
LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1957, n. 2
G.U.R.S. 26 gennaio 1957, n. 5
Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264 e provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 41/1957 e annotato al 21/9/1990)
In obbedienza al disposto dello art. 20 dello Statuto della Regione Siciliana approvato con decreto legislativo C.P.S. 15 maggio 1946, n. 455 (1) convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonchè dell'art. 1 del decreto Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, nel territorio della Regione Siciliana le funzioni esecutive ed amministrative sono esercitate dallo Assessore al lavoro, previdenza ed assistenza sociale anche per le materie previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, la cui applicazione nel territorio della Regione avviene secondo le norme e le direttive disposte dallo Assessore predetto.
Trattasi del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e non del decreto legislativo C.P.S. come erroneamente sopra riportato.
Lo stesso Assessore, anche in esecuzione del decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana 18 aprile 1951, n. 25, emette tutti i provvedimenti connessi ai pareri espressi dalla Commissione regionale per l'avviamento al lavoro istituita col citato decreto del Presidente della Regione, in ordine alla organizzazione e alla disciplina del collocamento della mano d'opera, ed ai criteri di valutazione circa la procedura nello avviamento al lavoro, nonchè in ordine ai ricorsi avverso le decisioni degli Uffici provinciali del lavoro in materia di collocamento ed a quelli proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali per il collocamento.
Le liste di collocamento, previste dall'art. 10 della ricordata legge 264 del 1949, nel territorio della Regione, debbono essere depositate nella segreteria del Comune e nei locali dell'Ufficio di collocamento, aggiornate ogni due mesi (1), e debbono contenere la indicazione della anzianità di disoccupazione. (2)
Dette liste sono ostensibili a tutti i cittadini nei quindici giorni successivi allo avviso, affisso, entro la prima decade di ogni bimestre, a cura del Collocatore, nei locali dell'Ufficio di collocamento e, a cura del Sindaco, nell'Albo Pretorio del Comune.
Le modalità di raggruppamento dei lavoratori, che per la loro generica capacità di lavoro non siano classificabili in un determinato settore od in una specifica categoria, sono determinate, con decreto dell'Assessore regionale al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, sentita la Commissione regionale per l'avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati. (3)
Termine elevato a quattro mesi dall'art. 11 della L.R. 17/86.
In deroga alle disposizioni contenute nel comma annotato vedi l'art. 5 della L.R. 36/90: "Conferma dello stato di disoccupazione".
Vedi Decr. Pres. 29/05/59, n. 2: "Regolamento per l'esecuzione della legge 23 gennaio 1957 n. 2, concernente: "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati"", con le modifiche apportate dal D.P. 10/12/59, n. 8.
La eventuale necessità di organizzare per determinate categorie di lavoratori il servizio di collocamento con carattere interprovinciale o regionale e le altre incombenze previste dallo art. 23 della stessa legge 264 del 1949 sono valutate nel territorio della Regione dal Presidente della Regione che vi provvede con suo decreto su proposta dell'Assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, sentita la Commissione regionale istituita con D.L. del Presidente della Regione 25 aprile 1951, n. 25.
Nel territorio della Regione Siciliana la nomina delle Commissioni provinciali previste dall'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è devoluta all'Assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, il quale vi provvede con suo decreto.
E' devoluta allo stesso Assessore la nomina dei coadiutori previsti nell'ultimo comma dell'art. 26 della stessa legge, aggiunto con la legge 21 agosto 1949, n. 586. (1)
I coadiutori sono scelti tra i lavoratori del Comune su proposta del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e sentita la Commissione comunale competente. (1)
Le eventuali remunerazioni al coadiutore sono fissate nel decreto di nomina e sono a carico del Comune ed è fatto obbligo al Comune interessato di imputare la relativa spesa tra le ordinarie obbligatorie del proprio bilancio. (1)
La Corte costituzionale con sentenza n. 38 del 27 febbraio-9 marzo 1957, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma annotato.
La nomina della Commissione per il collocamento prevista dal primo comma dell'art. 26 della legge 264 del 1949 è promossa nel territorio della Regione, dall'Assessore regionale al lavoro, previdenza ed assistenza sociale, che vi provvede con suo decreto.
La Commissione è nominata in ogni Comune ed è composta dal dirigente dell'Ufficio di collocamento o da un suo incaricato, in qualità di presidente, e da quattro rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavori scelti dall'Assessore su terne segnalate dalle singole organizzazioni sindacali che operano nel Comune, le quali devono provvedervi non oltre venti giorni dalla richiesta, trascorsi i quali l'Assessore vi provvede direttamente.
L'Assessore procede alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori con rappresentanza di tutte le organizzazioni sindacali che operano nel Comune.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 41/57)
Ferme restando le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 26 della ricordata legge n. 264 del 1949, la Commissione di cui all'articolo precedente dà pareri anche sulla materia prevista dalla lettera c) dell'art. 25 della detta legge. Ogni eventuale divergenza tra il parere della Commissione e quello del collocatore è, nel territorio della Regione Siciliana, decisa dall'Assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, sentita la Commissione regionale per l'avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati istituita col decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana 18 aprile 1951, n. 25.
L'ultimo comma del ricordato art. 26 non si applica nel territorio della Regione Siciliana.