Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1963, n. 3

G.U.R.S. 12 gennaio 1963, n. 2

Norme finanziarie in materia di agricoltura.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 5/1970 e annotato al 25/3/1986)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1)

Per le finalità di cui al decreto legislativo presidenziale 5 giugno 1949 n. 14, convertito con modificazioni nella legge regionale 11 marzo 1950, n. 21, e successive aggiunte e modificazioni, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad accordare, entro i limiti di spesa fissati annualmente dalla legge di bilancio, le agevolazioni previste dalle leggi sopra citate.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 2

L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere, a norma del decreto legislativo presidenziale 3 marzo 1949, n. 3, convertito nella legge regionale 14 luglio 1949, n. 33, ed entro i limiti di spesa annualmente fissati dalla legge di bilancio, alla riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici.

Art. 3

(abrogato dall'art. 1 della L.R. 5/70)

Art. 4

Per far fronte alle spese occorrenti all'attuazione degli interventi, all'assistenza tecnica ed alla vigilanza per l'applicazione della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e successive aggiunte e modificazioni è autorizzata l'assunzione a carico del bilancio della Regione del relativo onere entro i limiti che saranno fissati, per ciascun esercizio finanziario, con la legge di bilancio.

Per il corrente esercizio finanziario si farà fronte con gli stanziamenti disposti sul cap. 597.

Art. 5

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali forestali, nelle materie di rispettiva competenza, provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi in conto capitale, previsti negli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni, quando trattasi di opere e di acquisti comportanti una spesa preventivata fino a lire dieci milioni.

Quando i contributi previsti negli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni sono concessi a coltivatori diretti dallo Stato o da altri Enti o in applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, e i dipendenti Ispettorati entro i limiti di cui al comma precedente, sono autorizzati ad integrare i contributi stessi per raggiungere la misura prevista dall'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1961, n. 3, ed a concedere le anticipazioni di cui al quarto comma del precitato art. 4.

Le anticipazioni, che saranno conguagliate allo atto della liquidazione del contributo, riaffluiranno, di volta in volta, al capitolo dal quale sono state erogate.

Art. 6

L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad integrare, per raggiungere la misura prevista dall'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1961, n. 3, i contributi concessi a favore di coltivatori diretti singoli od associati in applicazione degli articoli 8, 10, 13, 14 e 20 della legge nazionale 2 giugno 1961, n. 454, ed a concedere le anticipazioni di cui al 4° comma del precitato articolo 4.

Quando trattasi di opere e di acquisti comportanti una spesa preventivata fino a lire 10 milioni, alla integrazione dei contributi e alla concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma provvedono, nelle materie di rispettiva competenza, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali forestali a favore di coltivatori diretti singoli od associati ammessi a beneficiare dei contributi previsti dagli articoli 10, 13 e 14 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

Le anticipazioni che saranno conguagliate allo atto della liquidazione del contributo, riaffluiranno, di volta in volta, al capitolo a carico del quale sono state erogate.

Art. 7

Le integrazioni dei contributi nonchè le anticipazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge sono poste a carico del capitolo del bilancio della Regione, rubrica "Agricoltura e foreste", relativo alle spese per sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario eseguite a norma dell'art. 4 della legge 3 gennaio 1961, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 gennaio 1963.

D'ANGELO