
LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1960, n. 1
G.U.R.S. 8 gennaio 1960 n. 1
Modifiche alla legge 21 ottobre 1957, n. 58, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori. (1)
Testo annotato al 31/12/1974
Le disposizioni contenute nella presente legge sono state prorogate al 31 dicembre 1962 dall'art. 1 della L.R. 22/62 ed al 30 giugno 1965 dall'art. 1 della L.R. 17/63.
L'assegno mensile di cui all'articolo 1 della legge 21 ottobre 1957, n. 58, è corrisposto nella misura di L. 6.000. Nel mese di dicembre è corrisposto un doppio assegno mensile. (1)
Per essere ammessi a godere di questo assegno è necessario che il lavoratore abbia prestato la sua opera alle dipendenze di terzi e per un periodo di almeno otto anni. Per i lavoratori agricoli l'anno di lavoro è equiparato a 100 giornate lavorative.
L'assegno mensile è stato più volte elevato, dall'art. 8, comma 1, della L.R. 19/73, dall'art. 12 della L.R. 10/74 e dall'art. 19 della L.R. 60/74.
Il primo comma dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1957, n. 58 è sostituito dal seguente: "L'assegno mensile di cui all'articolo precedente è corrisposto esclusivamente ai vecchi lavoratori che non abbiano sufficienti mezzi propri di assistenza.
Fanno parte della Commissione istituita con l'articolo 4 della legge 21 ottobre 1957, n. 58 due ispettori regionali designati dal Presidente della Regione, con funzioni di Vice Presidenti.
Per ciascuno dei componenti indicati nei numeri 4, 5 e 6 dello anzidetto articolo 4 gli Assessori competenti designano, rispettivamente, un componente aggiunto.
L'Assessore nomina un segretario effettivo e un segretario supplente.
La Commissione decide con la maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e con almeno un terzo dei suoi componenti in seconda convocazione.
A decorrere dal 1° gennaio 1959 al Presidente ed ai Vice Presidenti della Commissione nonchè al Direttore Regionale della Solidarietà Sociale che ne è componente di diritto a norma dell'art. 4 della citata legge 21 ottobre 1957, n. 58, è corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza di L. 3.000.
Per gli altri componenti è corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza di L. 2.000.
Analogo gettone di presenza di L. 2.000 compete ai segretari.