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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 23 giugno 1960, n. 152

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

TESTO COORDINATO (alla legge 29 luglio 2021, n. 108 e con annotazioni alla data 10 marzo 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

E' approvato l'unito Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, composto di 103 articoli, vistato dal Ministro per l'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1960

GRONCHI

TAMBRONI - SPATARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1960

Atti di governo, registro n. 127, foglio n. 73 - VILLA

TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

TITOLO I

Organi dell'Amministrazione comunale

Art. 1

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 1)

Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un Sindaco.

Art. 2

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 2)

[Il Consiglio comunale è composto:

di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

di 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia;

di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti;

di 15 membri negli altri Comuni;

e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato.] (comma abrogato) (1)

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 3

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 3, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 1)

La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di:

quattordici assessori effettivi e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

dodici assessori effettivi e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

dieci assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

sei assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia;

quattro assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti;

e due assessori effettivi negli altri.

Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti è di due.

Art. 4

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 4)

(abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81)

[La Giunta municipale è eletta dal Consiglio comunale nel suo seno a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio precede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

L'elezione della Giunta municipale è fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza, dopo l'elezione del sindaco.]

Art. 5

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 5, e Legge 22 marzo 1952, n. 173)

(abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81)

[Il Sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

L'elezione del Sindaco non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato Sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

La seduta, nella quale si procede alla elezione del Sindaco, è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale è in funzione, altrimenti dal consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del Sindaco è, a cura della Giunta municipale, trasmesso al Prefetto entro otto giorni dalla sua data.

Il Prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del Sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge.

Contro il decreto del Prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto possono ricorrere al Governo il quale provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previo il parere del Consiglio di Stato.]

Art. 6

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 6)

Non può essere nominato Sindaco:

chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla legge;

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

[chi ricopre la carica di assessore provinciale;] (parole soppresse) (1)

chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore; (2)

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a' termini di legge. (3)

(2)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 450 del 23-31 ottobre 2000, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 6, quarto alinea, del D.P.R. n. 570/60, nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto alla carica di sindaco, anzichè stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco.

(3)

In ordine alla disposizione annotata, abrogata dall'art. 274, comma 1, lett. e), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, si riporta il testo del medesimo art. 274:

"1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

e) articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e 4, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570".

Art. 7

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 7)

Al Sindaco e agli assessori può essere corrisposta un'indennità mensile di carica, a norma di legge.

Art. 8

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 2)

I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni. (1)

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale:

a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

b) quando il Consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la metà dei propri membri.

Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b).

E' abrogato l'art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

Art. 9

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 9)

La qualità di consigliere e di assessore si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge. (1)

(1)

In ordine alla disposizione annotata, abrogata dall'art. 274, comma 1, lett. e), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, si riporta il testo del medesimo art. 274:

"1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

e) articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e 4, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570".

Art. 9

(introdotto dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147)

La decadenza dalla qualità di consigliere per impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge, è pronunciata dal Consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.

Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

La decadenza dalla qualità di consigliere può essere altresì promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri interessati, nonché al sindaco quale presidente del Consiglio comunale.

L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82.

Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3.

La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza dall'ufficio di sindaco.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi alla ineleggibilità e alla decadenza dalla qualità di sindaco, per le cause di ineleggibilità alla carica stessa prevista dall'articolo 6. (1)

(1)

In ordine alla disposizione annotata, abrogata dall'art. 274, comma 1, lett. e), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, si riporta il testo del medesimo art. 274:

"1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

e) articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e 4, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570".

Art. 10

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 10)

Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli comunali e delle Giunte municipali sono regolati dalle norme del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dalle modifiche contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto applicabili.

Per quanto non previsto dal presente Testo Unico, si applicano al Sindaco le disposizioni del citato Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148.

TITOLO II

Elezione dei Consigli comunali

Art. 11

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 11, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 3)

(abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81)

[Nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti la elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

In questo caso, si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

La domanda di cui al terzo comma deve essere presentata non oltre il sessantesimo giorno precedente la scadenza del Consiglio.

Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del Consiglio prima della scadenza del quadriennio, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dal fatto che ha dato causa alla rinnovazione.

Il termine decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di variazione territoriale o di scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio ha perduto la metà dei propri membri.

Per i Comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa è pubblicata nell'albo comunale ed ha efficacia fino a quando la Giunta non avrà disposto, in seguito a nuova domanda presentata con le modalità di cui al terzo comma, la modifica o la revoca del riparto oppure non ne avrà ordinata la revoca d'ufficio.]

Art. 12

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 12, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 4)

(abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81)

[Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Ogni ripartizione per frazione è esclusa.]

CAPO II

Dell'elettorato attivo

Art. 13

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13)

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

 

CAPO III

Dell'eleggibilità

Art. 14

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 5)

(abrogato dall'art. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 154)

[Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purchè sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione del luogo e della data di nascita, domicilio e condizione, alla presenza del Sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del Pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione.]

Art. 15

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 15, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 6)

(abrogato dall'art. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 154)

[Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune stesso, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune;

5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;

6) coloro che hanno lite pendente con il Comune;

7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;

8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;

10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Le ipotesi di ineleggibilità, di cui ai numeri 5) e 6), non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di Sindaco o di assessore è sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione è pronunziata dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni è ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.]

Art. 16

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 16)

(abrogato dall'art. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 154)

[Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.]

Art. 17

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 17)

(abrogato dall'art. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 154)

[I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella Provincia.]

CAPO IV

Del procedimento elettorale preparatorio

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 18

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 7)

(modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dall'art. 8, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120)

Il Prefetto, d'intesa col Presidente della Corte d'appello, fissa la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al Sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione.

Il Prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al Sindaco un esemplare delle liste di sezione.

Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Prefetto può disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del Sindaco.

Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

La nuova data viene fissata dal Prefetto di intesa con il Presidente della Corte d'appello e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del Sindaco.

Art. 19

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 19)

(abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)

[Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni il Sindaco deve avere provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali.

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'Ufficio municipale a mezzo del Sindaco del Comune di loro residenza, quando questa sia conosciuta.

Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'Ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti e nel giorno stesso della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.]

Art. 20

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 8)

(modificato dall'art. 8, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53)

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario.

Il presidente è designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

Art. 21

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 21, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, articoli 9 e 10)

(abrogato dall'art. 8, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95)

[Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore, purchè abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Se il Comune sia retto da un Commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

Ai nominati il Sindaco o il Commissario notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.]

Art. 22

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 22)

(abrogato dall'art. 8, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95)

[Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel Comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:

1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;

2) notai;

3) impiegati dello Stato o degli enti locali;

4) ufficiali giudiziari.]

Art. 23

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10)

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 24

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 11)

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

Art. 25

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24)

Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 26

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 25)

(abrogato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1970, n. 312)

[Ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione spetta una diaria di lire 3000 per ogni giorno al lordo delle ritenuto di legge. E' dovuto altresì un trattamento di missione, corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di ispettore generale dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori ed ai segretari spetta una diaria di lire 2000 al giorno, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali con qualifica di direttore di sezione. Ai funzionari statali con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.]

Art. 27

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 12)

(modificato dall'art. 9 della legge 13 marzo 1980, n. 70 e integrato dall'art. 3, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415)

Il Sindaco provvede affinchè, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 39;

3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 37;

4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21;

5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione;

7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B per i Comuni con popolazione fino a 5.000 (1) abitanti - e C e D per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 (1) abitanti - allegate al presente Testo Unico, vistate dal Ministro dell'interno. Le schede dovranno pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32.

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministro dell'interno.

(1)

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 10 agosto 1964, n. 663:

"ART. 1

1. Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti."

Sezione II

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti (1)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 10 agosto 1964, n. 663:

"ART. 1

1. Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti."

Art. 28

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 15)

(modificato dall'art. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 154, dall'art. 4, commi 7 e 9, della legge 11 agosto 1991, n. 271 e dall'art. 2, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e integrato dall'art. 38-bis, comma 2, lett. a), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

[Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere. Quando il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 è arrotondato all'unità superiore.] (comma abrogato) (1)

[Le candidature devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 50 elettori nei Comuni con più di 5000 abitanti, 30 nei Comuni con più di 2000 abitanti e 10 nei minori. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre anzidette.] (comma abrogato) (1) (2)

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

[Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.] (comma abrogato) (3)

Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal Sindaco, o da un notaio, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. [La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.] (periodo abrogato) (4)

Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica.

E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea.

Nessuno può accettare le candidature in più di una lista nello stesso Comune.

La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale mandamentale.

(2)

In ordine alla sottoscrizione delle liste vedi l'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

(3)

Comma abrogato dall'art. 4, comma 8, della legge 11 agosto 1991, n. 271.

Art. 29

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 16)

(abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81)

[Nel caso di elezioni con rappresentanza separata per frazioni, le norme di cui all'articolo precedente si intendono riferite alle singole frazioni anzichè al Comune e, nel caso in cui alla frazione è stato assegnato un numero di consiglieri inferiore a cinque, il numero massimo dei candidati che possono essere compresi in ogni lista è uguale a quello dei consiglieri da eleggere.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni della frazione.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista ed in più di una frazione.]

Art. 30

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 17)

(modificato dall'art. 12 della legge 24 aprile 1975, n. 130, integrato dall'art. 13, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, integrato dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 e modificato e integrato dall'art. 2, comma 2, lett. a), della legge 23 novembre 2012, n. 215)

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'art. 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima; (1)

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato.

Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo.

(1)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 62 del 25 gennaio - 10 marzo 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dalla lettera annotata e l'art. 71, comma 3-bis, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Art. 31

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29)

(modificato dall'art. 13, comma 4, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e dall'art. 2, comma 5, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Sezione III

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti

Art. 32

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18)

(modificato dall'art. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 154, dall'art. 4, commi 7 e 10, della legge 11 agosto 1991, n. 271, dall'art. 2, comma 3, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e modificato e integrato dall'art. 38-bis, comma 2, lett. b), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

[La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei Comuni con più di 500.000 abitanti, 300 nei Comuni con più di 100.000 abitanti, 200 nei comuni con più di 40.000 abitanti, 100 negli altri.] (comma abrogato) (1) (2)

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

[Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, nè inferiore a un terzo] (comma abrogato) (1)

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune.

Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea;

2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura; [, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;] (parole abrogate) (3)

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;

4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28. L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.

Art. 33

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 20)

(modificato dall'art. 13 della legge 24 aprile 1975, n. 130, integrato dall'art. 13, comma 5, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dall'art. 2, comma 3, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, integrato e modificato dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 e dall'art. 2, comma 2, lett. b), della legge 23 novembre 2012, n. 215)

La Commissione elettorale circondariale (1), entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale.

(1)

A seguito della costituzione delle preture circondariali, di cui alla legge 01/02/89, n. 30, le commissioni elettorali mandamentali sono state trasformate in commissioni elettorali circondariali.

Art. 34

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 21)

(modificato dall'art. 13, comma 6, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e dall'art. 2, comma 5, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Art. 35

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

(modificato dall'art. 38-bis, comma 2, lett. c), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purchè prima dell'inizio della votazione. (1)

(1)

In ordine alla semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021, si rimanda all'art. 1-bis, comma 1, del D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito dalla legge 3 maggio 2021, n. 58.

Sezione IV

Sospensione delle elezioni per insufficienza di candidature

Art. 36

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 14)

(abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81)

[Qualora il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse non sia superiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere nel Comune, le elezioni non hanno luogo.

In tal caso, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne dà immediata notizia al Prefetto al quale, inoltre, rimette subito copia del relativo verbale. Il Prefetto dà notizia agli elettori dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante avviso da pubblicarsi, a cura del Sindaco, entro cinque giorni dalla decisione della Commissione elettorale mandamentale.

Le elezioni seguiranno entro tre mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto con le modalità di cui all'art. 18.]

CAPO V

Della votazione

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 37

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35)

(modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 16 aprile 2002, n. 62)

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

Art. 38

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36)

Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 19.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Art. 39

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37)

Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Comune.

Art. 40

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38)

Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonchè gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 41

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 23)

(modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271 e modificato e integrato dall'art. 1 della legge 5 febbraio 2003, n. 17)

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

Detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e succesive modificazioni.

Art. 42

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-bis)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purchè siano elettori del Comune e della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 27, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 43

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-ter)

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 44

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quater)

Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

Art. 45

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quinquies)

(abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)

[Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) dell'ultimo comma dell'art. 42, che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.]

Art. 46

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40)

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste dei presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 47

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, 1°, 2°, 3° e 4° comma, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, comma da 1° a 9°)

(modificato dall'art. 16, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, integrato e modificato dall'art. 3, commi 1 e 2, della legge 25 maggio 1993, n. 160 e modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 aprile 2002, n. 62)

Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (1), il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del Comune, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere.

Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

(1)

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 10 agosto 1964, n. 663:

"ART. 1

1. Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti."

Art. 48

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, comma 5° e seguenti, Legge 18 maggio 1951, n. 329, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, comma 10°, 11° e 12°)

(modificato dall'art. 3, comma 3, della 25 maggio 1993, n. 160 e dall'art. 1, comma 11, della legge 16 aprile 2002, n. 62)

Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.

Art. 49

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 42, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 26)

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente [stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico,] (1) estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa [, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questo può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda] (2).

L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata (e anche chiusa nei Comuni con oltre 5.000 abitanti) (3). Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo [e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata] (2) e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.

Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero,] (2) di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

(2)

Parole da ritenersi abrogate per effetto dell'art. 1, lett. c), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

(3)

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 10 agosto 1964, n. 663:

"ART. 1

1. Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti."

Art. 50

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43)

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Art. 51

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 44, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°)

La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;

3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'Ufficio nonchè la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 (1) abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 (1) abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

(1)

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 10 agosto 1964, n. 663:

"ART. 1

1. Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti."

Art. 52

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 6° e 7°)

(modificato dall'art. 1, comma 12, della legge 16 aprile 2002, n. 62)

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

La votazione deve proseguire fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 53

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 28)

Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale nonché da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere [, a pena di nullità della votazione] (parole soppresse) (1) vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o] (2) il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori scritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

(1)

Parole soppresse dall'art. 7 della legge 8 marzo 1989, n. 95.

(2)

Parole da ritenersi abrogate per effetto dell'art. 1, lett. c), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

Art. 54

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46)

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Sezione II

Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti (1)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 10 agosto 1964, n. 663:

"ART. 1

1. Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti."

Art. 55

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 47, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 30)

(abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81)

[Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, in qualunque lista siano compresi, quanti sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero è inferiore a cinque; negli altri casi, può votare solamente per un numero di candidati eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere aumentato alla unità superiore qualora detto numero contenesse una parte frazionaria eccedente i cinquanta centesimi.

Il voto si esprime tracciando sulla scheda con la matita copiativa un segno nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.

Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto sul contrassegno di lista o sulla casella a fianco del medesimo; in tal caso il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista.

L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista, può cancellare uno o più nomi nella lista prescelta e segnare candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero di consiglieri per il quale ha diritto di votare.]

Sezione III

Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (1)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 10 agosto 1964, n. 663:

"ART. 1

1. Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti."

Art. 56

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 1°, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 1°)

(abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81)

[Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.]

Art. 57

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12°, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°)

[L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.] (comma abrogato) (1)

[Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a 4 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è fino a 60, non superiore a 5 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è di 80.] (comma abrogato) (1)

[Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, il numero d'ordine con il quale il candidato preferito è contrassegnato nella lista.] (comma abrogato) (1)

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

Sono nulle le preferenze nello quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle.

Art. 58

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 6°, 7° e 13°, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 12°, 13° e 14°)

(abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81)

[L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Tali preferenze sono efficaci, purchè siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle, se ne derivi incertezza: tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista, a norma del comma precedente.]

CAPO VI

Dello scrutinio e della proclamazione

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 59

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 29)

Appena compiute le operazioni previste dall'art. 53, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

[Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del martedì.] (comma abrogato) (1)

Art. 60

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 50, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 33)

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purchè il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 (1) abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero del votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri assegnati.

(1)

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 10 agosto 1964, n. 663:

"ART. 1

1. Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti."

Art. 61

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51)

Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 62

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 52)

Il Pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella Cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Sezione II

Disposizioni particolari per lo scrutinioe la proclamazione nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti (1)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 10 agosto 1964, n. 663:

"ART. 1

1. Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti."

Art. 63

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 34)

Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 54.

Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 64

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 36)

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

1) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;

2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

3) [nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato.] (numero abrogato) (1)

[I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti.] (comma abrogato) (2)

Art. 65

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 56)

(abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81)

[S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.]

Art. 66

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57)

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità, denunziati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell'art. 75.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al Prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma, se il Comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'Ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

Art. 67

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 58, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 37)

Il presidente dell'Ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'art. 75.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Sezione III

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (1)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 10 agosto 1964, n. 663:

"ART. 1

1. Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti."

Art. 68

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 59, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 38)

(sostituito dall'art. 15 comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53)

1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'articolo 54. (1)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 21/03/90, n. 53:

"Art. 15

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera e), della presente legge".

Art. 69

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 60, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 39)

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle di cui agli allegati C e D o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 70

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61)

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

Art. 71

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 62)

(sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53)

1. L'Ufficio centrale è presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 72

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, articoli 63 e 64, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 40)

Il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune. (1)

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. (1)

[Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.] (comma abrogato) (2)

[Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.] (comma abrogato) (2)

[Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.] (comma abrogato) (2)

(1)

In ordine alla disposizione annotata, abrogata dall'art. 274, comma 1, lett. e), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, si riporta il testo del medesimo art. 274:

"1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

e) articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e 4, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570".

Art. 73

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 65)

(abrogato dall'art. 34 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

[Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista, dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salve le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'art. 75.]

Art. 74

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 66)

[Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'Ufficio centrale.] (comma abrogato) (1)

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'Ufficio.

L'Ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'Ufficio centrale.

CAPO VII

Della convalida e delle surrogazioni

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 75

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 41)

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a' termini delle norme di cui alle Sezioni II e III del presente Capo.

Ove i Consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela. (1)

(1)

In ordine alla disposizione annotata, abrogata dall'art. 274, comma 1, lett. e), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, si riporta il testo del medesimo art. 274:

"1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

e) articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e 4, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570".

Sezione II

Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti (1)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 10 agosto 1964, n. 663:

"ART. 1

1. Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti."

Art. 76

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 68)

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.

Art. 77

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 69)

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello. (1)

(1)

In deroga ai termini di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 2, comma 4, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Art. 78

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 70, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 16, ultimo comma)

(abrogato dall'art. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 154)

[Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 16, rimane eletto quello che riportò maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art. 76.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, è surrogato a' termini dell'art. 76; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.]

Sezione III

Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (1)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 10 agosto 1964, n. 663:

"ART. 1

1. Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti."

Art. 79

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 71)

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello. (1)

(1)

In deroga ai termini di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 2, comma 4, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Art. 80

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 72)

(abrogato dall'art. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 154)

[Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 16, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale di lista più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'articolo seguente.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni, deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, è surrogato a' termini dell'articolo seguente; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.]

Art. 81

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 73, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 42)

Il seggio che durante il quadriennio (1) rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

CAPO VIII

Dei ricorsi

Art. 82

- (anche Art. 82/2 - Art. 82/3)

(sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e modificato dall'art. 34, comma 23, del D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150)

Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile. [Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione.] (periodo soppresso) (1) La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto.

Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

[La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in Cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.] (comma abrogato) (2)

[Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.] (comma abrogato) (2)

[All'udienza stabilita, il Tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti, il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in Camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente.] (comma abrogato) (2)

[Qualora il Collegio ritiene necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.] (comma abrogato) (2)

[La sentenza è depositata in Cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perché entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile.] (comma abrogato) (2)

Art. 82/2

(introdotto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e abrogato dall'art. 34, comma 23, lett. e), del D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150)

[Le sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale possono essere impugnate con appello alla Corte d'appello territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso l'azione di ineleggibilità. La impugnazione si propone con ricorso che deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, entro il termine di giorni venti dalla notifica della sentenza, da parte di coloro per i quali è necessaria la notificazione; entro lo stesso termine decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato. Il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale.

Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado.]

Art. 82/3

(introdotto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e abrogato dall'art. 34, comma 23, lett. e), del D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150)

[Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza la udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di cassazione si applicano le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è immediatamente pubblicata.]

Art. 83

- (anche Art. 83/2 - Art. 83/3 - Art. 83/4 - Art. 83/5 - Art. 83/6 - Art. 83/7 - Art. 83/8 - Art. 83/9 - Art. 83/10 - Art. 83/11 - Art. 83/12)

(sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e dall'art. 2, comma 1, lett. a), dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104)

La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.

Art. 83/2

(introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104) (1)

[Il prefetto della Provincia in cui è istituita la sezione per il contenzioso elettorale, con decreto, convoca in prima e seconda riunione, da tenersi in due domeniche successive, i consiglieri provinciali per la designazione dei componenti effettivi e dei componenti supplenti; e dà immediata comunicazione del suo provvedimento, almeno venti giorni prima della data stabilita per la prima riunione, ai presidenti delle Amministrazioni provinciali della Regione, perchè curino di darne avviso a tutti i consiglieri provinciali in carica, con l'indicazione delle date e del luogo delle riunioni.

Per quelle Province nelle quali il Consiglio provinciale sia stato sciolto, la comunicazione è fatta al presidente della Commissione straordinaria che provvede agli avvisi nei confronti dei consiglieri in carica all'atto dello scioglimento.

I presidenti delle Amministrazioni provinciali ed i commissari, entro otto giorni dalla comunicazione, trasmettono un elenco di tutti i consiglieri provinciali in carica alla data del decreto di convocazione, ovvero alla data dello scioglimento, al prefetto. Questi, con proprio decreto, procede alla formazione della lista elettorale in triplice esemplare, con l'indicazione dei nominativi di ciascun consigliere, in ordine alfabetico, e della Provincia di rispettiva appartenenza; e trasmette due esemplari alla segreteria del Consiglio provinciale, per le operazioni di votazione.]

Art. 83/3

(introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104)  (1)

[Nel giorno stabilito per la votazione i presidenti delle Amministrazioni provinciali provvedono alla costituzione dell'ufficio elettorale, e nominano tre scrutatori scelti fra i consiglieri provinciali presenti. Assume la presidenza il presidente dell'Amministrazione provinciale del capoluogo nel quale è istituita la sezione per il contenzioso elettorale; ovvero, in sua mancanza, il presidente più anziano di età.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario generale di detta Amministrazione, o da chi legalmente lo sostituisce. Dichiarata aperta la votazione il presidente procede all'appello nominale dei consiglieri provinciali compresi nella lista elettorale compilata dal prefetto, e li ammette a votare. Esaurito il primo appello, si procede subito ad un secondo appello per coloro che non si sono presentati a votare.]

Art. 83/4

(introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104(1)

[Ciascun consigliere provinciale può indicare nella propria scheda un nominativo per la designazione dei componenti effettivi, e un nominativo per la designazione dei componenti supplenti.]

Art. 83/5

(introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104) (1)

[La votazione, in prima convocazione non è valida se non vi ha partecipato la maggioranza degli iscritti; nella seconda riunione, la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Compiute le operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione, ed accerta il numero dei votanti.

Se alla votazione in prima convocazione non ha preso parte la maggioranza dei consiglieri iscritti nella lista, il presidente ne dichiara l'invalidità e provvede immediatamente alla distruzione delle schede senza aprirle.

Se invece è accertata la validità della votazione, procede allo scrutinio e comunica i risultati da trascrivere nel verbale redatto in duplice esemplare. Sono proclamati designati i tre candidati effettivi ed i tre candidati supplenti che hanno riportato il maggior numero di voti validi nelle rispettive qualifiche.

A parità di voti, viene designato il più anziano di età.

Un esemplare del verbale è immediatamente trasmesso alla prefettura per l'inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'altro rimane depositato presso la segreteria dell'Amministrazione provinciale.]

Art. 83/6

(introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104) (1)

[La designazione dei membri effettivi e dei membri supplenti della sezione per il contenzioso elettorale da parte dei Consigli regionali delle Regioni, a Statuto speciale, e del Consiglio provinciale di Campobasso per la Regione Molise, vengono effettuate mediante deliberazioni.

Si applicano le norme di procedura proprie di ciascun consesso, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti per quanto concerne il sistema di votazione, lo scrutinio e le proclamazioni.]

Art. 83/7

(introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104) (1)

[La sezione per il contenzioso elettorale è costituita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; tale decreto contiene la nomina anche dei membri supplenti. I funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, nominati presidenti o componenti del Collegio, durano in carica cinque anni; e per tale periodo sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti in materia, e vengono posti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Essi non possono essere sostituiti, se non con il loro consenso, salvo nei casi di:

a) morte;

b) dimissioni;

c) collocamento a riposo per limiti di età;

d) collocamento in aspettativa per infermità, per un periodo non inferiore a due mesi;

e) abituale negligenza nell'adempimento dei doveri del proprio ufficio o grave violazione dei medesimi.

La sostituzione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; nei casi di cui alla lettera e) deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato.

I componenti designati dal Consiglio regionale, ovvero dai Consigli provinciali, sono nominati pure per un periodo di cinque anni; e non possono essere sostituiti, se non con il loro consenso, salvo nei casi di:

a) morte;

b) dimissioni;

c) perdita dei requisiti richiesti per la nomina a Giudice popolare;

d) assunzione di una delle cariche o di uno dei servizi che costituiscono motivo di incompatibilità;

e) infermità che impedisca l'esercizio delle funzioni per un periodo superiore a due mesi;

f) abituale negligenza nell'adempimento dei doveri specie in relazione alla partecipazione alle sedute o grave violazione dei doveri medesimi.

Si applicano per la sostituzione, le norme di cui al precedente comma secondo, previa nuova designazione da parte del Consiglio regionale o dei Consigli provinciali.]

Art. 83/8

(introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104)(1)

[Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono inoltre nominati i presidenti supplenti e i componenti supplenti, in numero complessivo di dieci, tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica rispettivamente non inferiore a vice prefetto e a vice prefetto ispettore, collocati fuori ruolo per un periodo di cinque anni e posti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la sostituzione dei presidenti e dei componenti che appartengono alla stessa Amministrazione e si trovino temporaneamente impediti.

L'assegnazione temporanea alle varie sezioni è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.]

Art. 83/9

(introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104) (1)

[La Sezione per il contenzioso elettorale giudica con l'intervento dei cinque suoi componenti.

I membri supplenti nominati su designazione del Consiglio regionale o dei Consigli provinciali, prendono parte alle adunanze della sezione soltanto se mancano i componenti effettivi, ed in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.]

Art. 83/10

(introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104) (1)

[La sezione per il contenzioso elettorale ha sede presso la Prefettura, che provvede a fornire i locali, il personale esecutivo ed ausiliario, ed i servizi occorrenti. Nella Regione Trentino-Alto Adige ha sede presso gli Uffici del Commissariato del Governo. Al presidente ed al componente funzionario fuori ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, è corrisposto, a carico del Ministero medesimo il trattamento economico rispettivamente di consigliere di Stato e di primo referendario del Consiglio di Stato, ove sia più favorevole.

Ai componenti elettivi, è corrisposta, sempre a carico del Ministero dell'interno una medaglia di presenza di lire cinquemila per ogni seduta, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura stabilita per i primi referendari del Consiglio di Stato.]

Art. 83/11

(introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104) (1) (2)

[Contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla sezione per il contenzioso elettorale, con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale. (3)

Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria della sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, la sezione, udita la relazione del componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonchè i difensori se costituiti, pronuncia la decisione la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

Qualora si appalesano necessari adempimenti istruttori, la sezione provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

La decisione è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura del segretario della sezione, al sindaco, perchè provveda, entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni della parte dispositiva nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme contenute nel titolo II del testo unico approvate con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88, nonchè quelle contenute nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 643, e nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 644.]

Art. 83/12

(introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104) (1)

[Contro le decisioni emesse in primo grado dalla sezione per il contenzioso elettorale, è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato entro il termine di giorni 20 decorrenti dalla notifica della decisione, per coloro nei confronti dei quali è necessaria la notificazione, ed entro lo stesso termine di giorni 20 dall'ultimo giorno di pubblicazione della parte dispositiva della decisione medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato.

Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione.

Al giudizio si applicano le norme ordinarie di procedura relative al procedimento, dinanzi al Consiglio di Stato; tutti i termini sono però ridotti alla metà.]

(1)

La Corte costituzionale con sentenza 27 maggio 1968, n. 49, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo annotato.

L'art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ha fatto salvi i predetti articoli 83 - 83/12 nella parte riguardante le norme procedurali.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza 5-7 luglio 2010, n. 236, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, nella parte in cui esclude la possibilità di un'autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorchè immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti.

(3)

La Corte costituzionale con sentenza 7 maggio 1996, n. 144, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 83/11 nella parte in cui fa decorrere il termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione d'udienza dalla data di tale provvedimento anziché dalla data di comunicazione di esso.

Art. 84

(sostituito dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e abrogato dall'art. 34, comma 23, lett. e), del D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150)

[Il Tribunale, la Corte di appello [, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato] (parole soppresse) (1) e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere data al prefetto.

L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello.]

(1)

Parole soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. c), dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 85

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 44)

(modificato dall'art. 1, comma 400, lett. e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il Prefetto provvede all'amministrazione del Comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.

Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva.

Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature o perchè si è verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'art. 36, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'art. 60.

CAPO IX

Delle disposizioni penali

Art. 86

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77)

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (1), anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

(1)

La misura della multa è stata così elevata, ai sensi dell'art. 3, della legge 12 luglio 1961, n. 603, moltiplicando per quaranta le originarie misure di lire 3000 e di lire 20.000, nonché moltiplicando per cinque, ai sensi dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le misure, rispettivamente, di lire 120.000 e di lire 800.000.

Art. 87

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (1).

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000 (1).

(1)

La misura della multa è stata così elevata, ai sensi dell'art. 3, della legge 12 luglio 1961, n. 603, moltiplicando per quaranta le originarie misure di lire 3000 e di lire 20.000, nonché moltiplicando per cinque, ai sensi dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le misure, rispettivamente, di lire 120.000 e di lire 800.000.

Art. 87

(introdotto dall'art. 2 della legge 18 gennaio 1992, n. 16)

Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 88

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (1).

(1)

La misura della multa è stata così elevata, ai sensi dell'art. 3, della legge 12 luglio 1961, n. 603, moltiplicando per quaranta le originarie misure di lire 3000 e di lire 20.000, nonché moltiplicando per cinque, ai sensi dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le misure, rispettivamente, di lire 120.000 e di lire 800.000.

Art. 89

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82)

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 400.000 a 1.000.000 (1). Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

(1)

La misura della multa è stata così elevata, ai sensi dell'art. 3, della legge 12 luglio 1961, n. 603, moltiplicando per quaranta le originarie misure di lire 3000 e di lire 20.000, nonché moltiplicando per cinque, ai sensi dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le misure, rispettivamente, di lire 120.000 e di lire 800.000.

Art. 90

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83)

(modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 2 marzo 2004, n. 61 e integrato dall'art. 5, comma 1, della legge 3 luglio 2017, n. 105)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (1).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro. (2)

[Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.] (comma abrogato) (3)

(1)

La misura della multa è stata così elevata, ai sensi dell'art. 3, della legge 12 luglio 1961, n. 603, moltiplicando per quaranta le originarie misure di lire 3000 e di lire 20.000, nonché moltiplicando per cinque, ai sensi dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le misure, rispettivamente, di lire 120.000 e di lire 800.000.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza 8-23/11/2006, n. 394, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato.

(3)

Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), punto 2), della legge 2 marzo 2004, n. 61)

Art. 91

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84)

Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorchè sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 92

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85)

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 (1).

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

(1)

La misura della multa è stata così elevata, ai sensi dell'art. 3, della legge 12 luglio 1961, n. 603, moltiplicando per quaranta le originarie misure di lire 3000 e di lire 20.000, nonché moltiplicando per cinque, ai sensi dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le misure, rispettivamente, di lire 120.000 e di lire 800.000.

Art. 93

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86)

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 2 marzo 2004, n. 61)

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale[, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura] (parole soppresse) (1) o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro

(1)

Parole soppresse dall'art. 1, comma 2, lett. b), punto 1), della legge 2 marzo 2004, n. 61.

Art. 94

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87)

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (1).

(1)

La misura della multa è stata così elevata, ai sensi dell'art. 3, della legge 12 luglio 1961, n. 603, moltiplicando per quaranta le originarie misure di lire 3000 e di lire 20.000, nonché moltiplicando per cinque, ai sensi dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le misure, rispettivamente, di lire 120.000 e di lire 800.000.

Art. 95

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88)

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000 (1).

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (1).

(1)

La misura della multa è stata così elevata, ai sensi dell'art. 3, della legge 12 luglio 1961, n. 603, moltiplicando per quaranta le originarie misure di lire 3000 e di lire 20.000, nonché moltiplicando per cinque, ai sensi dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le misure, rispettivamente, di lire 120.000 e di lire 800.000.

Art. 96

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89)

(integrato dall'art. 17, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53)

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (1).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (1). In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (1).

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (1).

(1)

La misura della multa è stata così elevata, ai sensi dell'art. 3, della legge 12 luglio 1961, n. 603, moltiplicando per quaranta le originarie misure di lire 3000 e di lire 20.000, nonché moltiplicando per cinque, ai sensi dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le misure, rispettivamente, di lire 120.000 e di lire 800.000.

Art. 97

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90)

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (1).

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (1).

(1)

La misura della multa è stata così elevata, ai sensi dell'art. 3, della legge 12 luglio 1961, n. 603, moltiplicando per quaranta le originarie misure di lire 3000 e di lire 20.000, nonché moltiplicando per cinque, ai sensi dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le misure, rispettivamente, di lire 120.000 e di lire 800.000.

Art. 98

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91)

Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 99

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203. art. 92, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 45)

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000. (1)

Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda. (2)

(1)

La misura della multa è stata così elevata, ai sensi dell'art. 3, della legge 12 luglio 1961, n. 603, moltiplicando per quaranta le originarie misure di lire 3000 e di lire 20.000, nonché moltiplicando per cinque, ai sensi dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le misure, rispettivamente, di lire 120.000 e di lire 800.000.

(2)

Per effetto dell'art. 1, lett. c), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 la scheda elettorale non risulta più fornita dall'appendice, per cui la sanzione amministrativa prevista dal comma annotato deve intendersi superata.

Art. 100

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93)

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Art. 101

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94)

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 102

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95)

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

[Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.] (1)

(1)

La Corte costituzionale con sentenza 23 luglio 1980, n. 121 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma annotato.

Art. 103

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 96)

Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del Sindaco.

Visto: Il Ministro per l'interno

SPATARO

ALLEGATI

 (Si omettono le schede in quanto suscettibili di ricorrenti variazioni)