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LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1960, n. 1

G.U.R.S. 8 gennaio 1960 n. 1

Modifiche alla legge 21 ottobre 1957, n. 58, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori. (1)

Testo annotato al 31/12/1974

(1)

Le disposizioni contenute nella presente legge sono state prorogate al 31 dicembre 1962 dall'art. 1 della L.R. 22/62 ed al 30 giugno 1965 dall'art. 1 della L.R. 17/63.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

L'assegno mensile di cui all'articolo 1 della legge 21 ottobre 1957, n. 58, è corrisposto nella misura di L. 6.000. Nel mese di dicembre è corrisposto un doppio assegno mensile. (1)

Per essere ammessi a godere di questo assegno è necessario che il lavoratore abbia prestato la sua opera alle dipendenze di terzi e per un periodo di almeno otto anni. Per i lavoratori agricoli l'anno di lavoro è equiparato a 100 giornate lavorative.

(1)

L'assegno mensile è stato più volte elevato, dall'art. 8, comma 1, della L.R. 19/73, dall'art. 12 della L.R. 10/74 e dall'art. 19 della L.R. 60/74.

Art. 2

Il primo comma dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1957, n. 58 è sostituito dal seguente: "L'assegno mensile di cui all'articolo precedente è corrisposto esclusivamente ai vecchi lavoratori che non abbiano sufficienti mezzi propri di assistenza.

Art. 3

Fanno parte della Commissione istituita con l'articolo 4 della legge 21 ottobre 1957, n. 58 due ispettori regionali designati dal Presidente della Regione, con funzioni di Vice Presidenti.

Per ciascuno dei componenti indicati nei numeri 4, 5 e 6 dello anzidetto articolo 4 gli Assessori competenti designano, rispettivamente, un componente aggiunto.

L'Assessore nomina un segretario effettivo e un segretario supplente.

La Commissione decide con la maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e con almeno un terzo dei suoi componenti in seconda convocazione.

Art. 4

A decorrere dal 1° gennaio 1959 al Presidente ed ai Vice Presidenti della Commissione nonchè al Direttore Regionale della Solidarietà Sociale che ne è componente di diritto a norma dell'art. 4 della citata legge 21 ottobre 1957, n. 58, è corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza di L. 3.000.

Per gli altri componenti è corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza di L. 2.000.

Analogo gettone di presenza di L. 2.000 compete ai segretari.

Art. 5

Per l'attuazione della presente legge è stanziata annualmente nel bilancio della Regione, la somma di lire 6 milioni che, per il corrente esercizio, sarà prelevata dal Capitolo 38 dello Stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 gennaio 1960.

MILAZZO