
LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1961, n. 2
G.U.R.S. 3 gennaio 1961, n. 1
Provvedimenti straordinari per interventi di emergenza igienico-sanitari.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 11/1972 e annotato al 26/1/2006)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Amministrazione regionale all'igiene ed alla sanità è autorizzata a concedere contributi per interventi di emergenza in caso di inquinamento di acqua potabile, di endemie ed epidemie o d'altro intervento igienico-sanitario per la pubblica calamità.
La stessa Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l'onere per le spese ed a concedere contributi per urgenti interventi per pulizie e disinfezioni straordinarie, compresi i lavori per raccolta o smaltimento di rifiuti solidi. (1)
In merito ai criteri e alle modalità per accedere al contributo previsto dal presente comma si rimanda alla Circ. Ass. Sanità 26 gennaio 2006, n. 1186 nonché ai DD.AA. 22 aprile 1994, 23 luglio 1999 e 22 aprile 2002.
I contributi di cui all'art. 1 della presente legge sono autorizzati dall'Assessore per l'igiene e la sanità su richiesta delle autorità comunali e provinciali sanitarie competenti per territorio e su presentazione di un processo verbale in cui siano descritti gli interventi da effettuare, le conseguenze che deriverebbero dalla loro mancata effettuazione, le cause che produssero la necessità dell'intervento, nonchè l'ammontare della spesa ritenuta necessaria.
(sostituito dall'art. 20 della L.R. 11/72)
Al pagamento dei contributi concessi si provvede mediante aperture di credito in favore degli enti beneficiari.
I lavori di cui alla presente legge sono eseguiti in economia a mezzo di cottimi con persone ritenute idonee.
Le relative convenzioni devono contenere:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di eseguimento;
d) il termine per darli compiuti;
e) il modo di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e le facoltà che si riserva l'Amministrazione di provvedere di ufficio a rischio del cottimista, oppure di rescindere, mediante semplice denunzia, il contratto, qualora egli manchi ai patti. (1)
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 65/77 i lavori previsti dall'articolo annotato, possono essere eseguiti in amministrazione diretta.
Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1960-61, la spesa di L. 35 milioni. Per gli esercizi successivi sarà provveduto con la legge di bilancio.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ricadenti nell'anno finanziario 1960-61, si fa fronte con le disponibilità del capitolo 47 dello stato di previsione della spesa della Regione Siciliana.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 gennaio 1961.
MAJORANA della NICCHIARA