art. 228

(T.U. 1915, art. 127)

I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro membri.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 229

(T.U. 1915, art. 289, in relazione all'art. 4 della legge regionale

1 luglio 1947, n. 2)

I consiglieri, che non intervengono ad una intera sessione ordinaria senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

L'assessore municipale, che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio.

Il Prefetto la può promuovere.

Art. 230

(T.U. 1915, art. 291)

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli spetta indistintamente all'autorità governativa, ai Sindaci ed ai consiglieri.

Sono prima discusse le proposte dell'autorità governativa, poi quelle dei Sindaci ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.

Art. 231

(T.U. 1915, art. 292)

Nessuna proposta può, nelle tornate periodiche ordinarie, essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per potere essere esaminata.

Art. 232

(T.U. 1915, art. 293)

I Consigli nelle adunanze straordinarie, non possono deliberare nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Art. 233

(T.U. 1915, art. 294)

I Consigli che omettono di deliberare sopra proposta della autorità governativa e dei Sindaci, a cui siano specialmente eccitati si reputano assenzienti; se ne fa constare nel processo verbale.

Art. 234

(T.U. 1915, art. 295 in relazione all'art. 4 della legge regionale 1 luglio 1947, n. 2 - legge 3 giugno 1937, n. 847, art. 2)

Le sedute dei Consigli comunali sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può essere mai pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le nomine del Sindaco, della Giunta comunale, dei membri del Comitato amministrativo dell'Ente comunale di assistenza, dei revisori del conto e di altre commissioni, si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale comunale.

Art. 235

(T.U. 1915, artt. 126 e 296 - legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 27)

Il Prefetto può intervenire ai Consigli, anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi ha voce deliberativa.

Il Ministero dell'Interno può intervenire personalmente a tutti i Consigli senza votare.

Le disposizioni contenute nella legislazione in materia comunale e provinciale, riguardanti la competenza di organi ed autorità dell'ordinamento generale dello Stato, debbono intendersi riferibili, nell'ambito della Regione, agli organi ed alle autorità regionali sostituiti nell'esercizio della relativa competenza.

Art. 236

(R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, art. 102, in relazione all'art. 4 della legge regionale 1 luglio 1947, n. 2)

Ove malgrado la convocazione del Consiglio non possa aver luogo alcuna deliberazione, il Prefetto provvede a tutti i rami di servizio e dà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Quando sia necessario, il Prefetto può inviare appositi Commissari per reggere provvisoriamente e non oltre i due mesi le amministrazioni comunali o consorziali, salvo la ratifica dei singoli provvedimenti adottati dai commissari coi poteri del Consiglio.

I provvedimenti, però, in ordine ai quali la legge richiede una approvazione speciale, non divengono esecutivi se, oltre la ratifica, non ricorre anche l'approvazione suddetta.

Art. 237

(T.U. 1915, art. 297 in relazione all'art. 4 della legge regionale 1 luglio 1947, n. 2)

Chi presiede l'adunanza dei Consigli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettersi al Prefetto.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si fa menzione di quest'ordine del processo verbale, e sulla esibizione del medesimo si procede all'arresto.

L'individuo arrestato è custodito per 24 ore, senza pregiudizio di procedimento davanti al tribunale, quando ne sia il caso.

Art. 238

(T.U. 1915, art. 298)

I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 239

(T.U. 1915, art. 299)

Terminate le votazioni, il Sindaco, con la assistenza di tre consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta, se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 240

(T.U. 1915, art. 300)

I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Sono letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

Art. 241

(T.U. 1915, art. 301)

I processi verbali sono firmati dal Sindaco, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario.

Art. 242

(T.U. 1915, art. 302)

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Art. 243

(T.U. 1915, art. 304)

I Consigli possono incaricare uno o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini od esami speciali.

Art. 244

(T.U. 1915, art. 305)

Possono i Consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi.

Art. 245

(T.U. 1915, art. 326)

Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali e sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

CAPO V

Delle finanza e contabilità

Art. 246

(T.U. 1934, art. 84)

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Nulla è innovato, per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, alle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

L'amministrazione separata dei terreni assegnati ad una frazione è affidata dal Prefetto ad un commissario scelto, di regola, fra i frazionisti.

Art. 247

(T.U. 1934, art. 85 - D.L.L.t. 21 settembre 1944, n. 315)

I boschi appartenenti ai Comuni sono utilizzati in conformità ad un piano economico da approvarsi dalla sezione agricola-forestale della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Qualora il Consiglio comunale non provveda, il piano economico è compilato dall'ufficio della predetta sezione.

Art. 248

(T.U. 1934, art. 86)

I Comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei loro boschi e pascoli mediante aziende speciali da costituirsi a norma di legge.

Art. 249

(legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 3)

I contratti di comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono di regola essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per contratti dello Stato.

E' consentito di provvedere mediante licitazione privata:

a) per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 5.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 1.000.000 ed il comune non resti obbligato oltre i 5 anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 5.000.000 e la durata del contratto non ecceda i 9 anni;

b) per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti siano capoluoghi di provincia, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 3.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 500.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni; semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici fabbricati od altri immobili se il canone complessivo non superi le lire 1.500.000 e la durata del contratto non ecceda i 9 anni;

c) per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 1.500.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 300.000 ed il comune non resti obbligato oltre i 5 anni, semprechè per lo stesso oggetto non ci sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 1.500.000 e la durata del contratto non ecceda i 9 anni;

c) per gli altri comuni quanto si tratta:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 800.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 150.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i 5 anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 800.000 e la durata del contratto non ecceda i 9 anni.

Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo, il Prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne siano evidenti la necessità e la convenienza.

Art. 250

(T.U. 1934, art. 89)

I segretari comunali possono rogare nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale gli atti e contratti di cui all'articolo precedente.

Art. 251

(T.U. 1934, art. 90)

Le spese comunali sono obbligatorie e facoltative.

Art. 252

(T.U. 1934, art. 91 - D.L.C.P.S. 5 marzo 1947, n. 204, art. 16 - T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 7 - legge 13 giugno 1935, n. 1220, art. 4)

Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

a) Oneri patrimoniali:

1) imposte, sovrimposte e tasse;

2) conservazione del patrimonio comunale ed adempimento degli obblighi relativi;

3) pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti sono stanziati nel bilancio le somme relative da tenersi in deposito fino alla decisione della causa.

b) Spese Generali:

1) ufficio e ufficio comunale;

2) istituzioni comunali;

3) feste nazionali e solennità civili;

4) manutenzione dei parchi di rimembranze;

5) manutenzione e custodia dei sepolcreti di guerra e delle sepolture militari esistenti nei cimiteri civili, salvo rispettivamente il rimborso ed i contributi a carico dello Stato;

6) stipendi, assegni ed indennità spettanti al segretario ed altri impiegati, agenti e salariati;

7) quota spettante al segretario sui proventi dei diritti di segreteria;

8) indennità di trasferimento al segretario;

9) contributi al monte pensioni per gli insegnanti elementari, alla cassa di previdenza per le pensioni e dei sanitari e alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali e contributi ai fondi di pensione già istituiti dal Comune; annualità e contributi nei premi dipendenti da polizze di assicurazione di rendite vitalizia stipulato a favore del personale impiegato o salariato e dei suoi aventi diritti quale trattamento di previdenza e di quiescenza;

10) pensioni ed indennità e quote di pensioni e di indennità ai personali ed ai loro superstiti aventi titolo al trattamento di quiescenza, interamente o parzialmente a carico del Comune;

11) contributi per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi per quei dipendenti, di qualunque categoria, che vi siano soggetti per legge;

12) contributi di assicurazione per i casi di malattia a favore del personale dipendente nei territori annessi alla Repubblica in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 e all'art. 2 del R D.L. 22 febbraio 1924, n. 211, che sia soggetto all'obbligo della assicurazione, ai sensi del R.D.L. 29 novembre 1925, n. 2146;

13) premi di diligenza da conferirsi sull'ammontare delle oblazioni e delle ammende per contravvenzioni;

14) associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, alla Gazzetta Ufficiale dello Stato e alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

15) servizi dello Stato civile, salvo la riscossione dei relativi diritti; indennità ai pretori per la verifica dei relativi registri, tasse di bollo ed altre spese varie attinenti ai servizi stessi;

16) servizio delle riscossioni e dei pagamenti; compilazione dei ruoli speciali di sovrimposta;

17) locali per le sedute dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva, arredamento, oggetti di cancelleria, pulizia, riscaldamento dei locali stessi e personale all'uopo occorrente;

18) locali e personale assistente al verificatore per la verifica periodica dei pesi e delle misure;

19) alloggio ai carabinieri, agli ufficiali e alle truppe di transito, al personale della Aeronautica, della Guardia di finanza, salvo rimborso a norma di legge;

20) locali e mobili per gli uffici dei delegati esattoriali incaricati della gestione delle esattorie e spese per le aste, andate deserte per l'appalto delle esattorie;

21 ) formazione del nuovo catasto;

22) concorso dei comuni nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento;

23) sgravi e rimborsi di quote inesigibili di imposte, sovrimposte e tasse;

24) rimborso di spese forzose agli amministratori;

25) indennità di carica al Sindaco e agli assessori, quando siano stanziate in bilancio secondo la misura fissata dal Consiglio comunale con deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa;

26) spese di liti e di atti a difesa delle ragioni del Comune;

27) registro di popolazione, spese per censimenti;

28) spese a carico del Comune per richieste, ispezioni, verifiche ordinate da autorità superiori e per le esecuzioni di provvedimenti d'ufficio;

29) stipendio all'archivista e spese di ufficio dell'archivio notarile mandamentale, istituito a richiesta dei Comuni;

30) contributi all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degli impiegati degli enti locali, per i posti non coperti;

31) canoni di manutenzione delle linee telegrafiche;

32) canoni per gli uffici telegrafici nei capoluoghi di mandamento ed in quelli di frontiera;

33) servizio di requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'esercito;

34) quote di concorso nelle spese consorziali.

c) Polizia locale, sanità ed igiene:

1) servizi di polizia locale e personale relativo;

2) spese per la nettezza delle vie e piazze pubbliche e sgombro delle nevi;

3) stipendi, assegni ed indennità spettanti agli ufficiali sanitari e funzionamento degli uffici e servizi di igiene;

4) stipendi assegni ed indennità spettanti ai veterinari addetti ai servizi di vigilanza ed assistenza zooiatrica ed alla direzione dei pubblici macelli;

5) contributi alla cassa di previdenza dei sanitari ed alle casse di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali;

6) illuminazione nei Comuni dove sia già stabilita, e, in ogni caso, nei Comuni, frazioni o borgate, con popolazione agglomerata superiore ai 1.000 abitanti;

7) contributi per il funzionamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi e relative sezioni distaccate; funzionamento dei laboratori d'igiene e profilassi conservati nei Comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti;

8) vaccinazione e tenuta dei registri relativi;

9) distribuzione del chinino di Stato;

10) farmacie, la cui istituzione, per le condizioni locali, per la speciale posizione topografica, per le difficoltà delle comunicazioni e per la lontananza delle farmacie dei Comuni contermini, sia stata resa obbligatoria dal Prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa;

11) trasporto dei cadaveri al cimitero, provvista di casse funebri;

12) istituzione e funzionamento dei dispensari per la profilassi e la cura gratuita della sifilide nei Comuni capoluoghi di provincia e in quelli non capoluoghi aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti, nonchè in quelli nei quali sia stata ravvisata, per speciali circostanze locali e per notevoli diffusione della malattia, la necessità di tale istituzione;

13) contributi ai Consorzi provinciali antitubercolari;

14) costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di provvista di acqua potabile, delle fognature e dei cimiteri;

15) prevenzioni delle malattie infettive; impianto e funzionamento dei locali d'isolamento;

16) costruzione, manutenzione ed esercizio dei macelli pubblici nei Comuni con popolazione superiore ai 6.000 abitanti;

17) impianto, manutenzione ed esercizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti della pesca e di quelli per la vendita al dettaglio dei prodotti stessi, nei Comuni per i quali sussiste tale obbligo;

18) prevenzione e cura della pellagra;

19) vigilanza sui cani randagi;

20) spese per le fiere ed i mercati.

d) Sicurezza pubblica e Giustizia:

1) ufficio del conciliatore;

2) compilazione degli elenchi dei cittadini aventi i requisiti per essere nominati giudici popolari;

3) trasporto degli alienati al manicomio;

4) servizi di estinzione degli incendi nei comuni capoluoghi di provincia ed in tutti gli altri Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.

e) Opere pubbliche:

1) sistemazione e manutenzione delle strade e piazze pubbliche dei giardini, delle ville e passeggiate pubbliche; contributi delle spese di sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito;

2) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai addetti ai lavori in economia;

3) contributi nelle opere idrauliche di quinta categoria;

4) contributi nelle opere di ristabilimento e di manutenzione attinenti alle vie di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe;

5) contributi nelle opere di miglioramento e di manutenzione dei porti di prima, seconda e terza classe della seconda categoria e dei porti di quarta classe e relativi fari e fanali;

6) contributi per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti e delle strade di allacciamento delle frazioni e dei Comuni isolati.

f) Pubblica Istruzione:

1) costruzione, manutenzione ed arredamento degli edifici per le scuole elementari; riscaldamento ed illuminazione degli stessi edifici;

2) personale inserviente addetto alle scuole medesime;

3) somministrazioni dei locali e dei mobili per gli uffici degli Ispettori scolastici e dei Direttori didattici governativi; arredamento, illuminazione, riscaldamento, custodia e pulizia di detti locali, nonchè fornitura degli stampati ed oggetti di cancelleria occorrenti per i suindicati uffici;

4) alloggio ai maestri delle scuole di confine;

5) fornitura di mobili e contributi per le biblioteche scolastiche popolari;

6) stipendio al personale di segreteria e di servizio delle scuole di avviamento al lavoro;

7) somministrazione, manutenzione ed arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie d'ufficio per le scuole secondarie di avviamento al lavoro, per i licei, i ginnasi e gli istituti magistrali e spese per il personale di servizio degli istituti magistrali;

8) somministrazione, adattamento e manutenzione dei locali per gli istituti nautici e relativa illuminazione e riscaldamento mobili, materiale non scientifico ed oggetti di segreteria;

9) somministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista di acqua per le scuole industriali e commerciali e per le scuole tecniche di ogni tipo di nuova istituzione;

10) custodia, illuminazione e riscaldamento delle palestre e degli stadi di proprietà della Gioventù Italiana;

11) contributi a favore delle Università e degli istituti di istruzione superiore;

12) contributi ai patronati scolastici e somministrazione dei locali adibiti al servizio dell'assistenza scolastica;

13) contributo a favore dell'ente italiano per le audizioni radiofoniche, pei Comuni la cui popolazione superi i 1.000 abitanti.

g) Agricoltura:

1) festa degli alberi;

2) giudizi di rivendicazione ed affrancazione degli usi civici e operazioni di sistemazione dei demani comunali e terre comuni;

3) contributi all'Ispettorato dell'agricoltura;

4) costruzione e manutenzione dei depositi comunali di concimi;

5) lotta contro le cavallette e contro la formica argentina;

6) somministrazione dei locali e dei mobili per le stazioni di monta ippica, provvista di acqua ed illuminazione di detti locali.

h) Assistenza e beneficenza:

1) servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica a beneficio esclusivo dei poveri, in quanto non sia provveduto da particolari istituzioni;

2) contributi alla cassa di previdenza dei sanitari ed alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali;

3) somministrazione gratuita di medicinali ai poveri se ed in quanto a tale somministrazione non si provveda da locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

4) rimborso delle spese di spedalità degli ammalati poveri appartenenti al Comune per domicilio di soccorso, a norma di legge;

5) contributi nelle spese di assistenza degli infanti illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono;

6) mantenimento degli inabili al lavoro;

7) somministrazione dei locali ai Comitati di patronato per la protezione della maternità ed infanzia.

i) Culto:

Conservazione degli edifici serventi al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

l) Varie:

E in generale tutte le altre spese che siano poste a carico dei Comuni da disposizioni legislative.

Art. 253

(T.U. 1934, art. 92)

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 254

(T.U. 1934, art. 93)

I Comuni possono, nei limiti ed in conformità della legge:

1) istituire imposte di consumo, l'imposta sul valore locativo delle abitazioni, l'imposta di famiglia, quella sul bestiame, sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, l'imposta di patente e di soggiorno, oltre quelle obbligatorie di licenza e sulle macchine per caffè tipo espresso, sugli animali caprini e sui cani;

2) imporre la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza comunale e delle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonchè la tassa sulle insegne;

3) esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa dei diritti di peso pubblico e della misura pubblica e la privativa di concedere in fitto banchi pubblici, purchè tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo; la facoltà di cui al presente numero non si estende alle zone demaniali marittime;

4) imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale, contributi di miglioria per la manutenzione delle fognature;

5) riscuotere corrispettivi per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche;

6) istituire prestazioni d'opera;

7) sovraimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.

Art. 255

(T.U. 1934, art. 94 - R.D. 29 luglio 1938, n. 1121 - legge 7 aprile 1942, n. 409, art. 7, e R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1937)

I Comuni partecipano, nei limiti ed in conformità della legge, ai proventi dei diritti erariali sugli spettacoli, delle tasse di macellazione dei bovini, di circolazione sui veicoli a trazione animale.

Art. 256

(T.U. 1934, art. 95)

Agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse i Comuni sono ripartiti in classi nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 257

(T.U. 1934, art. 96)

Ogni Comune ha un servizio di tesoreria.

Ove il Comune non abbia un tesoriere speciale, l'esattore delle imposte dirette deve assumere l'esazione delle entrate e il pagamento delle spese a norma della legge sulla riscossione di tali imposte.

CAPO VI

Della vigilanza e tutela governativa

Art. 258

(legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 4)

Le deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio e l'invio al Prefetto, che dovrà essere effettuato entro otto giorni della data delle deliberazioni stesse.

Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, col voto espresso di metà più uno dei componenti i Consigli o le Giunte.

Entro 20 giorni dal ricevimento, il Prefetto deve pronunziare l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al Prefetto nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, le medesime si intendono decadute.

Art. 259

(legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 6)

Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1) bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;

2) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 418;

3) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

4) acquisto di azioni industriali;

5) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 2.500.000 o di valore indeterminato;

6) impieghi di denaro che eccedono nell'anno le lire 5 milioni, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con l'ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garentiti dallo Stato;

7) alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 500.00, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;

8) locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 2.500.000;

9) prestiti di qualsiasi natura;

10) assunzione diretta dei pubblici servizi e apertura di farmacie municipali in deroga alle disposizioni vigenti circa l'esercizio delle farmacie;

11) piani regolatori edilizi, di ampliamento e di ricostruzione;

12) regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene, di edilizia, di polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al Comune;

13) ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale;

14) cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime.

Art. 260

(legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 7)

Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'articolo precedente, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 1.000.000 o di valore indeterminato;

2) impieghi di denaro che superano nell'anno le lire 2 milioni, quando non si volgano alla compra di stabili ed a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garentiti dallo Stato;

3) alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 2.000.000, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;

4) locazioni e conduzioni di immobili oltre 12 anni o quando l'importo complessivo superi la somma di lire 1 milione.

Art. 261

(legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 8)

Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'art. 259, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:

1) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 200.000 o di valore indeterminato; impieghi di denaro che eccedano nell'anno le L. 1.000.000 quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 1.000.000 nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 500.000.

Art. 262

(legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 9)

Nei Comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'art. 259, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:

1) impieghi di denaro per somma eccedente le lire 100 mila, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca od a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

2) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, qualunque ne sia il valore, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, qualunque sia il valore del fondo;

3) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 100.000 o di valore indeterminato;

4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 250.000.

Art. 263

(T.U. 1934, art. 102 - legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62,  art. 27 - D.L. 6 maggio 1948, n. 654, art. 1)

Il Prefetto trasmette all'Assessorato regionale competente copia dei regolamenti, approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, relativi ai tributi, all'igiene e sanità, all'edilità e polizia locale.

L'Assessore, udito il Consiglio di giustizia amministrativa, e, per i regolamenti di igiene e sanità locale, anche il Consiglio superiore di sanità, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi o ai regolamenti.

Art. 264

(T.U. 1934, art. 103)

Qualora la Giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere al Consiglio comunale o alla Giunta municipale i motivi, invitandoli a presentare le loro deduzioni entro un termine all'uopo stabilito.

Sulle loro deduzioni o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, la Giunta provinciale amministrativa emette la decisione.

Art. 265

(T.U. 1915, art. 220 - T.U. 1934, art. 104, comma 2º - legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 27)

Quando la Giunta municipale non spedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalle leggi, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso all'Assessore regionale per gli enti locali.

CAPO VII

Contravvenzioni

Art. 266

(legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 10)

Quando la legge non disponga altrimenti le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a lire 5.000.

Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Art. 267

(T.U. 1934, art. 107)

Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.

L'agente o funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento, su apposito modulo da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Sindaco.

La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma primo, è determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Sindaco, il quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione prevista dal presente articolo.

I provvedimenti del Sindaco sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per un termine non inferiore a otto giorni.

L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al Comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 268

(T.U. 1934, art. 108)

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione, a termini dell'articolo precedente, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi, entro dieci giorni dalla contestazione, può chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione, sia determinata dal Sindaco entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita dalla legge.

Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al colpevole con l'avvertenza che egli può presentarsi, entro dieci giorni dalla notificazione, innanzi al Sindaco per fare domanda di oblazione, ai sensi del comma precedente.

Qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danni ai terzi, il Sindaco, sentito il danneggiato, che può invitare a comparire innanzi a lui assieme al contravventore, ha facoltà di non accogliere la domanda di oblazione qualora il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Salva l'applicazione dell'art. 211, il Sindaco, qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danno al Comune, può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso infruttuosamente questo termine, la domanda è respinta e, in caso di condanna, il Sindaco può ordinare la esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita nell'art. 211.

Art. 269

(T.U. 1934, art. 109)

Qualora il contravventore non siasi presentato innanzi al Sindaco nel termine prescritto, ovvero, pure essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione è trasmesso, a cura del Sindaco, al Pretore per il procedimento penale.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.

Il decreto di condanna è notificato con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il termine per la opposizione, il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge.

Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto è dovuto un solo diritto a norma delle tariffe sugli atti degli uffici giudiziari.

Art. 270

(T.U. 1934, art. 110)

Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse del Comune e alle ordinanze del Sindaco, sia in seguito a condanna, sia per effetto della oblazione prevista negli artt. 267 e 268, spettano al Comune.

Un terzo del provento delle ammende, di cui al comma precedente, è dovuto ad un fondo speciale per premi di diligenza da conferire agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.

Le norme per il conferimento di tali premi sono stabilite nei regolamenti comunali.

TITOLO V

DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

CAPO I

Degli organi

Art. 271

(legge regionale 1 luglio 1947 n. 2, art. 4)

Le gestioni delle Amministrazioni provinciali proseguono, fino a quando non sia diversamente disposto dall'Assemblea regionale, per conto della Regione e con le norme in atto vigenti a mezzo di delegati provvisori nominati dal Presidente della Regione.

Art. 272

(T. U. 1934, art. 132)

Sono sottoposti all'Amministrazione provinciale:

1) i beni e le attività patrimoniali della provincia;

2) le istituzioni pubbliche ordinate a favore della provincia;

3) i fondi e sussidi messi a disposizione della provincia dalle leggi speciali;

4) gli interessi dei diocesani, quando questi siano chiamati a sopperire a qualche spesa per la diocesi a termini di legge.

Art. 273

(Art. 241 del T.U. 1915 - R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, art. 80)

Spetta al Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere con le sue deliberazioni:

1) alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

2) ai contratti di acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del Prefetto a sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218, ed a tutti i contratti in genere;

3) agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;

4) all'istruzione secondaria, classica e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

5) agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della provincia, o di una parte di essa, i quali non abbiano una amministrazione propria o consorziale;

6) al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia, ed alle altre spese di cui alla legge 14 febbraio 1904, numero 36;

7) alle strade pubbliche di 2ª e 3ª classe e a quelle altre che, a senso dell'art. 7 del R. D. 15 novembre 1923, numero 2506, possono essere affidate alla manutenzione della provincia, nonchè ai lavori relativi ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della provincia;

8) ai sussidi in favore dei comuni e consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;

9) alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziate; all'esame del conto consuntivo del tesoriere e alla applicazione dei fondi disponibili;

10) alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;

11) allo stabilimento di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali;

12) al concorso della provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini della legge;

13) alla creazione dei prestiti;

14) ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e agli interessi amministrativi della medesima;

15) alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti a beneficio della provincia o di una parte della medesima, quando anche abbiano una amministrazione speciale e propria;

16) alla nomina, sospensione e revoca degli impiegati e salariati della provincia e degli stabilimenti dal essa dipendenti, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;

17) alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;

18) alla conservazione degli edifici di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia;

19) all'assistenza dei tubercolotici, dei ciechi e dei sordomuti, in quanto non provvedano consorzi o altre istituzioni autonome;

20) a tutti quei servizi che sono attribuiti alla provincia in virtù di leggi speciali.

Art. 274

(T.U. 1915, art. 242)

Il Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale delibera a termini delle leggi:

1) sopra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, dei mandamenti e dei comuni, sulle designazioni dei capoluoghi;

2) sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella provincia;

3) sulla direzione delle nuove strade consortili;

4) sullo stabilimento dei consorzi;

e generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal Prefetto.

Art. 275

(T.U. 1915, art. 243)

Il Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale esercita sugli istituti di beneficenza, di culto ed in ogni altro servizio pubblico, le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Art. 276

(T.U. 1915 artt. 255 e 250 - R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, art. 91)

Il Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale:

1) rappresenta la provincia in giudizio;

2) procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli artt. 266 e 269;

3) firma gli atti relativi all'interesse dell'Amministrazione provinciale;

4) ha la sorveglianza degli uffici e degli impiegati provinciali;

5) assiste agli incanti;

6) firma i mandati col concorso del segretario generale o del capo di servizio e del ragioniere;

7) conclude e stipula i contratti;

8) fa gli atti conservativi dei diritti della provincia;

9) deve ogni anno raccogliere, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative alla Amministrazione della provincia e sottoporle al Prefetto, con le forme determinate dai regolamenti generali.

CAPO II

Disposizioni generali per la provincia

Art. 277

(T.U. 1934, art. 112, ultimo comma)

Ogni provincia ha un segretario e un ufficio provinciale.

Art. 278

(legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 11)

Ogni provincia deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Le deliberazioni delle Amministrazioni provinciali, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

I regolamenti provinciali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il segretario provinciale è responsabile delle pubblicazioni.

I contribuenti ed in genere qualsiasi interessato, possono avere copia integrale delle deliberazioni e dei regolamenti, previo pagamento dei relativi diritti.

La raccolta dei regolamenti provinciali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio provinciale a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione.

CAPO III

Delle deliberazioni del delegato regionale dell'Amministrazione provinciale

Art. 279

(T.U. 1915, artt. 300 e 301)

I verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario. Essi sono firmati dal Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale e dal segretario.

Art. 280

(T.U. 1915, art. 326)

Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni dell'ente o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

CAPO IV

Della finanza e della contabilità

Art. 281

(T.U. 1934, art. 139)

La provincia è autorizzata ad assumere, mediante convenzioni coi Comuni interessati, servizi di carattere comunale che si riferiscono a più comuni della provincia stessa.

Art. 282

(legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 12)

I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato.

E' consentito alla provincia di provvedere mediante licitazione privata:

1) quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 5.000.000;

2) quando si tratti di spesa che non superi annualmente le lire 500.000 e la provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite anzidetto;

3) quando si tratti di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 5 milioni e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Anche all'infuori dei casi previsti nel secondo comma, il Prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'amministrazione.

Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza.

Art. 283

(T.U. 1934, art. 142 e legge 5 giugno 1951 n. 445, art. 1)

I segretari provinciali possono rogare nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione provinciale gli atti e contratti di cui all'articolo precedente.

Le tasse e gli emolumenti che le provincie sono autorizzate ad esigere per la spedizione degli atti sono quelli stabiliti nella tabella annessa al D.L. 7 maggio 1948, n. 1090, e sono devoluti per metà all'Amministrazione provinciale e l'altra metà al segretario. La quota massima dei diritti di segreteria spettanti al segretario è commisurata alla metà dello stipendio e della indennità di caroviveri. La liquidazione degli emolumenti e delle tasse è approvato, di volta in volta, dal Delegato dell'Amministrazione provinciale.

Art. 284

(T.U. 1934, art. 143)

Le spese provinciali sono obbligatorie e facoltative.

Art. 285

(T.U. 1934, art. 144 - D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204, art. 16 - legge regionale 7 dicembre 1953 n 62, art. 27 - legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 5, comma secondo)

Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

a) Oneri patrimoniali:

1) imposte, sovrimposte e tasse;

2) conservazione del patrimonio provinciale e adempimento degli obblighi relativi;

3) pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti sono stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa.

b) Spese generali:

1) ufficio ed archivio provinciale;

2) locali, mobili, illuminazione e riscaldamento per gli archivi provinciali di Stato nelle province napoletane e siciliane;

3) istituzioni provinciali;

4) stipendi, assegni ed indennità spettanti al segretario ed agli altri impiegati, agenti e salariati;

5) compartecipazione ai diritti di segreteria dei segretari delle Amministrazioni provinciali;

6) contributi alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali e contributi ai fondi di pensione già istituiti dalla provincia; annualità e contributi nei premi dipendenti da polizze di assicurazione di rendite vitalizie stipulate a favore del personale impiegato o salariato o dei suoi aventi diritto quale trattamento di previdenza e quiescenza;

7) pensioni e indennità o quote di pensioni e d'indennità ai personali e ai loro superstiti aventi titolo al trattamento di quiescenza totalmente o parzialmente a carico della provincia;

8) contributi per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, per quei dipendenti, di qualunque categoria, che vi siano soggetti per legge;

9) contributi di assicurazione per i casi di malattia a favore del personale dipendente nei territori annessi alla Repubblica, in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 e all'art. 2 del R.D.L. 22 febbraio 1924, n. 211, che sia soggetto all'obbligo dell'assicurazione, ai sensi del R.D.L. 24 novembre 1925, n. 2146;

10) locali per gli uffici di Prefettura e per l'alloggio dei Prefetti; locali per gli uffici provinciali, pei commissariati e per le delegazioni suburbane di pubblica sicurezza e per gli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti nei Comuni già sedi di sottoprefettura;

11) contributi nelle spese inerenti alla formazione del nuovo catasto e funzionamento delle commissioni censuarie provinciali;

12) servizio delle riscossioni e dei pagamenti; compilazione di ruoli speciali di sovrimposta;

13) quote di concorso nelle spese consortili;

14) medaglie di presenza ai componenti della Giunta provinciale amministrativa indicati all'art. 28;

15) locali per la sede e per l'archivio degli uffici di leva;

16) associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti alla Gazzetta Ufficiale dello Stato e alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

17) spese di liti e di atti a difesa delle ragioni della provincia;

18) premi di diligenza da conferirsi sull'ammontare delle oblazioni e delle ammende per contravvenzioni;

19) spese a carico della provincia per inchieste, ispezioni, verifiche ordinate da autorità superiori e per l'esecuzione di provvedimenti di ufficio;

20) sgravi e rimborsi di quote inesigibili d'imposte, sovrimposte e tasse;

21) rimborso di spese forzose al Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale;

22) indennità di carica al delegato regionale dell'Amministrazione provinciale, quando sia concessa dal Presidente della Regione;

23) contributi nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento;

24) contributi all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degli impiegati degli enti locali, per o posti non coperti;

25) personale per i servizi amministrativi e contabili del Corpo dei Vigili del Fuoco.

c) Sanità ed igiene:

1) disinfezione contro le malattie infettive, visite sanitarie in caso di epidemie e di epizoozie;

2) funzionamento dei laboratori i provinciali di igiene e profilassi e relative sezioni distaccate stipendi e salari al personale addettovi:

3) acquisto del chinino di Stato da distribuire per mezzo dei Comuni, ai coloni ed agli operai impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro, con rimunerazione fissa od a cottimo, salvo il rimborso da parte dei proprietari dei terreni.

4) somministrazione e spedizione ai Comuni del vaccino antivaioloso;

5) prevenzione e cura della pellagra;

6) servizi attinenti alla cura antirabbica, se ed in quanto non vi provvedano i comuni o altre pubbliche istituzioni;

7) contributi per i consorzi provinciali antitubercolari, per le sedi e per gli uffici di detti consorzi e per il personale necessario;

8) indennità di abbattimento di animali colpiti da malattia infettiva.

d) Opere pubbliche:

1) sistemazione e manutenzione delle strade provinciali;

2) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai addetti ai lavori in economia:

3) concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti;

4) contributi nelle opere idrauliche di prima categoria, dichiarate obbligatorie;

5) contributi nelle nuove opere per le vie di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe ed in quelle di stabilimento e manutenzione delle vie navigabili di terza e quarta classe;

6) contributi nelle opere di miglioramento e nelle spese di manutenzione dei porti di prima, seconda, terza e quarta classe, della seconda categoria e dei relativi fari e fanali;

7) costruzione delle strade di allacciamento dei Comuni isolati e delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie e porti.

e) Istruzione pubblica:

1) personale di segreteria, assistenti, macchinisti e personale di servizio, locali, illuminazione, riscaldamento, materiale didattico e scientifico e spese varie d'ufficio per gli istituti tecnici e i licei scientifici, tranne le spese relative al personale addetto all'Istituto Tecnico di Modica, che fanno carico allo Stato.

2) stipendi agli assistenti ed al personale di segreteria e di servizio addetto agli istituti nautici, acquisto e manutenzione delle suppellettili scientifiche e tecniche, biblioteche ed altre spese attinenti agli istituti stessi;

3) somministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua per gli istituti di istruzione tecnica;

4) somministrazione dei locali e dell'azienda agraria alle scuole agrarie medie di cui agli artt. 49 e 60 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

5) somministrazione dei locali e arredamento degli Uffici regionali scolastici;

6) somministrazione dei locali per i comitati provinciali della Gioventù italiana;

7) contributi ai patronati scolastici e somministrazione dei locali adibiti al servizio dell'assistenza scolastica;

8) contributi a favore delle università e degli istituti di istruzione superiore.

f) Agricoltura:

1) contributi per la lotta contro le cavallette e contro la formica argentina;

2) contributi all'Ispettorato dell'agricoltura.

g) Assistenza e beneficenza:

1) assistenza degli infermi di mente e spese di trasferimento dei detti infermi da un manicomio ad un altro, ovvero da un manicomio, giudiziario ad un istituto comune;

2) assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono;

3) assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri rieducabili in quanto non vi provvedano i consorzi o altre istituzioni autonome;

4) amministrazione dei locali per le federazioni provinciali per la protezione della maternità e dell'infanzia.

h) varie:

e in generale tutte le altre spese che siano poste a carico della provincia da disposizioni legislative.

Art. 286

(T.U. 1934, art. 145)

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 287

(T.U. 1934, art. 146 - D.L. 29 luglio 1938 n. 1121, art. 1 D.L. 24 novembre 1938, n. 1937)

Le provincie possono, nei limiti ed in conformità della legge, istituire addizionali alle imposte comunali sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni; imporre tasse per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ad esse pertinenti; imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale e contributi di miglioria; sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.

Le provincie devono inoltre imporre la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale.

Art. 288

(T.U. 1934, art. 147)

Ogni provincia ha un servizio di tesoreria.

Il ricevitore provinciale delle imposte dirette deve adempiere all'ufficio di tesoriere della provincia, quando ne sia richiesto dal Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale.

CAPO V

Della vigilanza e della tutela governativa

Art. 289

(legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 13)

Le deliberazioni delle Amministrazioni provinciali, non soggette a speciali approvazioni, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio e l'invio al Prefetto, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni medesime.

Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

Entro venti giorni dal ricevimento il Prefetto deve pronunciare l'annullamento della deliberazione che ritenga illegittima.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al Prefetto nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, le medesime si intendono decadute.

Art. 290

(legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 14)

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dell'Amministrazione provinciale che riguardano i seguenti oggetti:

1) storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;

2) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

3) acquisto di azioni industriali;

4) impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le lire 2 milioni quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garentiti dallo Stato;

5) alienazioni d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 2.000.000, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

6) locazione e conduzioni d'immobili oltre i 12 anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 1.000.000;

7) assunzione diretta dei pubblici servizi;

8) regolamenti deliberati a norma li legge e in particolare i regolamenti organici del personale e quelli relativi all'uso dei beni provinciali;

9) creazione di istituzioni pubbliche a spese della provincia;

10) liti attive o passive, e transazioni, quando il relativo valore ecceda le L. 1.000.000 ovvero sia indeterminato.

Art. 291

(T.U. 1934, art. 150 - legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 27)

Per le provincie che applicano sovrimposte comprese entro il limite normale le deliberazioni che impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri sono approvate dall'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Per le provincie che applichino sovrimposte eccedenti il limite normale, l'approvazione è data di concerto con l'Assessore regionale per le finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

L'approvazione di cui ai due comma precedenti è richiesta anche se trattasi di spese, alle quali, nell'esercizio in corso, si provveda con prelevamenti dal fondo di riserva, con storni di fondi, o con nuove o maggiori entrate a norma degli artt. 407, 408 e 409.

Art. 292

(T.U. 1934, art. 151 - legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 27 - D.L. 6 maggio 1948, n. 654, art. 4)

I regolamenti provinciali per i quali non sia prescritta una speciale approvazione assessoriale, dopo approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, sono trasmessi la copia dal Prefetto all'Assessore regionale competente.

L'Assessore, udito il Consiglio di Giustizia Amministrativa, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi o ai regolamenti.

Art. 293

(T.U. 1934, art. 152)

Qualora la Giunta Provinciale Amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere al Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale i motivi, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro un termine all'uopo stabilito.

Su tali deduzioni o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, la Giunta provinciale amministrativa emette la decisione.

Art. 294

(T.U. 1915, art. 269 - legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 27)

E' applicabile all'Amministrazione provinciale la disposizione dell'art. 265.

Art. 295

(T.U. 1934, art. 154 - legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 27)

Le deliberazioni delle Amministrazioni provinciali che importino variazioni all'andamento o alle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle che importino qualche variazione al corso di acque pubbliche, debbono essere approvate dall'Assessore regionale dei lavori pubblici.

CAPO VI

Delle contravvenzioni

Art. 296

(T.U. 1934, art. 155)

Si applicano per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali le disposizioni degli artt. 266 e 269.

Le attribuzioni del Sindaco sono esercitate dal Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale.

TITOLO VI

DEI CONSORZI TRA COMUNI E PROVINCIE

Art. 297

(T.U. 1934, art. 156 - legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 27)

I Comuni hanno facoltà di unirsi in consorzio fra di loro o con la Provincia per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.

La costituzione del consorzio è approvata con decreto del Prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, se gli enti appartengano alla stessa circoscrizione provinciale; dell'Assessore regionale per gli enti locali udite le Giunte provinciali amministrative interessate, se gli enti appartengono a circoscrizioni provinciali diverse.

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.

Art. 298

(T.U. 1934, art. 157 - legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 27)

Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, più comuni possono essere riuniti in consorzio fra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di carattere obbligatorio.

La costituzione coattiva del consorzio è disposta con decreto del Prefetto, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; dell'Assessore regionale per gli enti locali, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i Consigli comunali e le Giunte provinciali amministrative interessate e, quando del consorzio faccia parte la provincia, anche il Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale.

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.

Art. 299

(T.U. 1934, art. 158)

Lo Statuto deve indicare lo scopo del consorzio e, se del caso, la durata, gli organi che lo rappresentano e le loro attribuzioni, il contributo degli enti consorziati, e stabilire ogni altra opportuna norma di amministrazione in conformità alla legge.

Art. 300

(T.U. 1934, art. 159)

Ogni consorzio ha un'assemblea consorziale, un consiglio direttivo ed un presidente. Ha inoltre un segretario nominato dall'assemblea consorziale.

Con il consenso dell'amministrazione interessata, le funzioni di segretario possono essere affidate al segretario o ad altro impiegato della provincia o di uno dei comuni che fanno parte del consorzio.

Ove occorra, il consorzio potrà assumere personale proprio, oppure avvalersi, col consenso delle rispettive amministrazioni dell'opera di quello dipendente dagli enti consorziati.

Le nomine sono fatte dal consiglio direttivo.

Il personale assunto direttamente dai consorzi costituiti per la durata non inferiore ai dieci anni è tenuto ad iscriversi agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, secondo le norme stabilite per i dipendenti dei comuni e delle provincie.

Art. 301

(T.U. 1934, art. 160)

Il concorso degli enti nelle spese consorziali è fissato d'accordo, tenendo conto di ogni elemento utile a determinare l'interesse concreto di ciascuno di essi.

In mancanza di altri elementi atti a stabilire tale interesse, il concorso, per i comuni, è determinato, di regola, in ragione complessa della popolazione e del contingente principale dell'imposta fondiaria.

Se del consorzio fa parte la provincia, il suo contributo non può essere inferiore al quarto della spesa complessiva.

In caso di disaccordo il concorso di ciascun ente è determinato dall'autorità competente a costituire il consorzio.

Art. 302

(T.U. 1934, art. 161)

I rappresentanti dei vari enti nel consorzio sono nominati, per il comune dal Consiglio comunale, per la provincia dal Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale e per gli altri enti dai competenti organi.

Essi devono avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

Il loro numero è fissato nello statuto ed è determinato per ciascun ente di regola, in ragione del contributo consorziale.

Per i consorzi fra i Comuni, che riguardino l'ufficio o il personale di segreteria, è fissato in ragione della popolazione di ciascun comune.

Qualora gli enti interessati non provvedano alla nomina dei rispettivi rappresentanti, il Prefetto assegna ad essi un termine perentorio, trascorso il quale provvede di ufficio.

Art. 303

(T.U. 1934, art. 162)

I consorzi facoltativi od obbligatori, costituiti a norma degli articoli precedenti, sono enti morali.

Art. 304

(T.U. 1934, art. 163)

L'Amministrazione consorziale dura in carica quattro anni salvo che lo Statuto disponga altrimenti.

Si applica al presidente ed ai componenti del Consiglio direttivo la norma dell'art. 206.

Art. 305

(T.U. 1934, art. 164)

Negli stessi modi e con le stesse forme stabilite per la costituzione del consorzio, possono essere modificati la composizione e lo statuto del consorzio ed estese le attribuzioni a nuovi servizi.

Art. 306

(T.U. 1934, art. 165)

Si applicano ai consorzi, per quanto riguarda le loro funzioni, le deliberazioni, la finanza e la contabilità, la vigilanza e tutela governativa, le norme stabilite per la provincia, se si tratta di consorzi dei quali la provincia fa parte, o, altrimenti, quelle stabilite per il comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti, o per il comune capoluogo di provincia, se questo fa parte del consorzio.

La vigilanza e tutela, nonchè la giurisdizione contabile, nei riguardi dei consorzi, sono esercitate, rispettivamente, dal Prefetto, dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di prefettura della provincia dove ha sede l'amministrazione consorziale.

Art. 307

(T.U. 1934, art. 166)

L'amministrazione consorziale può essere sciolta per gravi motivi di ordine pubblico, o quando, richiamata all'osservanza di obblighi imposti per la legge, persista a violarli.

Lo scioglimento è decretato dalla stessa autorità che ha provveduto all'approvazione o costituzione del consorzio.

Quando ricorrano motivi di urgente necessità, il Prefetto della provincia dove ha sede l'amministrazione del consorzio può, in attesa del decreto di scioglimento, sospendere la amministrazione del consorzio, affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

In caso di scioglimento dell'amministrazione, la gestione del consorzio è affidata ad un commissario straordinario.

La ricostituzione dell'ordinaria amministrazione deve avvenire nel termine di un anno. Qualora l'amministrazione ordinaria sia sciolta due volte nel periodo di tre anni il termine può essere prorogato fino a due anni.

Art. 308

(T.U. 1934, art. 167 - legge regionale 7 dic. 1953 n. 62, art 27)

I consorzi, anche se costituiti per disposizione di legge, cessano di pieno diritto per la decadenza del termine della loro durata o per esaurimento del fine.

I consorzi facoltativi possono inoltre cessare mediante deliberazione di tutti gli enti consorziati; la cessazione è dichiarata con decreto del Prefetto della provincia in cui ha sede l'amministrazione del consorzio. La cessazione può essere anche disposta, in seguito a domanda degli enti consorziati che rappresentino la metà almeno dei contributi, dal Prefetto o dall'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le rispettive competenze.

Salvo quanto è previsto nel primo comma, i consorzi costituiti d'ufficio possono cessare negli stessi modi e con le stesse forme stabilite per la loro costituzione.

Art. 309

(T.U. 1934, art. 168)

Qualora lo statuto non disponga diversamente, in caso di cessazione del consorzio o di separazione da esso di alcuno dei suoi membri, il patrimonio è ripartito fra i singoli enti in proporzione del rispettivo contributo, salvi i diritti dei terzi.

Art. 310

(T.U. 1934, art. 169 - legge regionale 7 dic. 1953 n. 62, art. 27)

Più province hanno facoltà di riunirsi in consorzio fra di loro, ovvero fra uno o più comuni, per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.

La costituzione del consorzio è approvata con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, emesso di concerto con gli Assessori regionali competenti udite le Giunte provinciali amministrative interessate.

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.

Art. 311

(T.U. 1934, art. 170 - legge regionale 7 dic. 1953 n. 62, art. 27)

Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, più province, con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, emesso di concerto con gli Assessori regionali competenti, uditi i rispettivi Delegati regionali delle Amministrazioni provinciali e le Giunte Provinciali amministrative, possono essere riunite in consorzio per provvedere a determinati servizi od opere di carattere obbligatorio.

Negli stessi modi e con le stesse forme, uditi anche i Consigli comunali interessati, si può provvedere alla costituzione coattiva di consorzi far provincie ed uno o più comuni.

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.

Art. 312

(T.U. 1934, art. 171 - legge regionale 7 dic. 1953 n. 62, art. 27)

I consorzi facoltativi od obbligatori fra province sono enti morali.

Sono applicabili ai consorzi fra provincie e fra provincie e comuni le disposizioni stabilite nel presente titolo per i consorzi fra comuni e fra comuni e provincia.

La vigilanza e tutela governativa sui consorzi interprovinciali sono esercitate dal Prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa del luogo dove ha sede l'amministrazione del consorzio, negli stessi modi e con le stesse forme stabiliti per le amministrazioni provinciali.

La giurisdizione contabile nei riguardi dei consorzi interprovinciali è esercitata dal Consiglio di prefettura del luogo dove ha sede l'amministrazione consorziale.

Lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria consorziale, la fissazione del termine per la ricostituzione di essa in conformità dell'ultimo comma dell'art. 307 e la nomina del commissario straordinario sono decretati, in ogni caso, dall'Assessore regionale per gli enti locali.

Quando ricorrano motivi d'urgente necessità, il Prefetto della provincia dove ha sede l'amministrazione del consorzio, può, in attesa del decreto di scioglimento, sospendere la amministrazione stessa, affidandone, la provvisoria gestione ad un suo commissario.

La sospensione non può eccedere la durata di due mesi.

Art. 313

(T.U. 1934, art. 172)

Ai consorzi, di cui ai precedenti articoli, possono partecipare altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

TITOLO VII

DEL SEGRETARIO COMUNALE, DEL SEGRETARIO PROVINCIALE E DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DEI CONSORZI

CAPO I

Del Segretario comunale e del Segretario provinciale

Art. 314

Lo stato giuridico e il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali sono regolati dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e successive modifiche.

Art. 315

(D.L.Lt. 22 febbraio 1946, n. 123 ,art. 1 - D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567, art. 1, comma secondo, in relazione all'art. 9, comma secondo, dello Statuto della Regione Siciliana)

Ferme restando le attribuzioni devolute ai Prefetti col D. L. Lt. 21 agosto 1945, n. 553, la facoltà del Ministro dell'Interno di trasferire su domanda o d'ufficio, da uno ad altro comune della stessa provincia, i segretari comunali di grado superiore al V, e, da una ad altra sede di provincie diverse, i segretari comunali e provinciali di ogni grado, sarà esercitata, nell'ambito della circoscrizione regionale della Sicilia, dall'Assessore per gli enti locali.

Art. 316

(D.L.Lt. 22 febbraio 1946, n. 123, art. 2 - D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567, art. 1, comma secondo, in relazione all'art. 9, comma secondo, dello Statuto della Regione Siciliana)

Le attribuzioni esercitate dal Ministero dell'Interno in virtù della legge 27 giugno 1942, n. 851, relativamente alle supplenze, alle reggenze, ai congedi, ai collocamenti in aspettativa e al trattamento economico dei segretari comunali di gradi superiori al V, saranno esercitate, nell'ambito della circoscrizione regionale della Sicilia, dall'Assessore per gli enti locali.

Art. 317

(legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 15)

All'assegnazione o al trasferimento di sede dei segretari comunali e provinciali di competenza, a norma delle leggi vigenti, degli organi regionali, si provvederà su richiesta o previo parere delle amministrazioni interessate.

Art. 318

(D.L.L. 21 agosto 1945, n. 553, art. 5)

E' demandato al Prefetto di autorizzare il segretario comunale ed il segretario provinciale a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o altri enti pubblici locali.

Analogamente spetta al Prefetto di autorizzare i segretari comunali e i segretari provinciali a far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite fra impiegati o ad essere prescelti come periti, consulenti tecnici o arbitri.

Art. 319

(D.L.L. 21 agosto 1945, n. 553, art. 6)

Spetta al Prefetto di applicare al segretario comunale e al segretario provinciale la sospensione cautelativa prevista dall'art. 347.

CAPO II

Degli impiegati e salariati del Comune, della Provincia e dei Consorzi

Art. 320

(T.U. 1934, art. 220)

Uno speciale regolamento, per ciascun comune, provincia o consorzio, provvede a disciplinare lo stato giuridico degli impiegati e dei salariati, determinando specialmente, in quanto non sia preveduto dalla presente legge o dal regolamento per la esecuzione della medesima:

1) l'ordinamento dell'ufficio e, nei comuni più importanti, l'eventuale sua divisione in ripartizioni, il numero degli impiegati e dei salariati, la qualifica, la retribuzione di ciascun impiegato o salariato, in apposita pianta organica;

2) i requisiti per la nomina, le condizioni e le forme dei concorsi;

3) le disposizioni concernenti la carriera, le promozioni, gli aumenti periodici di stipendio e salario;

4) le attribuzioni, i doveri e le responsabilità di ciascun impiegato o salariato e i relativi orari di servizio;

5) le norme riguardanti l'applicazione delle punizioni disciplinari, da graduarsi in relazione alla gravità delle mancanze e, per i consorzi, anche quelle riguardanti la costituzione della commissione di disciplina. Le punizioni sono: la censura, la riduzione dello stipendio, la sospensione del grado con privazione dello stipendio, la revoca, la destituzione. Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta, se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente contestati per iscritto gli addebiti all'interessato con la prescrizione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per le sue eventuali discolpe;

6) le norme relative alla sospensione cautelativa in pendenza di procedimento disciplinare. Tale sospensione non può eccedere la durata di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi, previa autorizzazione del Prefetto;

7) le norme riguardanti i congedi, i collocamenti in aspettativa, ed eventualmente la disponibilità per soppressione di posto o per riduzione di organico;

8) le norme riguardanti i collocamenti a riposo.

Nei Comuni, il cui ufficio sia diviso in ripartizioni, il regolamento deve altresì contenere le norme per la costituzione della Commissione consultiva incaricata di dar parere sulle conferme, promozioni aspettative, collocamenti a riposo d'ufficio e dispense dal servizio degli impiegati. Pei capi di ripartizione la Commissione consultiva è costituita dal Sindaco, dal vice sindaco e dal segretario.

I consorzi, in relazione al loro scopo e alla loro durata, possono assumere impiegati e salariati con contratto a termine, anzichè in pianta stabile.

I comuni, le provincie ed i consorzi che conservano regolamenti propri per il trattamento di quiescenza dei loro dipendenti, assunti in servizio anteriormente alla data in cui è stata resa obbligatoria la iscrizione delle varie categorie di personale di nuova nomina ai rispettivi istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, inseriranno, nelle disposizioni transitorie del regolamento prescritto dal presente articolo, le norme riguardanti le pensioni e le indennità contenute nei regolamenti predetti. Fermo il disposto dell'art. 1, lett. b), del Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177, nonchè dell'articolo unico del Regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 533, il trattamento delle pensioni e indennità, di cui sopra è cenno in nessun caso può essere più favorevole di quello stabilito per gli impiegati dello Stato.

Art. 321

(T.U. 1934, art. 221)

Per essere nominato impiegato o salariato dei comuni, provincie e consorzi, oltre i requisiti di cui all'art. 7 è necessario:

1) essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

2) non avere superato l'età di anni trenta alla data del provvedimento che bandisce il concorso. Ove per l'ammissione al concorso, sia richiesta la laurea, tale limite è elevato di cinque anni.

Per gli aspiranti che abbiano benemerenze militari di cui all'art. 174 n. 2 della legge 27 giugno 1942, n. 851, il limite è elevato a norma di detto articolo.

Nessun limite può prescriversi per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso Amministrazioni comunali, provinciali e consorziali.

Il limite massimo di età per l'ammissione agli ultimi posti di ruolo negli impieghi d'ordine e nei posti di subalterno e salariato presso gli enti suddetti, è prorogato al quarantacinquesimo anno in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nei casi in cui ricorre l'applicazione dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successiva estenzione sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi.

Il personale in pianta stabile, licenziato per soppressione del Comune, per scioglimento del consorzio o per riduzione di organico, ha diritto di partecipare ai concorsi per l'assunzione in posti di ruolo presso altre Amministrazioni, con esenzione del limine di età, fino al compimento del biennio dalla data di licenziamento.

Fermo il requisito della maggiore età per il segretario della provincia e dei consorzi il limite minimo di età per la ammissione in carriera dell'altro personale dei comuni, delle provincie e dei consorzi è fissato a diciotto anni.

Art. 322

(Legge 27 giugno 1942, n. 851, art. 1 sub. 222)

Per la nomina a vice segretario provinciale è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato.

Per la nomina a vice segretario comunale è richiesto il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Le donne sono escluse dall'ufficio di vice segretario comunale e di vice segretario provinciale.

A nessun altro impiegato dei comuni e delle provincie, può sotto qualsiasi denominazione essere attribuita la qualifica di segretario.

Art. 323

(T.U. 1934, art 223)

E' obbligatorio il pubblico concorso per la nomina degli impiegati amministrativi e tecnici dei comuni, delle provincie e dei consorzi, qualora i regolamenti organici non disciplinino la nomina per promozioni o concorso interno.

Le norme per i pubblici concorsi e per la formazione delle commissioni giudicatrici soro stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 324

(T.U. 1934, art. 224 - D.L. 6 maggio 1948, n. 654, art. 1)

La nomina degli impiegati o salariati dei comuni e delle provincie acquista carattere di stabilità dopo un biennio di esperimento.

La dimissione per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione adottata, non più di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del biennio. In tale deliberazione deve essere enunciata la causa generica della dimissione.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di giustizia amministrativa, o ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Il presente articolo si applica anche ai consorzi, qualora i rispettivi statuti ed i regolamenti organici assegnino ad essi impiegati in pianta stabile.

Art. 325

(T.U. 1934, art. 225)

Gli impiegati o salariati, dimessi per fine del periodo di esperimento e riassunti in servizio, con o senza interruzione, presso lo stesso comune, la stessa provincia o lo stesso consorzio, ricongiungono al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.

Art. 326

(Legge 27 giugno 1942, n. 851, art. 1 sub. 226 legge 23 dicembre 1946, n. 478)

Gli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi nominati in via provvisoria o di esperimento, presentano la promessa solenne con la seguente formula:

"Prometto di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato, di adempiere tutti i miei doveri, serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio nell'interesse dell'amministrazione e per il pubblico bene".

Quelli che abbiano conseguito la stabilità prestano il giuramento con la seguente formula:

"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato, di adempiere tutti i miei doveri, serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio, nell'interesse dell'amministrazione e per il pubblico bene".

La promessa e il giuramento sono prescritti a pena di decadenza e vanno pronunciati innanzi al capo della rispettiva amministrazione.

Art. 327

(T.U. 1934, art. 227)

I comuni, le provincie ed i consorzi non possono modificare in danno dei rispettivi impiegati o salariati, che abbiano conseguito la stabilità, il trattamento economico già raggiunto, ovvero il trattamento di quiescenza in vigore quando l'impiegato ha raggiunto il limite massimo di età o di servizio occorrente per essere collocato a riposo a sua domanda.

Art. 328

(Legge 27 giugno 1942, n. 851, art. 1 sub. 228)

Nella fissazione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, si deve tenere conto delle condizioni finanziarie degli enti, delle condizioni economiche locali, dei requisiti richiesti per l'ammissione del personale, della natura ed importanza del servizio, dei rapporti fra i vari gradi dell'organico e di ogni altro elemento utile.

Gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati comunali devono essere fissati in equa proporzione con quello del segretario comunale: e quelli degli impiegati e salariati della provincia in proporzione con quello del segretario provinciale.

Il servizio prestato dagli impiegati o salariati dei comuni e delle provincie presso altre amministrazioni, non può essere riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio. Il servizio da essi prestato presso la stessa amministrazione, precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualità di provvisori o di avventizi, può essere riconosciuto in loro favore, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, nella stessa misura stabilita per gli impiegati dello Stato.

In caso di promozione viene attribuito lo stipendio del nuovo grado che, tenuto conto degli aumenti periodici conseguibili nel grado stesso, risulti uguale a quello goduto nel precedente grado, ed, ove la tabella organica non preveda uno stipendio di importo uguale, è attribuito lo stipendio immediatamente inferiore oltre ad un assegno personale pari alla differenza fra tale stipendio e quello goduto nel grado inferiore, da riassorbire nei successivi aumenti periodici del nuovo grado.

Quando nella fissazione del trattamento economico di quiescenza i regolamenti organici locali facciano richiamo a disposizioni riguardanti i dipendenti dello Stato, tale richiamo deve intendersi limitato esclusivamente alle disposizioni in vigore al momento dell'approvazione dei singoli regolamenti.

Sono nulle le disposizioni contrarie alla norma di cui al precedente comma, nonchè quelle con le quali i comuni, le provincie ed i consorzi, assumano a loro carico il pagamento della imposta di ricchezza mobile sugli stipendi e salari, ovvero i contributi dovuti al personale per l'iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni e per altro obbligo di legge.

Art. 329

(T.U. 1934, art. 229)

Le punizioni disciplinari a carico degli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi sono inflitte dagli organi rispettivamente competenti per la nomina. Tranne che per la censura che viene inflitta dai capi d'amministrazione, il provvedimento deve essere preceduto dal motivato parere della Commissione di disciplina.

Art. 330

(Legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 16)

Per gli impiegati dei comuni e della provincia, la commissione di disciplina per ciascuna provincia, è presieduta dal Presidente del tribunale civile e penale, alla cui giurisdizione appartiene il capoluogo della provincia o da un giudice da lui delegato, ed è composta di due impiegati in pianta stabile dei comuni o della provincia e di due rappresentanti dell'amministrazione interessata, delegati, caso per caso, dal rispettivo Consiglio.

Entro il 15 dicembre, il Presidente dell'Amministrazione provinciale ed i Sindaci dei comuni trasmettono al Prefetto le schede, ciascuna in busta chiusa, contenenti le designazioni fatte dai singoli impiegati per la scelta dei propri rappresentanti, accompagnandoli con l'elenco degli impiegati che non abbiano preso parte alla votazione

Ciascun impiegato scrive sulla scheda due nomi: sono dichiarati eletti come effettivi i due candidati che ottengono maggior numero di voti e supplenti quelli che li seguono immediatamente.

Se per qualsiasi causa, durante il biennio, venga a mancare taluno degli eletti, i supplenti prendono il posto degli effettivi e coloro che ottennero maggior numero di voti sono nominati supplenti.

Lo scrutinio è fatto dal Prefetto, con l'intervento del Consigliere di Prefettura addetto al servizio dei comuni e del segretario del comune capoluogo della provincia, o, in caso di assenza o di impedimento, di altro impiegato del comune capoluogo designato dal Sindaco.

I rappresentanti degli impiegati non possono partecipare alle commissioni di disciplina, quando si proceda a carico di impiegati delle Amministrazioni presso le quali essi stessi prestano servizio. In caso di incompatibilità od impedimento, sono sostituiti dai supplenti o, nel caso di loro incompatibilità od impedimento, da due impiegati comunali o provinciali della stessa categoria, nominati dal Presidente della Commissione.

Art. 331

(Legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 16)

Per i salariati, la Commissione di disciplina è costituita, oltre che dal Presidente e di due rappresentanti dell'Amministrazione interessata, come all'articolo precedente, di due rappresentanti dei salariati dei comuni e della provincia, eletti da costoro con le modalità stabilite nello stesso articolo. Anche per i salariati si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 332

(Legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 16)

Qualora per qualsiasi causa, le Amministrazioni comunali o provinciali non provvedano alla nomina dei propri delegati ai sensi degli articoli precedenti, tali nomine sono fatte dal Prefetto.

Fino a quando non sarà possibile provvedere alla relativa elezione, in luogo dei rappresentanti degli impiegati o dei salariati, saranno chiamati a far parte delle Commissioni provinciali, di cui ai due precedenti articoli, due impiegati o due salariati dei comuni o della provincia, di grado non inferiore a quello degli incolpati ed estranei alla amministrazione interessata nominati dal Prefetto.

Art. 333

(T.U. 1934, art. 232 - D.L. 6 maggio 1948, n. 654, art. 1)

Qualora gli organi competenti dell'Amministrazione comunale, provinciale o consorziale non applicano le sanzioni disciplinari a carico dei rispettivi impiegati o salariati, il Prefetto invita gli organi stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, provvede d'ufficio con le modalità prescritte per i procedimenti disciplinari.

Ove il Prefetto ritenga di dover applicare una sanzione più grave di quella della riduzione dello stipendio, promuove il parere della Commissione di disciplina.

Quando ricorrono gravi motivi, il Prefetto ha sempre facoltà di sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio l'impiegato o salariato, salvo l'ulteriore corso della procedura disciplinare.

Contro il provvedimento di licenziamento o di sospensione superiore a tre mesi è ammesso il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale, e contro ogni altro provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso, soltanto per legittimità al Consiglio stesso.

Art. 334

(T.U. 1934, art. 233 - legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 27 - D.L. 6 maggio 1948, n. 654, art. 1)

Gli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi possono essere in qualunque tempo licenziati per soppressione di posto o riduzione di organico, salve le disposizioni sul collocamento in disponibilità contenute nei regolamenti locali. Possono altresì essere dispensati per inabilità fisica, incapacità professionale o scarso rendimento. Allo impiegato o salariato, proposto per la dispensa, è assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le sue deduzioni.

La deliberazione di dispensa deve essere motivata e preceduta, se sia determinata da inabilità fisica, da visita medica collegiale.

Le Amministrazioni degli enti predetti hanno facoltà di sciogliere corpi organizzati, quando non rispondono più alle esigenze dei servizi e alle loro finalità, o quando risulti la necessità di riparare a manchevolezze e deficienze che colpiscono l'intero organismo. Le deliberazioni di scioglimento non possono, però, avere esecuzione, se non abbiano preventivamente riportato la omologazione dell'Assessorato regionale per gli enti locali.

Contro i provvedimenti adottati a norma dei primi due comma del presente articolo è ammesso ricorso, anche per il merito alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, e contro le decisioni di questa al Consiglio di giustizia amministrativa.

Contro i provvedimenti di cui al terzo comma è ammesso soltanto ricorso per legittimità al Consiglio di giustizia amministrativa o in via straordinaria al Presidente della Regione.

Art. 335

(T.U. 1934, art. 234)

Le disposizioni di cui agli articoli 213, 214 e 215 della legge 27 giugno 1942, n. 851, si applicano anche agli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi.

Alla dichiarazione delle dimissioni d'ufficio e all'accettazione delle dimissioni volontarie provvedono gli organi rispettivamente competenti per la nomina degli impiegati e salariati.

Art. 336

(Legge 27 giugno 1942 n. 851, art 1 sub. 236 - legge 15 luglio 1950, n. 539)

Fermi i diritti concessi dalle disposizioni in vigore agli invalidi ed orfani di guerra e ai reduci di guerra, nelle assunzioni ai posti di impiegato o salariato presso le amministrazioni comunali, provinciali o consorziali e presso le aziende e stabilimenti dipendenti, sono preferiti a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati o invalidi di guerra;

3) i mutilati o invalidi per servizio;

4) gli orfani di guerra;

5) gli orfani dei caduti per servizio;

6) i feriti in combattimento;

7) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

8) i figli degli invalidi di guerra;

9) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

10) le madri, le vedove non maritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

11) le madri, le vedove non maritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

12) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

13) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Amministrazione presso cui è indetto il concorso;

14) coloro che rivestono la qualifica di ufficiali di complemento, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi di allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

15) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

Gli stessi diritti concernenti i decorati, mutilati, invalidi e feriti di guerra o per servizio, i combattenti, ed i loro congiunti, competono altresì ai combattenti in dipendenza delle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana ed ai loro congiunti.

Fra gli aspiranti che appartengono ad una delle categorie suindicate ai numeri da 1 a 14 hanno la precedenza nelle categorie salve le eccezioni predette, i coniugati e fra questi coloro che hanno maggior numero di figli.

In via subordinata, nelle categorie indicale ai numeri da 1 a 12 e ai numeri 14 e 15 hanno la precedenza coloro che prestino, comunque, lodevole servizio presso le Amministrazioni dei comuni, delle province e dei consorzi, nonchè presso le aziende municipalizzate o in gestione diretta, comprese quelle di trasporto amministrate o mantenute con il concorso di detti enti.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla età.

Art. 337

(Legge 27 giugno 1942 n. 851, art. 1 sub. 237)

Sono estese, in quanto applicabili, al personale delle Amministrazioni di cui all'articolo precedente, le disposizioni in vigore per le Amministrazioni dello Stato, in favore dei mutilati ed invalidi di guerra e degli orfani ed altri congiunti dei caduti in guerra, nonchè degli ex combattenti in genere.

Sono estese, altresì al personale suddetto, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per le Amministrazioni dello Stato, in favore di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè agli orfani ed altri congiunti dei caduti.

Art. 338

(Legge 27 giugno 1942 n. 851, art. 1 sub. 238)

Le commissioni giudicatrici dei concorsi formano una graduatoria in ordine di merito, dei concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima richiesta per l'idoneità alle nomine.

La nomina dei vincitori è fatta secondo l'ordine della graduatoria.

La efficacia della graduatoria si limita ai soli posti messi a concorso.

Se, per altro, la graduatoria comprenda un numero di concorrenti superiore a quello dei posti messi a concorso e taluno dei vincitori rinunzi, o decade dalla nomina, o per qualsiasi causa cessi dal servizio, l'amministrazione ha facoltà di procedere, in sostituzione di esso, alla nomina dei concorrenti dichiarati idonei, che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori.

Tale facoltà non può essere esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria.

Art. 339

(Legge 27 giugno 1942, n. 851, art. 1 sub 239)

Gli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, che ottengono la nomina presso altri enti, hanno facoltà, entro quindici giorni dalla relativa partecipazione di dichiarare per quale posto intendano optare. Di tale facoltà deve essere fatto espresso richiamo nella lettera di partecipazione della nomina.

La mancanza di qualsiasi dichiarazione nel termine stabilito per l'opzione rende inefficace la nomina al nuovo posto.

Art. 340

(Legge 27 giugno 1942, n. 851, art. 1 sub. 241)

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'ufficio di impiegato e salariato dei comuni, delle provincie e dei consorzi, è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente.

Qualora ricorrano speciali motivi, il Prefetto può tuttavia, sentita l'amministrazione interessata, autorizzare gli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o altri enti pubblici locali.

Con la qualità di impiegato o salariato dei comuni, delle provincie e dei consorzi è incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria, in carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro.

Possono peraltro i medesimi, previa autorizzazione del Prefetto far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite tra impiegati, o essere prescelti come periti, consulenti tecnici o arbitri.

Per le perizie, le consulenze tecniche e gli arbitrati la autorizzazione deve concedersi caso per caso.

Gli impiegati e i salariati devono astenersi inoltre da ogni occupazione o attività che, a giudizio del capo dell'amministrazione, non sia ritenuta conciliabile con la osservanza dei doveri d'ufficio o col decoro dell'amministrazione stessa.

Il capo dell'amministrazione è responsabile per l'omessa denuncia al Prefetto dei casi di trasgressione alle disposizioni dei comma precedenti che siano venuti a sua conoscenza.

Art. 341

(Legge 27 giugno 1942, n. 851, art. 1 sub. 242)

Gi stipendi degli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, sono pagati a rate mensili posticipati.

Quando il pagamento non segue esattamente alla scadenza gli interessati possono rivolgersi al Prefetto, il quale, ove ne sia il caso, promuove i provvedimenti d'ufficio della Giunta provinciale amministrativa. Verificandosi nel corso dell'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito l'ente interessato, il quale deve presentare le sue deduzioni nel termine di otto giorni, può deliberare che il pagamento degli stipendi o salari, anche per il rimanente periodo dell'anno, sia effettuato direttamente dall'esattore.

Art. 342

(Legge 27 giugno 1949, n. 851, art. 1 sub. 243)

L'esattore delle imposte dirette, anche se non sia tesoriere comunale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, gli ordini di pagamento emessi dai comuni e dai Prefetti in favore degli impiegati o salariati comunali, col diritto di percepire l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Detto obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo totale dei proventi comunali, riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico già consegnati all'esattore.

L'esattore o esattore tesoriere, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento è soggetto alle sanzioni previste nelle leggi, regolamenti e capitoli normali sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 343

(Legge 27 giugno 1942, n. 851, art. 1 sub. 244 - D.L. 13 dicembre 1946, n. 531, art. 5)

Agli impiegati o salariati del comune, della provincia e dei consorzi, non possono essere concessi compensi di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, all'infuori di quelli per lavori straordinari effettivamente prestati e di volta in volta previamente autorizzati.

Art. 344

(Legge 27 giugno 1942, n. 851, art. 1 sub. 245)

Fermo restando l'obbligo di iscrivere agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, il personale assunto in servizio, a decorrere dalle date rispettivamente stabilite per le varie categorie dalle leggi sugli istituti predetti e, salvo il disposto degli artt. 161, 162 e 163 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e del Regio decreto-legge 1 dicembre 1930, n. 1773, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 428, i comuni, le provincie ed i consorzi, che conservano un proprio regolamento per il trattamento di quiescenza per il personale assunto anteriormente alle date sopraindicate, possono nei riguardi del personale medesimo, stabilire che siano ritenuti validi, agli effetti della pensione o indennità da liquidarsi secondo il proprio regolamento, i servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, a condizione che siano versate le ritenute corrispondenti alla durata dei servizi riscattati, e sempre che i servizi predetti non abbiano già dato luogo a liquidazioni di pensione, a carico delle amministrazioni presso cui sono stati prestati.

Salvo quanto è disposto dalle norme sull'ordinamento degli istituti di previdenza anzidetti, gli impiegati e salariati inscritti ai monti pensioni degli enti locali, che anteriormente alla nomina in via stabile, abbiano prestato servizio continuativo in qualità di avventizio o di provvisorio, possono chiederne il riconoscimento agli effetti della pensione per un periodo non superiore a quello consentito per i dipendenti dello Stato. Gli impiegati che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti, a pena di decadenza, al pagamento del contributo di cui all'articolo unico del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1613.

Art. 345

(Legge 27 giugno 1942, n. 851, art. 1 sub. 246)

Gli impiegati o salariati del comune, della provincia o del consorzio chiamati a far parte della Commissione di disciplina, decadono di diritto dall'incarico, qualora vengano essi stessi sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 346

(Legge 27 giugno 1942, n. 851, art. 1 sub. 247)

Salvo, se del caso, l'azione penale, gli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi che abbiano conseguito l'assunzione in servizio producendo documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti, incorrono, previ i necessari accertamenti, nel licenziamento. Essi non hanno diritto a pensione od indennità alcuna.

Il licenziamento è disposto dalle rispettive amministrazioni senza l'obbligo di sentire la commissione di disciplina.

Gli impiegati e salariati del comune, delle provincie e dei consorzi, incorrono senz'altro nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalità dello Stato, per violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni o di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, lenocinio; per delitti di peculato, concussione, malversazione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.

In caso di assegnazione al confino, o di ammonizione, l'impiegato o salariato è sospeso di diritto e sottoposto a procedimento disciplinare.

Gli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi licenziati dal servizio o destituiti ai sensi del presente articolo, non possono concorrere ad alcun altro impiego nelle amministrazioni dello Stato, della Regione, dei comuni, delle provincie e dei consorzi.

Art. 347

(Legge 27 giugno 1942, n. 851, art. 1 sub. 249)

Quando la gravità dei fatti lo esiga, gli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, possono essere sospesi dall'ufficio fino al giudizio definitivo dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio ovvero dalla data della richiesta di citazione diretta del Pubblico ministero quando vengano sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 8 e devono essere immediatamente sospesi dalla data del mandato di cattura, quando siano sottoposti a giudizio per qualsiasi delitto.

La sospensione è applicata dal capo delle rispettive amministrazioni. Essa ha carattere cautelativo, ed importa la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie od ai figli minorenni del giudicabile può essere però concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio o del salario.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che l'impiegato o salariato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata, ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

La revoca della sospensione fa riacquistare all'impiegato o salariato l'anzianità perduta. Se durante la sospensione siano avvenute promozioni di personale che lo seguiva nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto, ma al sospeso viene conferito il primo posto vacante di grado superiore, sempre quando egli sia, nelle forme prescritte, riconosciuto meritevole di promozione.

All'infuori dei casi contemplati nel terzo comma, l'ordinanza o la sentenza di assoluzione non osta all'eventuale procedimento disciplinare, e qualora questo porti alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.

L'impiegato o salariato condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.

Art. 348

(Legge 27 giugno 1942, n. 851, art. 1 sub. 250)

Il posto dell'impiegato o salariato di un comune, di una provincia o di un consorzio dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, non può essere coperto, fuorchè in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione di detti ricorsi.

TITOLO VIII

DELLE RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI IMPIEGATI E DI CHI MANEGGIA DENARO PUBBLICO

Art. 349

(T.U. 1934, art. 251)

Chiunque s'ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro di un comune, di una provincia o di un consorzio è considerato, per questo solo fatto, contabile ed è sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle sanzioni penali comminate contro coloro che usurpano pubbliche funzioni.

Art. 350

(T.U. 1934, art. 252)

Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate in bilancio, o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure ne contraggono l'impegno o danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Nello stesso modo rispondono gli amministratori che avendo adottato ed eseguite deliberazioni da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive, non ne abbiano poi ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge.

Gli amministratori incorrono, altresì, nella responsabilità di cui ai comma precedenti quando abbiano deliberato, o, per quanto riguarda i consorzi, proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio.

Art. 351

(T.U. 1934, art. 253)

Gli amministratori incorrono nelle responsabilità di cui all'articolo precedente, anche quando ordinano spese finanziate con mutui, prima che gli organi competenti degli istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione, ovvero spese fronteggiate con avanzi di amministrazione prima che i medesimi siano realizzati. Tale responsabilità si estende al segretario e al ragioniere, ove esista, a meno che essi dimostrino che il loro concorso nei provvedimenti suaccennati fu dato in seguito ad ordine scritto del capo dell'amministrazione.

Il segretario del comune o della provincia ed il ragioniere, ove esista, sono soggetti a provvedimenti disciplinari, quando nella formazione del bilancio commettano errori di calcolo che non siano ritenuti scusabili, o includano, fra le obbligatorie, spese facoltative.

I ragionieri delle Prefetture, incaricati della revisione dei bilanci, sono personalmente responsabili quando omettano di rilevare le irregolarità sopraccennate e la mancanza del pareggio tra le entrate e le spese effettive ordinarie aumentate dalle rate di ammortamento dei mutui in estinzione. Gli Ispettori del Ministero dell'interno nelle verifiche ordinarie e straordinarie debbono accertare in qual modo procedano i servizi dei bilanci e dei conti ed elevare, a carico dei detti funzionari, le eventuali responsabilità riferendone al Ministero dell'Interno.

Art. 352

(T.U. 1934, art. 254)

Gli amministratori rispondono dei danni che abbiano arrecato ai rispettivi enti:

- per aver proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti somministrazioni od appalti senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;

- per avere trascurato l'applicazione e la riscossione dei tributi e di entrate regolarmente deliberate.

Art. 353

(T.U. 1934, art. 255)

Gli amministratori e gli impiegati dei comuni, delle provincie e dei consorzi sono tenuti a rimborsare gli enti delle indennità corrisposte a commissari, di cui sia stato disposto l'invio per causa ad essi imputabile.

Art. 354

(T.U. 1934, art. 256)

Gli amministratori, che emettono titoli cambiari per somme eccedenti i limiti consentiti dalla legge, sono in proprio ed in solido responsabili del debito risultante a carico degli enti rispettivi.

Art. 355

(T.U. 1934, art. 257)

Gli amministratori che intraprendano o sostengano una lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata dagli organi competenti nei casi e nelle forme di legge sono, responsabili in proprio ed in solido delle spese e dei danni.

Art. 356

(T.U. 1934, art. 258)

Le somme delle quali gli amministratori e tutti coloro in genere che abbiano maneggiato pubblico denaro siano dichiarati contabili, sono riscosse nei modi e nelle forme stabiliti per le entrate patrimoniali.

Art. 357

(T.U. 1934, art. 259)

Gli amministratori e gli impiegati dei comuni, delle provincie e dei consorzi sono responsabili delle carte e documenti loro affidati.

Occorrendo di consegnarli ad altri per servizio pubblico, dovrà farsene constare mediante apposito verbale, osservando le forme stabilite dai regolamenti di amministrazione.

Chiunque a qualsiasi titolo sia in possesso di carte e documenti di pertinenza di un comune, provincia o consorzio, ne risponde ad ogni effetto di legge, fino a che non ne ottenga regolare discarico.

L'autorità giudiziaria, su richiesta del Prefetto, procede all'immediato sequestro delle carte e documenti presso i detentori.

Art. 358

(T.U. 1934, art. 260 - D.L. 6 maggio 1948, n. 655 art. 3, n. 4)

Sulle responsabilità previste negli articoli precedenti, e su ogni altra dipendente dalla conservazione e gestione del patrimonio comunale, provinciale e consorziale pronunzia il Consiglio di Prefettura.

Le relative procedure possono essere iniziate d'ufficio o sopra richiesta dell'autorità di vigilanza e definite anche separatamente dall'esame e dal giudizio dei conti.

Contro la decisione del Consiglio di prefettura è ammesso ricorso alla Corte dei conti.

Art. 359

(T.U. 1934, art. 261)

Gli amministratori e gli impiegati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, nonchè delle istituzioni amministrate o dipendenti dagli enti predetti, sono responsabili dei danni recati, con dolo o colpa grave, all'ente o ai terzi, verso il quale l'ente stesso debba rispondere.

Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di più amministratori o di più impiegati, essi sono tenuti in solido al risarcimento.

Tuttavia se le colpe dei responsabili non siano uguali, potrà porsi a carico di tutti o di alcuni di essi una parte proporzionale del danno arrecato.

Art. 360

(T.U. 1934, art. 262)

Sono esenti da responsabilità i componenti dei collegi amministrativi, che per legittimi motivi non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constare in tempo nel verbale del loro motivato dissenso o dei richiami o proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno.

Art. 361

(T.U. 1934, art. 263)

Qualora il fatto dannoso sia stato commesso dall'impiegato nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti all'ufficio da esso coperto, i superiori gerarchici e gli amministratori non rispondono dell'atto stesso, purchè la destinazione all'ufficio sia avvenuta, con la piena osservanza delle prescrizioni di legge e dei regolamenti e non vi sia colpa grave per quanto si riferisce al dovere di vigilanza.

Art. 362

(T.U. 1934, art. 264)

L'accertamento dei danni arrecati ai comuni, alle province od ai consorzi, con dolo o colpa grave, dai rispettivi amministratori od impiegati, è fatto, in via amministrativa d'ufficio o sopra richiesta dell'autorità di vigilanza della Giunta provinciale amministrativa, che dichiara quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'ente e quelle degli amministratori e degli impiegati, ma valgono ad ottenere dalla autorità giudiziaria provvedimenti conservativi.

Il tribunale in camera di consiglio può anche autorizzare la iscrizione ipotecaria sui beni delle persone indicate come responsabili. Tuttavia i provvedimenti suaccennati cessano di avere efficacia se, entro il termine di due anni dalla loro emanazione, non sia proposta azione giudiziaria contro i dichiarati responsabili.

La domanda pei provvedimenti conservativi e per la iscrizione ipotecaria, nonchè l'azione giudiziaria per responsabilità, può essere promossa dall'autorità di vigilanza, quando l'ente che si presume danneggiato, nonostante l'invito della autorità medesima, ometta di provvedere.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli amministratori e agli impiegati delle istituzioni amministrate o dipendenti dai comuni, dalle provincie e dai consorzi.

Art. 363

(T.U. 1934, art. 265)

L'azione per far valere la responsabilità nei casi previsti agli artt. 359, 361 e 362 per quanto si riferisce ai danni, è di competenza dell'autorità giudiziaria e si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, PROVINCIALI E CONSORZIALI

CAPO I

Delle circoscrizioni amministrative e della rappresentanza

Art. 364

(T.U. 1934, art. 266 - legge regionale 7 dic. 1953, n. 62, art. 27)

Le donazioni delle provincie, dei comuni, delle frazioni e delle borgate e le sedi municipali sono determinate con decreto del Presidente della Regione sentiti in ogni caso gli enti interessati ed il Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale.

Art. 365

(T.U. 1934, art. 267 - legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 27 - D.L. 6 maggio 1948, n. 654, art. 1)

I ricorsi per contestazioni di confini fra comuni o provincie sono decisi con decreto del Presidente della Regione, udito il Consiglio di giustizia amministrativa.

Contro il provvedimento è ammesso il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Art. 366

(T.U. 1934, art. 268)

L'ordinamento dei Comuni e delle provincie non può subire modifiche per effetto di variazioni della popolazione residente, se queste non risultino da un censimento ufficiale.

Le modifiche sono disposte con decreto del Prefetto.

Art. 367

(T.U. 1934, art. 271)

Gli amministratori dei comuni, delle provincie e dei consorzi, decadono di pieno diritto dall'ufficio quando siano condannati per uno dei delitti previsti negli articoli 8 e 204, o per qualsiasi altro reato, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a tre mesi.

Art. 368

(T.U. 1934, art. 273)

Ogni comune e ogni provincia ha uno o più messi.

Il messo deve essere maggiorenne.

La nomina è approvata con decreto del Prefetto.

Il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a notificare gli atti delle rispettive amministrazioni per cui non siano prescritte speciali formalità.

I messi dei comuni e delle provincie possono anche notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta a quella da cui essi rispettivamente dipendono.

I referti del messo fanno fede fino a querela di falso.

I consorzi, per la notifica degli atti per i quali non siano prescritte speciali formalità si avvalgono dei messi dei comuni e delle provincie facenti parte del consorzio.

Possono, altresì, avvalersi dell'opera dei messi dipendenti da altri comuni e provincie nel cui territorio gli atti stessi debbano essere notificati, facendone richiesta alle rispettive amministrazioni.

Art. 369

(T.U. 1934, art. 274)

Salvo che non sia disposto altrimenti, i comuni e le provincie sono tenuti a compiere senza corrispettivo gli atti che siano loro commessi dalla legge nell'interesse generale.

Art. 370

(T.U. 1915, art. 288 - art. 6 D.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26 - art. 5 della legge 6 febbraio 1948, n. 29 - legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, art. 8 e art. 10, n. 4 - legge regionale 1 luglio 1947, n. 2, art. 4)

Sono incompatibili le funzioni:

1) di membro del parlamento nazionale o di Deputato alla Assemblea regionale siciliana e di Delegato regionale della Amministrazione provinciale;

2) di membro del Parlamento nazionale e di Sindaco di comune capoluogo di provincia;

3) di deputato all'Assemblea regionale siciliana e di Sindaco di comune capoluogo di circoscrizione elettorale o con popolazione superiore a 40 mila abitanti;

4) di Delegato regionale dell'amministrazione provinciale e di Sindaco.

I membri del Parlamento nazionale e i deputati all'Assemblea regionale siciliana non possono essere nominati Delegati regionali dell'Amministrazione provinciale, nè questi possono essere eletti agli uffici anzidetti, se non abbiano effettivamente cessato dalle funzioni, in conseguenza di dimmissioni o di altra causa, almeno novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Art. 371

(T.U. 1934, art. 270 - D.L. 1 gennaio 1946, n. 1, art. 7, ultimo comma)

Gli amministratori dei comuni, delle provincie, dei consorzi, rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire alla udienza sino all'esito di giudizio, qualora vengono sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati previsti dall'art. 8, numeri 7 e 8, o per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio, punibile con una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, ovvero per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore nel minimo ad un anno.

Rimangono pure sospesi, quando contro di essi sia emesso mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

Art. 372

(T.U. 1915, art. 290 e T.U. 1934, art. 279, penultimo e ultimo comma - legge regionale 1 luglio 1947, n. 2, art. 4)

Il delegato regionale dell'Amministrazione provinciale, i consiglieri, gli assessori, e i membri della Giunta provinciale amministrativa, debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono e verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al 4º grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si astengono pure dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministranze o appalti di opere nell'interesse dei corpi cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano anche al segretario del Comune, della provincia e del consorzio.

CAPO II

Delle deliberazioni

Art. 373

(T.U. 1934, art. 282)

Le deliberazioni che importino modifiche o revoca di deliberazioni esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa mensione della revoca o della modifica.

Art. 374

(Legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 17)

Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi che importino spese, devono indicare l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte.

Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria quando trattisi di fornitura o di lavori, la cui spesa presunta non superi le lire 200.000.

Qualsiasi variazione o modifica ai progetti, perizia o preventivi e ai relativi contratti deve essere approvata dagli stessi organi che li hanno deliberati.

Art. 375

(Legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 18)

I progetti per le opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi sono compilati dagli uffici tecnici rispettivi.

Qualora manchino tali uffici, ovvero quando la speciale natura delle opere, o particolari motivi di urgenza lo rendano necessario la compilazione dei progetti può essere affidata a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titoli al privato professionista per la direzione e l'esecuzione dell'opera.

Quando si tratti di opere di notevole importanza, il progetto esecutivo deve essere preceduto da un progetto di massima che consenta la valutazione della entità della spesa in relazione alla possibilità di farvi fronte. Nei casi in cui la possibilità risulti evidente, il Prefetto può autorizzare la deroga a tale norma.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi, d'importo superiore a L. 50.000.000, quando alla esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero d'importo superiore a L. 25.000.000, quando l'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle OO. PP. della Sicilia, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi devono riportare il parere favorevole dell'ingegnere capo del Genio Civile quando il loro importo superi i 10.000.000 per le Amministrazioni provinciali e per i comuni capoluoghi di provincia, i 5 milioni per i comuni o consorzi di comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, i 3.000.000 per i comuni o consorzi di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e un milione per gli altri comuni o consorzi di comuni.

Il parere favorevole dell'ingegnere capo del Genio civile non è necessario sui progetti di massima ed esecutivi che siano stati redatti dall'Assessorato regionale per i lavori pubblici o che abbiano riportato il parere favorevole di detto Assessorato.

Art. 376

(T.U. 1934, art. 286)

Per i lavori o forniture che richiedano competenza o mezzi di esecuzione speciali i comuni, le provincie e i consorzi possono, previa autorizzazione del Prefetto, invitare le ditte, ritenute idonee, a presentare, in base a prestabilite norme di massima i progetti tecnici e a dichiarare a quali condizioni siano disposti ad eseguirli.

La deliberazione che bandisce tale forma di appalto ed il successivo invito devono precisare le modalità dell'esame dei progetti e delle offerte, che può anche essere deferito ad apposita commissione.

Nella scelta tra i vari progetti presentati, si deve tener conto di tutti gli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garenzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti.

L'aggiudicazione non è impegnativa per l'Ente finchè non sia intervenuta l'approvazione del Prefetto.

Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte concorrenti per la compilazione dei progetti presentati.

Art. 377

(T.U. 1934, art. 287)

Chiunque intenda eseguire opere che possano comunque interessare la sicurezza e la solidità di costruzioni, di cui le leggi pongano il ristabilimento o la riparazione a carico di enti pubblici locali, deve ottenerne il consenso preventivo degli enti stessi.

La inosservanza di tale regola dà diritto all'ente di ottenere dal giudice la immediata inibizione del prosieguo delle opere, salva l'azione di risarcimento di danni.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette degli Enti.

Contro le deliberazioni aventi per oggetto la esecuzione delle opere previste nel presente articolo è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

CAPO III

Della finanza e contabilità

SEZIONE I

Del patrimonio

Art. 378

(T.U. 1934, art. 289)

Le Amministrazioni comunali e provinciali devono tenere al corrente un esatto inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonchè un elenco diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione. L'inventario dei beni demaniali è costituito da uno stato descrittivo dei medesimi; quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza.

Quando il comune o la provincia amministri istituzioni speciali ai sensi degli artt. 182, 272 e 273, l'inventario dei beni di ciascuna istituzione dev'essere distinto da quello degli altri e da quelli del comune o della provincia. Nei casi di cui agli artt. 174 e 175 devono tenersi distinti inventari per ciascuno dei comuni riuniti o per le frazioni che abbiano patrimonio e spese separate.

Sono altresì separati gl'inventari dei beni di spettanza delle frazioni ai sensi dell'art. 26 della legge 16 giugno 1927, numero 1766.

Gli inventari sono firmati dal segretario e dal ragioniere, dove esista, e sono vidimati dal Sindaco o dal Delegalo regionale dell'Amministrazione provinciale. Essi sono riveduti di regola ogni dieci anni: il Sindaco o il Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale può sempre disporne la revisione.

Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco o il Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale, il segretario del comune o della provincia, nonchè il ragioniere, dove esista.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Col provvedimento di approvazione del conto consuntivo, il Consiglio di Prefettura pone in rilievo il risultato economico dell'esercizio e le variazioni che la gestione del bilancio ha determinato rispetto ai beni demaniali ed a quelli patrimoniali del comune o della provincia.

Art. 379

(T.U. 1934, art. 290)

I beni patrimoniali comunali e provinciali devono, di regola, essere dati in affitto.

In sede di esame dei bilanci di previsione la Giunta provinciale amministrativa accerta che i fitti dei fondi rustici ed urbani siano adeguati alla importanza di questi, tenuto conto anche dei carichi tributari e delle spese di manutenzione e, qualora riconosca che i cespiti in parola siano suscettivi di incremento, invita l'amministrazione a provvedere alla revisione in un termine perentorio, decorso il quale inutilmente, promuove i provvedimenti di ufficio da parte del Prefetto.

Qualora lo richieda la speciale condizione dei luoghi, il comune può ammettere la generalità degli abitanti a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma deve formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso e subordinarlo al pagamento di un corrispettivo.

Il corrispettivo non può, in alcun caso, essere inferiore al carico delle imposte e sovrimposte e delle spese di custodia e manutenzione sostenute dal comune per detti beni.

I corrispettivi in natura per beni comunali, comunque dovuti, debbono essere sottoposti a revisione alla fine di ciascun triennio.

Art. 380

(T.U. 1934, art. 291)

Le somme eccedenti i bisogni ordinari dei comuni e delle provincie devono essere depositate, ad interesse, di regola, presso la Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio ordinarie, le Casse postali di risparmio, l'Istituto di emissione e gli Istituti di credito di diritto pubblico.

La Giunta provinciale amministrativa, sentito l'Istituto di emissione, può autorizzare il deposito di dette somme anche presso altri Istituti di credito di notoria solidità.

La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa deve essere omologata dal Prefetto.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti, o comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato; è vietato l'acquisto di titoli di debiti pubblici esteri.

Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, essere impiegate nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Dell'Osservanza delle disposizioni del primo o del terzo comma del presente articolo sono personalmente responsabili il Sindaco o il Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale e il segretario del comune o della provincia, nonchè il ragioniere, ove esista.

SEZIONE II

Dei servizi e dei contratti

Art. 381

(T.U. 1934, art. 292)

I comuni e le provincie possono assumere, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi.

I comuni possono assumere anche la costruzione di case e alberghi popolari.

Art. 382

(T.U. 1934, art. 293)

I servizi che, per la loro natura, possono farsi in economia, sono determinati e retti da speciali regolamenti.

Art. 383

(Legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 22)

Le amministrazioni dei comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, o che, pur non avendo popolazione superiore ai 20 mila abitanti, sono capoluoghi di provincia, e le amministrazioni delle provincie devono compilare un capitolato generale che contenga le norme per le alienazioni, e le locazioni, gli acquisti e gli appalti di lavori e forniture, uniformandolo in quanto possibile, alle norme del capitolato generale per l'amministrazione dello Stato. Tale capitolato deve essere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa.

Per i comuni con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, il capitolato generale può essere predisposto e reso obbligatorio dalla Giunta provinciale amministrativa.

Per i lavori che si eseguono col concorso o col sussidio dello Stato nella spesa, i comuni devono, in ogni caso, adottare il capitolato generale in vigore per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 384

(T.U. 1934, art .295)

In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si può stipulare l'obbligo di far pagamenti, se non in ragione della opera prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti che convenga fare con case o con stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità, presso cui non sia in uso l'assumere l'incarico dei lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

Art. 385

(Legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 19)

I contratti che eccedono i limiti entro i quali, ai sensi degli artt. 249 e 282, è consentito procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, non sono impegnativi per l'ente senza il visto del Prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte. A tale scopo detti contratti devono essere trasmessi al Prefetto in copia integrale entro giorni cinque dalla stipulazione.

SEZIONE III

Dei mutui

Art. 386

(T.U. 1915, art. 190 - R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 55 - T.U. 1934, art. 299 - legge regionale 7 dic. 1953, n. 62, art. 27)

I comuni e le provincie non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1) che siano deliberati dal Consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, con che tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al Comune;

2) che abbiano per scopo di provvedere a opere pubbliche di carattere obbligatorio, debitamente autorizzate, e che i relativi progetti tecnici abbiano riportato oltre il visto dell'ingegnere capo del Genio Civile, il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle OO.PP. della Sicilia, nei casi in cui esso sia prescritto a norma dell'art. 375. Prima di concedere l'approvazione nei riguardi di tali mutui, l'autorità tutoria deve accertare che si è già provveduto, con mezzi adeguati al finanziamento di altre opere pubbliche improrogabili eventualmente in corso di esecuzione;

3) che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti, ovvero di debiti dipendenti da condanne o da transazioni, regolarmente approvate e, per le provincie di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie, o che riguardino, in ogni caso, l'acquisto di stabili per pubblico servizio o altre finalità previste da leggi speciali;

4) che sia garantito l'ammortamento, determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi per il pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui i contratti di appalto nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni, con o senza interessi.

Le deliberazioni concernenti operazioni di mutuo adottate dalle Amministrazioni provinciali, i cui bilanci siano pareggiati con sovrimposte comprese nel limite normale, sono soggette all'approvazione dell'Assessore regionale per gli enti locali su parere della Giunta provinciale amministrativa.

Quando i bilanci siano pareggiati con sovrimposte eccedenti il limite normale, sono soggette all'approvazione dell'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con quello delle finanze e con la procedura di cui all'art. 393 ultimo comma.

Art. 387

(T.U. 1934, art. 300 e legge 5 gennaio 1950, n. 10 - legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 27)

Salvo i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dai Comuni e dalle Provincie se gl'interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio per il servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo.

I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati per un importo superiore all'ottava parte delle entrate effettive ordinarie del comune, o della provincia, valutate nei modi sopra indicati.

I comuni e le provincie non possono contrarre mutui in cartelle o altri titoli negoziabili, senza apposita autorizzazione da concedersi con decreto dell'Assessore regionale delle finanze di concerto con l'Assessore regionale per gli enti locali, udita la Commissione centrale per la finanza locale, nonchè la Giunta provinciale amministrativa. Tale autorizzazione deve essere chiesta dai comuni e dalle provincie prima di qualsiasi trattativa per l'emissione ed il collocamento del prestito. Del decreto di autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sulle cartelle o sugli altri titoli del prestito.

Per la validità delle cartelle di debito comunale o provinciale, e d'ogni altro titolo nominativo o al portatore, nonchè per la validità dei titoli cambiari, occorre la firma del Prefetto, al solo scopo di garentire l'ottenuta autorizzazione.

Quando manchino di altre risorse, i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti autorizzati dalle leggi.

Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma.

Le limitazioni di cui al presente articolo non sono applicabili alle operazioni di mutuo a cui i comuni e le provincie debbono ricorrere per l'esecuzione delle opere pubbliche previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

SEZIONE IV

Dell'esercizio finanziario: Bilanci e conti

Art. 388

(T.U. 1934, art. 301)

L'esercizio finanziario comincia col 1º gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso. Però, agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nel quale giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.

Art. 389

(T.U. 1934, art. 302)

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue quelli che riguardano le gestione del bilancio da quelli che attengano alle variazioni nell'ammontare e nella specie del patrimonio.

Art. 390

(T.U. 1934, art. 303)

Le entrate e le spese che si iscrivono in bilancio rappresentano la competenza dell'esercizio, cioè, per le entrate, quanto si crede che potranno produrre durante l'esercizio i diversi cespiti di entrata, e, per le spese, quelle che si prevede di dover fare nel corso del suddetto periodo.

Appartengono al conto del bilancio le entrate accertate e scadute, le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo, le riscossioni degli esattori e tesoriere, i versamenti nella tesoreria del comune e della provincia e i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.

Appartengono al conto generale del patrimonio: il valore degli immobili, giusta i relativi registri di consistenza, e quello dei mobili, del materiale ed altre attività risultanti dagli inventari, i crediti e debiti e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per altra causa.

Art. 391

(T.U. 1934, art. 304)

Le contabilità delle istituzioni speciali amministrate direttamente dal comune o dalla provincia fanno parte del bilancio.

Art. 392

(T.U. 1934, art. 305)

I bilanci comunali e provinciali debbono essere deliberati entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

Trascorso detto termine, la compilazione del bilancio è deferita al Prefetto, che vi provvede per mezzo di un commissario.

Il commissario accerta anche le ragioni dell'inadempimento e ne riferisce al Prefetto per gli eventuali provvedimenti da adottarsi a carico del segretario e del ragioniere.

Art. 393

(T.U. 1915, art. 310 - T.U. 1934, art. 306 - legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 27 - D.L. 6 maggio 1948, n. 654, art. 1 - D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204, art. 15)

Le deliberazioni del Consiglio comunale, relative alla applicazione delle sovrimposte fondiarie con eccedenza al limite normale devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, la quale maggioranza non dovrà inoltre essere mai inferiore al terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.

Tali deliberazioni, come anche quelle adottate per lo stesso oggetto dai Delegati regionali delle Amministrazioni provinciali, debbono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per lo spazio di otto giorni, durante il quale termine il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico. Le deliberazioni delle provincie devono inoltre essere inscritte in sunto nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Qualsiasi contribuente può reclamare contro le deliberazioni concernenti l'applicazione della sovrimposta: il reclamo è proposto alla Giunta provinciale amministrativa per le sovrimposte comunali; all'Assessore regionale per gli enti locali per le sovrimposte provinciali.

Il termine per la presentazione del reclamo è di 20 giorni decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali, e da quello della inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Regione per quelle provinciali.

Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite, per i comuni, ed entro il limite normale, per le provincie sono date, rispettivamente, dalla Giunta provinciale amministrativa e dall'Assessore regionale per gli enti locali, udita la Giunta provinciale amministrativa.

La Giunta provinciale amministrativa e l'Assessore regionale per gli enti locali esaminano la regolarità dei singoli stanziamenti, e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate per le loro eventuali controdeduzioni, decidono sui reclami ed apportano al bilancio le modificazioni necessarie per assicurarne il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo, nei riguardi delle spese, a norma degli artt. 404, 410 e 411.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa ed i decreti dell'Assessore regionale per gli enti locali sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicati all'albo pretorio per otto giorni; i decreti dell'Assessore regionale per gli enti locali sono, inoltre, inseriti, per sunto, nella Gazzetta ufficiale della Regione.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso, anche per il merito, nel termine di giorni venti, all'Assessore regionale per gli enti locali, da parte del Prefetto, del Consiglio comunale e di qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del Comune.

Per i comuni il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria; per i contribuenti decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui al sesto comma.

I decreti dell'Assessore regionale per gli enti locali sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, da adottarsi nei casi di autorizzazione alle eccedenze delle sovrimposte, di concerto con l'Assessore regionale per le finanze, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, e quelli adottati dall'Assessore regionale per gli enti locali per l'autorizzazione delle sovrimposte provinciali sono definitivi e contro di essi, è ammesso soltanto ricorso per legittimità al Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa sono ridotti a metà.

Il Consiglio pronunzia la camera di consiglio sugli atti e sulle memorie presentate dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

Le autorizzazioni alle province per le sovrimposte eccedenti il limite normale sono date, con l'esercizio di tutti i poteri indicati nel quinto comma, dall'Assessore regionale per gli enti locali di concerto con l'Assessore regionale per le finanze, su parere della Giunta provinciale amministrativa, che deve emetterlo entro il 31 ottobre e udita la Commissione centrale per la finanza locale. Il decreto interassessoriale deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed è impugnabile nei modi e termini previsti nei due comma precedenti.

Art. 394

(T.U. 1934, art. 307)

Al bilancio deve essere allegata una tabella dell'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti, con la dimostrazione delle condizioni di esigibilità dei residui attivi.

L'avanzo di amministrazione non può essere impiegato, se non in spese che abbiano carattere straordinario e transitorio per un solo esercizio. Di tali spese devono essere indicati nella suddetta tabella i corrispondenti articoli del bilancio, e dei relativi fondi non si può disporre durante l'esercizio, se non quando sia dimostrata, con la deliberazione che approva il conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, la effettiva disponibilità dell'avanzo applicato al bilancio, ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

L'applicazione del disavanzo risultante dalla detta tabella è obbligatoria.

Quando i risultati dell'ultimo esercizio chiuso, in confronto all'avanzo o al disavanzo inscritto nel bilancio, siano tali da alterarne il pareggio, il Consiglio comunale o il Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale deve deliberare i mezzi per assegnare il bilancio stesso. La relativa deliberazione è sottoposta alla approvazione delle autorità competenti ad autorizzare l'applicazione delle sovrimposte fondiarie.

Alla stessa approvazione sono soggette le deliberazioni con le quali si apportino al bilancio le variazioni dipendenti dal maggior avanzo o dal minor disavanzo risultante dal conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso in confronto dell'avanzo o disavanzo desunto, a suo tempo, dalla tabella di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 395

(Legge regionale 23 dicembre 1950, n. 103, art. 2)

I tesorieri delle provincie e dei comuni devono rendere il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non sia presentato entro detto termine il Prefetto ne dispone la compilazione d'ufficio a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da L. 5.000 a L. 50.000, il cui ammontare viene devoluto a favore della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali.

Le Amministrazioni delle provincie e dei comuni sottopongono il conto all'esame di tre revisori, che lo effettuano entro il termine di un mese e devono discutere e deliberare il conto stesso entro due mesi dal giorno in cui è stato presentato dal tesoriere.

Decorso infruttuosamente detto termine, l'esame e la deliberazione del conto sono deferiti al Prefetto, che vi provvede a mezzo di un commissario. La deliberazione dell'Amministrazione o del commissario sul conto, è notificata al tesoriere, in quanto porti variazioni nel carico o nel discarico, ed agli amministratori che siano stati designati responsabili, per mezzo del messo comunale o provinciale, con invito a prendere cognizione entro 30 giorni, nella segreteria dell'ente, del conto e di tutti i documenti che vi si riferiscono.

Il Capo dell'amministrazione, con avviso fisso per 8 giorni all'albo pretorio del comune e della provincia, da pubblicarsi, per le amministrazioni provinciali, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria dell'ente.

Art. 396

(Legge regionale 23 dicembre 1950, n. 103, art. 3)

Entro il termine indicato nel penultimo comma dell'articolo precedente il tesoriere, gli amministratori e qualunque contribuente possono presentare, per iscritto e senza spese, deduzioni, osservazioni o reclami.

Alla scadenza del termine il conto è trasmesso, con la relativa deliberazione, alla Prefettura, senza documenti giustificativi.

Nel caso, invece, che siano presentati deduzioni, osservazioni o reclami, il conto dovrà essere trasmesso, con tutti i documenti giustificativi.

Il Prefetto accerta, in via sommaria, in base agli elementi di cui dispone, o che può chiedere alle amministrazioni, l'esatto riporto sul conto dell'esercizio precedente, la integrale iscrizione di tutte le entrate, e se le spese siano state contenute nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio, originali o variati.

Art. 397

(Legge regionale 23 dicembre 1950, n. 103, art. 4)

Qualora le risultanze della deliberazione dell'amministrazione o del commissario non vengono contestate dal tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi contribuente e non contrastino con l'accertamento sommario di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il conto, trascorsi tre mesi dalla data in cui è venuto alla Prefettura, senza che questa abbia comunque interloquito, resta approvato in conformità delle risultanze medesime, salvo il disposto del 3 comma del presente articolo. Se la Prefettura ai sensi del 3 comma del precedente articolo, integrerà gli accertamenti con nuove indagini, il predetto termine è prorogato di altri 3 mesi dalla data suindicata.

La deliberazione dell'amministrazione tiene luogo a tutti gli effetti della decisione del Consiglio di Prefettura. lI Prefetto su richiesta dell'amministrazione o degli interessati, ne rilascia attestazione.

Nel caso, invece, che le risultanze vengano contestate dal tesoriere o dagli amministratori o da qualsiasi contribuente, ovvero contrastino con l'accertamento sommario effettuato dalla Prefettura, il conto è deferito alla giurisdizione del Consiglio di Prefettura, il quale può limitare il giudizio alle partite contestate con le osservazioni, le deduzioni o i reclami di cui al 1º comma dell'articolo precedente o con i rilievi dell'Ufficio di Prefettura, conseguenti al predetto accertamento sommario, o estenderlo a tutto il conto.

Il Prefetto, entro due mesi dalla presentazione del conto può chiedere il giudizio del Consiglio di Prefettura sui conti approvati ai sensi del 1º comma del presente articolo o su singole partite. Il Consiglio di Prefettura deve decidere entro il termine massimo di tre mesi.

Art. 398

(Legge regionale 23 dicembre 1950, n. 103, art. 5)

La decisione del Consiglio di Prefettura viene notificata e pubblicata nei modi e nei termini di cui al comma 5 e 6 dell'art. 395.

Contro le decisioni del Consiglio di Prefettura è ammesso ricorso alla Corte dei Conti anche da parte di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbia previamente reclamato al Consiglio di Prefettura.

Nel caso che il ricorso sia prodotto dal contribuente, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di Prefettura.

Art. 399

(Legge regionale 23 dicembre 1950, n. 103, art. 7)

Per i conti consuntivi dei Comuni e delle Provincie, i quali dopo essere stati resi dal tesoriere delle rispettive amministrazioni, siano andati distrutti insieme con i relativi documenti in conseguenza di incendio, di operazioni belliche e di altri eventi fortuiti, si applicano gli artt. 31, 32, 33, 34 del T. U. approvato con D.L.L. 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 400

(Legge regionale 23 dicembre 1950, n. 103, art. 8)

Le amministrazioni provinciali, comunali e consorziali hanno facoltà di disporre, su richiesta scritta dei creditori, che i mandati di pagamento siano estinti, dai rispettivi tesorieri a mezzo di versamento del loro importo nei conti correnti postali intestati ai creditori medesimi.

La ricevuta di versamento nel conto corrente costituisce titolo di scarico per il tesoriere e prova liberatoria a favore dell'ente.

Art. 401

(Legge regionale 23 dicembre 1950, n. 103, art. 9)

La nomina dei revisori dei conti delle provincie è deferita alla Giunta provinciale amministrativa su terne di nominativi proposti dal Prefetto.

SEZIONE V

Delle entrate e delle spese

Art. 402

(T.U. 1934, art. 312)

Le spese facoltative dei comuni e delle provincie devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.

Art. 403

(T.U. 1934, art. 313 - legge regionale 7 dic. 1953, n. 62 ,art. 27)

I comuni e le provincie devono rimettere annualmente al Prefetto, che ne cura la trasmissione all'Assessorato regionale delle finanze:

a) entro il 31 marzo, un prospetto indicante:

1) l'ammontare delle entrate stanziate nel bilancio dell'anno in corso distinte in entrate effettive ordinarie, entrate effettive straordinarie ed entrate per movimento di capitali;

2) l'ammontare delle spese stanziate nello stesso bilancio, distinte in obbligatorie ordinarie e facoltative ordinarie, obbligatorie straordinarie fronteggiate con entrate effettive, obbligatorie straordinarie finanziate con mutui ed altri mezzi straordinari, facoltative straordinarie, quote di ammortamento di prestiti in corso di estinzione, altre spese per movimenti di capitali;

b) entro il 30 giugno, analogo prospetto per le entrate e le spese accertate nell'anno precedente secondo i risultati del conto presentato dal tesoriere e deliberato dal Consiglio comunale o dal Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale.

Art. 404

(T.U. 1934, art. 314 e legge 28 aprile 1951, n. 346, art. unico)

I comuni e le provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte possono essere autorizzati a mantenere od iscrivere nei loro bilanci, spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizza l'eccedenza, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per la sanità e l'igiene, la istruzione pubblica, l'assistenza e beneficenza, la agricoltura e i servizi postali, telegrafici e telefonici.

I comuni che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, hanno facoltà d'inscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gli alunni appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione d'indumenti, di libri di testo ed altro occorrente per l'istruzione, sempre che a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.

I comuni che eccedono il secondo, ma non il terzo limite delle sovrimposte fondiarie, possono essere autorizzati a mantenere nei propri bilanci i soli contributi a favore di istituzioni locali di assistenza, il cui funzionamento non potrebbe essere assicurato senza le contribuzioni medesime.

Le spese facoltative consentite dal presente articolo devono essere contenute nei limiti minimi indispensabili e non possono superare in alcun caso, per i comuni e le provincie che eccedono i limiti normali, il dieci per cento delle entrate effettive ordinarie.

Tale percentuale è ridotta al cinque per cento per i comuni e le provincie che eccedono il secondo limite. Nel calcolo delle percentuali suaccennate non si tiene conto, per i comuni o le provincie di cui al comma precedente, delle eccedenze di sovrimposta in confronto al secondo limite, nè delle altre disposizioni eccezionali prescritte per eccedere detto limite.

Quando le nuove spese facoltative non riguardino la sanità e l'incolumità pubblica, rimane fermo l'obbligo di aumentare, se del caso, contemporaneamente del cinque per cento dell'importo di esse il fondo destinato alla refezione scolastica, ovvero al patronato scolastico, ai sensi di legge.

Le dette percentuali del dieci e del cinque per cento possono essere elevate rispettivamente fino al quindici e al dieci per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza - alimentare, sanitaria e scolastica - alla infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal comune o riguardi contributi destinati ad asili di infanzia riconosciuti dall'autorità scolastica, all'Opera maternità ed infanzia e al patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da opere pie o altri enti pubblici. In ogni caso almeno il trenta per cento della maggiorazione dovrà essere destinato come contributo al patronato scolastico del comune.

Art. 405

(T.U. 1934, art. 315 - legge regionale 7 dic. 1953, n. 62, art. 27)

I comuni e le provincie, quando vi concorra l'interesse locale, possono accordare sussidi alle ferrovie, tranvie e servizi automobilistici e di navigazione fluviale ed aerea, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica, da decorrere dal giorno in cui la linea sarà aperta all'esercizio, ferma restando l'osservanza dell'articolo precedente, al disposto del quale può essere derogato soltanto in caso di evidente utilità pubblica, con decreto del Presidente della Regione, su parere favorevole della Commissione centrale per la finanza locale.

E' vietato di accordare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico.

Art. 406

(T.U. 1934, art. 316 - legge regionale 7 dic. 1953, n. 62, art. 27)

Nel corso dell'esercizio finanziario non possono dai comuni e dalle provincie deliberarsi nuove o maggiori spese facoltative, quando pure rivestano i caratteri indicati nell'art. 361 se non venga dimostrata l'urgenza di esse e la disponibilità di mezzi per provvedervi. Le deliberazioni adottate dai Consigli comunali o dai Delegati regionali dell'Amministrazione provinciale sono pubblicate per otto giorni all'albo pretorio e sono sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono, a cura delle amministrazioni interessate pubblicate nello stesso modo e, quelle concernenti le provincie, inserite inoltre per sunto nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana; e contro di esse è ammesso ricorso, anche nel merito, all'Assessore regionale per gli enti locali da parte del Prefetto, del Consiglio comunale e del Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale e di qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune della provincia. Il provvedimento dell'Assessore regionale per gli enti locali è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale, nei termini e con le modalità stabilite nel terzo ultimo e penultimo comma dell'art. 393.

Per i comuni e le provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte, le dette spese non sono ammissibili se non a condizione che siano compensate da riduzioni nelle spese facoltative già ammesse ovvero trovino capienza nelle percentuali indicate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 404.

Art. 407

(T.U. 1915, art. 202, ultimo comma - T.U. 1934, art. 317)

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio è inscritta, in apposita categoria, una somma sotto la denominazione di fondo di riserva. I comuni e le provincie che eccedono i limiti normali non possono far prelevamenti dal detto fondo, se non per provvedere a spese di carattere obbligatorio.

La prelevazione di somme da questo fondo e la loro iscrizione alle varie categorie del bilancio è fatta, per i comuni, con deliberazione della Giunta municipale, da presentarsi alla prima adunanza del Consiglio.

Dev'essere altresì inscritto in bilancio un fondo per spese impreviste che abbiano carattere meramente accidentale, che per la loro entità non richiedano uno speciale stanziamento in bilancio, e siano imposte da inderogabili necessità e non possono essere rinviate senza evidente detrimento del pubblico servizio, e che non impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri.

Art. 408

(T.U. 1934, art. 318)

Per gli storni di fondi da un articolo all'altro della stessa categoria o da una categoria ad un'altra del bilancio occorre che la spesa, cui s'intende provvedere, sia di urgente necessità, e la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.

Sono vietati gli storni da articoli relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per impinguare quelli concernenti spese fronteggiate con mezzi ordinari.

Sono vietati inoltre gli storni tra i residui e quelli tra residui e i fondi della competenza.

Art. 409

(T.U. 1934, art. 319)

Dopo approvato il bilancio di previsione nessuna nuova o maggiore spesa può essere autorizzata, se non siano indicati i mezzi per provvedervi.

Art. 410

(T.U. 1934, art. 320 - legge regionale 7 dic. 1953, n. 62, art. 27)

Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, udito il Consiglio comunale o il Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale, di fare di ufficio in bilancio, anche nel corso dell'esercizio, le allocazioni necessarie per le spese dichiarate obbligatorie e per quelle dipendenti da impegni validamente assunti.

Qualora trattisi di stanziamenti che impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente sono deferite, per le provincie che applicano sovrimposte comprese nel limite normale, all'Assessorato regionale per gli enti locali e per quelle che eccedono tale limite, all'Assessorato regionale per gli enti locali di concerto con quello delle finanze, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, sentiti in ogni caso, il Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale e la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 411

(T.U. 1934, art. 321)

Le autorità competenti ad autorizzare l'applicazione delle sovrimposte fondiarie devono eliminare qualsiasi eccesso di previsione nelle spese, anche per gli enti che non superano i limiti normali; e, per quelli che li superino, devono ridurre anche le spese obbligatorie nella misura strettamente necessaria.

Devono altresì curare, che per i comuni le cui sovrimposte eccedono il secondo limite e per le provincie, siano rinviate le spese straordinarie, ancorchè obbligatorie, che non abbiano carattere di urgenza.

Art. 412

(T.U. 1934, art. 322)

Tutte le entrate non comprese in bilancio, che si verificano durante l'esercizio, devono essere dal Sindaco o dal Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale denunciate al Prefetto e date in carico al tesoriere.

Le somme riscosse, per qualsivoglia titolo, da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nella tesoreria del comune o della provincia nei termini prescritti.

SEZIONE VI

Della riscossione delle entrate e dei pagamenti delle spese

Art. 413

(T.U. 1934, art. 323)

L'esazione dei tributi comunali e provinciali ha luogo secondo le indicazioni del bilancio, nei modi, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei servizi pubblici esercitati dai comuni e dalle provincie si osservano le disposizioni della legge speciale.

Art. 414

(T.U. 1934, art. 324)

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Sindaco, o dal Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale, nonchè dal segretario del comune o della provincia e contrassegnati dal ragioniere ove esista.

Prima di emettere un mandato di pagamento deve essere verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, liquidato il conto, verificato che non sia violata alcuna legge, che la somma da pagare sia nei limiti del bilancio e che ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che essa appartiene al conto della competenza o a quello dei residui, alla relativa categoria ed all'articolo che debbono sempre essere indicati nel mandato.

Art. 415

(T.U. 1934, art. 325)

Il tesoriere del comune o della provincia estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio.

Sotto la più stretta responsabilità personale non pagherà alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non siano conformi alle disposizioni di legge.

L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono vietati.

I mandati, i ruoli e prospetti, coi quali si provvede al pagamento degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di singoli spese, non possono essere emessi prima della scadenza del debito.

Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.

Art. 416

(T.U. 1934, art. 326)

Gli uffici di ragioneria delle provincie, nonchè quelli dei comuni, ove siano istituiti, vigilano sull'osservanza delle leggi e delle altre disposizioni concernenti:

a) la conservazione del patrimonio provinciale e comunale;

b) l'esatto accertamento delle entrate;

c) la regolare gestione dei fondi di bilancio;

I dirigenti degli uffici predetti riferiscono al Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale o al Sindaco su tutto, quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specialmente per ciò che riguarda l'andamento degli impegni di spesa.

Art. 417

(T.U. 1934, art. 327)

Le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti che approvano contratti o che comunque autorizzano spese a carico del bilancio della provincia o del comune, debbono essere comunicati all'ufficio di ragioneria per la registrazione del relativo impegno di spesa.

L'ufficio di ragioneria, prima di eseguire la registrazione verifica la legalità della spesa e la regolarità della documentazione e accerta la giusta imputazione della spesa medesima al bilancio, nonchè la disponibilità del fondo sul relativo articolo.

All'ufficio di ragioneria debbono altresì, comunicarsi le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti dai quali possono derivare impegni di spesa, indicando l'ammontare presunto di tali impegni, nonchè l'esercizio finanziario e l'articolo del bilancio cui debbono imputarsi.

L'ufficio di ragioneria prenota nelle sue scritture, in sede separata, tali impegni in corso di formazione.

Sulle deliberazioni, atti e provvedimenti di cui al presente articolo l'ufficio di ragioneria deve apporre il visto per l'assunzione dell'impegno.

Nei comuni ove non esiste ufficio di ragioneria, provvede agli adempimenti suddetti, sotto la propria responsabilità, il segretario comunale.

CAPO IV

Dei Comuni e delle Provincie che non sono in grado di assicurare ai propri bilanci il pareggio economico

Art. 418

(T.U. 1934, art. 332 - legge 11 gennaio 1951, n. 25, art. 43 primo comma - legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 9 - legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 27)

I bilanci dei comuni che, nonostante l'applicazione della sovrimposta fino al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, non possono conseguire il pareggio fra le entrate e spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, sono consolidati per un biennio ed assoggettati all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Alla stessa commissione è altresì demandata l'approvazione di tutte le variazioni che, durante il biennio, dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili; nonchè l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre un biennio.

In sede di approvazione dei bilanci, la commissione ha tutti i poteri indicati nell'art. 393 per assicurare il pareggio e garentire l'andamento dei servizi obbligatori, e può promuovere anche, ove occorra la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione dei comuni ad altri contermini anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge.

Essa può, inoltre, rivedere le tariffe delle imposte e i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale e promuoverne le modificazioni necessarie.

Può, infine, in casi eccezionali autorizzare ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo, fino al limite del 50 per cento delle tariffe massime, nonchè ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio dei bilanci, fatta eccezione con decorrenza dal 1 gennaio 1950 per l'imposta di famiglia e per l'addizionale comunale all'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni.

Per i comuni con popolazione fino a ventimila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale, sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.

Dei provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia al Ministero dell'interno e all'Assessorato regionale per gli enti locali entro dieci giorni dalla data della loro adozione.

Art. 419

(T.U. 1934, art. 333)

Ai comuni contemplati dall'articolo precedente è vietato di contrarre nuovi mutui.

Tale divieto non si estende ai mutui per il riscatto di passività onerose, per la prosecuzione di opere pubbliche improrogabili, iniziate prima dell'emanazione del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e per la costruzione e la sistemazione di acquedotti, fognature e cimiteri.

I provvedimenti relativi alla contrattazione di tali prestiti sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 420

(T.U. 1934, art. 334 e art. 113 della Costituzione)

Nei riguardi dei comuni i cui bilanci sono, a norma dei precedenti articoli, sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, le attribuzioni riservate alla Giunta provinciale amministrativa dalla legge 17 maggio 1900, n. 173, e successive modificazioni, sono devolute alla Commissione stessa.

Nei confronti dei comuni anzidetti i giudizi speciali di responsabilità, di cui all'art. 355 possono essere iniziati anche su richiesta della Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 421

(T.U. 1934, art. 335)

Ai comuni che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 418 non sono consentite spese facoltative.

Art. 422

(T.U. 1934, art. 336 - legge 11 gennaio 1951, n. 25, art. 43 - legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 27)

Per le provincie che, nonostante l'applicazione della sovrimposta fondiaria al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, non possono conseguire il pareggio fra le entrate e le spese ordinarie, aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, può essere autorizzata con decreti interassessoriali di approvazione dei rispettivi bilanci, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, l'applicazione di ulteriori aumenti di tributi indispensabili per il pareggio economico dei bilanci stessi, fatta eccezione con decorrenza 1º gennaio 1950 per l'addizionale all'imposta comunale sull'industria, commercio, arti e professioni.

I detti decreti saranno adottati di concerto fra gli Assessori regionali per gli enti locali e delle finanze.

CAPO V

Della vigilanza e della tutela governativa

Art. 423

(T.U. 1934, art. 337)

Quando la legge non disponga altrimenti, la facoltà di approvazione conferita all'autorità incaricata dell'esercizio della vigilanza o della tutela, non consente di adottare di ufficio provvedimenti diversi da quelli deliberati dall'amministrazione.

Art. 424

(T.U. 1934, art. 339)

Alle deliberazioni adottate dagli amministratori straordinari dei comuni, delle provincie e dei consorzi si applicano le norme concernenti l'assistenza del segretario, la redazione, la firma e la pubblicazione dei relativi verbali.

Art. 425

(T.U. 1934, art. 340)

Il prefetto, la Giunta provinciale amministrativa, il Consiglio di Prefettura, nonchè gli organi di amministrazione dei comuni, delle provincie e dei consorzi, possono, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, ordinare inchieste.

Art. 426

(T.U. 1934, art. 342 in relazione agli artt. 4 e 13 della legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62)

Le facoltà di dichiarare immediatamente eseguibili, nel caso di urgenza, le deliberazioni dei Delegati regionali delle Amministrazioni provinciali, dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, a termini, rispettivamente, dell'art. 258, 2º comma, dell'art. 289, comma secondo, non esime le autorità deliberanti dalla responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 350.

Art. 427

(Art. 20 legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, modificato con l'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1953 n. 67)

Le deliberazioni dei comuni delle provincie e dei consorzi, integrate, ove occorra con le prescritte approvazioni o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.

Agli atti, con i quali sia dalle competenti autorità negata l'approvazione delle deliberazioni, ed ai decreti prefettizi che ne pronunciano l'andamento è applicabile il disposto dell'art. 5.

(Resta salva, in ogni caso, la facoltà del Governo regionale, a norma dello Statuto di annullare in qualunque tempo, di ufficio o su denuncia sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, gli atti degli enti locali territoriali ed istituzionali della Sicilia, viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamenti generali o speciali.

Contro il decreto di annullamento è sempre ammesso il ricorso per legittimità al Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Regione, a termini dell'ultimo comma dell'articolo 23 dello Statuto della Regione Siciliana.)

(N.d.R. Dichiarata la illegittimità costituzionale del presente articolo con sentenza n. 73 del 16 dicembre 1960)

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 428

(Legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 27)

Le disposizioni contenute nella legislazione in materia comunale e provinciale, riguardanti la competenza di organi ed autorità dell'ordinamento generale dello Stato, debbono intendersi riferibili, nell'ambito della Regione, agli organi ed alle autorità regionali sostituiti nell'esercizio della relativa competenza.

Art. 429

(Legge regionale 1 luglio 1947, n. 3, art. 2)

I poteri del Governo regionale sugli enti locali sono esercitati a mezzo degli organi attualmente esistenti secondo le rispettive competenze.

Art. 430

(Legge 15 febbraio 1953, n. 71, articolo unico)

Potrà essere disposto ai sensi degli articoli 171 e seguenti, la ricostituzione di Comuni soppressi dopo il 28 ottobre 1922, ancorchè la loro popolazione sia inferiore ai 3.000 abitanti, quando la ricostruzione sia chiesta da almeno tre quinti degli elettori.

Le domande pendenti potranno venire accolte anche quando i richiedenti presentino i soli requisiti di cui nel citato articolo 171.

Art. 431

(T.U. 1934, n. 383, art. 404)

I primi segretari presso le Prefetture possono essere incaricati, con decreto ministeriale, di esercitare le funzioni di consigliere anche agli effetti della loro partecipazione al Consiglio di Prefettura e alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 432

(T.U. 1934, art. 405 - D.L.L. 12 aprile 1945, n. 203, art. 1)

La Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci che la presiede, di due consiglieri di Prefettura designati al principio di ogni anno dal Prefetto, e dei due membri più anziani fra quelli nominati dal Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale. L'anzianità è desunta dalla precedenza della nomina, e, a pari anzianità di nomina, nell'età.

In caso di assenza od impedimento, i consiglieri di Prefettura vengono sostituiti dal supplente ed i membri anziani, nominati dal Delegato regionale dell'Amministrazione provinciale, da quelli che li seguono, secondo l'ordine di precedenza.

Art. 433

(T.U. 1934, n. 383, art. 414)

Per le scuole e per gli istituti d'istruzione tecnica, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, restano fermi, per quanto attiene alla somministrazione e manutenzione dei locali, alla illuminazione, al riscaldamento ed alla provvista di acqua, gli obblighi attribuiti ai comuni ed alle provincie delle leggi vigenti o da tali enti volontariamente assunti.

Art. 434

(T.U. 1934, n. 383, art. 427)

Non fanno parte del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175 i seguenti articoli:

4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 258, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 329, 330, 338, 339, e 342 nn. 4, 5, 8.

Art. 435

(Art. 51, legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

I profughi delle zone di confine della Venezia Giulia e della Dalmazia ed i rimpatriati dalle Colonie italiane d'Africa sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di temporanea dimora, anche in difetto della dichiarazione di avvenuta cancellazione delle liste del comune di provenienza.

Art. 436

(Art. 52, legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Non possono essere compresi nelle liste elettorali, o se sono stati inclusi devono essere cancellati secondo la procedura di cui all'art. 54, i militari morti in guerra per i quali le competenti autorità abbiano comunicato il decesso, ancorchè non sia pervenuto al comune di residenza il regolare atto di morte.

Conservano, invece, l'iscrizione nelle liste i militari dispersi in guerra fino a che venga dichiarata la morte a norma delle disposizioni vigenti. Apposita annotazione deve essere fatta nelle liste generali, in quelle sezionali e nello schedario elettorale. Detti elettori sono ripartiti, per ordine alfabetico, nelle liste di sezione.

Art. 437

(Art. 53, legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Per la prima revisione annuale, i comuni sono tenuti a cancellare dalle proprie liste gli elettori che risultino iscritti anche nelle liste di altro comune dove abbiano di fatto trasferito la residenza.

Art. 438

(Art. 57 legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei comuni, ad eccezione di quelle per la prima revisione che sono assunte a carico dello Stato.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto è reso esecutorio dal Prefetto.

Art. 439

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 100 - legge regionale 5 aprile 1952, n. 11 art. 61)

Per l'applicazione del presente Testo Unico, fino a che non saranno, pubblicati i risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947, pubblicati dal supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 301 del 31 dicembre 1949.

Art. 440

(Legge regionale 23 dicembre 1950, n. 103, art 6)

I conti fino all'esercizio 1945, delle provincie e dei comuni, deliberati dalle rispettive Amministrazioni e per i quali non sia intervenuta un'ordinanza interlocutoria del Consiglio di Prefettura, sono depositati per un mese nella segreteria dell'ente, con i documenti relativi, quando il Prefetto non ritenga di deferirli al giudizio del Consiglio medesimo.

Nello stesso periodo, di tempo sono pubblicate all'albo pretorio del comune e della provincia le rispettive deliberazioni. Per i conti delle amministrazioni provinciali, la pubblicazione è effettuata altresì nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Entro il termine di cui al comma precedente, i tesorieri, e gli amministratori eventualmente designati, come responsabili, possono prendere cognizione del conto o dei documenti.

Decorso un mese dalla scadenza del termine sopraindicato, senza che siano state presentate alla Prefettura opposizioni dagli enti o dai contabili od amministratori eventualmente designati come responsabili, il conto si intende definitivamente approvato nelle risultanze stabilite dalla deliberazione che tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione del Consiglio di Prefettura. Il Prefetto su richiesta dell'amministrazione o degli interessati, ne rilascia attestazione.

Per i conti cui non sia applicabile il 1 comma del presente articolo o per i quali siano presentate opposizioni nel termine stabilito nel 3º comma, si provvede con le modalità di cui agli artt. 395, 396, 397 e 398.

Alessi